il disposto di cui all’art. 2051 c.c., il quale, come noto, presuppone che il danneggiato fornisca in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, poiché la natura oggettiva (o “semi-oggettiva”) della responsabilità da cose in custodia esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, come nella ipotesi in esame, incomberà sulla parte convenuta la dimostrazione del caso fortuito o comunque della inevitabilità, che consenta l’esonero, totale o parziale, da responsabilità risarcitoria e che si identifica come noto in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, purché idoneo a interrompere, totalmente o parzialmente, il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria, ovvero della individuazione di una possibile concorrente responsabilità concorsuale del danneggiato.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale|Taranto|Civile|Sentenza|24 gennaio 2020| n. 172

Data udienza 22 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, ex Sezione Distaccata di Ginosa, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. (10000)495/12 del R.G., avente a oggetto risarcimento danni,

TRA

DE.CL., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Nu.Gi., rappresentata e difesa dall’avv. Mi.Ca. in virtù di procura resa a margine dell’atto introduttivo,

ATTRICE

E

SOCIETA’ DE. SAS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. An.Na. in virtù di mandato reso a margine della comparsa di costituzione,

CONVENUTA

NONCHE’

GE. SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Be.Pa. in virtù di procura generali alle liti del 29 gennaio 2010,

TERZA CHIAMATA

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra DE.Cl., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Nu.Gi., come rappresentata e difesa, deduceva che il giorno 4 settembre 2010, alle ore 23,40 circa, in Santa Maria del Cedro (CS), durante il soggiorno nella struttura alberghiera “Pr.”, la propria figlia Nu.Gi., all’epoca minorenne, scivolando nel mentre si apprestava a salire alcuni gradini, a causa del liquido nell’occasione presente sugli stessi e della scarsa illuminazione dei locali, si procurava lesioni personali.

Per tali esposte ragioni, evocava in giudizio la società che gestiva la struttura alberghiera, chiedendo la condanna della stessa, ritenuta esclusiva responsabile di quanto accaduto, al pieno ristoro delle conseguenze dannose procurate dall’occorso, all’uopo ravvisando infatti a carico della figlia la sussistenza del danno biologico e di quello correlato morale, nonché del danno patrimoniale relativo agli esborsi sostenuti e a quelli a sostenersi, oltre all’ulteriore nocumento a carico di essa attrice in proprio, avuto riguardo alle spese sostenute per la figlia, alla vacanza irrimediabilmente rovinata e alla limitazione lavorativa resasi necessaria per l’assistenza prestata nel periodo di convalescenza della minore. Il tutto con vittoria delle spese.

Costituendosi, la convenuta eccepiva in via preliminare la incompetenza territoriale del Giudice adito, ritenendo invece competente in via esclusiva il Tribunale di Paola, Sezione Distaccata di Scalea, altresì provvedendo, sempre in limine litis, a invocare la chiamata in garanzia della propria assicurazione, in forza di polizza a copertura della responsabilità civile, nel merito contestando la ricorrenza nel caso specifico del nesso di causalità e negando ogni sua responsabilità relativamente al sinistro, con impugnazione infine del quantum avversamente richiesto. Concludeva pertanto in conformità alle proprie difese, invocando la vittoria delle spese di lite.

Differita la prima udienza di trattazione, onde consentire la chiamata del terzo, si costituiva anche la S.p.A. Ge., la quale anch’essa provvedeva a contestare la responsabilità della propria assicurata individuando in capo ai genitori della infortunata la violazione dell’obbligo alla sorveglianza e la mancanza del nesso causale per l’accidentalità di quanto occorso in occasione del sinistro, negando altresì la ricorrenza del danno morale e di quello da vacanza rovinata e infine contestando anche la quantificazione operata dall’attrice.

Concludeva dunque per il rigetto della domanda in garanzia, in via gradata per la reiezione della domanda attrice, con vittoria delle spese, ovvero, in estremo subordine, per la riduzione del quantum da questa richiesto, instando in ogni caso per il rigetto delle domande risarcitorie afferenti al danno morale e da vacanza rovinata.

Instauratosi il contraddittorio, la causa proseguiva con lo scambio di memorie autorizzate e, ammesse ed espletate le prove per interpello e per testi, veniva eseguito accertamento peritale d’ufficio, all’esito del quale, all’udienza del 31 ottobre 2018, le parti precisavano le loro conclusioni, come innanzi riportate, con susseguente introito per la decisione e concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Preliminarmente, deve dichiararsi la inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta, poiché carente del necessario presupposto della completa e dettagliata contestazione di tutti i possibili criteri di collegamento previsti, nel caso di specie, dagli artt. 19 e 20 c.p.c. (per tutte Cass. Civ. n. 248/99), difettando infatti l’eccezione in parola dello specifico riferimento al criterio del c.d. forum destinatae solutionis previsto dall’art. 20 cit., in relazione ai criteri di cui all’art. 1182 c.c., non essendo all’uopo sufficiente la mera enunciazione della detta norma processuale senza la completa argomentazione riferita a entrambi i criteri di collegamento ivi contemplati, solo uno dei quali (quello del luogo ove è sorta l’obbligazione) è stato indicato infatti con la necessaria specificità.

Conseguenza della rilevata inammissibilità è il definitivo radicarsi della competenza territoriale in capo al Giudice originariamente adito.

Nel merito, la domanda attrice risulta fondata in parte qua e, come tale, meritevole di accoglimento, seppur nei limiti di quanto appresso.

Infatti, può ritenersi adeguatamente e sufficientemente provata, anche in assenza di sostanziali contestazioni sul punto specifico, la dinamica del sinistro, così come narrata dall’attrice nell’atto introduttivo, risultando a tale proposito assolutamente irrilevante che la presenza della sostanza liquida sui gradini percorsi dalla minore ivi infortunatasi si sia originata da attività di annaffiatura delle piante in vaso, ovvero che sia dipesa da cause diverse e non meglio identificate, essendo in ogni caso rilevante il mero dato della presenza dello stesso liquido al fine della configurazione del nesso eziologico con l’occorsa caduta.

A tanto aggiungasi che dagli esiti della prova orale può ritenersi accertato anche l’ulteriore elemento della scarsa illuminazione dei locali al momento del sinistro, circostanza avvalorata dallo svolgersi in detto frangente dello spettacolo serale.

Tale quadro probatorio risulta dunque certamente sufficiente ad affermare la sussistenza del nesso causale tra l’evento e il danno occorso, nonché l’ulteriore elemento della non facile visibilità e prevedibilità dell’insidia costituita dal piano di calpestio bagnato e per tale motivo reso scivoloso, evenienza che esclude la interruzione del rilevato nesso causale e che priva di pregio anche l’eccezione riguardante la presunta “culpa in vigilando” imputata dalla terza chiamata ai genitori della minore.

L’attrice ha pertanto assolto compiutamente il proprio onere probatorio, all’uopo soddisfacendo quanto richiesto dalla norma applicabile nella ipotesi de qua, riconducibile al disposto di cui all’art. 2051 c.c., il quale, come noto, presuppone che il danneggiato fornisca in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, poiché la natura oggettiva (o “semi-oggettiva”) della responsabilità da cose in custodia esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, come nella ipotesi in esame, incomberà sulla parte convenuta la dimostrazione del caso fortuito o comunque della inevitabilità, che consenta l’esonero, totale o parziale, da responsabilità risarcitoria e che si identifica come noto in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, purché idoneo a interrompere, totalmente o parzialmente, il nesso di causalità tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria, ovvero della individuazione di una possibile concorrente responsabilità concorsuale del danneggiato (per tutte Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione VI (sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015).

Sul punto specifico, invece, nessuna adeguata prova della esistenza del detto caso fortuito è stata fornita da parte della convenuta, non potendosi nemmeno a tale fine eventualmente invocare la estensione dei beni in custodia, poiché il luogo ove è avvenuto il sinistro dedotto in giudizio trovasi incontrovertibilmente in luogo ove la vigilanza del custode era possibile e anzi auspicabilmente da eseguirsi con particolare frequenza e tempestività, onde evitare rischi e pericoli per la utenza. Accertata, dunque, la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro occorso, deve procedersi all’accertamento e alla liquidazione del relativo danno subito dall’attrice nella duplice spiegata qualità.

Sul punto, il danno di natura patrimoniale deve essere individuato e quantificato in relazione agli esborsi sostenuti e a quelli a sostenersi secondo una valutazione prognostica, in linea con quanto all’uopo accertato dal CTU, dalle cui conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi, data l’assenza di vizi logici e/o argomentativi, con riferimento non già alla minore, ma unicamente al suo genitore in proprio, poiché verosimilmente soggetto che in tale veste ha sostenuto le relative spese nell’interesse della figlia.

Ad un tale proposito, confermando come detto le risultanze sul punto specifico della espletata CTU, deve riconoscersi la complessiva somma di Euro 6.531,00, di cui Euro 1.360,00 = per spese odontoiatriche già sostenute, Euro 5.000,00 = per spese allo stesso titolo a sostenersi ed Euro 171,00 = per cure e visite mediche varie relative al periodo di convalescenza. Irrilevante appare la circostanza che la spesa di Euro 1.360,00 = sia sprovvista di fattura, come rilevato dal CTU, poiché la liquidazione del danno patrimoniale non può essere limitata al mero rimborso delle spese sostenute e documentate, ma deve invece estendersi anche alle spese eventualmente sostenute ma non dimostrate quanto all’avvenuto esborso, ovvero a quelle a sostenersi, purché siano verificati e sussistenti i criteri di indispensabilità, compatibilità e congruità, tutti elementi la cui ricorrenza è data desumersi dal tenore delle considerazioni espresse dal CTU. Infatti la liquidazione a titolo di danno patrimoniale relativa alla spesa di Euro 1.360,00 = è posta dal consulente quale elemento da cui dipende la quantificazione dei postumi permanenti, da ciò potendosi senz’altro desumere implicitamente la sussistenza dei requisiti innanzi citati, mentre per ciò che attiene alle ulteriori due voci di spesa, quella di Euro 5.00,00 = è stata quantificata dallo stesso ausiliario e da questi ritenuta espressamente necessaria in futuro, mentre l’ultima di Euro 171,00 è assistita da evidenza documentale ed ha parimenti superato il vaglio peritale di compatibilità e congruità.

Per ciò che invece attiene al danno biologico, voce direttamente a carico della minore, da liquidarsi questa volta in favore della attrice ma nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne all’epoca dei fatti, deve farsi parimenti riferimento agli esiti della CTU, dalla quale anche sul punto non vi sono ragioni per discostarsi, la quale ha accertato nella ipotesi di ricorrenza del riconoscimento del danno patrimoniale relativo agli esborsi odontoiatrici, come avvenuto per quanto innanzi argomentato, la sussistenza di postumi permanenti pari a 1 (uno) punto percentuale sulla totale e postumi invalidanti temporanei quantificati in totali gg. 35 (trentacinque), di cui 5 (cinque) al 75%, 15 (quindici) al 50% e ulteriori 15 (quindici) al 25%, il tutto da liquidarsi in uno con il patito relativo danno morale, come di seguito quantificato.

La liquidazione del danno biologico, come innanzi riconosciuto sussistente, dovrà essere operata tenendo quale riferimento le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, i cui valori, per la liquidazione del danno alla persona, già, nei fatti, riconosciuti di valenza nazionale, costituiscono, per la giurisprudenza della Corte di legittimità, il valore da ritenersi “equo” e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento, come statuito dalla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, n. 12408 del 25 febbraio – 7 giugno 2011. Applicando, dunque, con il criterio dell’attualità, la tabella 2018 del detto Tribunale lombardo alle risultanze della espletata CTU si perverrà, quanto alla voce da invalidità temporanea, all’importo di Euro 1.470,00 = ottenuto partendo dalla quantificazione di Euro 98,00 = per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, già comprensiva dell’aumento del punto base pari al 25%, ritenuto congruo per una personalizzazione della liquidazione che, nel caso specifico, tenga conto anche del profilo della sofferenza, seguita alla entità delle lesioni riscontrate, quanto al danno morale, da liquidarsi cumulativamente, pur nel distinguo delle singole componenti di danno, come da insegnamento giurisprudenziale di legittimità contenuto nella Sentenza della Cass. Civ. n. 18641/11, che ha parzialmente rivisto quanto all’uopo statuito dalle precedenti pronunce della Cass. Civ. SS. UU. nn. 26972 – 5/2008, e così procedendo al calcolo tenuto conto delle percentuali di inabilità rilevate in sede peritale (75% di Euro 98 X 5 – 50% di Euro 98 X 15 – 25% di Euro 98 x 15).

Quanto invece alla voce invalidità permanente, dovrà riconoscersi l’importo complessivo di Euro 1.397,00 = (1% di IP; età, all’epoca del sinistro, anni 12, punto base Euro 1.478,01 =, demoltiplicatore 0,945 =), già comprensivo dell’aumento del punto base pari al 25%, nei medesimi termini innanzi indicati con riferimento alla quantificazione in punto di invalidità temporanea.

Tutti gli importi liquidati dovranno essere devalutati, sino al momento del sinistro, e, da quel momento, rivalutati annualmente, applicando sulle somme, come annualmente rivalutate, gli interessi compensativi, al saggio legale, sino al completo soddisfo.

Prive di adeguata dimostrazione e dunque non meritevoli di accoglimento risultano invece le ulteriori richieste risarcitorie relative alle distinte voci di danno invocate dalla parte attrice, avuto riguardo al nocumento da c.d. “vacanza rovinata” e altresì a quello conseguente alla dedotta impossibilità per la sig.ra DE.Cl. di recarsi al lavoro durante la convalescenza della figlia. Infatti, relativamente alla prima, emerge dagli atti come l’infortunio sia occorso nella tarda serata precedente al giorno della partenza, da tanto potendosi dunque escludere in radice la sussistenza di un danno alla regolare e completa fruizione della vacanza, infatti oramai giunta al suo termine e dunque integralmente fruita, fatta eccezione per le ultime ore notturne e per le prime della successiva giornata, le quali però verosimilmente sarebbero state dedicate ai preparativi per la partenza, tutte circostanze che non consentono dunque, in mancanza di diversi e contrari elementi, di poter individuare utili ipotesi risarcitorie. Quanto alla seconda ipotesi invece la impossibilità di recarsi al lavoro è rimasta mera allegazione di parte totalmente priva di supporto probatorio.

Il pagamento di quanto liquidato in favore di parte attrice dovrà infine essere posto a carico della società convenuta, la quale andrà altresì onerata, secondo il criterio della sostanziale soccombenza, anche del pagamento delle spese e competenze di giudizio, comprese quelle riferite alla espletata consulenza, il tutto come disposto e liquidato in dispositivo.

A sua volta, la S.p.A. Ge., chiamata in garanzia impropria, dovrà essere, invece, condannata a tenere indenne la detta convenuta, a termini di polizza in atti, da ritenersi operativa nell’ipotesi di specie, con riferimento a quanto quest’ultima provvederà a pagare, anche a titolo di spese legali ed esborsi di CTU, seppur nei limiti di quanto disposto dall’art. 1917, 3 comma c.c. (per tutte Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 19176/14).

La stessa terza chiamata dovrà inoltre essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della propria assicurata, odierna convenuta, essendo risultata all’esito dell’accoglimento della domanda in garanzia soccombente in relazione alle proprie opposte conclusioni rassegnate in via principale, il tutto anche in questo caso come liquidato nella seguente parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, ex Sezione Distaccata di Ginosa, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti, così dispone:

1) dichiara inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta;

2) accerta la piena ed esclusiva responsabilità della S.a.s. Società DE. nella causazione del sinistro dedotto in giudizio;

3) accerta la sussistenza del danno biologico a carico di Nu.Gi., quale diretta conseguenza dell’occorso, il tutto come specificato in motivazione, che liquida in complessivi Euro 2.867,00, importo da devalutarsi sino al 4 settembre 2010 e da quel momento da rivalutarsi, di anno in anno, aggiungendo annualmente gli interessi compensativi, al tasso legale, sulle somme, così come rivalutate, il tutto sino all’effettivo soddisfo;

4) accerta la sussistenza del danno patrimoniale a carico di DE.Cl. in proprio, quale diretta conseguenza delle lesioni patite dalla figlia all’epoca minore, liquidato in complessivi Euro 6.531,00, da rivalutarsi annualmente dal di del sinistro, applicando sulle somme, come annualmente rivalutate, gli interessi compensativi, al saggio legale, sino al completo soddisfo;

5) condanna la convenuta Società De. S.a.s. al pagamento, in favore di DE.Cl., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia all’epoca minorenne Nu.Gi., delle somme come liquidate rispettivamente nei superiori capi 4) e 3);

6) condanna la S.a.s. Società De. al pagamento delle spese processuali in favore dell’attrice DE.Cl., che liquida in complessivi Euro 5.255,00, di cui Euro 420,00 per spese borsuali, oltre RSG (15%), IVA e CA, come per legge. Pone definitivamente a carico della stessa convenuta gli esborsi della CTU;

7) condanna la S.p.A. Ge. a tenere indenne la detta convenuta, a termini di polizza in atti, con riferimento a quanto quest’ultima provvederà a pagare, anche a titolo di spese legali ed esborsi di CTU, con le limitazioni indicate in motivazione;

8) condanna la S.p.A. Ge. al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida in complessivi Euro 4.835,00, oltre RSG (15%), IVA e CA, come per legge.

Così deciso in Taranto il 22 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.