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in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2582-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 291/2016 del TRIBUNALE di ENNA, depositata Il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Piazza Armerina, l’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale la sua vettura era stata tamponata da quella condotta dal (OMISSIS).
Si costitui’ in giudizio la societa’ di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di pace accolse la domanda e condanno’ i convenuti al pagamento della somma di Euro 3.575, con il carico delle spese di lite.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dalla societa’ di assicurazione e il Tribunale di Enna, con sentenza del 25 maggio 2016, in accoglimento del gravame ha rigettato la domanda del (OMISSIS), condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Enna ricorre (OMISSIS) con atto affidato a quattro motivi.
L’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva la Corte che il ricorso e’ inammissibile.
Esso, infatti, benche’ formalmente contenente quattro motivi, peraltro tutti rubricati come violazione dell’articolo 2697 c.c., si risolve nell’unica censura per cui la sentenza non avrebbe tenuto conto della deposizione resa dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale.
In tal modo, pero’, il ricorso non contiene alcuna effettiva contestazione in ordine alla complessa ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale; la sentenza impugnata, infatti, richiamando le deposizioni testimoniali e la relazione del c.t.u., e’ giunta alla conclusione di non ritenere provata ne’ la compatibilita’ dei danni lamentati con la dinamica dei fatti, ne’ addirittura l’esistenza stessa dell’incidente, benche’ supportato dalla redazione della contestazione amichevole di sinistro.
Ed e’ appena il caso di ricordare che questa Corte, con un costante orientamento al quale la pronuncia odierna intende dare continuita’, ha affermato che in materia di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalita’ del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimita’ se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421, nonche’ l’ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205, e la sentenza 17 gennaio 2018, n. 908).
A fronte di simile situazione, il ricorso si risolve nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
2. Il ricorso, pertanto, e’ dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, in considerazione del mancato espletamento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.