Lo spedizioniere doganale, che è figura diversa dallo spedizioniere che si occupa altresì del contratto di trasporto, esegue in nome e per conto dell’importatore-mandante le operazioni di sdoganamento ed “è tenuto ad eseguire l’incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell’interesse del committente, ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali; se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest’ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possibilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l’atto compiuto sia idoneo a realizzare l’interesse del committente
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Tribunale|Bari|Sezione 2|Civile|Sentenza|27 maggio 2022| n. 2117
Data udienza 26 maggio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra:
(…) S.R.L., con il patrocinio dell’avv. Ma.An., elettivamente domiciliato in Oggiano alla Via (…)
ATTORE/I
contro
(…) S.R.L., con il patrocinio dell’avv. PE.VI., elettivamente domiciliato in Triggiano alla via (…)
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall’art. 132, 2 comma n. 4) c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la (…) S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la (…) S.r.l. per far accertare il grave inadempimento di quest’ultima nell’espletamento di un mandato di spedizione finalizzato all’espletamento delle pratiche di sdoganamento di un prodotto importato (pomodori provenienti dalla Turchia) e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto con risarcimento dei danni. Deduceva la mancata diligenza nell’espletamento del mandato dacché il certificato di ispezione rilasciato dall’Ufficio delle Dogane era mancante di timbro e firma, necessario all’attribuzione della qualità di “prodotto biologico” alla merce importata e che detta carenza avesse comportato il declassamento del prodotto con conseguente svalutazione economica.
La società (…) S.r.l. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della pretesa deducendo di essere stata incaricata per l’espletamento di “pratiche doganali” presso il porto di Bari relativamente all’importazione di merce acquistata nell’agosto del 2015 dalla Turchia, che l’ufficio doganale, al termine dei controlli documentali di legge, per mera dimenticanza, aveva omesso di indicare nel certificato di ispezione il 28/08/2015 la sottoscrizione e il relativo timbro per la vidimazione e di aver espletato il mandato conformemente all’incarico ricevuto.
Concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. ed espletata prova orale, previa precisazione delle conclusioni all’udienza del 09/11/2021 e rinuncia ai termini per le conclusionali, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La questione verte essenzialmente sulla mancanza del timbro dell’Ufficio delle Dogane nel certificato di ispezione FA-003-15 rilasciato il 28/08/2015. Tale documento risulta pacificamente contestato dall’ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) nel settembre 2016 e successivamente risulta annullato con provvedimento in sede di autotutela da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli in data 06/10/2016. Altrettanto pacificamente tra le parti risulta la circostanza che dopo 1 anno dall’importazione, tale documento sia stato integrato (sic!!!) dalla medesima Agenzia la quale, solo in data 16/09/2016 su richiesta dalla società convenuta, avrebbe vidimato ex post la certificazione salvo ritenere successivamente inefficace il provvedimento ed annullare in sede di autotutela la certificazione.
Appare quantomeno insolito che l’Agenzia dapprima abbia validato il certificato a distanza di 1 anno dai controlli e successivamente abbia annullato il certificato perché vidimato ad oltre 1 anno dall’ispezione. A nulla rileva la specificazione del prodotto nel contratto di mandato-spedizione dal momento che appare chiaro che il motivo dell’annullamento risiede nella carenza di vidimazione (rilasciata ex post) del certificato di ispezione.
Ciò detto ed a prescindere da discutibili considerazioni sul metodo, appare evidente ictu oculi che il certificato sia stato rilasciato dalla società convenuta carente del timbro e della firma di vidimazione e che detta carenza sia stata foriera di danni lamentati (principalmente il danno economico a seguito del declassamento della merce) per l’importatore.
Come noto il mandatario deve dare esecuzione al mandato secondo i principi di buona fede, con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, osservando i criteri di correttezza.
Lo spedizioniere doganale, che è figura diversa dallo spedizioniere che si occupa altresì del contratto di trasporto, esegue in nome e per conto dell’importatore-mandante le operazioni di sdoganamento ed “è tenuto ad eseguire l’incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell’interesse del committente, ha l’obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali; se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest’ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possibilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l’atto compiuto sia idoneo a realizzare l’interesse del committente” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 24/02/2004).
Nel caso di specie è evidente che il certificato di ispezione sia stato consegnato all’importatore senza la pagina n. 2 e sia stato carente della vidimazione. È documentalmente dimostrato che tale omissione, di cui è responsabile la società convenuta per aver omesso di accertarne l’integrità al’esito delle operazioni di sdoganamento, abbia determinato il successivo declassamento del prodotto.
Rispetto al quantum richiesto in citazione (variazione di prezzo ed oneri della spedizione), parte convenuta nulla ha obiettato nella comparsa di costituzione.
La domanda va pertanto accolta integralmente con la risoluzione del contratto, il rimborso delle spese sostenute ( Euro 2.192,88) ed il risarcimento del danno da lucro cessante ( Euro 27.702,12) così come quantificato dalla società attrice oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza così come liquidate in dispositivo, secondo i parametri orientati ai minimi dello scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Bari definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, accoglie la domanda e condanna la (…) S.r.l. al pagamento della complessiva somma di Euro 29.895,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore della (…) S.r.l. nonché alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in 6.000,00 (di cui Euro 520,00 per spese) oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari il 26 maggio 2022.
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2022.
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