Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 9 novembre 2017, n. 26518

In primo luogo, va ovviamente escluso che un ospedale pubblico possa essere chiamato a rispondere dell’errore commesso da un medico libero professionista, sol perche’ ivi siano stati eseguiti gli accertamenti da questo prescritti. Manca, in tal caso, qualsiasi criterio di imputazione all’ospedale dell’operato del sanitario: non quello di cui all’articolo 1228 c.c., non quello di cui all’articolo 2049 c.c., non il principio cuius commoda, eius et incommoda.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 9 novembre 2017, n. 26518

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13452-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS) – GESTIONE LIQUIDATORIA in persona del Commissario Liquidatore, Direttore Generale della A.S.L. (OMISSIS) Dott. (OMISSIS) legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’UFFICIO RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1386/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Il (OMISSIS), nell’Ospedale Civile di Caserta, venne alla luce un bimbo, (OMISSIS), che a causa delle difficolta’ espulsive insorte durante il parto pati’ una grave lesione del plesso brachiale destro, con esiti invalidanti permanenti.

Adducendo tali fatti, in data che il ricorso non indica i genitori del minore, (OMISSIS) ed (OMISSIS), dichiarando di agire sia per se’, sia quali rappresentanti ex articolo 320 c.c. del figlio minore (OMISSIS), convennero dinanzi al Tribunale di Napoli la Regione Campania e la USL n. (OMISSIS) della Regione Campania, in persona del Commissario Liquidatore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza dei fatti appena descritto.

Per quanto in questa sede ancora rileva, gli attori sostennero che la lesione del plesso brachiale patita dal proprio figlio andasse ascritta a colpa dei sanitari dipendenti della ASL convenuta, i quali:

(-) non seppero diagnosticare tempestivamente la macrosomia del feto;

(-) scelsero di conseguenza di far partorire la donna per via naturale, anziche’ con parto cesareo.

2. Con sentenza 14 giugno 2006 n. 6902 il Tribunale di Napoli rigetto’ la domanda.

Appellata la sentenza dai soccombenti, la Corte d’appello di Napoli con sentenza 10 aprile 2013 n. 1386 rigetto’ il gravame.

La Corte d’appello ammise l’esistenza del nesso di causa tra il parto e la distocia di spalla; ma escluse la colpa dei sanitari, sul presupposto che non costitui’ ne’ imprudenza, ne’ negligenza, ne’ imperizia, la scelta di far avvenire il parto per via naturale.

A fondamento della propria decisione la Corte d’appello pose le seguenti argomentazioni:

(-) non esisteva, all’epoca dei fatti, un esame sicuro per prevedere con certezza la macrosomia del feto;

(-) non vi era alcun dato clinico che consentisse ai sanitari di sapere se la donna avesse il diabete mellito (il quale e’ un indizio della macrosomia fetale);

(-) la donna aveva gia’ avuto un parto senza problemi, all’esito del quale diede alla luce un bimbo del peso di quattro chili, e dunque non si poteva sospettare alcuna sproporzione tra le dimensioni del feto e il canale del parto;

(-) soprattutto, la donna si presento’ in ospedale a membrana gia’ rotta e a travaglio gia’ iniziato, ed il parto avvenne soli 30 minuti dopo il ricovero: sicche’, in questo tempo cosi’ breve, i sanitari non avrebbero potuto obiettivamente evidenziare alcuna anomalia nella progressione dell’espulsione.

3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), con ricorso fondato su otto motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso sia la Gestione Liquidatoria della ASL n. (OMISSIS) della Campania, sia la regione Campania.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 2043, 2059, 2727 e 2729 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe commesso i seguenti errori:

(-) avrebbe mancato di attribuire il giusto rilievo alla circostanza del rilevante aumento ponderale della gestante durante la gestazione, indice predittivo del diabete mellito, il quale a sua volta e’ indice della probabile macrosomia del feto;

(-) avrebbe erroneamente affermato che il diabete della madre, anche se fosse stato diagnosticato, non avrebbe consentito nel caso specifico ai medici di fare una scelta diversa dal parto per via naturale.

1.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile.

Esso infatti, ad onta della sua intitolazione, non censura ne’ l’omesso esame di fatti decisivi, ne’ una violazione di legge.

Con esso si censura da un lato un’affermazione a contenuto (scientifico (“una tempestiva diagnosi di diabete mellito non avrebbe affatto indotto i sanitari imposto ai sanitari l’esecuzione del cesareo”), che si assume inesatta; e dall’altro si censura la valutazione di elementi probatori (se fosse stato dato o no il giusto peso all’aumento ponderale della gestante).

E tuttavia lo stabilire se un sanitario abbia o meno interpretato correttamente dei sintomi; abbia o meno adottato le conseguenti e pertinenti scelte terapeutiche; potesse o meno prevedere, con l’ordinaria diligenza, l’insorgere di una complicazione, sono altrettanti accertamenti di fatto, non certo interpretazioni giuridiche.

Pertanto le valutazioni con le quali la Corte d’appello ha ritenuto che i sanitari non potessero prevedere la macrosomia del feto, e di conseguenza non fossero in colpa per non aver proceduto all’esecuzione di un parto cesareo, non sono censurabili in questa sede di legittimita’.

1.3. Il motivo e’, altresi’ inammissibile nella parte in cui denuncia il vizio di omesso esame d’un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nel chiarire il senso del nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che per effetto della riforma “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, per quanto detto, non vi fu alcun omesso esame “di fatti decisivi”: la Corte d’appello, infatti, ha debitamente preso in esame la condotta tenuta dai sanitari e le altre circostanze di fatto emergenti dalla cartella clinica e dalla consulenza tecnica d’ufficio: semplicemente, ha attribuito loro un significato e degli effetti diversi da quelli invocati dagli odierni ricorrenti.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Anche col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1218, 1223, 2043 e 2059 c.c.; 115 e 116 c.p.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Nell’illustrazione del motivo, i ricorrenti deducono che la motivazione sarebbe insanabilmente contraddittoria.

Cio’ in quanto da un lato la sentenza impugnata afferma che non esiste alcun esame predittivo in grado di stabilire con certezza il peso fetale, e dall’altro afferma che con l’ecografia si puo’ accertare con esattezza il peso fetale solo nel 59% dei casi.

In conseguenza di questo errore, secondo i ricorrenti, la sentenza avrebbe violato la legge perche’ avrebbe escluso la colpa dei convenuti, la’ dove la si sarebbe invece dovuta affermare.

2.2. Il motivo e’ manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione di legge, per le ragioni gia’ esposte nell’esaminare il primo motivo di ricorso, e che sarebbe inutile qui ripetere.

Nella parte in cui lamenta la “contraddittorieta’ della motivazione”, anche a prescindere da qualsiasi rilievo circa la permanente configurabilita’ di questo vizio dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, v’e’ da considerare che il passo della sentenza d’appello censurato dai ricorrenti come “contraddittorio” non e’ che la trascrizione d’uno studio scientifico, segnalato ai giudici dal consulente tecnico d’ufficio, ed indicato nella bibliografia della relazione di consulenza.

Il senso dell’affermazione compiuta dalla Corte d’appello, secondo l’unica ed evidente interpretazione consentita dalla buona sintassi della lingua italiana, e’: “il massimo di esattezza che l’ecografia puo’ dare, per prevedere il peso fetale, e’ il 60%”. E dunque non e’ contraddittorio affermare, sulla base di questo dato, che non esistono esami predittivi certi per diagnosticare con certezza la macrosomia fetale.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1218, 1223, 1176, 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c.; articoli 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deducono, al riguardo, che i sanitari al momento del parto si trovarono dinanzi ad una gestante del peso di 100 kg, ed il cui peso era aumentato di 20 kg durante la gestazione: e da tali circostanze avrebbero dovuto prevedere che la donna fosse diabetica, e di conseguenza intuire che, per effetto di questa condizione, il feto dovesse essere di dimensioni e peso tali, da suggerire l’esecuzione del parto cesareo.

Proseguono osservando che la Corte d’appello, dopo aver affermato che l’aumento ponderale della gestante avrebbe potuto indurre i sanitari ad intuire che essa fosse diabetica, ha poi contraddittoriamente ritenuto che quei medici, anche se avessero saputo del diabete, non avrebbero potuto fare altro che indurre il parto per via naturale, e dunque non vi era nesso tra la loro omissione, e la lesione del plesso brachiale patita dal neonato.

Cosi’ decidendo, concludono i ricorrenti, la Corte d’appello ha violato le regole sulla causalita’, perche’ il nesso causale tra il mancato rilievo dell’aumento ponderale e la possibilita’ di eseguire un parto cesareo si sarebbe dovuto ritenere provato in via presuntiva.

3.2. Nella parte in cui lamenta l’error in procedendo, il motivo e’ manifestamente inammissibile: il motivo, infatti, nemmeno spiega in cosa sarebbe consistita la violazione delle regole processuali.

Ne’, ovviamente, a chi deduca in sede di legittimita’ un error in procedendo, e’ consentito limitarsi ad allegare, nell’epigrafe del motivo di ricorso, la “violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.”.

I motivi di ricorso per cassazione vanno illustrati, non annunciati, e la mancanza di illustrazione li rende inammissibili per totale inintelligibilita’, che costituisce violazione del precetto di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3.

3.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo e’ infondato.

La Corte d’appello era chiamata a stabilire se l’eventuale condotta colposa per imperizia dei sanitari (ovvero, il non avere saputo intuire che la gestante poteva essere diabetica, e di conseguenza il feto poteva essere macrosomico) avesse avuto per effetto la perduta possibilita’ di praticare il parto cesareo.

La Corte d’appello ha risposto “no” a tale interrogativo, sul presupposto che, quand’anche i sanitari fossero stati certi della macrosomia del feto, il parto cesareo comunque non si sarebbe potuto eseguire, a causa sia del breve tempo (30 minuti) trascorso tra il ricovero e il parto, sia della circostanza che al momento in cui pervenne in ospedale la gestante aveva gia’ rotto le acque, ed il feto si era gia’ incanalato.

Questa valutazione della Corte d’appello da un lato costituisce un apprezzamento di merito, e dall’altro non viola le regole di accertamento del nesso di causa.

In tema di causalita’ omissiva, infatti, il nesso di causa puo’ dirsi sussistente quando, se il sanitario avesse tenuto la condotta che invece non volle o seppe tenere, il danno non si sarebbe verificato “con ragionevole probabilita’” (cosi’, per tutte, Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che, se i sanitari avessero saputo prevedere la macrosomia del feto, il parto cesareo non si sarebbe potuto comunque eseguire non gia’ con “ragionevole probabilita’”, ma con certezza: la regola causale e’ stata dunque correttamente applicata; lo stabilire, poi, se davvero nel caso di specie vi era o non vi era una ragionevole probabilita’ di esecuzione del parto cesareo, e’ questione riservata al giudice di merito, e non piu’ discutibile in questa sede.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Anche col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1218, 1223, 1176, 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c.; articoli 115, 116 e 132 c.p.c.); sia da un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Nella illustrazione del motivo i ricorrenti, dopo essere tornati ad affermare che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere una colpa dei sanitari che invece era ben sussistente; e che la sentenza sarebbe contraddittoria per avere negato l’esistenza di esami predittivi certi per prevedere la macrosomia del feto, deducono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la questione sottopostale applicando le regole sulla responsabilita’ extracontrattuale, e di conseguenza ha addossato agli attori l’onere di provare la colpa medica.

4.2. Nella parte in cui deduce l’error in procedendo, il motivo e’ manifestamente inammissibile, per mancata illustrazione della doglianza.

4.3. Nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la colpa dei sanitari, il motivo e’ manifestamente inammissibile, per le ragioni gia’ esposte supra, § 1.2 dei “Motivi della decisione”.

4.4. Nella parte in cui lamenta la contraddittorieta’ della motivazione sul punto della esistenza o meno di esami predittivi certi della macrosomia fetale, il motivo e’ manifestamente infondato, per le ragioni gia’ indicate supra, al § 2.2. dei “Motivi della decisione”.

4.5. nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo e’ manifestamente infondato, perche’ si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata.

La Corte d’appello non ha affatto rigettato la domanda sul presupposto che gli attori non avessero provato la colpa dei convenuti, ma l’ha rigettata sul presupposto che questi ultimi avessero dato prova della loro assenza di colpa. Nessuna violazione, dunque, vi e’ stata delle regole sul riparto dell’onere della prova.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c.. Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato le norme (i ricorrenti le invocano praticamente tutte) sulla colpa, sul nesso causale e sulle presunzioni semplici, per avere escluso l’esistenza di una condotta colposa dei sanitari.

Nel motivo si deduce che il diario clinico, le condizioni della gestante, la sua anamnesi, i risultati ecografici gia’ compiuti, avrebbero dovuto indurre i sanitari all’esecuzione del parto cesareo, sicche’, ritenendo il contrario, la Corte d’appello avrebbe violato le norme sopra indicate.

5.2. Il motivo e’ manifestamente infondato, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto.

Nel motivo si fa anche un cenno alla omissione di una adeguata informazione alla gestante, ma tale profilo non puo’ essere esaminato in questa sede, in quanto gia’ valutato e ritenuto inammissibile perche’ nuovo dalla Corte d’appello, in quanto proposto solo in sede di gravame, e tale statuizione non e’ stata censurata in questa sede.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. anche col sesto motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c.. Nella illustrazione del motivo i ricorrenti ricordano come, per la giurisprudenza di questa Corte, la responsabilita’ del medico puo’ essere affermata in base a un nesso di causalita’ presunta, quando la cartella clinica sia incompleta. Nel caso di specie la cartella clinica era incompleta, in quanto non vi si riferiva quali manovre di parto avessero eseguito i sanitari. Il motivo si conclude affermando che “la sentenza della corte d’appello si pone pertanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’, che riconosce l’esistenza di una colpa del sanitario nel caso in cui la cartella clinica sia stata compilata in modo su insufficiente incompleto”.

6.2. Il motivo e’ manifestamente infondato, in quanto si fonda su un evidente fraintendimento della giurisprudenza di questa Corte.

Il principio (malamente) invocato dai ricorrenti, circa gli effetti dell’incompletezza della cartella clinica, e’ stato affermato da questa Corte in riferimento all’accertamento del nesso di causa, non della colpa, e puo’ cosi’ riassumersi:

– quando il nesso di causa tra l’opera del medico e il danno non si sia potuto accertare a causa dell’incompletezza della cartella;

– quando la condotta del medico sia stata astrattamente idonea a provocare l’evento;

in questi casi, il giudice di merito puo’ ritenere provata in via presuntiva l’esistenza del nesso eziologico (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015).

Ma, nel caso di specie, la Corte d’appello non ha affatto rigettato la domanda per insufficienza della prova del nesso di causa, ma al contrario sul presupposto che: (a) vi era la prova della mancanza di colpa; (b) se anche vi fosse stata una condotta colposa, vi era la prova che essa era priva di efficacia causale.

Pertanto la incompletezza della cartella clinica non veniva e non poteva venire in rilievo nel caso esaminato dalla Corte d’appello, sia perche’ non ricorreva alcuna situazione di incertezza sul nesso di causa, sia perche’ in ogni caso la responsabilita’ delle amministrazioni convenute venne esclusa per insussistenza della colpa, non del nesso di causa.

7. Il settimo motivo di ricorso.

7.1. Anche col settimo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1218 e 1223 c.c.; articoli 112, 115 e 116 c.p.c..

Deducono che la sentenza avrebbe violato le norme di legge appena trascritte, perche’ ha escluso la colpa dei sanitari.

7.2. Il motivo e’, ovviamente, manifestamente inammissibile per il suo contenuto tautologico.

8. L’ottavo motivo di ricorso.

8.1. Con l’ottavo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1218 e 1223 c.c.; articoli 112, 115 e 116 c.p.c.); sia da un vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.

Deducono di avere, in primo grado, allegato che il ginecologo personale della gestante, avendola seguita durante l’intera gestazione, si sarebbe potuto avvedere con l’ordinaria diligenza della macrosomia del feto, ovvero del rischio di essa, e avrebbe percio’ dovuto consigliare alla gestante il parto cesareo. Di questa negligenza del ginecologo personale della gestante era tenuta a rispondere la ASL, poiche’ nell’ospedale da essa gestito erano stati eseguite le ecografie disposte da quel libero professionista.

Il Tribunale di Napoli aveva rigettato tale domanda sul presupposto che degli errori d’un medico che abbia agito quale libero professionista non potesse rispondere la ASL.

Con l’atto d’appello, gli appellanti avevano denunciato l’erroneita’ di tale statuizione, e tuttavia la Corte d’appello omise di pronunciarsi su questo motivo di gravame.

8.2. Il motivo e’ fondato, nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia.

In primo grado, (OMISSIS) ed i suoi genitori avevano sostenuto che i sanitari dipendenti della ASL convenuta dovessero essere ritenuti in colpa per due ragioni:

(a) al momento del parto, per non avere eseguito tempestivamente un parto cesareo;

(b) durante la gestazione, per non essersi avveduti, in occasione delle ecografie cui la gestante si era ivi sottoposta, che la paziente presentava i sintomi predittivi d’una macrosomia fetale, e non aver pianificato gia’ allora un parto cesareo.

Il Tribunale di Napoli escluse la sussistenza di ambedue quelle condotte. Quanto alla condotta sub (b), in particolare, osservo’ che durante la gravidanza la gestante era stata seguita ed assistita da tale dott. (OMISSIS), medico di sua fiducia; che fu questi a prescrivere le ecografie prenatali, eseguite poi presso l’ospedale di Caserta, e che di conseguenza di eventuali errori diagnostici avvenuti in quella fase non potesse essere chiamato a rispondere l’ospedale di Caserta.

In grado di appello, (OMISSIS) ed i suoi genitori impugnarono tale statuizione, sostenendo che avendo la gestante eseguito durante la gravidanza tre ecografie nell’ospedale di Caserta (prescritte dal suo medico di fiducia), tanto bastava perche’ i dipendenti di quest’ultimo dovessero ritenersi in colpa, per non avere saputo intuire e prevedere la necessita’ dell’esecuzione d’un parto cesareo.

8.3. Tale motivo di censura e’ stato totalmente trascurato dalla Corte d’appello.

La ritenuta fondatezza dell’ottavo motivo di ricorso, tuttavia, non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, per quanto si dira’, la causa puo’ essere decisa nel merito, rigettando il motivo di gravame che la Corte d’appello ha trascurato di esaminare.

8.4. Gli attori, nel motivo d’appello non esaminato dalla Corte, hanno sostenuto che i sanitari dipendenti dell’ospedale civile di Caserta, e per essi la ASL datrice di lavoro, dovessero rispondere dei danni rispettivamente patiti perche’:

(a) durante la gravidanza, il medico personale della gestante le prescrisse tre ecografie, eseguite – su indicazione dello stesso medico – nell’ospedale di Caserta “in regime di Day hospital”;

(b) quando la gestante si sottopose a tali esami ecografici, essa “entro’ in contatto” con la struttura ospedaliera, la quale di conseguenza assunse l’obbligo di redigere una cartella clinica e raccogliere i dati anamnestici della gestante;

(c) se cio’ fosse stato fatto, i sanitari si sarebbero dovuti avvedere del rischio di macrosomia del feto, e programmare un parto cesareo;

(d) in ogni caso, quand’anche tale errore fosse stato causato dal medico personale della gestante, di tale errore l’ospedale avrebbe dovuto rispondere, in virtu’ del “contatto sociale” insorto al momento dell’esecuzione delle tre ecografie.

8.5. Tutte e quattro queste allegazioni sono manifestamente infondate, quando non temerarie.

In primo luogo, va ovviamente escluso che un ospedale pubblico possa essere chiamato a rispondere dell’errore commesso da un medico libero professionista, sol perche’ ivi siano stati eseguiti gli accertamenti da questo prescritti. Manca, in tal caso, qualsiasi criterio di imputazione all’ospedale dell’operato del sanitario: non quello di cui all’articolo 1228 c.c., non quello di cui all’articolo 2049 c.c., non il principio cuius commoda, eius et incommoda.

8.6. Infondata, altresi’, e’ la tesi giuridica sostenuta dai ricorrenti, secondo cui un ospedale, per il solo fatto di essere stato chiamato ad eseguire un esame ecografico, assuma per cio’ solo l’obbligo di diagnosi, terapia e cura.

La richiesta di un esame ecografico impone al debitore (l’ospedale) di eseguire con diligenza il suddetto esame; ma nemmeno la piu’ lata interpretazione dell’articolo 1374 c.c. potrebbe condurre ad affermare che, richiesto un esame diagnostico, il personale sanitario che lo esegue assuma l’obbligo di sostituirsi al medico curante, gia’ scelto dal paziente, assumendone tutti gli obblighi e gli oneri.

Il massimo esigibile dal medico o dalla struttura specialistica chiamati ad eseguire un esame diagnostico, oltre il dovere di eseguire quest’ultimo con diligenza, e’ l’obbligo di informare il paziente circa l’emergere di sintomi dubbi od allarmanti: ma nel presente giudizio il profilo di colpa consistito nell’eventuale violazione del diritto della gestante all’informazione non e’ mai stato tempestivamente prospettato, come gia’ ritenuto dalla Corte d’appello con statuizione passata in giudicato.

L’appello deve essere dunque, su questo punto, rigettato.

9. Le spese.

9.1. Le spese del giudizio di appello, che occorre liquidare in questa sede per effetto della decisione nel merito della lite, possono essere compensate, per le medesime ragioni per le quali vennero, a suo tempo, compensate dalla Corte d’appello.

9.2. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

La liquidazione sara’ attestata verso la soglia inferiore dei parametri di legge, per ambedue le controricorrenti, tenuto conto del fatto che:

(-) il controricorso della Regione prescinde del tutto dalle censure effettivamente mosse dai ricorrenti, e consiste unicamente in un riassunto dei motivi di ricorso, seguiti da una epitome della motivazione della sentenza impugnata, che risulta trascritta dagli atti del giudizio di secondo grado;

(-) il controricorso della Gestione Liquidatoria della ASL, che si estende per 64 pagine, ne dedica 42 a trascrivere le motivazioni di varie sentenze di questa Corte, e per di piu’ reiterando piu’ volte gli stessi passi motivazionali, anche a sproposito (ad esempio, in riferimento all’ottavo motivo di ricorso, con riferimento al quale la Gestione Liquidatoria si dilunga a trascrivere la motivazione di Cass. 8053/14, pronunciata con riferimento al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, con riguardo ad un motivo di ricorso che denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Tali condotte, se sul piano deontologico vanno stigmatizzate come inutili ed anzi controindicate rispetto allo scopo del controricorso, che e’ quello di ausilio e supporto al giudice nell’individuazione del punctum pruriens del decidere, sul piano strettamente processuale hanno l’effetto di ridurre notevolmente quel che un tempo si definiva “il pregio” degli scritti difensivi, giustificando una liquidazione dell’onorario piu’ prossima alla soglia inferiore dei parametri di legge.

9.3. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta i motivi dal primo al settimo del ricorso;

(-) accoglie l’ottavo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS);

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio d’appello; (-) condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di Regione Campania delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, alla rifusione in favore di Gestione Liquidatoria della ASL n. (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.