Invero, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria pur se della sua esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento.
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Tribunale|Torino|Sezione 3|Civile|Sentenza|12 settembre 2022| n. 3550
Data udienza 12 settembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Maria Tiziana Latella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4889/2020 promossa da:
(…) – SOC. SP. DIL. R.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SC.MA.
ATTRICE
contro
(…) SPA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FI.LU.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha chiesto accertarsi, nel merito, in via preliminare, l’avvenuta prescrizione parziale del diritto relativo alla richiesta di pagamento di cui alla fattura n. (…) datata 8.6.2018 e condannarsi la parte convenuta allo storno della stessa e al ricalcolo delle somme effettivamente dovute nonché alla ripetizione degli importi nel frattempo pagati; nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme di cui alla predetta fattura in quanto relativa a dati sulla fornitura errati e/o non dovuti e/o non dimostrati né dimostrabili a seguito della sostituzione del contatore e, per l’effetto, dichiarare la convenuta tenuta allo storno della fattura nonché alla ripetizione degli importi parziali indebitamente percepiti, operandosi le compensazioni del caso; nel merito, in via subordinata, accertarsi la non debenza delle somme di cui alla predetta fattura e, alla luce delle somministrazioni alternative effettuate e dichiarare tenuta la convenuta al ricalcolo degli effettivi consumi e delle somme effettivamente dovute, operandosi le compensazioni del caso.
Parte convenuta, costituendosi tempestivamente in causa in data 2.10.2020, ha contestato in fatto ed in diritto le deduzioni attoree e ha chiesto dichiararsi inammissibili e/o rigettarsi le domande di accertamento negativo nonché, in via riconvenzionale, condannarsi l’attrice al pagamento dell’importo di Euro 26859,92 oltre interessi commerciali.
Assegnati su istanza delle parti i termini ex art. 183 VI co. c.p.c., con ordinanza data 23.5.2021 sono state respinte le istanze istruttorie e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, all’esito della quale, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Sull’eccezione di prescrizione parziale.
L’eccezione di prescrizione biennale è infondata per l’assorbente motivo che l’art. 1 comma 10 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 alle fatture la cui scadenza è successiva al 1.1.2019 mentre, nel caso di specie, la scadenza è precedente a tale data (precisamente, 9.7.2018).
Quanto alla prescrizione quinquennale (argomento comunque valido anche per quella biennale), va rilevato che – secondo quanto pacifico in causa (cfr. pag. 5, 6 dell’atto di citazione) – parte attrice aveva chiesto la rateizzazione del pagamento della fattura ed effettuato alcuni pagamenti (per Euro 11.511,39) così rinunciando alla prescrizione già maturata (cfr. art. 2937 ult. co. c.c.) oltre che comunque riconoscendo il debito con le conseguenze di cui all’art. 2944 c.c. (cfr. altresì quanto si desume dai docc. 4 di parte attrice e 8 di parte convenuta).
Invero, tale richiesta, altresì valutata unitamente al pagamento di ben 6 tranche del piano di rateizzazione concordato ed alla mancanza di qualsiasi sollecito stragiudiziale o azione giudiziale, integra un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione non risultando alcuna diversa finalità nella condotta della società (…).
L’assunto di parte attrice secondo cui la richiesta di rateizzazione e i conseguenti pagamenti parziali erano stati fatti per evitare l’interruzione della fornitura e/o l’esecuzione forzata è priva di fondamento posto che non trova alcun riscontro nella documentazione in atti laddove manca qualsiasi atto esecutivo di E. o avviso di sospensione della fornitura e persino diffida, non potendosi, quindi, ipotizzare in astratto una situazione che tolga validità all’atto di rinuncia e ricognitivo.
Pertanto, in mancanza di riscontro di diverse finalità, la predetta richiesta non può che integrare rinuncia alla prescrizione e riconoscimento del debito.
La decisione della Cassazione n. 5549/2021 citata da parte attrice non risulta costituire idoneo sostegno alla posizione della stessa.
In tale decisione, la Cassazione afferma che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Tuttavia, nel caso sottoposto all’esame della Corte, risulta che dal documento attestante l’accoglimento della domanda non poteva presumersi che il debitore avesse inteso riconoscere il debito, oltre che ottenere la rateizzazione del medesimo posto che si trattava di una cartella di riscossione e che il contribuente aveva proposto azione giudiziale durante la quale era stata formulata l’istanza di rateizzazione; è invero, evidente che in tal caso non si potesse escludere la sussistenza di una finalità diversa dal riconoscimento di debito mentre nel caso oggetto del presente giudizio non sussisteva alcun giudizio né avviso di sospensione o azioni esecutive.
Ogni altra questione è assorbita.
Sulle domande di accertamento negativo di parte attrice e sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Tenuto conto del riconoscimento di debito, le domande di accertamento attoree, in via principale,e in via subordinata risultano sprovviste di prova.
Invero, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria pur se della sua esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dall’attrice che ne era onerata.
Alla luce dell’esposto riparto dell’onere della prova, l’assunto sulla sostituzione del contatore in mancanza di contraddittorio (peraltro, sostituito prima dell’istanza di rateizzazione senza, quindi, che vi fosse alcuna questione sul punto o sul funzionamento dello stesso) è comunque irrilevante proprio perché, per quanto appena esposto, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza del debito spetta alla (…), con conseguente inapplicabilità al caso di specie delle decisioni della giurisprudenza di legittimità menzionate che non riguardano la diversa ipotesi della sussistenza di un riconoscimento di debito quale quello oggetto di causa.
In relazione alla domanda riconvenzionale, la convenuta ha chiesto oltre all’importo di Euro 26.859,92, relativo al residuo del piano di rateizzazione n. (…), anche i pagamenti di ulteriori Euro 1.833,43 relativi alle fatture: – n. (…) dell’11.01.2020 di Euro 2.422,65 (doc. 13 conv.); ? fattura n. (…) del 9.07.2020 di Euro 1.026,46 (doc. 14 conv.); ? fattura n. (…) del 27.08.2020 di Euro 292,26 (doc. 15 conv.); ? fattura n. (…) del 9.09.2020 di Euro 144,98 (doc. 16 conv.); per un totale complessivo ricalcolato nella misura di Euro 28.693,35.
L’attrice ha dimostrato di avere corrisposto, in corso di causa, l’importo delle predette ulteriori fatture pari a Euro 1.833,43 (cfr. doc. 11 att., bonifici per Euro 292,26 + Euro 1.541,17) e l’attrice in riconvenzionale ha ridotto la domanda a Euro 26859,92.
Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza (non essendo rilevante a tal fine il pagamento avvenuto in corso di causa) e si liquidano come da dispositivo sulla base dei valori medi delle fasi studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 50% per le restanti fasi in mancanza di assunzione di prove costituende.
Non sussistono esborsi documentati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dato atto del pagamento in corso di causa dell’importo di Euro 1833,43, CONDANNA la (…)-Società (…) a r.l. al pagamento, a favore della (…) (…)A., dell’importo di Euro 26859,92 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo;
RESPINGE ogni altra domanda;
CONDANNA altresì la (…)-Società (…) a r.l. al pagamento, a favore della (…) (…), di Euro 5010,50 per compensi, oltre 15% per rimborsoforfetario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre C.P.A. e I.V.A. sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Così deciso in Torino il 12 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2022.
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