il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza e’ consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Ne consegue che non e’ impugnabile con detto ricorso l’ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all’articolo 665 c.p.c., che non definisce la causa, perche’ nel giudizio sul rilascio dell’immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell’ordinanza.

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14725

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3011-2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL , in persona dell’amministratore Dott.ssa (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege a ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 531/2015 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 07/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definendo la fase sommaria introdotta dalla locatrice (OMISSIS) s.r.l. con atto di intimazione di sfratto per morosita’ e contestuale citazione per la convalida della conduttrice (OMISSIS) s.r.l., per mancato pagamento di canoni ed oneri accessori relativi al contratto di locazione dell’immobile ad uso diverso sito in (OMISSIS), preso atto della opposizione della convenuta, impeditiva della convalida; ritenuta inapplicabile alla fattispecie la norma di cui alla L. n. 392 del 1978; rilevato che le eccezioni non erano fondate su prova scritta “poiche’ agli atti non vi sono documenti rilevanti” e che non sussistevano “gravi motivi” ostativi al rilascio, emetteva in data 7.9.2015 ordinanza con la quale condannava la conduttrice al rilascio dell’immobile fissando per la esecuzione la data 15.10.2015; disponeva quindi il mutamento del rito assegnando alle parti termini per memorie ex articolo 426 c.p.c..

L’ordinanza, notificata in forma esecutiva al legale rapp.te di (OMISSIS) s.r.l. in data 13.10.2015, veniva impugnata per cassazione, dalla stessa societa’, con ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.

La ricorrente impugna con ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost., comma 7, la ordinanza di condanna al rilascio dell’immobile locato, con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ai sensi dell’articolo 665 c.p.c. deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione o falsa applicazione della L. n. 51 del 1998 in relazione alla incompetenza funzionale del Giudice onorario ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2): il provvedimento impugnato rivestirebbe “di fatto” natura di sentenza e quindi non poteva essere emesso dal GOT, competente solo per la fase sommaria (viene richiamato il precedente Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 13/02/1985).

2) Violazione o falsa applicazione articolo 116 c.p.c., e articolo 665 c.p.c., comma 1, in relazione alla mancanza di eccezioni fondate su prova scritta, nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: il Giudice avrebbe omesso di considerare che: 2a) l’articolo 1 del contratto di locazione in data 16.1.2012 prevedeva l’assunzione da parte di (OMISSIS) dell’obbligo di acquisire il certificato di agibilita’ dell’immobile, ottenuto soltanto il 2 luglio 2012 a stagione avanzata; 2b) la conduttrice era in gravi difficolta’ economiche per aver eseguito lavori di ristrutturazione; 2c) le parti avevano definito con transazione la vertenza mediante stipula dell’accordo 19.5.2015 e versamento di assegno bancari, tuttavia non posti all’incasso dalla locatrice; 2d) risultava emessa tra le stesse parti la sentenza 13.1.2014 n. 13 del medesimo Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (soggetta a gravame ed in ordine alla quale la Corte d’appello aveva “sospeso la provvisoria esecutivita’”) che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione, sicche’ alcun provvedimento poteva essere assunto dal Giudice della convalida;

3) Violazione o falsa applicazione articolo 665 c.p.c., comma 1, in relazione alla insussistenza dei “gravi motivi in contrario”, nonche’ “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: il Giudice non aveva considerato che il mancato rilascio del certificato di agibilita’ (fino al 2 luglio 2012), il sequestro e la mancata sanatoria edilizia della piscina, avevano reso inutilizzabile l’immobile nella stagione invernale impedendo alla conduttrice di procurarsi i ricavi da destinare anche ai canoni locativi.

Il ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., comma 7, e’ inammissibile.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte il provvedimento adottato dal Giudice ai sensi dell’articolo 665 c.p.c., comma 1, non e’ impugnabile ne’ e’ idoneo al giudicato poiche’ non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, in ordine ai quali la decisone e’ riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il “thema decidendum” (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5088 del 03/06/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 6664 del 19/07/1997; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22309 del 26/10/2011; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12846 del 06/06/2014).

Deve infatti ribadirsi il principio secondo cui il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza e’ consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Ne consegue che non e’ impugnabile con detto ricorso l’ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all’articolo 665 c.p.c., che non definisce la causa, perche’ nel giudizio sul rilascio dell’immobile possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell’ordinanza (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16630 del 19/06/2008).

A diversa conclusione non e’ dato pervenire anche ove si intenda attribuire natura sostanzialmente decisoria e definitiva alla pronuncia adottata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto -secondo la tesi prospettata dalla ricorrente- adottata “al di fuori delle condizioni legali”.

Indipendentemente dal rilievo della totale infondatezza del primo motivo che non evidenzia una violazione dello schema del procedimento legale, atteso che -a differenza della questione esaminata nel precedente di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 13/02/1985, impropriamente evocato dalla ricorrente – nel caso di specie non sussiste alcuna “incompetenza per valore” del Giudice della fase sommaria rispetto a quello del procedimento a cognizione piena, ne’ tanto piu’ e’ dato individuare una -ipotetica- “incompetenza funzionale” del GOT, essendo i Giudici onorari del tutto assimilati ai Giudici togati nell’espletamento della funzione giurisdizionale, e non potendo quindi ravvisarsi un difetto di potesta’ giurisdizionale (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12644 del 19/05/2008; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 22845 del 09/11/2016), vale al proposito considerare che, anche nel caso in cui si intenda annettere alla ordinanza in questione una efficacia decisoria sulla infondatezza delle prove documentali prodotte (in tesi erroneamente valutate quanto alla loro decisivita’), ed anche nella ipotesi in cui si assuma che l’ordinanza e’ stata emessa al di fuori dei presupposti di legge (essendo gia’ stato risolto per inadempimento il contratto di locazione posto a fondamento dell’atto di citazione per la convalida; ovvero essendo intervenuta la estinzione della pretesa creditoria della locatrice in seguito alla stipula ed esecuzione dell’accordo transattivo), ebbene anche in tal caso il ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., comma 7, deve essere dichiarato inammissibile atteso che, avverso il provvedimento che riveste natura sostanziale di sentenza debbono essere esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione, e dunque -nella specie- l’appello (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9375 del 06/09/1995: id. Sez. 3, Sentenza n. 14720 del 21/11/2001).

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente e’ tenuta a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.