La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia – stabilità dall’articolo 2051 del c.c. – è applicabile nei confronti degli enti, quali proprietari delle strade del demanio pubblico, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo a impedire la insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Giudice di Pace Campobasso, civile Sentenza 5 marzo 2019, n. 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAMPOBASSO
Il Giudice Onorario di Pace di Campobasso Dr. Carlo CENNAMO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 783/2017 R.G. e riservata a sentenza all’udienza del 10.10.2018 promossa da:
(…), nata a F. (I.) il (…), ivi residente in via (…), C.F. (…), rappresentata e difesa dall’avv. An.Za., presso il cui studio elettivamente domiciliata in Frosolone (IS) al Corso (…), giusta procura in calce all’atto di citazione,
ATTRICE
CONTRO
Provincia di Campobasso, in persona del Presidente p.t. dott. Antonio Battista, C.F. (…), con sede in Campobasso alla via (…), rappresentato e difeso dall’avv. Ro.Bo., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gi.De., in Campobasso alla via (…), giusto mandato in calce all’atto di citazione notificato,
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione del processo e, dunque, in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 Disp. Attua, c.p.c.
Pertanto devono all’uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
All’udienza del 10.10.2018, espletata la prova testimoniale, sulle precisate conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVAZIONE
Parte attrice lamenta che in data 05.10.2016, verso le ore 9:00 circa, nel mentre percorreva a moderata velocità la S.P. Fondovalle-Rivolo, direzione Campobasso, provenendo da un lungo rettilineo che precede la doppia curva che si immette nel viadotto, a causa del repentino cambiamento dell’assetto stradale e di un tipo di asfalto scivoloso, perdeva il controllo della propria autovettura (…) tg. (…), e, dopo un testa coda andava ad urtare contro il guard-rail posto a delimitazione della stessa strada aperta al traffico, rimanendo con la propria autovettura in bilico su un paletto metallico posto a sostegno dello stesso guard-rail.
Che si verificava altro episodio simile immediatamente dopo, precisamente una (…) condotta da tal Be.Ce. di Trivento (CB), il quale sempre a causa del repentino cambiamento dell’assetto stradale e dell’asfalto particolarmente scivoloso e rovinato, sbandava nello stesso punto, effettuando un testa coda, lasciando evidenti segni di frenata sull’asfalto.
Che a causa del sinistro l’autovettura di parte attrice subiva ingenti danni, tanto da essere rottamata, nonché lesioni personali, come da referto del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Cardarelli di Campobasso, dove veniva diagnosticata diagnosi di traumi contusivi spalla e braccio sx, con giorni sette di prognosi.
Si costituiva la Provincia di Campobasso, deduceva innanzitutto la nullità dell’atto di citazione per assoluta carenza di cui al n.3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., nel merito evidenziava che l’evento dannoso doveva essere imputato unicamente all’imprudenza e disattenzione della (…), che non sussisteva la responsabilità né ex art. 2051 c.c., né ex art. 2043 c.c. dell’Ente convenuto, contestava altresì il quantum, concludeva per il rigetto della domanda in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
La domanda va accolta per quanto di ragione per i seguenti motivi.
L’assunto di parte attrice ha trovato piena conferma nel corso del giudizio, in particolare dalla prova testimoniale espletata.
Il sig. (…), presente al momento del sinistro, ha confermato la dinamica così come descritta in citazione dall’attrice.
Il teste ha riferito che l’autovettura della (…) procedeva ad una velocità di circa 50 Km/h, che l’asfalto era liscio e consumato, ed inoltre di essere sceso per aiutare l’attrice a scendere dall’auto che si trovava in bilico sul paletto del guard-rail.
Il sig. (…), ha riferito di aver visto il sinistro in cui veniva coinvolta l’attrice.
Il teste ha dichiarato di aver visto sul luogo del sinistro il sig. (…), ed inoltre di aver sentito una brusca frenata di un’autovettura che sopraggiungeva, di essersi spaventato, di aver visto l’autovettura fermarsi molto vicino al luogo dove si era verificato l’incidente della (…), che sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.
Si osserva in diritto.
Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza, per cui, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell’ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell’ente che, nonostante l’obiettiva esistenza dell’insidia l’utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla (Cass. sent. n. 1571 del 28.01.2004).
In materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali, l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano ex articolo 2043 del c.c., sicché della prova della relativa sussistenza non può onerarsi il danneggiato, risultandone altrimenti, a fronte di un correlativo ingiustificato privilegio per la pubblica amministrazione, la posizione inammissibilmente aggravata, in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva rilevante e tutelata a cagione della condotta dolosa o colposa altrui, che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza del 20.02.2009, n. 4234).
A tale stregua l’insidia o trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell’ambito della prova da parte della pubblica amministrazione di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.
Inoltre, in occasione di un sinistro stradale causato dalla cattiva manutenzione della strada per la presenza di irregolarità non visibili e neppure segnalati, come nel nostro caso, opera nei confronti dell’amministrazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
Tale responsabilità non è esclusa quando l’ente pubblico adduca a sua discolpa che la notevole estensione del bene demaniale di fatto ne impedisca il controllo immediato e diretto.
Tuttavia, ove la custodia sia resa impossibile, vige comunque la responsabilità della (…) ai sensi del generale principio di cui all’art. 2043 c.c., con onere probatorio del danneggiato in merito alle circostanze configuranti la colpa dell’amministrazione nella cattiva gestione e manutenzione del bene.
Quest’ultima può liberarsi dalle responsabilità di cui innanzi, solamente fornendo la prova che l’evento lesivo è stato determinato da caso fortuito ovvero da circostanze idonee ad escludere il nesso causale tra il danno subito e comportamento negligente ed omissivo dalla stessa tenuto (Tribunale di Benevento civile Sentenza del 27.01.2009, n. 141).
Riguardo alla responsabilità della (…) nel caso in cui sia stata affidata la manutenzione delle strade a terzi, si osserva che “se la cattiva manutenzione delle strade comunali provoca degli incidenti con danni ai propri cittadini l’ente è sempre tenuto a risarcirli; non può ritenersi una giustificazione per l’Ente il presupposto che la manutenzione delle strade sia stata affidata con regolare contratto d’appalto a una impresa.
In effetti esiste una presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia anche se si tratta di beni come le strade oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini.
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia – stabilità dall’articolo 2051 del c.c. – è applicabile nei confronti degli enti, quali proprietari delle strade del demanio pubblico, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo a impedire la insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Alla luce del summenzionato orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, è risultata evidente la responsabilità del sinistro de quo a carico della Provincia di Campobasso, quale ente proprietario della strada dove si è verificato il sinistro, in quanto dalla documentazione acquisita risulta provata l’insidia.
Dalle prove testimoniale e da quelle documentali, emerge la presenza di una sconnessione dell’asfalto stradale, che parte attrice non poteva assolutamente prevedere, sconnessione che ha provocato l’uscita di strada del veicolo condotto dalla (…).
A conferma di ciò, subito dopo il sinistro della (…), a causa sempre della sconnessione stradale, è stato coinvolto un altro automobilista, circostanza confermata dai testi escussi.
Inoltre parte attrice ha depositato in atti vai articoli di giornale riguardanti il medesimo tratto di strada, oggetto di numerosi sinistri, anche mortali, causati dal manto stradale irregolare.
Per quanto concerne la quantificazione del danno si osserva quanto segue.
Nel caso in cui il giudice ritenga che il danno non possa essere determinato nel suo preciso ammontare, può procedere ad una liquidazione equitativa dei danni, anche indipendentemente da una specifica richiesta delle parti (Cassazione civile sez. VI 03 dicembre 2014 n. 25590).
L’art. 1226 c.c. prevede che se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Il ricorso alla c.d. “equità decisoria” è possibile soltanto nel caso in cui sia la legge stessa ad attribuire al giudice tale potere, come previsto dall’art. 113 c.p.c. (cosa che avviene in genere nelle cause di minor valore, attribuite alla competenza del giudice di pace).
E’ evidente che il Giudice comunque non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, ma ha il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall’ordinamento vigente.
Nel nostro caso ci viene in aiuto innanzitutto la valutazione di (…), la copiosa documentazione fotografica, nonché la circostanza, che il veicolo poco prima del sinistro, aveva superato la revisione senza alcun intoppo ( il veicolo è stato poi rottamato).
Pertanto, si ritiene congruo ed equo determinare in Euro 2.500,00, i danni subiti dal veicolo tg. (…), di proprietà della (…), conseguenti al sinistro de quo, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Ai danni patrimoniali vanno poi sommati i danni derivanti dalle lesioni personali subite, che tenuto conto della loro lieve entità ( 7 giorni di prognosi, vedi referto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Cardarelli di Campobasso), vanno quantificati in Euro 329,00.
La domanda va pertanto accolta per quanto di ragione, conseguentemente la Provincia di Campobasso, va condannato al pagamento, in favore della sig.ra (…), della somma complessiva di Euro 2.839,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (…) nei confronti della Provincia di Campobasso, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda promossa dalla sig.ra (…);
2) dichiara la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., responsabile dell’evento dannoso;
3) accerta il danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore della sig.ra (…), a seguito del sinistro de quo, nella misura di Euro 2.839,00;
4) per l’effetto condanna la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della sig.ra (…), della somma complessiva di Euro 2.839,00, di cui Euro 2.500,00 per danni patrimoniali, ed Euro 239,00, per danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
5) condanna infine, la Provincia di Campobasso, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione in favore dell’avv. An.Za., procuratore antistatario di parte attrice, che liquida in Euro 264,00 per esborsi, Euro 250,00 per compensi fase di studio, Euro 250,00 per compensi fase introduttiva, Euro 230,00 per compensi fase istruttoria, ed Euro 350,00 per compensi fase decisoria, oltre rimborso forfettario IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Campobasso il 5 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2019.