Quanto poi alla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., è la stessa disposizione codicistica a chiarire che l’appaltatore è responsabile anzitutto nei confronti del committente (e ciò è perfettamente razionale se si considera che il rapporto contrattuale era intercorso con detto soggetto; non a caso la disposizione si trova nel capo VII, titolo III, libro IV del c.c., dedicato per l’appunto al contratto d’appalto) e, in second’ordine, anche nei confronti degli aventi causa del committente, senza che però tale legittimazione faccia venir meno quella originaria del committente stesso.

Puoi scaricare la presente sentenza in formato PDF, effettuando una donazione in favore del sito, attraverso l’apposito link alla fine della pagina.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Tribunale Treviso, Sezione 3 civile Sentenza 4 ottobre 2018, n. 1924

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4216/2015 in data 7.5.2015, promossa

da

FALLIMENTO MG. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO, con il patrocinio dell’avv. CA.RO., con domicilio eletto presso lo Studio Commercialistico Associato Br.Mi. in Viale (…) n. 84/H – Treviso

attore

contro

MA.BO., con il patrocinio dell’avv. BO.FR., con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Piazza (…) – Dosson di Casier

AN.LI., con il patrocinio dell’avv. VE.EN., con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Viale (…) – Treviso

GI.VI., con il patrocinio dell’avv. FA.DA., con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via (…) – Treviso

convenuti

e contro

GE. SPA, con il patrocinio dell’avv. AR.MA., con domicilio eletto presso il difensore in Viale (…) 21 – Treviso

terza chiamata

Avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l’azione ex 1669 c.c.).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

MG. S.r.l. ha agito al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in relazione a numerosi vizi manifestatisi su un immobile (costituente un complesso di dodici appartamenti in Treviso) da essa fatto costruire in virtù di contratto d’appalto datato 7.3.2007; in particolare, MG. ha richiamato espressamente i vizi (ed i conseguenti danni) individuati nella CTU resa all’esito di procedimento per ATP rubricato sub RG. 3514/2012. A tal fine l’attrice ha convenuto in giudizio Ma.Bo., nella sua qualità di erede dell’appaltatore Ga.Bo. (titolare dell’impresa individuale “Impresa Edile Bo.”), chiedendone la condanna in virtù dei seguenti titoli: in primo luogo, del contratto di transazione del 6.7.2010 (col quale l’appaltatore aveva assunto l’obbligo, rimasto inadempiuto, di rimuovere i vizi indicati nel contratto stesso); in secondo luogo, dell’art. 1669 c.c. L’attrice ha altresì convenuto gli arch. An.Li. e Gi.Vi., nella loro qualità di progettisti e direttori dei lavori, chiedendo la condanna anche di tali soggetti al risarcimento dei medesimi danni, allegando l’inadempimento dei due tecnici ai rispettivi contratti di opera professionale.

Ma.Bo. si è costituita in giudizio contestando anzitutto la legittimazione attiva dell’attrice, avendo quest’ultima già prima dell’inizio della causa alienato a terzi gran parte degli appartamenti; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea (anche in virtù della prescrizione maturata ai sensi dell’art. 1669 co. 2 c.c.).

An.Li. e Gi.Vi. si sono separatamente costituiti in giudizio sollevando anzitutto l’exceptio rei iudicatae (essendo la domanda di risarcimento del danno già stata rigettata con sentenza n. 1514/2013 di questo Tribunale) e chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree; inoltre, hanno chiamato in causa la propria assicuratrice Ge. S.p.A. al fine di essere dalla stessa garantiti nell’ipotesi di condanna.

Ge. S.p.A. si è costituita in giudizio associandosi alle eccezioni e difese svolte dai professionisti; ha poi eccepito l’inoperatività della polizza ovvero, in subordine, l’operatività di massimali e scoperti contrattuali.

Una volta acquisito il fascicolo dell’ATP svoltasi tra le parti, è stata disposta integrazione delle indagini peritali a mezzo del medesimo tecnico già nominato in precedenza.

La causa viene ora in decisione

Deve anzitutto essere rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di MG. (rectius, di titolarità dal lato attivo del diritto al risarcimento del danno).

Si consideri anzitutto che, al momento dell’introduzione del giudizio, MG. era sicuramente proprietaria di almeno quattro appartamenti: ai sensi dell’art. 111 c.p.c., quand’anche fosse stato ceduto in corso di causa per atto tra vivi il diritto controverso (quello al risarcimento del danno, il che comunque si deve negare), comunque il processo sarebbe dovuto continuare tra le parti originarie.

Quanto alla responsabilità contrattuale per inadempimento della transazione, è evidentemente irrilevante ai fini della titolarità del diritto al risarcimento del danno che una delle parti abbia alienato il bene su cui si sarebbe dovuta svolgere l’attività dell’obbligato (lavori di sistemazione dei vizi), dato che ciò non comporta anche la cessione del contratto, che rimane vincolante tra le parti originarie, le quali possono quindi anche azionare gli strumenti concessi dall’ordinamento a tutela dell’inadempimento.

Analoghe considerazioni valgono quanto alla responsabilità contrattuale dei due tecnici convenuti.

Quanto poi alla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., è la stessa disposizione codicistica a chiarire che l’appaltatore è responsabile anzitutto nei confronti del committente (e ciò è perfettamente razionale se si considera che il rapporto contrattuale era intercorso con detto soggetto; non a caso la disposizione si trova nel capo VII, titolo III, libro IV del c.c., dedicato per l’appunto al contratto d’appalto) e, in second’ordine, anche nei confronti degli aventi causa del committente, senza che però tale legittimazione faccia venir meno quella originaria del committente stesso.

Si precisa, a tal punto, che la vicenda successoria non è del tutto irrilevante ai fini della decisione (incidendo, tra le altre cose, sul tipo e sulla consistenza del risarcimento che può essere accordato al committente, come si vedrà infra); ciò che importa è che non incide sulla titolarità del diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti.

È altresì infondata l’eccezione di cosa giudicata sollevata dai convenuti Li. e Vi..

La precedente causa R.G. 547/2010 aveva avuto ad oggetto il diritto di Bo. al pagamento del saldo del corrispettivo per il contratto d’appalto del 2007. MG. aveva contestato sia la sussistenza del credito, per essere state realizzate opere non comprese nel contratto originario, sia l’esistenza di ritardi. Per l’ipotesi di condanna nei confronti di Bo., MG. aveva poi chiesto la condanna di Li. e Vi., ritenendo sussistente una loro responsabilità per aver indebitamente autorizzato le varianti e approvato i nuovi prezzi (v. atto di chiamata in causa di terzi, doc. 4 Bo.; v. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 depositata da MG. nel giudizio RG 547/2010, doc. 15 MG., ove si parlava dei danni derivanti dalle condotte sopra descritte,).

Nella causa RG 547/2010, tuttavia, MG. non aveva svolto alcuna domanda di risarcimento del danno derivante conseguente ai vizi dell’immobile, come confermato anche dal giudice dott.ssa Pa. che, con l’ordinanza emessa a seguito della riserva assunta all’udienza del 23.11.2011 (doc. 14 di MG.), aveva rigettato la richiesta dell’attrice di disporre CTU su detti vizi proprio perché “la richiesta di C.T.U, invece, sarebbe diretta ad accertare:…..i molteplici vizi lamentati nell’edificio oggetto di appalto senza che, tuttavia, si sia mai fatta questione di vizi”. Infatti, come rilevato nella medesima ordinanza, MG. aveva per la prima volta accennato ai vizi solo con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. (nella prima memoria, doc. 5 Vi., non aveva fatto cenno ai vizi), quindi tardivamente, con la conseguenza che qualsiasi domanda risarcitoria sarebbe stata in ogni caso inammissibile. Peraltro, MG. in quella sede si era limitata ad accennare in modo del tutto generico ai vizi (v. ordinanza predetta), senza però svolgere una vera e propria domanda risarcitoria sul punto, tanto che il giudice non aveva neppure ritenuto di pronunciarsi con un’espressa declaratoria né di inammissibilità della domanda, né di infondatezza della stessa (si veda il dispositivo della sent. 1514/2013, doc. 10 Vi.).

Le domande oggi proposte nei confronti di Li. e Vi. sono pertanto nuove e quindi non coperte dal giudicato.

Tanto premesso, occorre tuttavia dichiarare infondate tutte le domande attoree.

Anzitutto, pacificamente prescritto è il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1669 c.c.: l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 6.5.2015, ben oltre l’anno dalla conclusione del procedimento per ATP (avvenuta col deposito in cancelleria dell’elaborato peritale in data 7.11.2013). Si ricordi infatti che “l’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (cfr. Cass. Sent. n. 3357/2016).

In ogni caso, e ciò vale anche quanto alla responsabilità contrattuale sia dell’appaltatore che dei tecnici convenuti, parte attrice non ha fornito la prova del danno effettivamente patito. Si specifica che ciò è sufficiente al rigetto della domanda, la quale viene pertanto decisa secondo il criterio della “ragione più liquida”, senza neppure accertare se sussistesse o meno responsabilità dei convenuti.

Ben otto dei dodici appartamenti di cui si compone l’immobile erano stati venduti dalla MG. a terzi prima dell’inizio della presente causa. Gli ultimi quattro appartamenti sono stati anch’essi alienati in corso di causa, al più tardi in data 1.6.2016.

Come si è visto sopra, tali alienazioni non fanno venire meno il diritto al risarcimento del danno in capo al committente (sia che si agisca per un titolo contrattuale, sia che si agisca ai sensi dell’art. 1669 c.c.), ma incidono sulla tipologia e la consistenza di danno che può essere riconosciuto.

Deve infatti sempre essere osservato il pacifico principio per cui il risarcimento è accordato solo qualora si sia verificato un pregiudizio economico effettivo e reale, non invece qualora si lamentino danni meramente eventuali, ipotetici, potenziali o futuri (a meno che non si tratti di un lucro cessante la cui sussistenza deve presumersi sulla base di “un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità)” (cfr. Cass. 24632/2015). Inoltre, in ossequio al medesimo principio, “il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito”” (principio da ultimo ribadito da Cass. SS.UU. 12565/2018).

In altri termini, occorre confrontare il patrimonio del danneggiato prima e dopo l’illecito: il risarcimento che può essere accordato deve essere funzionale a reintegrare il patrimonio nella sua consistenza originaria.

Stando così le cose, nel caso di specie il risarcimento non può equivalere al costo dei lavori necessari per la rimozione dei vizi (così come individuati e quantificati nella perizia redatta in sede di ATP). Detti lavori di rimozione dei vizi non sono mai stati eseguiti da MG. nei termini indicati dal CTU, né mai lo saranno, stante l’intervenuta alienazione di tutti gli appartamenti.

Dato che nel patrimonio di MG. non vi è più l’immobile di cui si discute, il confronto di cui si è detto sopra non è possibile. Se si accogliesse la domanda attorea nei termini in cui è stata formulata si risarcirebbe quindi un danno meramente ipotetico e non dimostrato neppure nella sua esistenza.

Dal momento che gli appartamenti sono stati nel corso del tempo tutti venduti, sarebbe stato invece astrattamente possibile riconoscere il risarcimento del danno determinatosi in conseguenza della perdita di valore dei beni.

L’attore avrebbe a tal fine dovuto allegare (e dimostrare) che gli appartamenti immuni da vizi avrebbero avuto un certo valore di mercato e che invece, a causa dei vizi in essi presenti, sono stati venduti ad un prezzo inferiore; la differenza tra i due importi avrebbe rappresentato il danno.

Tuttavia, nulla di tutto ciò parte attrice ha fatto nel presente giudizio, avendo anzi in più occasioni sottolineato che a suo dire le vendite degli appartamenti sarebbero del tutto irrilevanti in questa sede (neppure è stato mai specificato il prezzo di vendita). Si precisa che non si sarebbe certamente potuto demandare tale accertamento ad una CTU, dato che la stessa avrebbe assunto un evidente carattere suppletivo rispetto al mancato assolvimento degli oneri di prova gravanti sulla parte. Si noti, per completezza, che la convenuta Bo. ha in più occasioni allegato che gli appartamenti sono stati venduti senza alcuno sconto, a prezzo di mercato; tali affermazioni non sono mai neppure state contestate dall’attrice.

Anzi, il tenore delle difese di quest’ultima sembra semmai confermare la circostanza. Anzitutto, mai MG. ha affermato di aver dovuto ridurre il prezzo in conseguenza dei vizi. Inoltre, la stessa MG. ha affermato di aver venduto gli appartamenti dopo aver fatto “realizzare i lavori essenziali alla presentazione degli immobili ai potenziali acquirenti” (pag. 4 memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.): proprio la realizzazione, propedeutica alla vendita, di tali minimali lavori di sistemazione (pacificamente non coincidenti con quelli individuati dal CTU) fa desumere che gli appartamenti siano stati venduti come immuni da vizi, quindi a prezzo pieno. In ogni caso, lo si ripete, manca una specifica prova del danno da parte dell’attrice. Da tutto ciò consegue che MG. non ha diritto ad alcun risarcimento per la perdita di valore degli appartamenti; l’importo quantificato dal CTU per porre rimedio ai vizi avrebbe a tal punto i caratteri di un’indebita locupletazione.

Avrebbe potuto invero essere riconosciuto il risarcimento del danno pari al costo effettivamente sostenuto per le riparazioni fatte eseguire da MG. prima della vendita. Tuttavia parte attrice non ha fornito la benché minima prova delle somme sborsate a tale titolo (anzi, anche a tal proposito ha sostenuto che “tali opere … sono naturalmente ininfluenti nel presente giudizio”). Nessun risarcimento può quindi essere riconosciuto sul punto.

Quanto infine alla richiesta di risarcimento per il “minor godimento dell’immobile”, la domanda non può essere accolta avendo contenuto del tutto generico (anzi, non essendo neppure dato comprendere cosa la parte intenda con tale domanda). Si precisa poi che l’attrice non ha neppure allegato che i vizi in esame le avessero inibito né un utilizzo in proprio dei locali, né la vendita a terzi (circostanza quest’ultima che è anzi smentita dai fatti pacificamente accertati). In ogni caso, parte attrice non aveva neppure fornito la prova di tale danno, essendosi limitata a chiederne la determinazione a mezzo di CTU, che però non è stata giustamente ammessa in quanto avrebbe assunto un carattere evidentemente esplorativo, in contrasto con l’art. 2697 c.c.

Si precisa infine che neppure si può quantificare il danno nella somma di Euro 130.000,00 che MG. si era impegnata a pagare a Bo. con la transazione del 6.7.2010 (doc. 5 MG.). Anzitutto, neppure vi è stata una specifica domanda in tal senso da parte di MG. (essendo detta questione stata solamente accennata dall’attrice), il che già sarebbe sufficiente. Non risulta peraltro in alcun modo dal testo del contratto che l’importo di cui sopra fosse legato da un nesso di corrispettività con l’obbligo di rimozione dei vizi indicati nel contratto medesimo (invero, ben più circoscritti rispetto a quelli fatti valere nel presente giudizio).

Anzi, la tesi è evidentemente smentita dalla considerazione di qual è stato l’oggetto della transazione: ivi non si era fatta questione solo dei vizi, ma anche del corrispettivo ancora dovuto da MG. per talune varianti ed aggiunte al contratto d’appalto (avendo Bo. già ottenuto in relazione a questo titolo un decreto ingiuntivo per oltre 170.000,00 Euro). Inoltre, non si può neppure ritenere automaticamente che la differenza tra l’importo del decreto ingiuntivo e la somma che MG. si era impegnata a pagare corrisponda ora al danno conseguente ai vizi di cui alla transazione: il regolamento di interessi ivi contenuto rappresenta infatti l’esito delle reciproche concessioni che le parti si sono in quella sede fatte, secondo valutazioni di merito frutto della loro autonomia negoziale, come tali insindacabili da parte del giudice.

Il rigetto delle domande attoree comporta altresì l’assorbimento delle domande di garanzia formulate nei confronti di Ge. SPA.

Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Le pese di CTU del presente giudizio vengono poste conseguentemente a carico di parte attrice.

Visti i contenuti della CTU resa in sede di ATP e considerato che al momento dell’instaurazione del giudizio MG. era ancora proprietaria di quattro appartamenti, si ritiene invece equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva.

Per gli stessi motivi, non si ritengono sussistenti i presupposti per l’invocata condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Vengono poste a carico dell’attore anche le spese del terzo chiamato, secondo i condivisibili principi affermati da Cass. n. 2330/1995, secondo cui “il rimborso delle spese processuali, sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell’attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (v. sent. 15 marzo 1976 n. 941; 10 giugno 1981 n. 3770; 24 settembre 1981 n. 5173″)”; infatti, prosegue la citata sentenza, sarebbe illegittima una condanna alle spese in capo al convenuto, “non essendo egli soccombente né nei confronti dell’intervenuta né nei confronti della controparte (v. sent. 20 luglio 1982 n. 4264))”.

Nonostante l’espressa richiesta di Li. di liquidazione anche di Euro 6.000 a titolo di “spese tecniche per la consulenza del CTP”, nulla può essere riconosciuto a tale titolo, dato che la parte non ha fornito la prova degli importi pagati al consulente di parte.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. Rigetta tutte le domande attoree in quanto infondate;

2. Pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice;

3. condanna l’attore FALLIMENTO MG. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO a rifondere alla convenuta MA.BO. le spese legali del presente procedimento, che si liquidano in Euro 10.000,00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;

4. condanna l’attore FALLIMENTO MG. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO a rifondere al convenuto AN.LI. le spese legali sia del procedimento di ATP, sia del presente giudizio di merito, che si liquidano complessivamente in Euro 759,00 per esborsi ed Euro 9.000,00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;

5. condanna l’attore FALLIMENTO MG. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO a rifondere al convenuto GI.VI. le spese legali del presente procedimento, che si liquidano in Euro 759,00 per esborsi ed Euro 9.000,00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;

6. condanna l’attore FALLIMENTO MG. S.r.l. IN LIQUIDAZIONE CON SOCIO UNICO a rifondere alla convenuta GE. S.p.A. le spese legali del presente procedimento, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compenso, oltre ad IVA, CPA e rimborso delle spese forfetarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014.

Così deciso in Treviso il 26 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018.

Puoi scaricare il contenuto in allegato effettuando una donazione in favore del sito attraverso il seguente link

Inserisci importo donazione €

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.