la riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1bis dell’articolo 2bis, , non si applica alle procedure concorsuali, salvo l’ipotesi che il richiedente l’indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralita’ di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben puo’ costituire parametro di riduzione per la complessita’ della stessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della medesima legge.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|12 gennaio 2023| n. 734
Data udienza 16 novembre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18544/2021 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 262/2021 depositato in data 13.05.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva
1. Il Ministero della Giustizia ricorre avverso la decisione collegiale della Corte d’appello di Perugia, la quale, parzialmente accolta l’opposizione del Ministero, determino’ in Euro 3.369,91, l’equo indennizzo dovuto a (OMISSIS) per la non ragionevole durata d’una procedura fallimentare.
Il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della l. n. 89/2001, articolo 2bis, comma 1 bis, per avere l’impugnato decreto reputato non applicabile la norma in parola nelle procedure fallimentari. Norma, la quale prevede che “La somma puo’ essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu’ di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu’ di cinquanta”.
L’interpretazione del Giudice del merito, secondo il ricorrente, si poneva in contrasto con la “ratio” della norma, introdotta con la l. n. 308/2015, la quale mira a ridurre l’indennizzo ove il ritardo possa essere dipeso anche dall’elevato numero di parti.
2. La doglianza non e’ condivisa dal Collegio.
La normativa tiene conto, al fine di quantificare l’indennizzo, del parametro della complessita’ della causa gia’ all’articolo 2, il quale dispone al comma 2 “Nell’accertare la violazione il giudice valuta la complessita’ del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonche’ quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”.
Il comma aggiunto individua la categoria dei processi con plurimi soggetti, pur se riguardanti una sola delle parti.
Nelle procedure fallimentari e’ fisiologico che la massa dei creditori sia numerosa, se non imponente e proprio per questa ragione il giudice della ” (OMISSIS)” puo’ ben mitigare l’indennizzo tenendo conto della complessita’ della procedura, generata dall’elevato numero d’istanti.
La novella di cui al comma 1bis dell’articolo 2bis puo’ trovare applicazione nel caso in cui, siccome indicato dalla decisione impugnata, l’istanza d’ammissione al passivo da esaminare risulti concernere una pluralita’ di creditori, il che potrebbe ulteriormente complicare il processo, imponendo vaglio e discrimine delle singole posizioni, ma non per il caso “ordinario” del procedimento fallimentare, fisiologicamente interessante una pluralita’ di creditori.
Circostanza, questa, come si e’ detto, certamente valutabile ai sensi del comma 2 del gia’ menzionato articolo 2 e puntualmente prevista dalla legge (articolo 2, comma 2bis), la quale, proprio per la peculiare complessita’ delle procedure concorsuali ne individua in sei anni la durata ragionevole.
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: “la riduzione di cui alla l. n. 89/2001, comma 1bis dell’articolo 2bis, , non si applica alle procedure concorsuali, salvo l’ipotesi che il richiedente l’indennizzo risulti essersi insinuato al passivo con istanza riguardante una pluralita’ di altri soggetti, nella misura prevista dalla norma, fermo restando che il numero complessivo dei creditori interessati alla procedura ben puo’ costituire parametro di riduzione per la complessita’ della stessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della medesima legge”; si veda in senso conforme e con argomenti in buona parte sovrapponibili, Cass. n. 25181/2021.
Non v’e’ luogo a statuizione sul capo delle stesse essendo rimasta la controparte intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
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