Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4419
In materia di responsabilita’ contrattuale, la valutazione della gravita’ dell’inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce tipica questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimita’, se non per vizio della motivazione.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4419
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12481/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1328/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/06/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 maggio 2010 (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Brescia, (OMISSIS) s.n.c., al fine di ottenere la dichiarazione di nullita’, annullamento, risoluzione per inadempimento od esercizio del diritto di recesso del contratto preliminare con la stessa concluso, con conseguente diritto dell’attore a percepire il doppio della caparra.
Il giudice adito, nella resistenza della convenuta, con sentenza n. 234/2012, rigettava la domanda.
In virtu’ di rituale appello interposto dal (OMISSIS), la Corte di Appello di Brescia, nel contraddittorio della societa’ appellata, con sentenza n. 1328/2014, rigettava il gravame.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il (OMISSIS) sulla base di due motivi.
La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difesiva.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Atteso che:
– il primo motivo (con il quale il ricorrente deduce la nullita’ della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c., relativamente alla domanda di accertamento della validita’ del recesso e di restituzione della caparra) e’ manifestamente infondato.
Come esposto dallo stesso ricorrente, egli aveva modificato la originaria domanda formulata ai sensi dell’articolo 1385 c.c., di pagamento del doppio della caparra, con quella di restituzione della somma versata alla stipula del preliminare quale pagamento “sine causa”. Il giudice del gravame ha ritenuto quest’ultima domanda nuova, e come tale inammissibile, trattandosi di richiesta fatta valere a diverso titolo, ossia quale repetitio indebiti.
Peraltro dal ricorso non emergono neppure gli elementi che dovrebbero portare a ritenere non corretta la interpretazione della domanda operata dalla corte territoriale, ne’ il ricorrente contesta siffatto inquadramento;
– il secondo motivo (con il quale e’ contestata la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1385, 1455 e 1482 c.c., per non avere la corte di merito ritenuto che costituisca ipotesi di inadempimento idonea a legittimare il recesso unilaterale del promissario acquirente l’esistenza di un pignoramento sul bene promesso in vendita) e’ privo di pregio.
In materia di responsabilita’ contrattuale, la valutazione della gravita’ dell’inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’articolo 1455 c.c., costituisce tipica questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimita’, se non per vizio della motivazione (Cass. 30 marzo 2015 n. 6401).
Ne’ il ricorrente ha dedotto alcun difetto della motivazione rilevabile nella presente sede, alla luce dell’attuale testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, dovendosi evidenziare, invece, come la corte territoriale non abbia omesso di chiarire le ragioni del proprio convincimento, valorizzando, soprattutto, l’inerzia dello stesso ricorrente fino al 30 marzo 2010, a fronte di una procedura che ben avrebbe potuto essere posta nel nulla con il saldo del prezzo al momento della stipula del contratto definitivo. In altri termini, il (OMISSIS) si e’ limitato a domandare una rivalutazione delle circostanze di fatto gia’ esaminate in primo e secondo grado, attivita’ preclusa a questa corte di legittimita’.
In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.