la revocatoria dell’ipoteca in via autonoma finisce con l’attingere non atomisticamente la garanzia in se’, ma l’intero procedimento negoziale indiretto, leggibile in termini di collegamento, nel contesto del quale e’ coinvolto il mutuo su cui l’ipoteca si fonda, di modo che la garanzia rimane insensibile alla fattispecie di consolidamento prevista dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 39.

Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni

Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica

Il contratto di mutuo: aspetti generali.

Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11705

Data udienza 14 febbraio 2018

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8879/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., che agisce non in proprio ma esclusivamente quale rappresentante in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2319/2012 della Corte d’ Appello di Venezia, depositata il 25/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salvato Luigi, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.

RILEVATO

che:

1. il Giudice delegato al fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ammetteva in chirografo il credito vantato da (OMISSIS) s.p.a. per scoperto di conto corrente e nel contempo disponeva, previa revoca della prelazione ipotecaria ex articolo 2901 c.c., la collocazione in chirografo del credito derivante dal finanziamento fondiario di Euro 620.000 concesso alla compagine fallita in data (OMISSIS).

Il Tribunale di Vicenza, nel rigettare l’opposizione proposta dall’istituto di credito con sentenza del 15 dicembre 2010, riteneva ammissibile la revoca autonoma della garanzia, costituita da un contratto causalmente diverso da quello di mutuo, e osservava che nel caso di specie l’ammissione del mutuo in chirografo non era ostativa alla revoca dell’ipoteca, in presenza di un negozio indiretto che aveva trasformato in privilegiato un debito chirografario facendo anche conseguire alla banca un pagamento anomalo; oltre a cio’ il Tribunale da un lato escludeva la natura fondiaria della garanzia per il mancato rispetto del limite massimo dell’80% dell’importo finanziato rispetto al valore dell’immobile, dall’altro sottolineava che la garanzia, di per se’ inscindibile, risultava costituita per un debito non contestuale.

2. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 20 settembre 2012, respingeva il gravame proposto da (OMISSIS) s.p.a. ritenendo, una volta escluso che vi fosse stata pronuncia ultra petita, che l’ammissione in chirografo della somma mutuata non avesse effetto preclusivo rispetto alla revoca dell’ipoteca, in quanto la ricostruzione della fattispecie come procedimento indiretto anormalmente solutorio, costituito dal mutuo e dall’utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di un credito preesistente del mutuante verso il mutuatario, consentiva la revoca del contratto di mutuo fondiario e l’esclusione del beneficio del consolidamento dell’ipoteca fondiaria previsto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 39, comma 4.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia (OMISSIS) s.p.a. quale rappresentante di (OMISSIS) s.p.a. onde far valere due motivi di impugnazione.

Ha resistito con controricorso il fallimento della societa’ (OMISSIS) s.r.l..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex articolo 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., articoli 66 e 67, articolo 2901 c.c., Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articoli 38 e 39: in tesi di parte ricorrente i giudici di merito, avendo proceduto alla revoca della sola ipoteca in via ordinaria ex articolo 2901 c.c. ma non del mutuo fondiario, avevano ammesso le somme dovute a questo specifico titolo, statuizione che non era conciliabile in termini logici e giuridici con la declaratoria di inefficacia della sola ipoteca poiche’ l’operativita’ del beneficio del consolidamento fondiario poteva essere esclusa solo a condizione che il mutuo fosse piu’ in generale inopponibile alla procedura; peraltro la riconosciuta natura fondiaria del mutuo comportava il consolidamento breve dell’ipoteca iscritta Decreto Legislativo n. 385 del 1993, ex articolo 39, comma 4, e l’impossibilita’ di revoca dell’operazione, ai sensi della L. Fall., articolo 67, u.c., norma applicabile in via analogica anche alla revocatoria ordinaria.

Dunque nel caso in cui fosse riconosciuta I’ esistenza di un negozio indiretto al fine di consentire una collocazione chirografaria era necessario procedere alla revoca non del solo atto di concessione di ipoteca, ma anche del finanziamento fondiario, onde evitarne l’applicazione della relativa disciplina.

Il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dai requisiti per la revocabilita’ dell’ipoteca, poiche’ la Corte d’Appello non aveva esaminato in parte motiva le questioni afferenti alla scientia decoctionis e al consilium fraudis in relazione alle prove acquisite agli atti.

5. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Il ricorrente nella sostanza ha inteso sostenere che il giudice di merito, ove disponga la revoca della sola ipoteca senza che la declaratoria di inefficacia involga anche il contratto di mutuo fondiario, non puo’ che procedere comunque alla collocazione in via privilegiata delle somme ammesse, in ragione della precipua natura del contratto di finanziamento non revocato.

Un simile assunto trascura pero’ di apprezzare nel loro complesso le concorrenti ragioni fondanti la statuizione del giudice di merito, che dapprima ha spiegato che l’ammissione del mutuo in chirografo non era ostativa alla revoca dell’ipoteca ex articolo 2901 c.c., quindi ha ribadito l’esclusione della natura fondiaria del mutuo concesso, ritenendo che le critiche sollevate a questo riguardo non avessero valore dirimente.

Ciascuna di queste statuizioni precludeva la collocazione in sede privilegiata della somma ammessa, in assenza di alcuna conversione del mutuo.

A fronte delle plurime ragioni offerte, distinte e autonome fra loro, il ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto all’ultimo dei motivi illustrati, rendendo cosi’ inammissibile l’intera impugnazione proposta (si vedano in questo senso Cass. 9/5/2017 n. 11222, Cass. 27/07/2017 n. 18641).

Ogni questione relativa alla possibile dissociazione della revoca dell’ipoteca da quella del mutuo rimane cosi’ assorbita dalla constatazione della natura non fondiaria della garanzia.

Fermo restando quanto sopra giova comunque ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte la revocatoria dell’ipoteca in via autonoma finisce con l’attingere non atomisticamente la garanzia in se’, ma l’intero procedimento negoziale indiretto, leggibile in termini di collegamento, nel contesto del quale e’ coinvolto il mutuo su cui l’ipoteca si fonda, di modo che la garanzia rimane insensibile alla fattispecie di consolidamento prevista dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 39 (si veda in questo senso, da ultimo, Cass. 29/2/2016 n. 3955).

6. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito da quanto piu’ sopra rilevato, poiche’, una volta negata in via definitiva la fondiarieta’ della garanzia, la somma in questione non avrebbe potuto comunque che essere ammessa in chirografo, in assenza di alcuna conversione.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso non puo’ che essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.