Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. L’ambito della responsabilita’ dell’avvocato si estende, peraltro, in caso di incertezza giurisprudenziale con riferimento a fattispecie relativa all’individuazione del termine esatto di prescrizione applicabile, imponendosi all’avvocato di compiere comunque atti interruttivi, anche nell’ambito di termine piu’ breve di quello poi in concreto ritenuto operante.
Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Ordinanza|19 luglio 2019| n. 19520
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26285/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATO (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del Curatore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a.;
– intimati –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata, in (OMISSIS), presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante, in carica elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1726/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle, osserva.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) agi’ in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova al fine di ottenere la condanna degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per non avergli consigliato di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti in relazione alla iscrizione per tre cambiali a sua firma, protestate, affermando che l’avvocato (OMISSIS) gli aveva detto che prima della definizione del processo penale di falso nulla poteva farsi e l’avvocato (OMISSIS) si era limitata ad assisterle nella materia penale.
Il (OMISSIS) proponeva, altresi’, opposizione ai decreti monitori per prestazioni professionali ottenuti dall’avvocato (OMISSIS) nei suoi confronti.
A seguito della costituzione in giudizio nelle cause di responsabilita’ professionali dei due legali avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) venne chiamata in manleva la (OMISSIS) S.p.a., che eccepiva la prescrizione del diritto all’indennizzo per l’avvocato (OMISSIS) e precisava che la copertura era limitata alla sola responsabilita’ diretta degli assicurati, nell’ambito della polizza assicurativa.
Il Tribunale di Padova, riunite le cause, rigetto’ sia la domanda di accertamento e condanna per responsabilita’ professionale degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) sia le opposizioni ai decreti ingiuntivi.
La Corte di Appello di Venezia, adita dal (OMISSIS), confermo’ la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza di appello ricorre (OMISSIS) con quattro motivi di ricorso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in relazione all’articolo 116 c.p.c., articoli 2697, 2727 e 2729 c.c., articolo 184 bis c.p.c. e R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 91, articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 2236 c.c..
Resistono con separati controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.p.a..
Nel proprio controricorso (OMISSIS) eccepisce l’improcedibilita’ del ricorso in quanto l’attestazione di conformita’ sarebbe stata apposta direttamente sulla copia del provvedimento notificato con modalita’ telematiche.
Il ricorrente (OMISSIS) ed i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie per l’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione del principio di vicinanza della prova nonche’ del principio generale di cui all’articolo 116 c.p.c. e dall’articolo 2697 c.c., in applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c..
Il secondo mezzo assume violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., articoli 2727 e 2729 c.c. e vizio di motivazione.
Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del previgente articolo 184 bis c.p.c. e vizio di motivazione.
Infine il quarto mezzo deduce violazione e falsa applicazione del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 91, articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 2236 c.c..
L’eccezione di improcedibilita’ del ricorso e’ infondata, risultando depositata dal ricorrente (OMISSIS), come risulta dagli atti del fascicolo di parte, compulsabili ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., l’attestazione di conformita’ dei documenti informatici comprovanti la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata.
Ragioni di economia processuale inducono la Corte ad esaminare congiuntamente il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso.
In particolare il terzo mezzo assume violazione della disciplina processuale in tema di rimessione in termini.
Il Tribunale di Padova prima e la Corte di Appello di Venezia poi non avrebbero fatto buon governo dell’istituto della rimessione in termini, con riferimento una lattera che era stata inviata al (OMISSIS) dalla (OMISSIS) solo il 20 maggio 2010, in data successiva allo spirare dei termini perentori per la produzione documentale in primo grado.
La Corte di Appello di Venezia ha affermato sul punto che al fine di poter chiedere di produrre documenti oltre i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 4, il (OMISSIS) avrebbe dovuto documentare o offrire di dimostrare che aveva gia’ chiesto alla banca tutta la documentazione inerente i rapporti dopo i protesti, e tanto non era stato fatto.
La motivazione della Corte territoriale e’, sul punto, viziata in quanto pone a capo del (OMISSIS) un onere probatorio non adeguatamente calibrato, espandendo in modo illogico ed esorbitante il principio di eventualita’.
E’, infatti, circostanza pacifica che al (OMISSIS) il documento – ossia la lettera alla (OMISSIS) dello studio dell’avvocato (OMISSIS), esercente nell’ambito dello studio dell’avvocato (OMISSIS), se non altro quale libero professionista – risalente al luglio 2002 era stato comunicato solo con missiva della stessa banca al (OMISSIS) del maggio 2010. Peraltro nel motivo di impugnazione in appello risultava spiegata la ragione del tardivo ritrovamento della detta lettera del luglio 2002, rimessa alla Banca dallo studio dell’avvocato (OMISSIS): l’effettuazione di ulteriori ricerche, da parte dell’istituto di credito, nei propri archivi, a seguito della citazione quale testimoni di alcuni ex dipendenti della stessa banca.
Il terzo motivo di ricorso e’, pertanto, fondato.
Il quarto mezzo assume violazione o falsa applicazione della disciplina sull’esercizio della professione forense (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 91), che recita:
“Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”) e dell’articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 2236 c.c..
La Corte territoriale ha affermato che essendo l’avvocato (OMISSIS) esercente la professione forense in ambito penale e non avendo rapporti professionali con il coniuge avvocato (OMISSIS), doveva ritenersi che ella era stata incaricata di seguire la sola questione penale e non le si poteva, quindi, imputare alcunche’ per non avere consigliato al (OMISSIS) di attivarsi al fine di ottenere la cancellazione dei protesti.
Sul punto la motivazione della sentenza in scrutinio non e’ coerente: da un lato essa afferma che all’avvocato (OMISSIS) era stata affidata la sola difesa in ambito penale, dall’altro riconosce che vi era stato un mandato professionale pieno.
La materia della cancellazione dal registro dei protesti e’, tuttavia, ambito professionale nel quale l’esercizio della professione non puo’ essere parametrato alla stregua di una diligenza particolare, ossia degli appartenenti ad un ambito specialistico, e, anche qualora questo fosse ritenuto esistente, con riferimento al caso di specie, deve ribadirsi che (Cass. n. 14597 del 30/07/2004 e 24544 del 20/11/2009):
“Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2 e articolo 2236 c.c., impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole”.
L’ambito della responsabilita’ dell’avvocato si estende, peraltro, in caso di incertezza (Cass. n. 03765 del 14/02/2017) giurisprudenziale (con riferimento a fattispecie relativa all’individuazione del termine esatto di prescrizione applicabile, imponendosi all’avvocato di compiere comunque atti interruttivi, anche nell’ambito di termine piu’ breve di quello poi in concreto ritenuto operante).
E’ quantomeno singolare, ed una plausibile spiegazione alternativa non e’ stata offerta dalla Corte territoriale, che l’avvocato (OMISSIS), incaricata di seguire i profili penalistici della vicenda del protesto per tre cambiali del (OMISSIS), non l’abbia consigliato sulla (o quantomeno non gli abbia segnalato la necessita’ di richiederne la cancellazione sulla base del disposto della L. n. 77 del 1955 e, comunque, non l’abbia opportunamente informato sull’opportunita’, se non necessita’, di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove ella si reputasse inidonea e comunque non professionalmente capace.
Il quarto motivo di ricorso e’, pertanto, fondato.
Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono accolti.
L’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso assorbe i restanti primi due mezzi.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti.
La causa e’, pertanto, rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per nuove esame sulla base di quanto statuito in questa sede.
La regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione e’ rimessa al giudice di rinvio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.