Poiché l’atto di donazione, oggetto della instaurata azione, è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria, non è necessaria la dolosa preordinazione in danno del creditore e cioè l’intenzione del debitore di sottrarre il bene alla garanzia del creditore, ma è sufficiente la consapevolezza da parte dello stesso debitore del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si arreca in concreto alle ragioni del creditore; consapevolezza la cui prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni. Inoltre, poiché la revoca concerne un atto a titolo gratuito non è necessaria la prova della conoscenza anche da parte del terzo che l’atto posto in essere dal debitore possa arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
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Tribunale|Brindisi|Civile|Sentenza|26 maggio 2022| n. 818
Data udienza 26 maggio 2022
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi – sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Gabriella Del Mastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2274/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, vertente
TRA
(…) S.P.A. (c.f. (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Mesagne (Br) alla Via (…), presso lo studio dell’Avv. DE.MA., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
ATTRICE
E
– VINCENZO RENNA (c.f. (…));
– (…) (c.f. (…)).
CONVENUTI – CONTUMACI
NONCHE’
(…) S.R.L., (c.f. (…)), quale cessionaria dei crediti del (…) S.p.A. elettivamente domiciliata in Mesagne (Br) alla Via (…), presso lo studio dell’Avv. DE.MA., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti;
INTERVENTORE VOLONTARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il (…) S.p.A. citava, innanzi a questo Tribunale, (…) e (…) per sentire dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto per Notar Mi.Er. di Brindisi del 03.10.2014, Rep. n. 98306, Racc. n. 41051, con il quale (…) donava alla propria coniuge (…) la piena proprietà dei seguenti beni immobili: 1) abitazione in San Pietro Vernotico, alla via (…), piano terra, vani 3, riportata nel NCEU al foglio (…) sub 3-5, cat. A4; 2) abitazione in San Pietro Vernotico alla via (…) n. 31, piano terra, vani 3,5, riportata nel NCEU al foglio (…) sub 1-2, cat.A4; 3) terreno in Torchiarolo alla c.da (…) esteso Are 3.00, riportato nel Catasto Terreni al foglio (…).
Nessuno dei convenuti si costituiva, di talché se ne dichiara la contumacia.
Con comparsa di costituzione del 08.11.2018, depositata telematicamente il 15.01.2019, (…) S.r.l., quale cessionaria dei crediti del (…) S.p.A., si costituiva in giudizio riportandosi agli atti e alle produzioni documentali già effettuate dalla cedente, facendo proprie tutte le domande, eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate dalla cedente e dal suo procuratore giudiziale; chiedeva, infine, l’estromissione della cedente (…) S.p.A. dal presente giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente e all’udienza del 03.02.2022, precisate le conclusioni come da verbale a trattazione scritta in atti, la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di revocatoria avanzata dall’attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Quanto alla legittimazione, al fine dell’esercizio dell’azione revocatoria, è sufficiente, come ha chiarito la Suprema Corte, “l’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale” (v. Cass. 18.02.1998 n. 1712; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 14.11.2001 n. 14166; Cass. 18.03.2003 n. 3981).
È documentalmente provato il credito che l’istituto di credito vanta nei confronti di (…) in forza delle fideiussioni dallo stesso prestate a garanzia delle obbligazioni rivenienti dai contratti bancari stipulati dalla Renna s.r.l. con il (…).
Sussistono poi gli altri presupposti per l’accoglimento della esperita azione revocatoria. Detti presupposti, nell’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – di atto dispositivo a titolo gratuito compiuto successivamente al sorgere del credito, sono oltre all’esistenza del credito, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (eventus damni) e la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni).
Tali presupposti sono ravvisabili nel caso di specie.
Per quel che concerne Yeventus damni, la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento pressoché unanime, ritiene che Yeventus damni è ravvisabile non solo quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell’esazione coattiva del credito (Cass. n. 2400/2000), potendo il detto eventus damni consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore.
Inoltre, l’accertamento dell’eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. civ. n. 26310/2021).
A tal fine, l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione.
Orbene, nella fattispecie in esame, l’atto di donazione in questione ha senza dubbio comportato un peggioramento, in termini quantitativi e qualitativi, del patrimonio del debitore (fideiussore), il quale si è spogliato della proprietà di due abitazioni e di un terreno senza ricevere alcun corrispettivo. Sussiste, poi, anche il presupposto della scientia damni.
Poiché l’atto di donazione, oggetto della instaurata azione, è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria, non è necessaria la dolosa preordinazione in danno del creditore e cioè l’intenzione del debitore di sottrarre il bene alla garanzia del creditore, ma è sufficiente la consapevolezza da parte dello stesso debitore del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, si arreca in concreto alle ragioni del creditore; consapevolezza la cui prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni (Cass. n. 14274/99).
Inoltre, poiché la revoca concerne un atto a titolo gratuito non è necessaria la prova della conoscenza anche da parte del terzo che l’atto posto in essere dal debitore possa arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
Nel caso concreto, il carattere lesivo dell’atto dispositivo impugnato e la consapevolezza del debitore di precludere l’attivazione coattiva del credito si desumono pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio del debitore donante, il quale, pur consapevole della propria obbligazione, ha stipulato l’atto di donazione in favore della moglie.
La conoscenza, da parte del convenuto Renna, dell’impegno assunto nei confronti della banca, la conoscenza, in quanto amministratore unico della Renna s.r.l., della situazione debitoria in cui versava la debitrice principale, nonché la consapevolezza che l’atto dispositivo comportava una variazione in negativo del suo patrimonio sono indizi precisi della consapevolezza del condebitore di arrecare pregiudizio all’attrice per effetto della stipula della donazione.
Peraltro, nel caso in esame, la circostanza che l’atto di donazione abbia comportato un impoverimento del patrimonio del debitore senza che ciò fosse giustificato da motivi plausibili, nonché la contestuale disposizione di una pluralità di beni e il legame coniugale tra donante e donatario (in separazione dei beni), sono sintomatici della volontà del debitore di sottrarre i propri beni al soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’istituto di credito.
Alla luce di quanto fin qui osservato, deve essere accolta la domanda revocatoria proposta, inizialmente, dal (…) S.p.A., e successivamente reiterata da (…) S.r.l., in qualità di suo successore a titolo particolare, con conseguente declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di donazione del 03.10.2014.
Giusta espressa richiesta della cessionaria (…) S.r.l. nella comparsa di costituzione depositata il 15.01.2019, sussistono i presupposti per disporre l’estromissione del cedente (…) S.p.A. dal presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 per lo scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi – sezione civile – in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Gabriella Del Mastro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) S.p.A., e successivamente reiterata da (…) S.r.l., in qualità di suo successore a titolo particolare, nei confronti di (…) e (…), così provvede:
a) dichiara l’estromissione dal giudizio del (…) S.p.A.;
b) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara inefficace nei confronti della (…) S.r.l. l’atto di donazione del 03.10.2014 con il quale (…) donava alla propria coniuge (…) la piena proprietà dei seguenti beni immobili: 1) abitazione in San Pietro Vernotico, alla via (…) n. 56/58, piano terra, vani 3, riportata nel NCEU al foglio (…) sub 3-5, cat.A4; 2) abitazione in San Pietro Vernotico alla via (…) n. 31, piano terra, vani 3,5, riportata nel NCEU al foglio (…) sub 1-2, cat.A4; 3) terreno in Torchiarolo alla c.da (…) esteso Are 3.00, riportato nel Catasto Terreni al foglio (…).
c) condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.340,70 di cui Euro 573,70 per spese, Euro 2.767,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Brindisi il 26 maggio 2022.
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2022
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