l’azione di responsabilità promossa dall’attore, in difetto di richiamo, sia pure implicito, al disposto di cui all’art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia), deve intendersi fondata sul disposto generale di cui all’art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto, doloso o colposo, cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale Roma, Sezione 13 civile Sentenza 18 gennaio 2019, n. 1257

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado iscritta al n. R.G.A.C. 80147/2015, posta in decisione all’udienza del 5.10.2018, vertente

TRA

– (…) e (…), elettivamente domiciliati in Roma, via (…), presso lo studio dell’Avv. Mi.Pe., che li rappresenta e difende in virtù di delega allegata all’atto di citazione;

– attori –

E

– ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in Roma, piazza (…), presso lo studio dell’Avv. Gi.Bi., che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Ro.Mu. dell’Avvocatura Comunale giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

– convenuta –

NONCHE’

– (…) SOC. CONS. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale (…), presso lo studio dell’Avv. Gi.No., che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all’Avv. An.No., giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

– terza chiamata –

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Roma Capitale.

Esponevano gli attori che:

– in data 9.12.2013, verso le ore 00,40, mentre (…) era alla guida della autovettura (…) tg. (…) di proprietà di (…) e percorreva il viale (…) con direzione stazione Trastevere, giunto all’altezza del civico 143 si trovava innanzi due cigli di travertino e, nonostante l’andatura moderata nulla poteva fare per evitarli, perdendo così il controllo del mezzo e terminando la corsa sulla fermata del tram linea 8, riportando lesioni fisiche, che ne richiedevano il trasporto al pronto soccorso dell’Azienda (…) e danni al mezzo;

– a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte a Roma Capitale, responsabile del fatto quale proprietaria della strada.

Concludevano pertanto gli attori chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patìti in conseguenza del fatto, da liquidarsi in Euro 7.334,26 in favore della (…) per il danno al mezzo, in Euro 13.006,67 al (…) per il danno alla persona, o nella misura ritenuta di giustizia.

Si costituiva Roma Capitale, contestando gli assunti attorei, infondati sia sotto il profilo di cui all’art. 2051 c.c. che in forza dell’art. 2043 c.c., contestando la domanda anche in punto di quantum debeatur, rilevando di aver affidato in appalto la manutenzione del tratto di strada in questione al Consorzio (…) S.c.a.r.l., unica eventuale responsabile, pertanto, del sinistro, chiedendone l’autorizzazione alla chiamata in causa e concludendo per il rigetto della domanda o per la condanna della terza chiamata a risarcire il danno o a manlevarla e garantirla in caso di soccombenza.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la (…) Soc. C. a r.l., contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, poiché infondato sia in fatto che in diritto, assumendo l’eventuale esclusiva responsabilità del conducente della vettura nell’occorso, rilevando l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2051 c.c. e l’insussistenza della cd. insidia stradale, contestando la domanda principale anche in punto di quantum, concludendo per il rigetto della domanda principale e di quella contro di lei proposta.

Nel corso dell’istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova per interpello e testi.

All’esito la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2019 e, anticipata con decreto del Presidente di Sezione all’udienza del 5.10.2018 e assegnata definitivamente all’odierno giudicante, la stessa è stata trattenuta in decisione in detta udienza con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che l’azione di responsabilità promossa dall’attore, in difetto di richiamo, sia pure implicito, al disposto di cui all’art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia), deve intendersi fondata sul disposto generale di cui all’art. 2043 c.c., secondo cui qualunque fatto, doloso o colposo, cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno.

Parte attrice ha infatti dedotto la responsabilità della convenuta, quale proprietaria della strada, “…in quanto il tratto di strada in questione presentava, per le circostanze di tempo e di luogo, una insidia, imprevista ed imprevedibile, costituente un trabocchetto…” (cfr. citazione, pag. 1).

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte sottolineato (cfr. Cass. n. 18463/2015, n. 999/2014 e n. 11660/2014) che l’azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere.

Ciò in quanto “l’applicabilità dell’una o dell’altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d’indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito” (così già con sentenza n. 12329/2004).

Di conseguenza, mentre l’azione ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l’esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull’art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito.

Ne consegue un’ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell’onere della prova, poiché nel primo caso il danneggiato dovrà attivarsi a dimostrare qualcosa, mentre nel secondo sarà il danneggiante a doversi attivare.

Fatta tale premessa, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’istruttoria svolta non ha consentito di ritenere raggiunta la prova degli assunti attorei e della responsabilità dell’amministrazione convenuta per l’evento occorso agli attori.

Parte attrice ha affidato la prova di quanto dedotto alle dichiarazioni rese dai testimoni indotti e regolarmente escussi nonché alle risultanze del rapporto redatto dagli agenti di Polizia Roma Capitale giunti sul luogo del sinistro a distanza di circa 25 minuti dal fatto.

Ai testimoni (nessuno dei quali indicato nel rapporto degli agenti di Polizia Roma Capitale), tuttavia, questo giudice non crede.

Il teste (…), cognato di parte attrice, ha riferito in udienza che al momento del fatto si trovava “…4 macchine dietro al (…) …”, mentre nella dichiarazione scritta allegata in atti (che durante la testimonianza resa in giudizio ha dichiarato di aver egli stesso redatto personalmente al computer e sottoscritto), ha riferito che al momento del fatto egli si trovava “…in viale (…) alla fermata del tram…”.

Inoltre ha riferito in udienza di non aver visto “…il momento dell’urto…”, mentre nella richiamata dichiarazione scritta ha reso una dettagliata descrizione delle modalità dell’urto.

Ha inoltre riferito in udienza che quando lui è giunto all’altezza del sinistro, il (…) era già stato portato via (non si sa come e da chi), circostanza, questa, vistosamente smentita dalle risultanze del rapporto di incidente stradale in atti, ove emerge agevolmente che all’arrivo degli agenti, 25 minuti circa dopo il fatto, il (…) era ancora sul luogo del sinistro (e non era presente, invece, alcun testimone).

Quanto al teste (…), appare del tutto anomalo che il (…), che dopo l’incidente era lucido e orientato e in condizioni fisiche tali da fargli rifiutare il trasporto in ospedale con l’ambulanza giunta poco dopo, nel descrivere l’accaduto agli agenti di polizia intervenuti non fece alcun cenno della presenza del testimone che poco prima gli aveva lasciato il recapito telefonico, proprio al fine di offrire testimonianza.

Quanto al rapporto di incidente stradale, si osserva che gli agenti di Polizia Roma Capitale intervenuti hanno potuto soltanto constatare l’avvenuto incidente, la posizione statica assunta dalla vettura della (…) dopo il sinistro, nonché la presenza di due cigli di travertino collocati sulla sede stradale riservata al traffico privato, che tuttavia non hanno potuto porre in relazione causale con il sinistro per cui è causa (così nel verbale: “Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d’urto”)..

Ne consegue che è mancata totalmente la prova della modalità dell’evento.

Da ultimo non può non rilevarsi come il M., in sede di interrogatorio formale, abbia riferito che al momento del fatto era preceduto da un veicolo che a suo dire ha evitato l’ostacolo, con ciò dimostrando che, con la dovuta attenzione e prudenza, l’ostacolo che a suo dire ha causato il sinistro era agevolmente avvistabile ed evitabile.

Tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, la domanda, come proposta, non può essere accolta per difetto di prova della responsabilità dell’amministrazione convenuta nonché per difetto di prova del nesso di causalità fra l’asserito ostacolo e l’evento (prova necessaria anche in ipotesi di responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c.).

La domanda di manleva resta assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in favore della parte convenuta e della terza chiamata, (nei cui confronti parte attrice ha esteso la domanda), avendo gli attori, con la propria domanda, dato corso e giustificato il coinvolgimento in giudizio del terzo chiamato (cd. principio di causalità).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

– rigetta la domanda proposta da (…) e (…) nei confronti di Roma Capitale, dichiara assorbita la domanda di manleva da quest’ultima proposta nei confronti della (…) Soc. C. a r.l. e condanna gli attori alla rifusione, in favore delle predette parti, delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in Euro 80,00 per spese ed Euro 1.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.