la responsabilità precontrattuale della p.a. da contratto invalido o inefficace ex articolo 1338 c.c. quando la p.a., conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità o inefficacia del contratto, non l’abbia comunicata alla controparte, ledendo l’affidamento legittimo dalla stessa riposto nel contratto: è il caso in cui l’amministrazione, pur conoscendo il vizio della gara, aggiudica e stipula il contratto, intervenendo dopo la conclusione dello stesso con un provvedimento in autotutela degli atti della gara che pregiudica l’efficacia del contratto, ledendo l’affidamento riposto dal privato nella validità del contratto. Tale responsabilità non si configura ove l’invalidità del contratto sia nota alla controparte: come si desume dall’art. 1227 co.1 c.c., la parte che è in colpa perché conosce o dovrebbe conoscere l’invalidità o l’inefficacia del contratto, non può addossare alla p.a. il danno che è conseguenza del proprio comportamento negligente.
Tribunale|Potenza|Sezione 1|Civile|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 136
Data udienza 5 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1631/2008 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
MA. A.R.L, c.f.: (…) in persona dell’Amministratore p.t. sig. An.Ma. con sede legale in Muro Lucano alla contrada (…) elett.te dom.to/a alla VIA (…) 85100 POTENZA presso lo studio degli Avvocati CI.DO. e DO.LE., dai quali è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, virtù di procura a margine dell’atto di citazione;
– ATTORE –
E
COMUNE DI BRIENZA, Per il Comune di Brienza (Pz), (C.F. (…)) in persona del suo Sindaco e legale rappresentante p.t., Sig. An.Gi., elettivamente domiciliato, alla Via (…), presso lo studio dell’Avv. Gi.Ca. (C.F. (…)), dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato posto a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore del 19.06.2019, nonché in virtù di Determinazione del Responsabile – Area n. 4Tecnica II Comune di Brienza, n. 225, del 04.06.2019
– CONVENUTO –
E
Oggetto: .Responsabilità precontrattuale.
Conclusioni: come rassegnate all’udienza del 21/06/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– Con atto di citazione del 30.04.2008, notificato in data 03.05.2008, la Società Ma. a r.l. ha convenuto, innanzi all’intestato Tribunale, il Comune di Brienza, al fine di sentire accogliere le seguenti richieste e conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale del Comune di Brienza per i fatti di cui al presente atto,e per l’effetto, 2) Condannare il Comune di Brienza a pagare alla parte attrice la somma di Euro 75.790,84 ovvero la maggiore e minore somma che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento per il lamentato inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale”.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini di legge”.
– Con comparsa di risposta depositata il 10.09.2008 si costituiva in giudizio il Comune di Brienza, in persona del Sindaco l.r.p.t., il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione limitatamente alla prospettata responsabilità precontrattuale del Comune ex art. 1337 c.c., insistendo in ogni caso per l’infondatezza della domanda attorea e chiedendone quindi il rigetto. L’udienza di prima trattazione veniva celebrata il 01.10.2008 ed in tale sede venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per l’articolazione dei mezzi istruttori.
La causa, di natura documentale, veniva quindi istruita mediante CTU richiesta da parte attrice con ordinanza di conferimento incarico del 13.04.2012 pronunciata dal giudice allora procedente.
Esaurita l’attività istruttoria con il deposito dell’elaborato peritale, la causa veniva quindi rinviata più volte in prosieguo conclusioni, stante il criterio di definizione prioritaria delle cause ultradecennali, all’epoca recanti Rg. 2002, anche a causa dell’avvicendamento di più magistrati sul ruolo, e perveniva alla scrivente quale nuovo Magistrato assegnatario all’udienza del 21.06.19, data in cui la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica, come richiesto dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata ed è quindi meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si esporranno.
1. Questioni preliminari di merito: del titolo della responsabilità azionata e del riparto di giurisdizione.
In via preliminare occorre rilevare che la fattispecie in oggetto deve essere qualificata come azione volta a far valere la responsabilità precontrattuale del Comune convenuto ai sensi dell’art. 1338 c.c., per cui l’attore chiede il risarcimento del danno per aver confidato nella validità del contratto concluso e rivelatosi invalido ovvero inefficace.
Infatti, parte attrice allega di essere stata aggiudicataria di un contratto di appalti nel contesto di una procedura di gara per licitazione privata bandita dal Comune, avente ad oggetto taglio di un bosco e conseguente vendita di legname, e di aver effettivamente stipulato il contratto con l’Ente convenuto in giudizio, producendo il relativo documento agli atti (cfr. doc 2 della produzione di parte attrice). L’aggiudicazione veniva tuttavia impugnata da un’impresa concorrente e quindi annullata dal Tar, per cui il Comune bandiva nuovamente la gara, che veniva aggiudicata all’impresa concorrente inizialmente pretermessa, con conseguente perdita della posizione di contraente dell’impresa odierna attrice, che aveva nel frattempo predisposto il necessario per lo svolgimento dei lavori, iniziandone anche parzialmente l’esecuzione.
Sotto questo profilo occorre rilevare che l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione è caratterizzata da una struttura bifasica. La prima fase ha natura pubblicistica e si identifica con il procedimento di evidenza pubblica, disciplinato da norme pubblicistiche, in cui la p.a dispone di poteri autoritativi volti al perseguimento dell’interesse pubblico.
La successiva fase dell’esecuzione contrattuale, invece, è disciplinata da norme privatistiche in quanto l’amministrazione agisce come parte del contratto, esercitando i poteri e i doveri derivanti dal contratto, in un rapporto paritetico con la parte privata. In ogni caso, anche la procedura ad evidenza pubblica, in quanto strumentale alla formazione della volontà contrattuale e alla scelta del contraente, presenta una duplice natura: essa non si identifica esclusivamente con il provvedimento amministrativo, ma anche con la trattativa negoziale. Durante tale procedura la p.a. è, quindi, assoggettata anch’essa alla regola della buona fede precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., la cui violazione configura un’ipotesi di responsabilità precontrattuale.
Si definisce responsabilità precontrattuale spuria quella che si configura in caso di illegittimità degli atti amministrativi della procedura ad evidenza pubblica: in tal caso, la fonte del danno cagionato al privato non è la violazione della regola della buona fede precontrattuale, ma il cattivo uso del potere pubblico, cioè l’illegittimità dell’atto amministrativo.
Si configura, ivi, una responsabilità aquiliana da provvedimento illegittimo ex art. 2043 c.c. con conseguente obbligo di risarcimento del danno in favore del privato, nei limiti dell’interesse positivo, il quale può impugnare il provvedimento illegittimo dinanzi al giudice amministrativo quale giudice di legittimità.
Tale fattispecie, rientrante nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, non è applicabile al caso in esame in quanto l’impresa attrice è stata aggiudicataria sulla base di un provvedimento illegittimo annullato dal Tar, per cui essa non può vantare alcun interesse legittimo dinanzi alla PA, essendo stata aggiudicataria nel contesto di una procedura ritenuta illegittima e quindi annullata. Pertanto, la situazione giuridica vantata dall’attore non può essere qualificata come di interesse legittimo.
Ricorre invece una responsabilità precontrattuale pura in caso di comportamenti della p.a. che violino la regola di buona fede precontrattuale, ledendo l’affidamento riposto dal privato nella stipula del contratto. Nella casistica giurisprudenziale, tale forma di responsabilità si configura di solito in presenza di atti di autotutela che, seppur pienamente legittimamente emanati, sono caratterizzati da un comportamento della p.a. contrario alle regole di comportamento precontrattuale, come nel caso di annullamento di ufficio degli atti di gara per vizio rilevato solo dopo l’aggiudicazione. In tal caso, la responsabilità della p.a. si configura nonostante la legittimità degli atti della procedura, in quanto la fonte del danno è l’inosservanza dell’obbligo di buona fede ex artt. 1337 c.c.
Ricorre, infine, la responsabilità precontrattuale della p.a. da contratto invalido o inefficace ex articolo 1338 c.c. quando la p.a., conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità o inefficacia del contratto, non l’abbia comunicata alla controparte, ledendo l’affidamento legittimo dalla stessa riposto nel contratto: è il caso in cui l’amministrazione, pur conoscendo il vizio della gara, aggiudica e stipula il contratto, intervenendo dopo la conclusione dello stesso con un provvedimento in autotutela degli atti della gara che pregiudica l’efficacia del contratto, ledendo l’affidamento riposto dal privato nella validità del contratto. Tale responsabilità non si configura ove l’invalidità del contratto sia nota alla controparte: come si desume dall’art. 1227 co.1 c.c., la parte che è in colpa perché conosce o dovrebbe conoscere l’invalidità o l’inefficacia del contratto, non può addossare alla p.a. il danno che è conseguenza del proprio comportamento negligente (cfr. Cass. I sez. civ., 14.7.2016 n. 14188 ).
Alla luce delle allegazioni delle parti e dall’esame degli atti, deve ritenersi che la responsabilità azionata da parte attrice nel caso in esame debba essere sussunta sotto lo schema dell’art. 1338 c.c.
L’inquadramento della responsabilità azionata nel caso in esame da parte attrice come responsabilità precontrattuale da contratto invalido o inefficace determina quindi la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, in tema di procedure di affidamento, il discrimen tra giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario è rinvenuta nell’avvenuta stipula del contratto all’esito della procedura competitiva. Nel caso in esame, non vi è dubbio che il contratto sia stato effettivamente concluso, essendo lo stesso allegato agli atti (cfr. doc. 2) per cui deve ritenersi che l’attore abbia correttamente incardinato la giurisdizione davanti al Giudice ordinario.
La qualificazione della responsabilità azionata come precontrattuale da contratto invalido ovvero inefficace ex art. 1338 non determina quindi la traslatio iudicii innanzi al Giudice Amministrativo, assumendo rilievo sotto il diverso profilo della tipologia di danno risarcibile.
2. Della sussistenza del credito azionato da parte attrice.
Ciò premesso in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta, occorre osservare che la controversia in esame ha quindi ad oggetto un’azione risarcitoria per danno da contratto invalido o inefficace ai sensi dell’art. 1338 c.c.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente seguito dalla Corte di Cassazione, la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione deve essere inquadrata, sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio in giudizio, nello schema della responsabilità contrattuale ai sensi per violazione di un’obbligazione specifica pregressa in base al combinato disposto dell’art. 1173, comma 3, 1175, 1218 e 2697 c.c., non essendo la violazione dell’obbligo di buona fede e di correttezza nelle trattative contrattuali equiparabili alla violazione del principio generale del neminem ledere che presiede invece alla responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Seconda, Sentenza n. 14188 del 12/07/2016).
Ne consegue che parte attrice dovrà allegare l’inadempimento dell’obbligo di buona fede e correttezza nelle trattative della controparte mentre incomberà su parte convenuta l’onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto ovvero che l’inadempimento è dipeso da causa a lei non imputabile.
Nel caso in esame, peraltro, parte attrice allega come indici della natura colposa dell’inadempimento del Comune: 1) la circostanza che le sia stato richiesto di iniziare l’esecuzione del contratto mediante versamento della prima tranche del corrispettivo dopo che al Comune era già stata notificata l’avvenuta impugnazione degli atti di gara ad opera dell’impresa concorrente e 2) l’accertamento contenuto nella sentenza del Tar Basilicata allegata agli atti, secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione rinveniva la propria ragione nell’errata applicazione di un requisito formale richiesto dal bando quale lex specialis della procedura di gara, e dunque nella violazione di una norma di azione, e non di relazione, conoscibile dalla Pubblica Amministrazione quale soggetto professionale esperto e viceversa non conoscibile dal contraente privato, che avrebbe quindi confidato senza sua colpa nella validità ed efficacia del contratto concluso.
Tale seconda eccezione assume natura dirimente sotto il profilo dell’inadempimento colposo.
Infatti, se il ricorso al Tar risulta notificato in data 28.11.2003 (cfr. doc 7 della produzione di parte attrice) è altresì vero che l’ordinanza di sospensione cautelare dell’aggiudicazione risulta trasmessa al Comune in data 23.12.2003 (cfr. doc
8) ed in quella stessa data l’Ente invitava l’impresa a non porre in essere alcun atto contrario alla predetta ordinanza (doc 9). Tuttavia, in data 22.12.2003 veniva siglato il verbale di consegna del lotto di legname con conseguente inizio di esecuzione del contratto (cfr. doc 3 della produzione di parte convenuta), per cui l’esecuzione sarebbe in realtà iniziata appena un giorno prima dell’intervento della sospensiva del Tar e quindi tempestivamente interrotta dal Comune non appena tale sospensiva gli è stata notificata.
Tuttavia, dalla lettura della sentenza del Tar del 24.03.2005 allegata da entrambe le parti, con cui è stata annullata l’aggiudicazione definitiva con conseguente caducazione del contratto stipulato da parte attrice, si evince che il profilo di illegittimità era inerente ad una scorretta applicazione del bando quale lex specialis del procedimento, che aveva portato all’errata valutazione di un requisito formale di partecipazione dell’impresa ricorrente illegittimamente pretermessa dalla procedura.
Si tratta quindi della violazione non già di una norma di relazione, agevolmente conoscibile dal contraente privato, bensì da una norma di azione volta a regolare l’azione amministrativa e quindi viceversa compiutamente conoscibile solo dalla Pubblica Amministrazione, che essa è istituzionalmente tenuta a conoscere ed applicare in modo professionale. Da ciò discende che l’affidamento del privato, nell’ipotesi in esame, deve essere ritenuto ragionevole ove l’Amministrazione non lo abbia preventivamente informato delle circostanze che potrebbero determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto, secondo l’obbligo di clare loqui in ragione della sua funzione istituzionale (cfr. sul punto Cass. Sez. Prima del 12.05.2015, n. 9636).
Nel caso in esame, inoltre, l’inizio dell’esecuzione del contratto attraverso l’allegato verbale di consegna del lotto di legname del 22.12.2003 costituisce un elemento probatorio ulteriore a sostegno del legittimo affidamento ingenerato dall’Ente nell’impresa originariamente contraente ed odierna attrice, tale da escludere che tale affidamento possa dirsi poco avveduto o negligente nel caso concreto, ancor più considerando che lo stesso Comune, con nota del 9 dicembre 2003, aveva già invitato l’impresa attrice a prendere in consegna il lotto di legname entro il 30 dicembre ed a pagare la prima rata di acquisto del lotto di legname da lavorare (cfr. doc 18 della produzione di parte attrice).
Quanto al profilo soggettivo dell’inadempimento dell’Ente convenuto, e quindi alla colpa dell’Amministrazione, questa deve essere valutata alla luce delle modalità complessive della condotta amministrativa.
Ai fini della valutazione della colpa, occorre quindi prendere in considerazione il comportamento complessivo della p.a., valutando la gravità e il carattere manifesto della violazione in relazione al grado di discrezionalità riconosciuta all’amministrazione (eventualmente consumata dalla definizione della disciplina di gara), ai precedenti giurisprudenziali, all’apporto eventualmente fornito dai privati nel procedimento e alle circostanze del caso concreto in cui la violazione è intervenuta, considerando l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo, ancorché non assorbente della sussistenza dell’elemento soggettivo.
Nel caso in esame, occorre rilevare che l’annullamento della procedura di gara sulla base di un mero vizio formale, non connotato da valutazioni discrezionali complesse, per di più previsto dallo stesso bando di gara con cui l’Amministrazione autovincola la propria discrezionalità nella selezione delle offerte, deve ritenersi indice di una negligenza da parte dell’Ente, in quanto violazione agevolmente evitabile attraverso un mero riscontro formale degli atti amministrativi e quindi concretamente esigibile dalla Pubblica Amministrazione, quale operatore professionale, alla luce del bando di gara da essa stessa emanato.
Tale valutazione appare corroborata anche dalla pronuncia cautelare del Tar, che infatti ha sospeso la procedura con ordinanza n. 375/2003 (cfr. doc 10 della produzione di parte attrice).
Alla luce delle risultanze istruttorie documentali e dei principi forniti dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che nel caso in esame sussista l’inadempimento colposo della PA al proprio obbligo di correttezza e buona fede contrattuale, per cui deve essere accertata la responsabilità del Comune convenuto per culpa in contrahendo.
Quanto al risarcimento del danno da inadempimento, nell’ipotesi di responsabilità precontrattuale il credito risarcitorio ha ad oggetto il cd. Interesse negativo del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili per la stipulazione di un contratto giuridicamente inefficace in quanto caducato dal venir meno dell’atto amministrativo presupposto di aggiudicazione.
Anche l’interesse negativo, sotto il profilo patrimoniale, si compone delle voci di danno emergente e di lucro cessante, ove il primo consiste nelle spese sostenute durante le trattative del contratto poi rivelatosi inefficace ed il secondo consiste nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita di occasioni alternative di contrattazione con altri soggetti, che avrebbero viceversa potuto avere esito fruttuoso.
Tale danno deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti dall’attore che ne invoca il risarcimento in sede giudiziale.
Nel caso in esame, parte convenuta eccepisce sul punto l’avvenuto pagamento giusta Determina n. 87, del 26.07.2005 consistente nelle seguenti voci di spesa in dettaglio: Versamento a favore della Regione Basilicata prima rata taglio bosco – spese di progetto, di taglio, stima e martellata – spese per diritti di segreteria e registrazione del contratto – polizza fidejussoria – spese postali, per l’importo complessivo di Euro 65.280,53., ritenendo tale pagamento interamente satisfattivo del pregiudizio patrimoniale invocato da parte attrice, che non si estenderebbe anche al lucro cessante.
Sotto questo profilo, parte attrice allega tuttavia, quale voce ultronea di danno emergente non coperta dal versamento dell’Amministrazione convenuta, la somma di Euro 20.000 versata a titolo di penale contrattuale per due contratti di fornitura di legna da ardere da lei sottoscritti in data 10 novembre 2003 con le ditte Pu. e Ga. (cfr. doc 6 di parte attrice). A sostegno dell’avvenuto pagamento, parte attrice allegava quietanza rilasciata a mezzo fax del 29.11.2008, testualmente riferita a prestazioni contrattuali che avrebbero dovuto decorrere dal 25.01.2004 al 25.06.2004, a firma di Pu.Do., in cui veniva riscontrato l’avvenuto pagamento della penale per la somma di Euro 10.000 riferito alle date dal 10.11.2003 fino al 30.06.2004.
Non risulta invece allegata agli atti quietanza ovvero altra prova di avvenuto pagamento per la penale di Euro 10.000 asseritamente corrisposta da parte attrice alla ditta Ga., per cui il relativo pagamento deve ritenersi non provato da parte attrice.
Per quanto concerne la quietanza concernente la penale asseritamente versata da parte attrice alla ditta Pu., occorre rilevare che tale documento, non essendo rilasciato dal creditore parte del giudizio bensì da un soggetto terzo, non assume il valore probatorio di confessione stragiudiziale proprio dell’art. 1199 c.c., rivestendo valore di prova atipica, liberamente apprezzabile in sede di giudizio alla luce del complesso probatorio.
Nel caso in esame, parte attrice ha allegato il contratto di fornitura di legna pattuito con la ditta Pu. (cfr. doc 6), che viene espressamente richiamato nella quietanza del 29.11.2008. Parte convenuta non ha invece contestato in maniera specifica tale voce di danno emergente, che non risulta coperta dall’avvenuto pagamento della somma di Euro di Euro 65.280,53 avvenuta giusta Determina n. 87, del 26.07.2005, che ristorava invece le voci di spesa: prima rata taglio bosco – spese di progetto, di taglio, stima e martellata – spese per diritti di segreteria e registrazione del contratto – polizza fidejussoria – spese postali.
Pertanto, tenuto conto dell’allegazione del contratto, delle caratteristiche della quietanza che lo richiama espressamente e della mancata contestazione specifica di controparte, da cui si desume che tale voce di danno non risulta coperta dell’avvenuto pagamento delle spese di procedimento, deve ritenersi sufficientemente provato secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit il danno patrimoniale di Euro 10.000 corrispondente alla predetta penale.
Per quanto concerne invece il lucro cessante, questo veniva quantificato dall’attore in Euro 55.790,84 allegato come mancato utile in riferimento alla vendita di legname del lotto boschivo aggiudicato. Parte convenuta eccepiva, sul punto, l’insussistenza di tale voce di danno, ritenendo che, in ipotesi di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio economico debba essere circoscritto al solo interesse negativo del danneggiato e, quindi, alle spese del procedimento già versate.
Tale eccezione non è fondata in astratto: infatti l’interesse negativo proprio della responsabilità precontrattuale si compone anch’esso delle due voci di danno emergente e di lucro cessante. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per l’interesse positivo da inadempimento di un contratto valido ed efficace, tali componenti di danno acquistano, nella responsabilità da contratto invalido o inefficace ex art. 1338 c.c., una diversa entità patrimoniale.
In particolare, nel pregiudizio economico da responsabilità precontrattuale, il danno emergente corrisponde alle spese inutilmente sostenute per essere stati coinvolti in trattative inutili mentre il lucro cessante deve essere individuato nelle occasioni perse di stipulare altri contratti che avrebbero potuto essere fruttuosi per il danneggiato. Pertanto, nel caso in concreto, il lucro cessante non può correttamente essere identificato nel mancato guadagno per gli utili non conseguiti rispetto alla vendita di legname come allegato e quantificato da parte attrice, mentre non risultano allegate e provate dall’attore le possibilità contrattuali alternative che l’impresa avrebbe potuto concludere se non fosse stata lesa nel suo affidamento dalle trattative infruttuose intraprese con il Comune convenuto.
Per tale ragione, il danno da lucro cessante per mancato guadagno non può essere riconosciuto all’impresa attrice, neppure come riquantificato al ribasso dal CTU, che ha calcolato la diversa somma di Euro 28.499,72 alla data del contratto (novembre 2003).
Ciò in quanto la perizia è stata svolta in ottemperanza ad ordinanza di conferimento incarico pronunciata dal giudice precedente del 13.04.2012 che, per la formulazione del quesito, rinviava integralmente al quesito articolato da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, implicante il lucro cessante da mancato guadagno proprio della responsabilità contrattuale da contratto valido ed efficace, anziché precontrattuale da contratto invalido o inefficace.
Per le ragioni esposte, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda di parte attrice deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, limitatamente alla sola voce di danno emergente corrispondente alla penale contrattuale di Euro 10.000 pattuita con la Ditta Pu., oltre interessi legali dalla data della lettera in messa in mora del 19.07.2005 (cfr. doc 5 della produzione attorea) al saldo, trattandosi di debito di valuta predeterminato nella stessa clausola penale.
In considerazione dell’accoglimento della domanda di parte attrice in misura largamente inferiore a quella richiesta, si reputa equo compensare per la metà le spese del giudizio, ponendo la restante metà a carico del Comune di Brienza convenuto, pur sempre soccombente (sia pure in una misura inferiore rispetto a quella domandata dall’Impresa Ma.).
Per le stesse ragioni si dispone che le spese della ctu, come liquidate nel corso del giudizio con decreto del 04.01.2020, siano sopportate in via definitiva in egual misura dalle parti in causa (ossia il 50% a carico di ognuna).
Le spese suddette si liquidano in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra Euro 5.201 ed Euro 26.000 in Euro 3.235 per compensi ed Euro 516,63 per spese (CU Euro 500+ Marca da Bollo Euro 8,00+ spese di notifica Euro 8,63).
Le spese della CTU, come liquidate con decreto del 04.02.2020, sono quantificate in Euro 1278,56.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, SEZIONE PRIMA civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MA. nei confronti di COMUNE DI BRIENZA, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea, condannando il convenuto soccombente Comune di Brienza in persona del sindaco p.t. al risarcimento in favore dell’attrice vittoriosa Ma. a.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. del danno emergente pari alla somma di Euro
10.000 oltre interessi legali dalla data della lettera in messa in mora del 19.07.2005 al saldo;
2) Compensa per la metà tra le parti le spese del giudizio; condanna il convenuto soccombente Comune di Brienza in persona del Sindaco p.t. al rimborso in favore dell’attrice vittoriosa MA. A R.L. in persona del legale rapp.te p.t. della restante metà pari ad Euro 1875,815 (spese liquidate per intero in Euro 3751,63), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) Pone le spese della CTU liquidate come da decreto del 04.02.2020 in Euro 1278,56 a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Potenza il 5 febbraio 2020.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.