In effetti, la disciplina della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose dettata dall’art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, come la produzione e fornitura di energia elettrica. Nell’interpretazione e nell’applicazione della disposizione in questione, per “attività pericolose” l’unanime giurisprudenza intende non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza. È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra fra le figure di responsabilità oggettiva ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, per escludere la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l’evento. Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l’antecedente (esercizio dell’attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l’evento appaia come una conseguenza normale dell’antecedente.
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Tribunale|Cosenza|Sezione 2|Civile|Sentenza|27 settembre 2022| n. 1639
Data udienza 26 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1852/2018 R.(…)C. vertente
TRA
G. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all’atto di citazione, dall’avv. Fr.Ta.;
-ATTRICE-
E
(…) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.;
-CONVENUTA CONTUMACE-
E
(…) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notar N.A. del l'(…) (rep. n. (…) – racc. n. (…)), dall’avv. Francesco Perugini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, alla via Caduti di via (…).
-INTERVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2050 c.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (…) s.r.l., premettendo di detenere in locazione il complesso immobiliare denominato “(…)” sito nel Comune di Rogliano, alla c.da (…), adibito con provvedimento prefettizio a centro di accoglienza straordinaria per i migranti, ha riferito di avere stipulato con (…) s.p.a. il contratto per la somministrazione di energia elettrica nei locali detenuti in locazione.
Ha ulteriormente riferito che, nel corso dell’anno 2017, gli impianti e le apparecchiature all’interno della struttura sono stati gravemente danneggiati da numerosi sbalzi di tensione, specificando di aver dovuto riparare e/o sostituire la pompa termica, il circolatore anticondensa, la scheda madre bruciatore, il gruppo rifasante, la centrale rilevazione fumi e gas, l’impianto di climatizzazione e le celle frigorifere, sostenendo un costo complessivo pari ad Euro 32.952,20 per come documentato dalla fattura n. (…) del 10/8/2017 emessa dalla ditta (…) per l’importo di Euro 7.478,60, dalla fattura n (…) del 28/8/2017 emessa dalla (…) s.n.c. per l’importo di Euro 13.041,80, dalla fattura n. (…) del 29/12/2017 emessa dalla Agenzia di Rappresentanza di (…) per l’importo di Euro 9.381,80 e dalla fattura n. (…) del 30/12/2017 emessa dalla ditta (…) limitatamente all’importo di Euro 3.050,00 (comprensivo di IVA).
La società attrice ha dedotto che, a seguito del controllo di tensione eseguito fra il 31/10/2017 e il 7/11/2017, (…) s.p.a. ha espressamente comunicato che “il valore della tensione non rientra nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente (art. 62 del TIQE). Di conseguenza a decorrere dal 10.11.2017 si provvederà ad effettuare gli interventi di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura entro 50 giorni lavorativi”, allegando altresì il rapporto di verifica eseguito dalla società di distribuzione.
In data 119/12/2017 (…) s.r.l. ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a causa degli sbalzi di tensione per come certificati dal rapporto di verifica eseguito, ma con nota del 30/1/2018 (…) s.p.a. ha negato qualunque responsabilità per avere completato l’intervento finalizzato al ripristino dei corretti valori di tensione nei tempi contrattualmente previsti.
Fallito il tentativo di mediazione, (…) s.r.l., ritenendo che la condotta della società fornitrice dell’energia elettrica sia stata posta in essere in violazione dell’art. 2050 c.c., ha convenuto in giudizio (…) s.p.a. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni quantificati nella somma di Euro 32.952,20.
Non si è costituita (…) s.p.a., benché l’atto di citazione le sia stato ritualmente notificato, onde ne è stata dichiarata la contumacia.
È invece intervenuta volontariamente (…) s.p.a. per affermare, in via preliminare, di essere l’unico soggetto passivamente legittimato, trattandosi della società concessionaria del servizio di distribuzione ed essendo la domanda attorea finalizzata al riconoscimento della responsabilità per i danni presuntivamente derivanti da malfunzionamenti dell’impianto di distribuzione dell’energia elettrica.
Nel merito ha contestato la configurabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c. e ha comunque insistito per il rigetto della domanda non avendo l’attore dimostrato la ricorrenza del nesso di causalità fra i presunti danni e l’ipotizzato difetto di costruzione e/o manutenzione dell’impianto, oltre alla idoneità tecnica del proprio impianto elettrico. Ha inoltre aggiunto che una prima segnalazione di disservizio per cali di tensione era stata inoltrata in data 16/2/2017 e che, a distanza di appena due giorni, all’utente era stato comunicato che nella zona di competenza non erano stati rilevati guasti di alcun genere, né in media, né in bassa tensione. Con la stessa nota, l’utente era stato invitato a richiedere un’ulteriore verifica all’ufficio per il controllo di tensione. Tale richiesta veniva però avanzata dall’utente finale solo in data 28/10/2017 e, a seguito della verifica effettuata – per come riferito dall’attore – fra il 31/10/2017 e il 7/11/2017, (…) comunicava i risultati del controllo e riferiva che avrebbe tempestivamente provveduto ad effettuare i lavori per il potenziamento delle linea, che venivano effettivamente eseguiti dalla ditta incaricata e terminati in data 25/1/2018 nei 50 giorni lavorativi stabiliti dal contratto stipulato con la società venditrice dell’energia elettrica.
La causa, istruita documentalmente e attraverso l’escussione dei testi indicati dalle parti, è successivamente pervenuta sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare ed è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’11/3/2022, svoltasi mediante trattazione scritta come da decreto del 7/2/2022 regolarmente comunicato ai difensori delle parti, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea.
Premesso infatti che l’azione è stata preceduta dal tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della controparte ((…) s.p.a.) per come si evince dal verbale del 28/2/2018, si osserva che, decidendo sul rilievo della società intervenuta secondo cui il presente giudizio, avendo ad oggetto una domanda di pagamento di somme di importo inferiore ad Euro 50.000,00, rientra fra quelli per i quali il D.L. n. 132 del 2014 prevede il tentativo di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda, il tribunale ha assegnato il termine per l’espletamento del tentativo di negoziazione assistita che si è concluso con esito negativo per come ammesso e documentato dai difensori di entrambe le parti (v. verbale dell’udienza del 9/11/2018).
3. Va ulteriormente osservato che, per come correttamente rilevato dalla società intervenuta, la legittimazione passiva rispetto alla domanda azionata dall’attore appartiene in via esclusiva a (…) s.p.a. nella qualità di concessionaria della distribuzione e non anche a (…) s.p.a., con la quale (…) s.r.l. ha stipulato il contratto per la somministrazione di energia elettrica.
È noto infatti che il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 79 del 1999, il cui art. 1 dispone che: “le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. (….). L’attività di distribuzione dell’energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato”.
Il concetto di separazione obbligatoria tra soggetti venditori/fornitori di energia elettrica ed il soggetto distributore dell’energia elettrica è stato poi esplicitato nella voluminosa legislazione di settore; pertanto è la società distributrice dell’energia elettrica (nel caso di specie E-Distribuzione s.p.a.) e non la società venditrice (nel caso di specie (…) s.p.a.) che è tenuta a fornire all’utente l’energia elettrica con modalità tali da renderla utilmente fruibile.
4. Ciò posto e passando alla trattazione nel merito della domanda, si osserva che, sin dall’atto introduttivo del giudizio, l’attore ha riferito il danno all’esercizio dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica che ha qualificato come di attività pericolosa, ipotizzando pertanto la responsabilità della società distributrice ai sensi dell’art. 2050 c.c..
In effetti, la disciplina della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose dettata dall’art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, come la produzione e fornitura di energia elettrica (cfr. cass. n. 537/1982; cass. n. 3935/1995). Nell’interpretazione e nell’applicazione della disposizione in questione, per “attività pericolose” l’unanime giurisprudenza intende non solo quelle tipizzate e qualificate come tali dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza o da altre leggi speciali ma, più in generale, tutte quelle attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell’evento dannoso per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva rilevabile attraverso dati statistici o elementi tecnici di comune esperienza (cfr., ex multis, cass. n. 1984/2003; cass. n. 919/2013).
È noto che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra fra le figure di responsabilità oggettiva ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Pertanto, per escludere la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l’evento.
Tuttavia, pur versandosi in ipotesi di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa, essa pur sempre presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. La prova incombe sul danneggiato il quale deve dimostrare che tra l’antecedente (esercizio dell’attività pericolosa) e le conseguenze (danno) vi sia un rapporto di sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica per cui l’evento appaia come una conseguenza normale dell’antecedente.
Nel caso in esame, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto che l’utenza elettrica intestata a (…) s.r.l. è stata interessata nel corso dell’anno 2017 da significativi sbalzi di tensione per come accertato dalla stessa società intervenuta nel rapporto redatto a seguito della verifica di tensione eseguita fra il 31/10/2017 e il 7/11/2017. Nel rapporto si legge infatti che nel periodo di monitoraggio i valori della tensione era fuori dai limiti normativi.
Tale circostanza è riportata anche nella comunicazione che (…) s.p.a., controparte contrattuale di (…) s.r.l., ha trasmesso a tale ultima società per informarla che, all’esito del controllo eseguito dalla società di distribuzione, “il valore della tensione d’alimentazione non rientra nei limiti di variazione previsti dalla normativa vigente (articolo 62 TIQE)”.
Va ulteriormente evidenziato che i testimoni escussi hanno confermato che l’utenza elettrica intestata alla società attrice è stata interessata da sbalzi di tensione non solo nel periodo in cui è stato eseguito il monitoraggio da parte della società di distribuzione, ma a partire dai primi mesi dell’anno 2017. Il teste (…) ha, in particolare, riconosciuto e confermato di avere redatto il preventivo di spesa datato 10/3/2017 relativo ai costi per la riparazione dell’impianto termico danneggiato dai cali di tensione della rete.
D’altra parte la stessa società intervenuta ha ammesso e documentato che la prima segnalazione di sbalzi di tensione relativi all’utenza elettrica della società attrice risale al 16/2/2017.
Va inoltre evidenziato che a tale segnalazione (trasmessa invero non da (…) s.r.l., ma da (…) s.r.l., società proprietaria dei locali di c.da (…) di R. condotti in locazione da (…) s.r.l.) ha fatto seguito un’altra richiesta di risarcimento dei danni, inoltrata dalla società attrice in data 22/4/2022 nei confronti di (…) s.p.a., che è tuttavia rimasta senza riscontro. In un simile contesto, non è possibile attribuire alcuna responsabilità alla società attrice per aver richiesto la verifica della tensione alla società distributrice dell’energia elettrica a distanza di otto mesi dalla risposta di (…) s.p.a. alla segnalazione del 16/2/2017. Non va dimenticato infatti che con la nota trasmessa in data 18/2/2017 la società di distribuzione aveva escluso la sussistenza di anomalie sulla linea, incorrendo evidentemente in errore tenuto conto del fatto che nell’autunno dello stesso anno, a seguito di apposita verifica, (…) s.p.a. ha accertato che i valori di tensione della fornitura non erano corrispondenti a quelli normativi.
5. Una volta accertato che l’utenza elettrica in uso a (…) s.r.l. è stata interessata da importanti e frequenti sbalzi di tensione per un periodo di circa un anno può passarsi alla determinazione dei danni.
Al riguardo il tribunale osserva che il diritto al risarcimento non può essere escluso per il solo fatto che (…) s.p.a., per come risulta dalla lettera di conclusione lavori trasmessa dalla ditta incaricata e per come confermato dal teste (…), qualificatosi come dipendente di E., ha provveduto alla esecuzione dei lavori di ripristino dei corretti valori di tensione nell’arco di tempo (pari a 50 giorni lavorativi) stabilito nel contratto di fornitura. Una simile tempestività avrebbe potuto essere valorizzata qualora la società avesse posto in essere l’intervento a seguito della prima segnalazione.
Invece, nel caso di specie, la società è intervenuta solamente a distanza di otto mesi dalla prima sollecitazione e a seguito di ben due ulteriori richieste di intervento avanzate dall’utente. D’altra parte, i cali di tensione rilevati non possono ritenersi cagionati da cause accidentali o da interventi programmati, visto che si sono verificati in via continuativa per circa un anno, senza che la società di distribuzione – che pure era stata sollecitata ad intervenire con nota del 16/2/2017 – abbia eseguito gli opportuni accertamenti in tempo utile.
Tanto premesso, alla società attrice spetta il risarcimento del danno emergente consistente nella spesa necessaria per il ripristino dell’impianto termico e dell’impianto elettrico per come risultanti dalle fatture emesse dalla ditta (…) (n. (…) del 10/8/2017) per l’importo di Euro 7.478,60 e da (…) s.n.c. (n. (…) del 28/8/2017) per l’importo di Euro 13.041,80. In entrambe le fatture è attestata la causa dell’avaria dovuta a cali di tensione elettrica. Inoltre, sentito in qualità di teste, (…), titolare dell’omonima ditta che ha emesso la fattura del 10/8/2017 e che in precedenza (precisamente in data 10/3/2017) aveva eseguito il preventivo dei lavori, ha confermato di essere stato chiamato più volte per riparare i danni cagionati dagli sbalzi di tensione, specificando che, insieme a lui che si occupava delle centrali termiche, della caldaia e del gruppo antincendio, vi erano altre imprese che si occupavano di altri lavori.
Anche il teste (…), direttore generale della società (…) s.r.l., proprietaria dei locali concessi in locazione a (…) s.r.l., ha confermato che “gli strumenti collegati alla linea elettrica sono stati danneggiati e poi sostituiti”. Lo stesso teste ha confermato che per il ripristino dell’impianto elettrico è stata contattata la ditta (…) s.n.c., per quello termico è stata invece contattata la ditta (…). Il teste ha pure confermato che l’immobile è stato concesso in locazione a (…) s.r.l. “munito di impianto elettrico, termico ed idraulico a regola d’arte perché vi erano i controlli della prefettura. L’impianto risale al 2015 e vi sono tutte le certificazioni”.
Anche il teste (…), nella qualità di dipendente di (…) s.r.l., ha confermato che tra le ditte incaricate dell’esecuzione dei lavori di ripristino degli impianti vi erano la (…) s.n.c. e quella di (…).
Va ulteriormente segnalato che è pacifica la circostanza che nel periodo considerato l’immobile condotto in locazione da (…) s.r.l. era adibito a centro di accoglienza migranti e sottoposto pertanto a continui controlli da parte della Prefettura: tanto è sufficiente a fondare la presunzione che gli impianti interessati fossero stati realizzati a regola d’arte e che funzionassero prima di essere danneggiati dagli sbalzi di tensione.
Per contro, non può essere riconosciuto, a titolo di risarcimento, il rimborso delle spese sostenute per la riparazione degli elettrodomestici della cucina per come riportate nella fattura n. (…) del 19/12/2017 emessa da Agenzia di Rappresentanza di (…) e per le riparazioni riportate nella fattura n. (…) del 30/12/2017 emessa dalla ditta (…). E ciò in quanto i guasti alle attrezzature riportate in quelle fatture (forno gastronomia, motore aspirazione cappa, sostituzione termostato armadio frigo, sostituzione interruttore motore affettatrice, sostituzione apparato elettrico completo di tasto per accensione cucina, piastra e friggitrice, ripristino impianto di climatizzazione con sostituzione scheda e revisione generale impianto elettrico, riparazione cella frigorifera, motore cappa e due motori frigo rovinati) non sono stati allegati nell’atto introduttivo del giudizio, non risultando riportati, se non in maniera del tutto generica, nell’elenco delle attrezzature danneggiate contenuto nell’atto di citazione. Il fugace riferimento all’impianto di climatizzazione e alle celle frigorifere contenuto in quell’atto e nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non è sufficiente a colmare la riscontrata lacuna tenuto conto che simili guasti non risultano indicati nei preventivi eseguiti dalla ditta (…) e da (…) s.n.c. fra i mesi di febbraio e marzo 2017.
D’altra parte nessuno dei testimoni escussi ha confermato che fra le ditte incaricate della riparazione dei guasti alle apparecchiature elettriche provocati dagli sbalzi di tensione vi fossero l’Agenzia di Rappresentanza di (…) e la (…).
Non può nemmeno trascurarsi di considerare che le fatture emesse da tali ditte risalgono al mese di dicembre 2017 e dunque al periodo di svolgimento dei lavori di ripristino dei valori normali di tensione (effettivamente eseguiti nei 50 giorni lavorativi successivi al 10/11/2017 per come risulta dalla lettera di conclusione lavori allegata alla seconda memoria istruttoria della società intervenuta e per confermato dal teste (…) e mai contestato dalla società attrice) e non v’è prova che i guasti a quelle attrezzature si siano verificati in epoca antecedente, non essendo stati richiamati nella richiesta di risarcimento dei danni inoltrata in data 22/4/2017, ma solo in quella trasmessa in data 19/12/2017 (nella quale peraltro non si fa cenno ai guasti alle celle frigorifere di cui alla fattura emessa in data 30/12/2017 dalla ditta (…)).
Il risarcimento dovuto alla società attrice va dunque liquidato nella somma complessiva di Euro 20.520,40, corrispondente alla somma degli importi di cui alle fatture emesse dalla ditta (…) (n. (…) del 10/8/2017) per Euro 7.478,60 e da (…) s.n.c. (n. (…) del 28/8/2017) per Euro 13.041,80.
L’importo indicato, riportato in fatture emesse nell’anno 2017, va rivalutato all’attualità nell’importo di Euro 22.920,00.
Sull’importo totale, trattandosi di debito di valore, sono inoltre dovuti gli interessi compensativi, i quali devono essere calcolati dal momento del pagamento (agosto 2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento dell’occorso, deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per l’importo di Euro 440,00 per un totale complessivo di Euro 23.360,00 (= Euro 22.920,00 + Euro 440,00).
Dalla data di pubblicazione della sentenza, che converte il debito risarcitorio di valore in debito di valuta, fino all’effettivo soddisfo, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma sopra indicata.
6. Quanto al regolamento delle spese, nulla va liquidato in favore di (…) s.p.a. che è rimasta contumace.
Nei rapporti fra la società attrice e (…) s.p.a., in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda attorea, le spese si compensano per un terzo e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (da determinarsi sulla base della somma effettivamente attribuita ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014). Si distraggono in favore del difensore della società attrice che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando:
– in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti di (…) s.p.a. condanna tale ultima società al pagamento in favore di (…) s.r.l. della somma di Euro 23.360,00, in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre agli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
– rigetta la domanda proposta da (…) s.r.l. nei confronti di (…) s.p.a.;
– condanna (…) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di (…) s.r.l., dei due terzi delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l’intero, nella somma di Euro 5.410,33 (di cui Euro 575,33 per esborsi ed Euro 4.835,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Fr.Ta., compensando fra le parti il restante terzo;
– nulla sulla spese nei rapporti fra (…) s.r.l. e (…) s.p.a.
Così deciso in Cosenza il 26 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2022.
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