in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnate e allievo di instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona. Tuttavia, va rimarcato nella fattispecie concreta al nostro esame che in materia di responsabilità contrattuale il soggetto danneggiato non può limitarsi ad allegare e provare il danno, dovendo indicare anche quali siano i profili di inadempimento in cui sarebbe incorso il personale dell’istituto scolastico.
Tribunale Trieste, civile Sentenza 13 giugno 2018, n. 379
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Monica Pacilio, sulle conclusioni delle parti come sopra precisate nel presente verbale della odierna udienza.
Udita la discussione orale delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
estesa a verbale ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 239/2017,
TRA
(…), con l’avv. CA.AL. e l’avv. MI.EL.;
ATTORE
E
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, con l’AVVOCATURA DELLO STATO DI TRIESTE;
CONVENUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO I – UDINE con l’AVVOCATURA DELLO STATO DI TRIESTE;
CONVENUTO
(…), con l’avv. AN.PA. e l’avv. NA.SC.
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: lesione personale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa.
Il sig. (…) ha chiamato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo I – Udine, allegando che:
1. Nell’anno 2015 il figlio minore T.N. frequentava l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia “A.TA.” di Udine – Piazza (…), facente parte dell’Istituto Comprensivo I – Udine con sede in Udine – Via Val di Resia n. 13;
2. In data 09.04.2015, mentre si trovava nell’area giochi, nel giardino della scuola, scendendo dallo scivolo piccolo ivi presente cadeva a terra mal posizionando il braccio sinistro e procurandosi un trauma a livello del gomito;
3. Il fatto avveniva durante la ricreazione, alla presenza dell’insegnante (…) e di alcuni compagni di sezione.
4. Il bambino alle ore 14.30 veniva trasportato dai soccorritori del 118 presso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda O.U., ove veniva diagnosticata la frattura dell’omero;
5. Sottoposto a intervento di riduzione della frattura e di osteosintesi e assunta successivamente terapia antibiotica per fuoriuscita di materiale purulento, sono esitati lesioni permanenti pari al 5% oltre a periodi di invalidità temporanea;
6. A seguito del sinistro la famiglia rinunciava ad un viaggio programmato, perdendo le somme spese per l’acquisto dei biglietti aerei.
L’attore, quindi, sulla base delle allegazioni di cui sopra ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche) e non patrimoniali (per lesione dell’integrità psico-fisica e per “danno morale”) subiti dal figlio e quantificati in Euro 16.979,60 (rimettendosi però a diversa quantificazione del giudice), ritenendo che la responsabilità dell’Istituto scolastico si fondi, come da giurisprudenza consolidata, sull’art. 1218 c.c., dal momento che sulla scuola e sui suoi organi incomberebbe un obbligo di vigilanza per effetto dell’iscrizione a scuola. Infatti, l’iscrizione di (…) presso l’istituto scolastico avrebbe determinato la nascita di un vincolo negoziale tra le parti; in particolare il rapporto tra le stesse sarebbe da configurarsi come un “contratto di protezione”, secondo il quale tra gli interessi che debbono essere realizzati da parte della scuola vi è anche quello all’integrità fisica dell’allievo (sono richiamate le sentenze Cass. SS. UU. N. 577/2008 e Cass. N. 18805/2009).
Si sono costituiti in giudizio, con unico atto, col ministero dell’Avvocatura dello Stato, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Istituto Comprensivo I – Udine, intendendo resistere alla domanda. Hanno in particolare affermato che sulla base della dinamica dei fatti sarebbe da escludere la responsabilità contrattuale dell’amministrazione in relazione all’obbligo di vigilanza. Infatti, nessuna colpa sarebbe ascrivibile alla sig.ra (…) – insegnate presso l’istituto scolastico e incaricata alla vigilanza al momento del sinistro – poiché la caduta di (…) sarebbe avvenuta alla sua presenza e sarebbe da qualificarsi come accidentale, non prevedibile e quindi non evitabile nonché causata da un mal posizionamento del braccio da parte del bimbo, non dipesa né dall’intervento di terzi né dall’inidoneità dell’attrezzatura utilizzata. Infine, hanno richiesto e ottenuto la chiamata in causa di (…), la quale pure si è costituita aderendo sostanzialmente alle difese dei convenuti.
Decisione della causa.
L’attore ha fornito una ricostruzione della responsabilità dell’istituto scolastico per danni per l’alunno a sé stesso che corrisponde a recenti arresti giurisprudenziali. È corretto, infatti, che recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno avallato la tesi per cui “in caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnate e allievo di instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona” (cfr. Cass. 3695/16; Cass. 10516/17; Cass. 2413/14).
Tuttavia, va rimarcato nella fattispecie concreta al nostro esame che in materia di responsabilità contrattuale il soggetto danneggiato non può limitarsi ad allegare e provare il danno, dovendo indicare anche quali siano i profili di inadempimento in cui sarebbe incorso il personale dell’istituto scolastico.
Tale allegazione può talvolta desumersi implicitamente dal contesto dell’atto giudiziario nei casi in cui l’obbligazione inadempiuta ha un contenuto più semplice (es. contratto di compravendita in cui non sia pagato il prezzo o il bene sia viziato), richiede invece una maggiore specificazione quando il contratto, come nel nostro caso, abbia una pluralità di prestazioni (per es. nelle obbligazioni alternative oppure nelle obbligazioni con facoltà alternativa).
Nel caso di specie l’invocato obbligo di vigilanza evoca gli obblighi di protezione, che derivano dai doveri di buona fede (art. 1175 e art. 1375 c.c.), i quali per loro stessa natura e funzione non sono predeterminati, ma vanno individuati e commisurati al concreto interesse del creditore del rapporto obbligatorio (in termini Cass. 10516/2017: “In tema di danni subiti dall’alunno, la natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all’istituto scolastico ed al singolo insegnante, che deriva, rispettivamente, dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato, implica l’assunzione dei cd. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali devono essere individuati e commisurati all’interesse del creditore del rapporto obbligatorio ….”).
È, dunque, in questi casi onere del creditore porre particolare attenzione nello specificare i profili di inadempimento da cui ritiene sia derivato un danno.
Del resto anche la Corte di Cassazione, tutte le volte in cui ribadisce e specifica le regole sul riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento, afferma che il creditore deve allegare l’inadempimento. Si veda ad esempio Cass. 810/2016: “In tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore – in cui deve accertarsi se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal D.Lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria – impone innanzitutto all’investitore stesso di allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”; argomenti in questo senso si possono trarre anche da Cass. 14642/2015, secondo cui “In tema di responsabilità professionale medico – chirurgica, quando la sentenza di primo grado ne abbia accertato la sussistenza sia per l’inesatta esecuzione della prestazione sanitaria, sia per la mancata acquisizione del consenso informato, la mancata impugnazione della statuizione relativa all’accertata violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente comporta il suo passaggio in giudicato, atteso l’autonomo rilievo che nel rapporto contrattuale assume l’inadempimento dell’obbligo di informazione, a prescindere dalla correttezza o meno del trattamento sanitario eseguito o dalla prova che il danneggiato avrebbe rifiutato l’intervento se adeguatamente informato”; tutte queste pronunciano evidenziano la fondamentale importanza che ha, ai fini dell’esatta individuazione dell’oggetto del decidere, l’esatta individuazione dei profili di inadempimento.
Ad ammettere diversamente, cioè che il creditore danneggiato possa genericamente affermare la responsabilità del proprio debitore – danneggiante, si porrebbe l’abnorme onere in capo a questi di dover dimostrare di avere esattamente adempiuto a tutte le possibili prestazioni esigibili in base al titolo contrattuale, e ciò costituirebbe un vulnus nel suo diritto di difesa.
Peraltro, talvolta, come nelle ipotesi di responsabilità di medici o per danni agli alunni, l’obbligo di attivarsi con specifiche prestazioni sorge in relazione a concrete situazioni di fatto non predeterminabili in astratto, ma che il danneggiato deve porre in evidenza per adempiere al suo onere di allegazione.
La domanda, in definitiva, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo la regola generale dettata dall’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri previsti dal D.M. n. 140 del 2012, entrato in vigore il 23.8.2012. Le spese della terza chiamata devono essere rifuse dalla parte attrice in applicazione della regola per cui “In tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011, Rv. 620143 – 01 e successive conformi). Poiché tra le parti è sorta discussione circa la possibilità di rifusione delle spese di istruttoria è appena il caso di rilevare che ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55 del 2014 nella fase istruttoria sono comprese anche le richieste di prova e l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti pronunciati nel corso e in funzione dell’istruttoria.
P.Q.M.
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore dei convenuti, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge.
Così deciso in Trieste il 13 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.