Non è responsabile nei confronti del consumatore per danno da prodotto difettoso il distributore che abbia importato il bene da altro Paese appartenente alla Comunità europea, in quanto il combinato disposto degli art. 3 e 11 D.P.R. n. 224 del 1988 e dell’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 115 del 1995, consente di chiamare a rispondere l’importatore solo nel caso in cui il produttore risieda in uno Stato extracomunitario. Ove il produttore dell’oggetto difettoso risieda all’interno della Comunità europea, il consumatore è infatti in condizione di agire comodamente contro il produttore, diretto responsabile del vizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
Tribunale Latina, Sezione 1 civile Sentenza 22 febbraio 2019, n. 473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Gabrielli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2012 promossa da:
(…) C.F. (…) elettivamente domiciliato in C/O CIRILLO – PIAZZA (…) 00198 ROMA con il patrocinio dell’Avv. PI.MA.
ATTORE/I
contro
(…) SPA C,F. (…) elettivamente domiciliato in VIA (…) con il patrocinio dell’Avv. CO.AN. nonché dell’avv. SP.AL. ((…)) VIA (…) 00198 ROMA; BU.FA. ((…)) Indirizzo Telematico;
CONVENUTO/I
CONTRO:
(…) S.R.L. c.f. (…) con l’Avv. Cl.MA.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il Signor (…), citava in giudizio la (…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché la (…) S.R.L. per chiedere di accertare l’esistenza dei vizi dell’autovettura (…) tg (…), nonché di ritenere la (…) S.R.L. in qualità di concessionaria automobilistica e la (…) S.P.A. in qualità di casa costruttrice automobilistica, responsabili civilmente per la garanzia di buon funzionamento dell’autovettura, e così provvedere alla completa e definitiva eliminazione dei vizi entro un termine perentorio, ovvero in difetto alla sostituzione dell’autovettura nonché al risarcimento di tutti i dati subiti e subendi al Signor (…) che si quantificano nella misura di Euro 23.000,00 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo. Parte attrice, lamentava infatti che la propria autovettura (…) tg (…), acquistata presso la (…) S.r.l. al prezzo di Euro 37.000,00 (interamente pagato), presentava in ambedue i fari, dei vizi consistenti nella formazione di venature tra la giunzione del vetro e la plastica superiore e con pericolo anche di rottura della stessa plastica, con perdita pertanto del vetro dei fari stessi”;
2) Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la (…) S.P.A., la quale contestava la propria legittimazione passiva deducendo di non essere la società costruttrice dell’auto ma soltanto l’importatrice;
nonché la (…) S.R.L. che eccepiva la nullità dell’ato introduttivo ai sensi dell’art. 164 c.p.c. la decadenza dalla denuncia dei vizi, e la carenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda, avanzava in via subordinata riconvenzionale contro l’altra convenuta da cui chiedeva di essere manlevata. e la mancanza degli avvisi di cui all’art. contestavano le deduzioni di parte attorea;
3) Nel corso del giudizio veniva nominato il CTU Dottor Ingegnere Antonio Aceti per l’accertamento dei vizi lamentati da parte attrice. All’udienza del 15.09.2015, lo stesso prestava formale giuramento con conseguente accettazione dell’incarico;
4) Nelle more del giudizio però parte attrice sporgeva denuncia presso i Carabinieri stazione di Cori, in conseguenza del furto dell’autovettura come sopra descritta. Lo stesso inoltre, faceva presente che, l’autovettura gli veniva riconsegnata priva di alcune parti meccaniche, tra cui i fari oggetto di causa. Per tali motivazioni, quindi, venivano sospese le operazioni peritali;
5) Successivamente, all’udienza del 18.09.2018, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice, assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Indipendentemente dalle ragioni contingenti che non hanno permesso all’attore di fornire la prova dei propri assunti, poiché pacificamente l’onere della prova incombe sull’attore la sopravvenuta impossibilità di accertare sia l’esistenza dei vizi denunciati che soprattutto della causa degli stessi ( difetto di fabbrica o rottura accidentale sopravvenuta, vista la contestazione specifica sul punto ) comporta inevitabilmente il rigetto della domanda.
Anche sotto il diverso profilo della invocata responsabilità per danno da prodotti difettosi ex art. 120 D.Lgs. n. 2006 del 2005 (codice del consumo) l’onere della prova incombe sul danneggiato in fatti l’articolo citato recita al punto 1. ” Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno” come da giurisprudenza ” La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno. Cassazione civile, sez. III, 28/09/2018, n. 23477
Inoltre dal tenore della citazione non sembra che si possa invocare tale norma perché i danni risarcibili per i prodotti difettosi sono quelli di cui all’art. 123
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di Euro trecentottantasette.” mentre nella pur vaga identificazione del danno questo appare ravvisabile come un minor valore della cosa corrispondente alla sostituzione degli elementi difettosi e non ad altro.
Nel caso specifico non si può giungere a diversa soluzione con l’applicazione dell’art. 115 c.p.c. , perché la causa dei vizi è stata contestata , quindi non si può ritenere l’attore svincolato dall’onere della relativa prova, prova che non può certo avvenire a mezzo prova per testi, giustamente rigettata nel corso dell’istruttoria, ed ancor meno procedere ad una liquidazione del danno in via equitativa, mancando il presupposto della addebitabilità di detto danno.
Ai fini della regolazione delle spese, bisogna considerare che quanto al convenuto (…) SPA , la giurisprudenza è costante nel ritenere legittimato passivo l’importatore soltanto quando il produttore risieda in uno stato extracomunitario e che pare inoltre non essere stato neppure l’importatore del veicolo e neppure il distributore ..
Non è responsabile nei confronti del consumatore per danno da prodotto difettoso il distributore che abbia importato il bene da altro Paese appartenente alla Comunità europea, in quanto il combinato disposto degli art. 3 e 11 D.P.R. n. 224 del 1988 e dell’art. 2, lett. d), D.Lgs. n. 115 del 1995, consente di chiamare a rispondere l’importatore solo nel caso in cui il produttore risieda in uno Stato extracomunitario.
Ove il produttore dell’oggetto difettoso risieda all’interno della Comunità europea, il consumatore è infatti in condizione di agire comodamente contro il produttore, diretto responsabile del vizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Cassazione civile, sez. III, 20/05/2009, n. 11710
Quanto all’altro convenuto, che l’eventuale danno risarcibile ( come ricavabile dalle fatture prodotte al CTU ) non potesse superare i 2.000,00 a fronte dei 23.000,00 richiesti.
Che al momento della articolazione dei mezzi istruttori depositati in data 20.11.2014 parte attrice aveva già subito il furto dei veicolo ed era avvenuta la riconsegna dello stesso con parti asportate (Dicembre 2013) . e nonostante ciò abbia insistito nella richiesta nomina del CTU , successivo giuramento ed inizio delle operazioni peritali salvo poi chiedere essa stessa la sospensione della perizia
Ancora nella comparsa conclusionale abbia insistito per l’accoglimento di una domanda del tutto sfornita di prova.
Quanto alla richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. , ( non meglio specificata) questa non può essere accolta ai sensi del I comma, non sussistendone i presupposti di allegazione e prova, quanto al III comma non si ritiene di ulteriormente aggravare la posizione dell’attore che seppure abbia colposamente ritardato la fine del giudizio sarà l’unico a patirne le conseguenze.
Quanto alla riconvenzionale , non vi è obbligo di statuire in merito stante la subordinazione della stessa alla domanda attorea rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri attualmente vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da (…)
2) Condanna (…) a rimborsare alla parte (…) SPA le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese forfetarie
3) Condanna (…) a rimborsare alla parte (…) S.R.L. le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.500,00 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00% per spese forfetarie.
Dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di (…) così come liquidate , con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.
Così deciso in Latina il 20 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019.