è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall’articolo 703 c.p.c., come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l’ordinanza stessa acquista una stabilita’ puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione “pro iudicato” da estinzione del giudizio.
Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 30 novembre 2018, n. 31073
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4344-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 21/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex articolo 1170 c.c. e articolo 703 c.p.c., depositato il 12.08.2010 presso il Tribunale di Torre Annunziata, (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano azione di manutenzione nel possesso nei confronti di (OMISSIS).
Quali proprietari dell’immobile sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), chiedevano la demolizione del tetto dell’immobile di proprieta’ (OMISSIS), collocato in aderenza al fabbricato dei ricorrenti, in ragione della turbativa originata dalla violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni dettate dalla strumentazione urbanistica del Comune.
2) Con ordinanza del 20.2.2014, il Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso.
3) Il Tribunale di Torre Annunziata, adito con reclamo ex articolo 669-terdecies e articolo 703 c.p.c., comma 3, rigettava il gravame con ordinanza depositata il 24.06.2014.
4) Per la cassazione di quest’ultima ordinanza, (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., con atto notificato il 5.2.2015, affidato ad un motivo di articolato in piu’ censure.
Gli intimati hanno resistito con controricorso ritualmente notificato il 13/17 marzo 2015.
Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, proponendo l’inammissibilita’ del ricorso.
5) Va premesso che il procedimento possessorio in questione, essendo stato instaurato con ricorso depositato il 12.08.2010, e’ soggetto all’articolo 703 c.p.c., cosi’ come modificato dal Decreto Legge n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005. La versione attuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com’e’ noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990 da Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica. L’articolo 703 c.p.c., comma 4, infatti, rimette all’iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all’emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena.
Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria puo’ arrestarsi alla fase sommaria e all’ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d’impugnazione.
Cio’ posto, come eccepito in controricorso (pagg. 1-4) l’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli articolo 669-terdecies e articolo 703 c.p.c., comma 3, in nessun caso puo’ coniugare insieme i requisiti di definitivita’ e decisorieta’ indispensabili affinche’ possa essere oggetto di ricorso per cassazione.
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “e’ inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall’articolo 703 c.p.c., come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l’ordinanza stessa acquista una stabilita’ puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione “pro iudicato” da estinzione del giudizio. (Cass. n. 3629 del 17/02/2014; 16659/2017).
In definitiva, secondo questa giurisprudenza “non mette conto nella fattispecie optare per l’una o per l’altra soluzione, che’ in entrambi i casi l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex articolo 669-terdecies e articolo 703 c.p.c., comma 3, non e’ ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.”.
5.2) Parte ricorrente sostiene viceversa che l’ordinanza de qua abbia assunto il carattere della decisorieta’, traendo asseritamente tale conclusione da Cass. SU 26037/2013.
Il richiamo a tale pronuncia e’ inconferente.
Le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia hanno affermato che “il diniego di reintegra o manutenzione nel possesso, anche quando motivato in base al ravvisato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e’ reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c.”, poiche’ integra quella decisione che “respinge la domanda” di cui all’articolo 703 medesimo codice di rito civile, comma 3, non sussistendo, inoltre, in tale ipotesi, a carico del giudice che abbia denegato la concessione dell’interdetto possessorio, alcuna necessita’ di fissare “ex officio” il termine per la prosecuzione del giudizio di merito, “atteso che – ai sensi del medesimo articolo 703, comma 4, come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), n. 7.2), convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 – il carattere bifasico del procedimento possessorio e’, ormai, soltanto eventuale”.
Dunque, non solo la fattispecie su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite e’ diversa da quella oggetto del presente giudizio, ma, dall’iter argomentativo della sentenza non si inferisce la conclusione desunta dal ricorrente in merito alla decisorieta’ dell’ordinanza pronunciata sul reclamo ai sensi dell’articolo 669 terdecies e articolo 703 c.p.c..
6) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilita’ del ricorso assorbe l’esame delle singole censure formulate dalla ricorrente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Ratione temporis sussistono le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, che liquida in 2000,00, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.