La consoscenza dello stato di insolvenza quale elemento della revocatoria fallimentare.

La scientia decoctionis, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza.

 

La scientia decoctionis, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore poi fallito da parte del terzo, è il presupposto di ordine soggettivo, richiesto per la revocabilità di atti posti in essere dal soggetto poi fallito in danno dei creditori.

 


In merito alla prova della scientia decoctionis, va rilevato che, siccome tale prova riguarda per l’appunto lo stato interiore del soggetto può essere data attraverso presunzioni [1], vale a dire mediante la ricerca di segni esteriori dell’insolvenza in base ai quali possa pervenirsi, per la loro gravità, precisione e concordanza, all’imputazione della scientia decoctionis in capo al creditore convenuto in revocatoria secondo un criterio di normale causalità.

La valenza probatoria degli indici rilevatori dell’insolvenza è chiara: sono tali, quegli elementi di fatto, in presenza dei quali, un soggetto di normale prudenza e avvedutezza, secondo un criterio di mera causalità, è in grado di conoscere lo stato di decozione in cui versa il soggetto poi fallito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la scientia decoctionis, è costituita dalla conoscenza effettiva da parte del terzo dello stato d’insolvenza del debitore e non dalla semplice conoscibilità, ma la relativa dimostrazione di ciò, come già scritto, può fondarsi anche su elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza prescritti dagli articoli 2727 e 2729 c.c. [2].

Appare evidente che da quanto fin qui esposto l’aspetto più interessante è quello di definire i limiti della conoscenza e consapevolezza dello stato di insolvenza da parte del terzo che ha ricevuto un pagamento da parte di un’azienda poi fallita.

Diffusa in particolare l‘affermazione per cui la scientia decoctionis deve ritenersi provata ogni qualvolta sia dimostrato che il terzo convenuto in revocatoria era in grado di percepire i segni rivelatori e sintomatici dell’insolvenza, grazie agli strumenti interpretativi e critici di cui è dotato e al fatto che lo stesso abbia notevoli dimensioni organizzative ed operi in rapporto continuato con altri imprenditori di apprezzabili dimensioni.

Pertanto, ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis, deve tenersi conto della qualità e delle specifiche conoscenze tecniche del creditore convenuto in revocatoria.

In particolare, quando il creditore convenuto è un istituto di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di peculiari strumenti conoscitivi, va debitamente tenuto in considerazione che è in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori  in modo certamente più puntuale e tempestivo rispetto agli altri creditori [3].

Basta ricordare che, banche, istituti di credito, etc. etc., proprio in considerazione dell’attività svolta e delle caratteristiche cha la connotano, dispongono di operatori professionali qualificati che  posso cogliere i segni del dissesto del soggetto finanziato meglio e tempestivamente in quanto hanno ha disposizione strumenti più che efficienti per valutarli ed analizzarli.

In sostanza, tali soggetti, proprio in virtù di siffatta qualificazione professionale, possiedono una capacità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debitori certamente superiore a quella comune.

Quindi ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis, le specifiche qualità professionali, di cui dispongono alcuni soggetti altamente qualificati, non posso essere sottovalutate.

 

Elementi presuntivi rilevanti ai fini della prova della scientia decoctionis.

Di seguito verranno esaminati, quegli elementi presuntivi, che per la loro gravità, precisione e concordanza, portano all’imputazione della scientia decoctionis in capo al terzo convenuto in revocatoria secondo un criterio di normale causalità.

1 – I protesti cambiari e la scientia decoctionis

In forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, s’inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale “iuris tantum”, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie.

Consegue, sul piano della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando, in tal caso, traslato l’onere di dimostrare il contrario [4] .

2 – Le scritture contabili, i bilanci di esercizio, le note integrative e la scientia decoctionis.

Possono essere rilevanti ai fini della conoscenza dell’insolvenza a condizione che dalle stesse emerga una immediata evidenza di una situazione negativa senza che sia richiesta però un’accurata indagine per accertarne l’irregolarità.

3 – Le informative della Centrale dei Rischi e la scientia decoctionis.

Il sistema informativo della Centrale dei Rischi, ha lo scopo di consentire agli “intermediari”, banche e società finanziarie, una completa e rapida informativa sulla situazione dei propri clienti nonché sulla lo solvibilità.

Orbene, chiusura di linee di credito, riduzione con periodicità mensile dei restanti affidamenti e perenne sconfinamento, sono 3 elementi chiaramente indicativi sia della incapacità di godere del credito del sistema bancario e sia dalla manifesta impossibilità per l’imprenditore di rientrare dagli sconfinamenti, circostanze queste da cui non può non desumersi la conoscenza dello stato di decozione in cui versa lo stesso.

In merito alla c.d. segnalazione a “sofferenza”, giurisprudenza e dottrina, sono ormai allineate, sul definire, la stessa non come la semplice analisi dei rapporti in corso tra banca e debitore segnalato, ma come un’attenta ed accurata valutazione della situazione patrimoniale di quest’ultimo.
Infatti la iscrizione del credito nella sezione sofferenze del libro giornale che costituisce il presupposto della successiva segnalazione alla centrale dei rischi va intesa nel senso meno rigoroso di insolvenza fallimentare, ma deve necessariamente essere indicativa in ogni caso di una grave situazione di squilibrio patrimoniale in cui versa il debitore segnalato.

In sostanza, la segnalazione “a sofferenza“ implica una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica in cui versa il soggetto segnalato [5].

4 – Pendenza di procedure esecutive e iscrizioni ipotecarie, nei confronti della fallita in bonis e la scientia decoctionis.

Le iscrizioni ipotecarie e le procedure esecutive immobiliari, indicano, per il regime di pubblicità cui sono soggette, uno stato di insolvenza di pubblico dominio e proprio per ciò costituiscono elementi indiziari della scientia decoctionis.

5 – Notizie stampa e la scientia decoctionis.

Deve escludersi, sia che, al fine della verifica della sussistenza del requisito soggettivo dalla scientia decoctionis non possa attribuirsi, in nessun caso, alcun rilievo ai pur numerosi articoli di giornale che riportano notizie sulle difficoltà in cui si dibatte il debitore, sia che, dalla mera pubblicazione di tali articoli non possa trarsi la prova – sia pure a livello indiziario – della irreversibilità della crisi finanziaria in cui versa il debitore medesimo, e ciò ancorché l’accipiens sia un normale operatore commerciale e non un operatore finanziario in grado di poter cogliere dalle informazioni diffuse dalla stampa una chiara percezione dello stato di dissesto delle imprese [6].

La idoneità di tali elementi presuntivi in ordine alla dimostrazione della effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore è indiscutibile [7].

[1] Cassazione Sent. 26 gennaio 2011 n. 1834

[2] Cassazione Ordinanza 7 marzo 2017 n. 5734.
Cassazione
Ordinanza 3 maggio 2012 n. 6686.
Cassazione
Sentenza 4 marzo 2010, n. 5256.
Cassazione
Sentenza 2 luglio 2007 n. 14978.
Cassazione Sentenza 7 agosto 1997 n. 7298.
Cassazione
Sentenza 6 dicembre 1996 n. 10886.

[3] Cassazione Sent. 4 febbraio 2008, n. 2557.

[4] Cassazione Ordinanza. 14 gennaio 2016 n.  526.
Cassazione
Sentenza 17 aprile 2013 n. 9324.
Cassazione
Sentenza 7 gennaio 2013 n. 182.
Cassazione
Sentenza 24 marzo 2000 n. 3524.
Corte d’Appello Catania
Sentenza 16 gennaio 2009, n. 48.

[5] Cassazione Sentenza 13 ottobre 2005 n. 19894.

[6] Cassazione ordinanza 8 febbraio 2017 n. 3299.

[7] Cassazione Ordinanza 3 maggio 2012 n. 6686.
Corte d’Appello L’Aquila
Sentenza 15 maggio 2014 n. 529.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.