ai sensi dell’art. 433 c.c., in mancanza di coniuge e figli, i genitori sono tenuti all’obbligo di prestare alimenti a favore dei figli. Presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell’onerato, dovendo la loro misura essere circoscritta a quanto necessario per la vita dell’alimentando (art. 438 c.c.), in misura tuttavia variabile proprio in considerazione “della posizione sociale” dell’alimentando.
Tribunale Roma, Sezione 1 civile Sentenza 1 marzo 2019, n. 4647
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Monica Velletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9218/2017 R.G. promossa da:
(…) e (…), rappresentati e difesi dall’Avv. Ca.El., con elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Roma, come da delega in atti;
ATTORE
contro:
(…), in nome e per conto di (…), come da procura generale del 2.10.2014, a rogito Notaio in (…), (…), Rep. N. (…), Racc. n. (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Da.Bo., con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Fr.Vi., in Roma, come da delega in atti;
CONVENUTO
Oggetto: azione di condanna all’adempimento dell’obbligo alimentare e azione di regresso
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, (…) e la di lui madre (…) hanno convenuto in giudizio (…), rispettivamente padre ed ex coniuge, per chiedere, l’attore (…) la condanna del padre a corrispondere alimenti in suo favore da quantificare nell’importo di Euro 600 mensili o in quello maggiore o minore ritenuto di giustizia con decorrenza dalla messa in mora, e (…) la condanna del convenuto a rifondere il 50% delle spese sostenute per il figlio (…) dalla data della messa in mora, giugno 2016, per Euro 7.050, oltre a quelle maturande fino alla data della emananda sentenza.
Gli attori hanno esposto che (…), nato il (…), a causa di patologia cronica non sarebbe in grado di provvedere al proprio sostentamento e sarebbe ospitato, per seguire percorso riabilitativo, psico educazionale presso una comunità terapeutica in (…), vivendo in Fiano Romano in una residenza protetta gestita dalla stessa Comunità di recupero; a causa delle gravi patologie l’attore non sarebbe in grado di svolgere attività lavorativa, percependo quale unico reddito indennità di invalidità di Euro 289 mensili, con assistenza economica, per gli esborsi necessari per le terapie, fornita dalla sola madre, che avrebbe sostenuto costi, dal giungo 2016 al febbraio 2017, a titolo di spese di assistenza psicoterapeutica e per spese di mantenimento del figlio. Parte attrice ha quindi concluso nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituita (…), moglie del convenuto nella qualità di procuratore generale di (…), evidenziando come l’età dell’attore escluderebbe ogni obbligo di mantenimento da parte del padre, e che comunque tali obblighi non sussisterebbero in caso di difficoltà psicologiche conseguenti a condotte poste in essere dallo stesso figlio, che verserebbe nella condizione di difficoltà per essere stato, in passato dedito all’abuso di sostanze stupefacenti.
In subordine, la parte convenuta ha rappresentato di dover limitare la propria prestazione agli alimenti, da quantificare considerando la disponibilità in capo al figlio di indennità di invalidità, nonché la propria grave condizione di salute, essendo (…) ricoverato in una struttura, a causa di demenza grave e di deterioramento cognitivo, in stato quasi vegetativo, con rilevanti costi mensili pari a circa Euro 1850,00 dei quali Euro 1.302,00 per degenza nella struttura, Euro 248 per restituzione di finanziamento ed Euro 300 per spese farmaceutiche, dovendo inoltre il convenuto provvedere al mantenimento della attuale consorte e della figlia nata da questa unione, maggiorenne non economicamente indipendente, e ciò a fronte di entrate pari ad Euro 502 per pensione di vecchiaia, Euro 500 per indennità di accompagnamento quale invalido civile, ed Euro 551 per canone di locazione di immobile di proprietà, evidenziando come l’attività connessa alla gestione di un agriturismo “L’orto dei Cappuccini” sarebbe sostanzialmente in perdita. Tanto premesso il convenuto ha concluso nei termini riportati.
Acquisiti i documenti depositati dalle parti, disposti ordini di esibizione, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
Preliminarmente deve essere disposto lo stralcio della documentazione depositata dalla parte convenuta con la comparsa conclusionale, trattandosi di deposito non autorizzato che se ammesso altererebbe il contraddittorio non potendo la parte attrice validamente contraddire sul punto.
Deve invece prendersi atto della sopravvenuta percezione da parte di (…) di pensione di invalidità pari ad Euro 512,00 circa, in considerazione dell’aggravamento della patologia dello stesso, come certificata dalla documentazione in atti, e dell’alienazione da parte del convenuto di immobili di sua proprietà (previa autorizzazione del Giudice tutelare all’amministratore di sostegno provvisorio (…)) per corrispettivo di oltre Euro 500.000.
Nel merito, ai sensi dell’art. 433 c.c., in mancanza di coniuge e figli (circostanza provata nel caso di specie con la produzione della relativa certificazione anagrafica), i genitori sono tenuti all’obbligo di prestare alimenti a favore dei figli. Presupposto per il riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.).
Gli alimenti devono essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni economiche dell’onerato, dovendo la loro misura essere circoscritta a quanto necessario per la vita dell’alimentando (art. 438 c.c.), in misura tuttavia variabile proprio in considerazione “della posizione sociale” dell’alimentando.
Nel caso di specie, lo stato di bisogno dell’attore risulta pienamente provato.
Dalle certificazioni mediche in atti si desume la presenza di patologia, diagnosticata dall'(…), di “psicosi schizofrenica cronica di tipo disorganizzato”, confermata dalla Commissione Medico Legale dell’Inps con verbale di accertamento del 25 gennaio 2017, che ha riconosciuto l’invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo l’attore in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (all. n. 3). (…) segue un programma semiresidenziale presso la Comunità (…) di (…) (all. n. 4), per garantire semi-indipendenza ed autonomia, vive in un appartamento con altri soggetti assistiti, condividendone tutti i costi, e frequenta il centro diurno della (…).
L’attore percepisce pensione di invalidità di 289 Euro mensili, maggiorata, a seguito del riconoscimento di invalidità totale, avvenuto in corso di causa, ad 533 euro mensili.
Accertata la sussistenza nell’an alla percezione di alimenti, l’art. 433 c.c. stabilisce che chi deve prestare gli alimenti ha la scelta di adempiere l’obbligazione o mediante assegno alimentare ovvero accogliendo e mantenendo in casa propria il beneficiario. Nel caso di specie nessuno dei genitori ha offerto di adempiere con tale modalità all’obbligo di alimenti.
Per determinare, quindi, l’entità dell’assegno periodico da porre a carico degli obbligati devono essere valutati i redditi e le disponibilità del convenuto, essendo stata accertata la sola disponibilità in capo all’alimentando della pensione di Euro 530 mensili, che nella specie non può ritenersi sufficiente a soddisfare le di lui necessità.
Come detto (cfr. supra) la misura degli alimenti deve essere proporzionale al bisogno di chi ne beneficia, e tale da non superare quanto necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale.
Nella specie, (…) ha necessità della terapia psicologica al fine di contenere la grave patologia psichiatrica da cui è afflitto, e la posizione sociale dello stesso, alla luce della disponibilità economiche reddituali dei genitori (come si seguito riportate) fa ritenere che tale sostegno si necessario per la vita dell’attore.
(…), è pensionato ed è afflitto da gravissime patologie, ha dichiarato i seguenti redditi: dichiarazione dei redditi 2017 reddito complessivo Euro 17.789;
pari reddito mensile netto di Euro 500 circa da pensione, di Euro 500 circa da indennità di accompagnamento e ad Euro 500 circa da canone di locazione di immobile di proprietà. Il convenuto era proprietario di tre beni (uno dei quali locato) e di azienda agricola.
Dall’alienazione di un immobile, nel 2017, (…) ha ricavato pro quota l’importo di Euro 21.500,00, e dall’alienazione degli altri immobili destinati ad agriturismo è stata ricavato l’importo di Euro 520.000,00. Il convenuto ha rilevanti spese a causa della difficile condizione di salute quantificate in Euro 1850,00 mensili (cfr. comparsa della parte convenuta) e deve provvedere al mantenimento della figlia nata dal secondo matrimonio, maggiorenne ma non economicamente indipendente.
La rilevante disponibilità monetaria, riportata, può consentire al convenuto di far fronte adeguatamente alle sue necessità e di contribuire alle necessità dell’attore nei limiti della prestazione alimentare.
L’attrice (…), madre di (…), coobbligata agli alimenti, non ha documentato la propria situazione economico reddituale, e la parte convenuta non ha chiesto che venissero disposti ordini di esibizione in merito. Devo comunque presumersi la disponibilità di sufficienti risorse, avendo dal 2016 la stessa fatto fronte per intero alle necessità del figlio.
In considerazione delle condizioni economiche dei genitori, considerata l’indennità di invalidità percepita dall’attore, preso atto dei redditi percepiti dal convenuto, e delle spese sostenute (…) sarà tenuto a corrispondere gli alimenti al figlio nella forma della somministrazione periodica di un assegno alimentare in misura pari ad Euro 400,00 mensili con decorrenza dalla domanda, febbraio 2017, importo determinato con riferimento alle presumibili esigenze dell’attore e ai redditi dell’obbligato al netto delle spese.
La domanda dell’attrice (…) di condannare il convenuto al rimborso del 50% delle spese sostenute per il figlio dalla data della messa in mora fino a febbraio 2017, deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente la difesa del convenuto relativa alla natura di obbligazione naturale della prestazione erogata dall’attrice a favore del figlio, non può essere condivisa. Richiamando risalente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “Non può qualificarsi adempimento di un’obbligazione naturale il fatto di un coobbligato alla prestazione di alimenti che abbia effettuato la prestazione, oltre che per la propria quota, anche per quella di altro coobbligato di pari grado, senza mai richiedere il concorso di quest’ultimo- ciò perché la norma dell’art. 441 cod. civ., che espressamente stabilisce l’obbligo di concorso alla prestazione degli alimenti nel caso di concorso di più obbligati, ha natura cogente, mentre, al contrario, l’obbligazione naturale é un dovere originariamente non giuridico, che acquista efficacia giuridica mediante l’adempimento. La detta ipotesi configura, invece, una gestione di affari ad opera di uno dei coobbligati alla prestazione alimentare, perché l’affare e in parte proprio ed in parte altrui” (Cass. 3901/1968)
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