il subvettore è responsabile solo nei riguardi del vettore per l’esecuzione del trasporto, mentre non risponde direttamente nei confronti del mittente originario. Né si configura solidarietà tra vettore e subvettore che sussiste solo nel trasporto cumulativo regolato dall’art. 1700 c.c. In tema di responsabilità del vettore, ferma restando l’ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di perdita o avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma alla luce della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini. Affinché sia configurabile un’ipotesi di concorso tra le due forme di responsabilità, occorre pertanto che l’attore alleghi e provi una condotta diversa da quella imputata al convenuto quale inadempimento dell’obbligazione propria del contratto di trasporto, qualificabile come illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., e dunque connotata da dolo o colpa, che abbia determinato l’avaria o la perdita del carico. In applicazione di tali principi, deve ribadirsi che la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore dev’essere senz’altro esclusa laddove si contesti che la perdita della merce trasportata sia derivata dall’inadempimento dell’obbligazione accessoria della custodia che non è configurabile al di fuori ed indipendentemente dal contratto di trasporto; con il corollario che, qualora sia stato stipulato un contratto di assicurazione della merce, l’assicuratore non ha azione verso il subvettore in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., non essendo l’assicurato (nella specie il mittente) titolare di un diritto al risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 c.c.
Tribunale|Vicenza|Civile|Sentenza|28 aprile 2023| n. 798
Data udienza 27 aprile 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2202/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: “azione di pagamento in surroga ex art. 1916 c.c.”
promossa da
(…) COMPANY SE, RAPPRESENTANZA G.I., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. (…), con sede legale in M., piazza G. (…) n. 8, c.f. e p.i. (…), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Fe.Vi. e Al.Ca. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Vicenza, Contra’ (…), in virtù di procura allegata all’atto di citazione
Attrice
contro
(…) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (…), con sede legale in M. M. (V.), via (…) (…) n. 10, c.f. e p.i. (…), rappresentata e difesa dagli avv.ti Li.Ca. e Ma.Vi. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Vicenza, Corso (…), come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
(…) di (…), in persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore (…), con sede legale in N. (T.), S. 553 Km 12 (…) Ind.le, p.i. (…), rappresentata e difesa dall’avv. An.Mi. ed elettivamente domiciliata in Dueville (VI), via (…), presso lo studio dell’avv. Fr.Ga., in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’atto introduttivo del giudizio, incardinato avanti all’intestato Tribunale, (…) COMPANY SE – Rappresentanza G.I. (da ora, per brevità, anche solo “XL”) conveniva (…) s.r.l. ed (…)(…), chiedendone la condanna, in via solidale o alternativa tra loro, oppure pro quota in ragione delle rispettive responsabilità, al pagamento della somma di Euro 151.496,48 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso dell’indennizzo erogato alla propria assicurata (…) s.p.a. a fronte del danno da questa subito relativo ad un trasporto di merci.
A sostegno della domanda l’attrice esponeva:
– che, nel mese di luglio del 2016, (…) s.r.l. veniva incaricata da (…) s.p.a. del trasporto di sei partite di caldaie, scaldabagni, condizionatori, pannelli solari ed accessori, composte da 38 colli, di cui ai ddt nn. (…), (…), (…), (…), (…) e (…) del 15.07.2016, aventi un valore complessivo di Euro 151.996,48, con l’accordo di prelevare il carico dalla sede di G. (V.) e di consegnarlo alla (…) s.r.l. di (…), che si sarebbe dovuta occupare della distribuzione della merce alle società acquirenti (…) s.r.l. di R., (…) s.r.l. di (…) (R.), (…) s.r.l. di (…) (R.), (…) s.r.l. di (…) (I.), (…) s.r.l. di (…) e (…) s.r.l. di (…) (F.);
-che (…) s.r.l. affidava l’esecuzione materiale del trasporto al sub vettore (…)(…), il quale prelevava la merce in data 15.07.2016 dal luogo concordato, ma anziché trasferirla direttamente al deposito della società (…) per la successiva distribuzione, effettuava una sosta nel fine settimana, trasportandola, con l’autoarticolato composto dal trattore targato (…) e dal semirimorchio targato (…), presso la propria area di deposito, ubicata nella zona industriale di Notaresco in Teramo;
– che la merce non giungeva mai a destinazione in quanto asseritamente fatta oggetto di furto da parte di soggetti ignoti, i quali, secondo la narrazione dei fatti operata dal titolare di (…) nella denuncia penale effettuata la mattina del 19.07.2016 (a distanza di oltre due giorni dalla scoperta del furto che si assumeva essere avvenuta alle ore 8:00 del 17.07.2016), avrebbero sottratto il semirimorchio targato (…), ove si trovavano caricati i prodotti della (…), avvalendosi di altro trattore, con targa (…), che si trovava anch’esso parcheggiato nel piazzale;
– che essa attrice, dopo gli accertamenti peritali eseguiti a mezzo della società (…), aveva dovuto indennizzare la società (…) s.p.a. in forza della polizza n. (…), versando l’importo di Euro 151.496,48 (corrispondente al valore della merce trafugata, pari ad Euro 151.996,48, detratta la franchigia di polizza di Euro 500,00);
– che, pertanto, la Compagnia di assicurazioni doveva ritenersi legittimata ad esercitare, in surroga della propria assicurata, ex artt. 1916 e 1201 c.c., l’azione di risarcimento nei confronti del vettore nonché quale cessionaria dei diritti vantati dalla (…), come previsto nell’atto di quietanza sottoscritto da quest’ultima;
– che le convenute erano tenute al rimborso dell’indennizzo, essendo la perdita della merce a loro imputabile a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1696 c.c. o, in subordine, extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
– che, infatti, le modalità del presunto furto, che comunque dovevano intendersi contestate, denotavano una grave negligenza sia nell’organizzazione del trasporto (attesa la sottoposizione del carico all’evitabile, pericolosa e prolungata sosta del fine settimana, anche se il trasferimento della merce fino al luogo di destinazione poteva essere effettuato nell’arco di una sola giornata), sia nella custodia dei beni (stante la più totale assenza delle necessarie cautele per la cura di un carico di rilevante valore come quello oggetto di causa).
(…) s.r.l. e (…) DI (…) si costituivano in giudizio con due distinte comparse di costituzione e risposta, nelle quali chiedevano il rigetto di ogni pretesa avversaria.
In estrema sintesi (…) s.r.l. negava, prima di tutto, la propria legittimazione passiva rispetto alle richieste di parte attrice, rappresentando di non essersi materialmente occupata del trasporto della merce della (…) s.p.a., a cui sin dall’inizio era perfettamente noto che esso sarebbe stato eseguito da (…), con la conseguenza che alcuna responsabilità poteva esserle imputata né nell’organizzazione preventiva del trasporto, né nella gestione della custodia dei beni; inoltre, contestava la mancata dimostrazione dell’entità del danno patrimoniale subito dall’assicurata, stante il successivo reintegro della stessa merce trafugata con altra prodotta dalla stessa (…), che avrebbe dovuto essere quantificata con i costi di ricostruzione della merce andata perduta e non con il valore di vendita ai terzi acquirenti. Per l’eventualità che fosse ritenuta responsabile quale primo vettore contrattuale della merce trasportata, la convenuta operava la chiamata in garanzia di (…), chiedendo in ogni caso l’applicazione dei limiti di indennizzo di cui all’art. 1696 c.c. (con conseguente contenimento della condanna entro Euro 12.836,00) in ragione del difetto di prova della colpa “grave” invocata da XL, non desumibile dalla narrazione dei fatti operata nella denuncia di furto presentata dal sub vettore.
A sua volta, (…) DI (…), nella propria comparsa di costituzione depositata in data 6.09.2019, eccepiva che l’attrice non poteva ritenersi titolare di alcun diritto risarcitorio nei propri confronti, né a titolo contrattuale, in via surrogatoria e/o quale cessionaria dei diritti dell’assicurata, atteso che che (…) non aveva intrattenuto alcun rapporto negoziale con la società mittente, né a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., potendo XL avvalersi unicamente dell’azione diretta nei confronti del vettore contrattuale.
Nel merito la convenuta sosteneva la propria assenza di responsabilità in relazione al fatto dannoso, evidenziando, quanto all’organizzazione del trasporto, di essersi limitata ad osservare le istruzioni ricevute dalla propria mandante (…) s.r.l., da cui aveva ricevuto l’incarico di effettuare il trasporto lo stesso giorno in cui doveva essere eseguito, e cioè venerdì 15.09.2016, con l’indicazione di provvedere alla consegna al destinatario il successivo lunedì 18.09.2016, e quanto alla custodia della merce, che il semirimorchio che la conteneva era stato agganciato ad un trattore munito di furto satellitare e posizionato nel parcheggio dei propri magazzini, il quale si presentava sicuro, visto che era interamente recintato, in parte con muratura, in parte con rete metallica fissata a paletti metallici fissati nel cemento, mentre l’ingresso era dotato di un cancello elettrico automatizzato, con chiusura meccanica. Rilevava che nessuna colpa poteva essere ravvisata a suo carico, essendo emerso che la sottrazione del carico era avvenuta con violenza e in circostanze tali da renderla inevitabile, tramite lo sfondamento della recinzione e la forzatura del sistema di apertura, ad opera di un vero e proprio commando organizzato di sette persone che si era avvalso di un altro trattore lì parcheggiato per trainare il semirimorchio contenente la merce. In subordine, invocava anch’essa l’applicazione del limite di responsabilità di cui all’art. 1696, II comma, c.c., stante l’assenza di dolo e di colpa grave.
A seguito della chiamata in garanzia da parte di (…) s.r.l., (…) DI (…) provvedeva a depositare in data 4.02.2020 una seconda comparsa di costituzione e di risposta, nella quale prendeva posizione sulla domanda trasversale della propria chiamante, di cui invocava il rigetto anche in ragione dell’eccepita prescrizione ex art. 2951 c.c. del diritto vantato dall’altra convenuta.
La causa, istruita con l’assunzione delle prove testimoniali, era trattenuta in decisione all’udienza del 20.10.2022, in cui le parti precisavano le conclusioni con modalità “cartolari” e chiedevano l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
I fatti rilevanti ai fini della presente decisione, pacifici e/o documentati, sono i seguenti:
– in data 25.05.2012 le società (…) s.p.a. e (…) s.r.l. hanno sottoscritto una sorta di contratto-quadro volto a disciplinare le condizioni da applicare ai successivi rapporti contrattuali tra le parti aventi ad oggetto il trasporto su strada di merci della prima, consistenti in prodotti di riscaldamento-condizionamento- solare (doc. 32 fascicolo attoreo);
– nel luglio 2016 (…) s.r.l. è stata incaricata dalla mittente-venditrice (…) s.p.a. di effettuare il trasporto della merce di cui ai ddt nn. (…), (…), (…), (…), (…) e (…) del 15.07.2016, costituita da sei partite di caldaie, scaldabagni, condizionatori, pannelli solari ed accessori, da prelevare presso la sede di Gambellara della mittente e consegnare alla destinataria (…) srl di (…) per la successiva distribuzione agli acquirenti (doc.ti da 1 a 6 fascicolo attoreo), aventi un valore complessivo di Euro 151.996,48 come risulta dalle fatture di vendita in atti (doc.ti da 7 a 12 fascicolo attoreo);
-(…) s.r.l. si è rivolta, per l’esecuzione materiale del trasporto, all’impresa (…) DI (…), a cui è stato indicato di prelevare la merce lo stesso giorno dell’incarico (cioè il 15.07.2016) e di effettuarne la riconsegna il successivo 18.07.2016 (doc. 3 fascicolo (…));
– i prodotti della (…) s.p.a., presi in carico nel giorno concordato, non sono arrivati a destinazione ed (…) ne giustifica la perdita in ragione del furto subito intorno alle ore 23,30 del 16.07.2016 allorché l’autoarticolato utilizzato per il trasporto si trovava parcheggiato all’interno dell’area di deposito di proprietà della convenuta in Notaresco, così come descritto nella denuncia penale del 19.07.2016 (doc. 13 fascicolo attoreo);
– la mittente ha sopportato interamente le conseguenze della sottrazione della merce che è stata reintegrata e inviata alle sei società acquirenti (doc.ti da 14 a 19 fascicolo attoreo), salvo poi essere indennizzata da XL, con cui è assicurata in forza della polizza n. (…) del 5.05.2016 (doc. 22 fascicolo attoreo), ricevendo a mezzo di bonifico il pagamento della somma di Euro 151.496,48 (doc. 24 fascicolo attoreo), come attestato nell’atto di quietanza e surroga del 20.02.2017 (doc. 23 fascicolo attoreo).
Ebbene, preme subito rilevare, in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale tra (…) s.r.l. e (…) s.p.a., nei cui diritti l’attrice è surrogata ex art. 1916 c.c., che appare corretto quanto da quest’ultima sostenuto, ovvero che tale convenuta non ha assunto il ruolo di mero spedizioniere nella vicenda negoziale oggetto di causa, essendosi impegnata ad eseguire il trasporto sia pure non con mezzi propri (ma tramite (…) indicata nei ddt in atti), così assumendo gli obblighi ed i diritti propri del vettore (art. 1741 c.c.).
Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dal doc. 32 fascicolo attoreo, il cui contenuto è chiaramente indicativo dell’avvenuta conclusione di un contratto di trasporto direttamente tra tali parti, laddove invece (…) s.r.l. non è stata in grado di fornire alcuna prova contraria, né attraverso l’escussione testimoniale (non avendo la convenuta articolato alcun capitolo di prova a sostegno della tesi dell’assunzione delle obbligazioni del solo spedizioniere), né sul piano documentale (non avendo prodotto l’ordine di spedizione).
(…) COMPANY SE ha, perciò, correttamente azionato la propria pretesa nei confronti del vettore contrattuale, tenuto a risarcire direttamente l’attrice, che agisce in surroga della danneggiata-assicurata, del danno derivante dalla perdita della merce che (…) s.r.l. si era obbligata a trasportare (artt. 1228 e 1693 c.c.), a nulla rilevando che il trasporto sia stato in concreto curato da altri. Detta circostanza deve considerarsi “neutra” ai fini della qualificazione del rapporto, ben potendo il vettore avvalersi di sub-trasportatori, come avvenuto nel caso di specie. Ed, infatti, per quanto chiarito dalla costante giurisprudenza anche di legittimità, “il vettore che, obbligandosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione indicato in contratto, si avvale dell’opera di altro vettore, risponde della regolarità dell’intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita e l’avaria imputabili al subvettore” (cfr., fra le tante, Cass.Civ. Sez. III 30 gennaio 2009 n. 2483; v. Cass. n.19050/2013).
Deve, invece, ritenersi fondata l’eccezione preliminare sollevata dall’altra convenuta, (…) DI (…), la quale, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha lamentato che, in mancanza di un suo rapporto contrattuale con (…) s.p.a., XL non avrebbe alcuna azione diretta nei propri confronti, e nemmeno potrebbe agire a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i medesimi fatti costituenti inadempimento del contratto di trasporto stipulato da (…) s.r.l.
Sul punto è utile ricordare che, per giurisprudenza consolidata, il subvettore è responsabile solo nei riguardi del vettore per l’esecuzione del trasporto, mentre non risponde direttamente nei confronti del mittente originario. Né si configura solidarietà tra vettore e subvettore che sussiste solo nel trasporto cumulativo regolato dall’art. 1700 c.c. (Cass. Civ. n. 7247/1996; Cass. 10 gennaio 2008 n. 245): ipotesi questa non riscontrabile nella fattispecie concreta in cui il rapporto intercorso tra le convenute deve certamente essere inquadrato nell’alveo del subtrasporto, difettando un contratto unico concluso dai diversi vettori con il medesimo mittente/destinatario.
Per quanto riguarda poi la dedotta responsabilità aquiliana delle convenute e, in particolare, di (…) che ha escluso un suo concorso di responsabilità anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., si ritiene di dover aderire all’orientamento della giurisprudenza dominante, secondo il quale “in tema di responsabilità del vettore, ferma restando l’ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle ipotesi di perdita o avaria della merce verificatasi durante il trasporto, il profilo della responsabilità aquiliana deve essere valutato non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma alla luce della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti dolosi o colposi del vettore che rilevino a questi fini” (Cass. Civ. Sez. VI 24.06.2020 n. 12420).
Affinché sia configurabile un’ipotesi di concorso tra le due forme di responsabilità, occorre pertanto che l’attore alleghi e provi una condotta diversa da quella imputata al convenuto quale inadempimento dell’obbligazione propria del contratto di trasporto, qualificabile come illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., e dunque connotata da dolo o colpa, che abbia determinato l’avaria o la perdita del carico. In applicazione di tali principi, la S.C. è perciò giunta alla conclusione – rilevante nel presente giudizio – che la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore dev’essere senz’altro esclusa laddove si contesti che la perdita della merce trasportata sia derivata dall’inadempimento dell’obbligazione accessoria della custodia che non è configurabile al di fuori ed indipendentemente dal contratto di trasporto; con il corollario che, qualora sia stato stipulato un contratto di assicurazione della merce, l’assicuratore non ha azione verso il subvettore in via di surrogazione ex art. 1916 c.c., non essendo l’assicurato (nella specie il mittente) titolare di un diritto al risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 c.c. (Cass. Civ. Sez. III 14.05.1979 n. 2773).
Tutto ciò premesso, e passando alla disamina dei profili più strettamente di merito, si ritiene che la domanda di pagamento proposta da (…) nei confronti di (…) s.r.l. sia fondata e meriti accoglimento.
E’ noto che, in base alla previsione dell’art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Questa disposizione, dunque, pone a carico del vettore una responsabilità oggettiva ex recepto in forza della quale egli risponde degli effetti dannosi per il solo fatto della perdita o dell’avaria della merce, a meno che non fornisca la prova specifica che la perdita o l’avaria sono derivate da un fatto positivamente identificato, del tutto estraneo alla sfera d’azione del vettore stesso (Cass. n. 28612/2013).
In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che il caso fortuito che, ai sensi dell’art. 1693 c.c., esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico, comprende solo quegli eventi che siano imprevedibili (e non anche quelli soltanto improbabili) ed assolutamente inevitabili avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto e alle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico (Cass. Civ. Sez. III 21.12.1999 n. 1497, Cass. Civ. Sez. III 10.02.2003 n. 1935 Cass. Civ. Sez. III 27.03.2009, Cass. Civ. Sez. III 21.04.2010 n. 9439).
Pertanto, laddove la perdita della merce trasportata derivi da un fatto delittuoso ad opera di terzi, come nel caso del furto o della rapina, attesa la particolare diligenza imposta al vettore nella custodia delle cose affidategli, la sottrazione con violenza e minaccia in tanto può rivestire gli estremi del caso fortuito solo in quanto le accertate circostanze di tempo e di luogo, in cui fu effettuata, siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile (Cass. Civ. Sez. I 7.09.1992 n. 10262, Cass. Civ. Sez. III 10.02.2003 n. 1935).
Nel caso di specie (…) s.r.l., nel sostenere che la perdita della merce è dipesa dal furto perpetrato da ignoti mentre l’autoarticolato utilizzato per il trasporto, composto dal trattore targato (…) e dal semirimorchio targato (…), si trovava all’interno dell’area di parcheggio della sede di (…) in N. (T.), non ha fornito la prova liberatoria posta a suo carico, per la quale non bastava allegare che l’area in questione era munita di una recinzione in muratura, chiusa con un cancello automatico dotato di catena con lucchetto e sottoposta a vigilanza esterna, ma occorreva dare la dimostrazione che erano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il furto e che, ciò nonostante, questo si era ugualmente verificato con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili (v. giurisprudenza sopra richiamata; v. pure, più di recente, Cass. Sez. I 6 agosto 2015 n. 16554).
Al riguardo, a parte il rilievo che le stesse modalità di perpetrazione del reato sono rimaste incerte (non essendo state confermate dai testi escussi, tra cui il maresciallo dei carabinieri (…), il quale ha riferito di aver raccolto la denuncia penale di (…), ma di non aver effettuato alcun sopralluogo in occasione del furto, né di aver esaminato i filmati delle telecamere di sicurezza della vicina impresa (…)), si deve osservare che alcun evento imprevedibile e/o inevitabile è possibile scorgere nella dinamica dei fatti indicata dal titolare di (…) in sede di denuncia e ribadita nel presente giudizio, in cui la convenuta afferma che un gruppo di sette malviventi si sarebbe introdotto, nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2016, all’interno del proprio centro di deposito merci dopo aver divelto una parte della recinzione e sottratto il semirimorchio contenente i prodotti della (…), agganciandolo ad un altro trattore che si trovava parcheggiato nel piazzale.
Anzi, gli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria hanno consentito di accertare esattamente il contrario e cioè la colpa grave del subvettore per non avere adeguatamente custodito un carico di rilevante valore economico come quello oggetto di causa.
Sentito all’udienza del 25.01.2022, il teste (…) ha interamente confermato il contenuto della relazione di perizia n. 68195 da lui redatta dopo aver svolto personalmente gli accertamenti ed i rilievi fotografici richiesti ai fini della liquidazione dell’indennizzo in favore dell’assicurata, precisando che, al momento del suo sopralluogo (11.08.2016), l’area in cui era stato posteggiato l’autoarticolato con la merce trafugata (situata in una zona isolata per quanto è dato ricavare dalle fotografie riportate nella perizia), era priva sia di sistemi di allarme che di telecamere e nemmeno quella dell’impresa confinante G. era utile ad inquadrare il piazzale ove si trovavano parcheggiati i semirimorchi e le motrice il giorno del furto, riprendendo esclusivamente una porzione della strada di accesso al deposito della (…); inoltre, ha dichiarato – con ciò smentendo gli assunti di parte convenuta – di aver appreso direttamente dal (…), nel corso del sopralluogo, che il trattore tg. (…), presente nel piazzale ed utilizzato per portar via la merce, non era dotato di allarme in caso di apertura delle porte.
Dalla perizia in atti si evince, poi, che la rete metallica fu manomessa nella parte del deposito adiacente ai campi non coltivati, il che conferma che i ladri, raggiunto il deposito nella notte attraverso la campagna, poterono accedere agevolmente al suo interno attraverso il varco creato con il semplice taglio della rete, per poi agire indisturbati in una zona priva di videosorveglianza e con l’utilizzo dell’anzidetto trattore, non munito di sistema di allarme.
La convenuta (…) s.r.l., sulla quale gravava contrattualmente l’obbligo di custodire la merce affidatagli per il trasporto, deve perciò ritenersi responsabile nei confronti dell’avente diritto relativamente alla perdita totale dei beni a causa del furto subito, nelle condizioni sopra illustrate, a norma dell’art. 1693 c.c., senza peraltro che possano essere invocati i limiti risarcitori previsti dalla disciplina di riferimento, considerato, per quanto appena detto, la gravità della colpa insita nel comportamento di chi ha materialmente eseguito il trasporto – del cui operato il vettore contrattuale è chiamato a rispondere – tale da comportare la decadenza dal beneficio di cui all’art. 1696 c.c.
Come si è già avuto occasione di evidenziare, XL ha prodotto sia la polizza assicurativa (doc. 22) che la contabile di pagamento dell’indennizzo di Euro 151.496,48 (doc. 24) nonché l’atto di quietanza e surroga sottoscritto dall’assicurata (…) s.p.a. in data 20.02.2017, attestante l’erogazione di detta somma (doc. 23), corrispondente al prezzo di vendita dei prodotti come da fatture in atti (doc.ti da 7 a 12), detratta la franchigia di Euro 500.00 ai sensi di polizza.
Sulla scorta di tale documentazione deve, quindi, essere affermato il pieno diritto di parte attrice di ottenere da (…) s.r.l., tanto in via surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 c.c. (norma questa che contempla una forma di successione a titolo particolare nel diritto dell’assicurato nei confronti del terzo responsabile) quanto in forza della cessione negoziale del credito contenuta nell’atto di quietanza, il pagamento della predetta somma di denaro, sulla quale deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria maturata tra la data del pagamento dell’indennizzo e la data della presente sentenza, sicché l’importo liquidato dovrà, anno per anno ed a partire dal 20.02.2017, essere rivalutato secondo gli indici ISTAT e sulla somma anno per anno rivalutata dovranno essere computati, altresì, gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale; dal momento della presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta, decorreranno gli interessi legali di mora sino all’integrale soddisfo.
Nel rapporto tra (…) s.r.l. e (…) DI (…), la domanda trasversale di manleva proposta dalla prima convenuta nei confronti del subvettore non è suscettibile di accoglimento in ragione della maturata prescrizione eccepita da quest’ultimo sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
L’eccezione in parola, infatti, è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, come rilevato da (…), vale la prescrizione annuale di cui all’art. 2951 c.c. che decorre dal giorno del perpetrato furto, ovvero dal 16.07.2016. Tale termine, dopo una prima interruzione a mezzo della missiva del 21.07.2016 (fatto non contestato), è inesorabilmente spirato in mancanza della prova di successivi atti interruttivi della prescrizione, avendo (…) contestato di aver ricevuto le lettere raccomandate a/r datate 28.06.2018 e 22.06.2019, allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di (…) s.r.l. Quest’ultima ha omesso di produrre le ricevute di spedizione e di ritorno delle predette missive, ragion per cui, a fronte della contestazione di controparte, non vi è prova di una valida interruzione della prescrizione. Infatti, per quanto affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.Civ. Sez. V ordinanza 27.10.2022 n. 31845), in caso di missiva inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. richiede la dimostrazione che l’atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario e la relativa prova è a carico del mittente, il quale deve dimostrare che la raccomandata sia stata correttamente recapitata, secondo le norme del servizio postale, producendo quindi l’avviso di ricevimento (cfr, nello stesso senso, Cass. n. 19232/2018, Cass. n. 6725/2018, Cass. n. 24703/2017).
Nel rapporto tra l’attrice e (…) s.r.l. le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste interamente a carico della convenuta, nella misura liquidata come da dispositivo, sulla base della nota spese in atti che appare conforme ai parametri ex D.M. n. 55 del 2014.
Nel rapporto tra l’attrice e (…) DI (…), parte del giudizio anche in forza dell’azione di manleva proposta nei suoi confronti, le spese processuali possono essere interamente compensate, così come nel rapporto con (…) s.r.l., tenuto conto delle ragioni della decisione (prescrizione) e della colpa comunque accertata a carico del subvettore.
P.Q.M.
il G.U. del Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 2202/2019 R.G., ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda di (…) nei confronti di (…) s.r.l. e, per l’effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di Euro 151.496,48, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione;
2) rigetta ogni domanda proposta da (…) e da (…) s.r.l. nei confronti di (…) DI (…), a spese di lite compensate tra le parti;
3) condanna (…) s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore dell’attrice delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 14.889,00 (di cui Euro 786,00 per esborsi ed Euro 14.103,00 per compenso professionale d’avvocato), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Vicenza il 27 aprile 2023.
Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2023.