il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell’inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile.
Tribunale|Nocera Inferiore|Sezione 2|Civile|Sentenza|7 febbraio 2020| n. 101
Data udienza 13 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4195/2011 promossa da:
GE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. AD.TA. e dall’avv. VE.RI.;
Parte attrice
Nei confronti di
SA. S.U.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. AN.LE.;
Parte convenuta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione inoltrato per la notifica l’11.10.2011 la GE. S.r.l. ha convenuto in giudizio la SA. S.U.R.L. per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta dei contratti n. 152/2010 e n. 155/2010 aventi ad oggetto l’acquisto da parte dell’attrice di conserve di pomodoro che avrebbero dovuto essere consegnate entro il mese di giugno del 2011 e ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata consegna di molta della merce ordinata, quantificati in Euro 88.254,52 per i maggiori costi sostenuti per reperire la merce presso terzi per rivenderla a clienti cui già era stata promessa la fornitura e per il prezzo del trasporto di tale merce, nonché il pagamento della somma di Euro 42.153,78 per le note di credito e debito già emesse e il risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita di commesse e del danno all’immagine e alla credibilità commerciale lesa.
La SA. S.U.R.L. si è costituita in giudizio contestando l’avversa domanda e precisando che erano state emesse le fatture n. 548 del 20.6.2011 e n. 589 del 27.6.2011 per merce effettivamente fornita e
che le stesse, nonostante la previsione di pagamento anticipato dei contratti, non erano state pagate e che nel mese di luglio l’attrice, pur dichiarando di non voler provvedere al pagamento delle fatture di giugno per contestazioni relative a parte della merce fornita, aveva richiesto l’invio di ulteriori merci; la convenuta ha riconosciuto la debenza delle somme di cui alle note di credito e debito indicate da parte attrice, fatta eccezione per quella di Euro 9.720,00 di cui alla fattura della Ac. s.a.s. per controllo e cernita delle merci fornite dalla convenuta tra il settembre 2010 e il luglio del 2011 e quella di Euro 4.179,83 per la nota di debito relativa alla merce resa alla Ac..
La SA. S.U.R.L., quindi, ha affermato che la GE. S.r.l. era inadempiente rispetto all’obbligazione di pagamento contratta, con conseguente legittimità del rifiuto delle ulteriori consegne, e ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento dell’importo fatturato per merce consegnata di Euro 136.537,38, da cui andavano detratte le somme relative alla nota di credito n. 690 del 26.7.2011 e alla nota di debito del 26.7.2011.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, all’udienza del 27.6.2012 parte convenuta ha chiesto emettersi un ingiunzione di pagamento ex art. 186 bis o 186 ter c.p.c. per le somme di cui alle fatture emesse e il precedente G.U. ha riservato la decisione sul punto.
Riassegnata la causa ad altro G.U. e fissata l’udienza di comparizione innanzi allo stesso con provvedimento del 7.7.2014, sono stati concessi i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del 4.3.2016, ritenuta superflua la prova orale a fronte del carattere documentale delle questioni controverse, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Dopo una serie di rinvii anche per esigenze di ruolo, all’udienza del 19.9.2019 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti, come da verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull’iter del processo occorre passare all’esame delle questioni controverse.
In primo luogo, vista la reiterazione delle istanze istruttorie di parte attrice va precisato che le stesse non andavano ammesse in quanto aventi ad oggetto circostanze oggetto di prova documentale (capi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15) e circostanze genericamente dedotte (capi 2, 3, 12, 13, 14, 16).
Con il contratto n. 152 del 2010 la GE. S.r.l. ha acquistato dalla SA. S.U.R.L. n. 1.000.000 di scatole rastremate di pomodoro pelato da 400 grammi, n. 250.000 scatole non rastremate di pomodori pelati da 400 grammi, n. 2.000.000 di scatole rastremate di cubettato di pomodoro da 400 grammi e 120.000 scatole rastremate di filetti di pomodoro da 400 grammi al prezzo di Euro 0,25 per ogni scatola di pomodori pelati o cubettati e di Euro 0,30 per ogni scatola di filetto di pomodoro.
L’accordo prevedeva la fornitura di prodotto biologico e il ritiro ripartito tra l’agosto del 2010 e il giugno del 2011, nonché il pagamento anticipato carico per carico, con un credito di massimo tre autotreni.
Con il contratto n. 155 del 2010 la GE. S.r.l. ha acquistato dalla SA. S.U.R.L. n. 15.000 di scatole di pomodori pelati da 3 kg e n. 60.000 scatole di cubettato di pomodoro da 3 Kg al prezzo di Euro 1,66 per ogni scatola.
L’accordo prevedeva sempre la fornitura di prodotto biologico, il ritiro ripatito tra l’agosto del 2010 e il giugno del 2011 e il pagamento anticipato carico per carico.
Da quanto dedotto da parte attrice – come meglio chiarito anche mediante la produzione dell’estratto delle consegne effettuate dalla SA. S.U.R.L. – e non contestato da parte convenuta, al luglio del 2011 risultavano non consegnate 268.192 scatole rastremate di pelati (rispetto alla quantità prevista di 1.000.000), 650.432 scatole rastremate di cubettato di pomodoro (rispetto alla quantità prevista di 2.000.000 di scatole), 1.560 scatole di pelati da 3 Kg (rispetto alla quantità prevista di 15.000) e 8.480 scatole di cubettato di pomodoro da 3 Kg (rispetto alla quantità prevista di 60.000 scatole).
Di conseguenza, le consegne risultavano effettuate al 75% circa per la commessa di pelati non rastremati, per il 70% circa per le scatole rastremate di cubettato di pomodoro, per il 90% per i pelati da 3 Kg e per l’85% circa per il cubettato di pomodoro da 3 Kg.
In più occasioni nel giugno del 2011 la GE. S.r.l. ha richiesto alla SA. S.U.R.L. il completamento delle consegne pattuite senza ottenere riscontro alcuno, se non con nota del 29.7.2011, con cui la SA. S.U.R.L. ha offerto alla GE. S.r.l. per risolvere bonariamente ogni questione controversa n. 315.000 scatole di polpa bio della produzione 2011 al prezzo di Euro 0,25 a scatola, fermo il pagamento delle fatture già emesse per le forniture effettuate.
La SA. S.U.R.L. per le forniture effettuate ha emesso la fattura n. 548 del 20.6.2011 di Euro 79.201,81 e la fattura n. 589 del 27.6.2011 di Euro 57.335,57 e con alcune note del luglio del 2011 ha sollecitato il pagamento delle stesse anche attraverso il soggetto che aveva fatto da mediatore nei contratti tra le parti.
Entrambe le parti hanno dedotto reciproci inadempimenti; la GE. S.r.l. ha lamentato l’inadempimento rispetto all’obblighi di consegna assunti e la SA. S.U.R.L. ha lamentato il mancato pagamento delle fatture emesse per la merce già consegnata.
Secondo costante giurisprudenza, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l’inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell’altra di adempiere alla propria obbligazione e alla risoluzione del contratto (v. da ultimo Cass. civ. Sez. II Ord., 22/05/2019, n. 13827).
Secondo una datata ma significativa pronuncia della Corte di Cassazione, quando da parte del convenuto con domanda di risoluzione per inadempimento si contesti e si opponga, quale ragione ostativa all’accoglimento di tale domanda, la totale inadempienza dell’attore alle obbligazioni contrattuali a suo carico, siano o non queste difese poste a fondamento di una contrapposta domanda di risoluzione o di una eccezione d’inadempimento (art. 1460 c. c.) ritualmente proposta, sorge per l’attore, altrimenti tenuto a provare solo il fatto legittimante la risoluzione, ossia l’inadempimento del convenuto e le circostanze inerenti in funzione delle quali esso assume giuridica rilevanza, l’onere di dimostrare anche il proprio adempimento ovvero che la sua obbligazione non era ancora dovuta (v. Cass. civ. Sez. II, 30/12/1992, n. 13757)
Nel caso di specie, valutati i contrapposti inadempimenti, considerato che la SA. S.U.R.L. aveva consegnato molto più della metà della fornitura e che la GE. S.r.l. non aveva provveduto al pagamento neanche di parte delle somme dovute per le consegne ricevute nonostante l’obbligo di pagamento anticipato, deve ritenersi che l’inadempimento della GE. S.r.l. sia più grave rispetto all’inadempimento della SA. S.U.R.L..
Il contratto tra le parti prevedeva il pagamento anticipato carico per carico, con possibilità di credito massimo di tre autotreni.
La contestazione parziale delle forniture non incide sul credito che la convenuta avrebbe potuto concedere all’attrice, che solo in un caso ha riguardato un intero carico, mentre negli altri ha riguardato una limitata parte della merce comunque in gran parte fornita.
Di conseguenza il mancato pagamento non poteva essere legittimato dal credito prospettato nei contratti di fornitura sottoscritti tra le parti.
Sul punto va evidenziato che la fornitura della merce effettuata la consegna è definitiva, mentre l’obbligazione di pagamento in assenza di corresponsione delle somme è sfornita di garanzie; l’attrice aveva ricevuto varie forniture ricevendo la disponibilità della merce, mentre la convenuta non aveva ricevuto neanche un pagamento, circostanza che rendeva il completamento della fornitura un’operazione di anticipo comunque rischiosa e non dovuta a fronte di un diverso accordo di pagamento anticipato e del limitato credito concesso.
Di conseguenza, esaminati i due inadempimenti, non solo deve ritenersi che il mancato pagamento si presenta più grave rispetto al mancato completamento delle consegne, ma tale mancato pagamento legittimava la convenuta a sospendere il proprio adempimento.
Tale assunto non è minato dal fatto che la convenuta non abbia in via stragiudiziale esposto specifiche lamentele in merito al mancato pagamento, considerato che comunque risultano documentati solleciti di pagamento – uno inoltrato ad indirizzo riferibile all’amministrazione della GE. S.r.l. e due inoltrati all’intermediario tra le parti – e che la facoltà di sospendere la propria prestazione in attesa della controprestazione come forma di autotutela negoziale non è subordinata ad alcuna diffida ad adempiere, né esclusa dalla tolleranza nell’attendere l’altrui prestazione visto il breve lasso di tempo tra l’emissione delle fatture della fine del giugno del 2011 e il riscontro del 29.7.2011.
Viste le difese svolte da parte attrice, è opportuno precisare che l’inoltro di una diffida ad adempiere da parte della GE. S.r.l. non comportava automaticamente la risoluzione del contratto per inadempimento della SA. S.U.R.L..
Come più volte statuito in sede di legittimità, l’intimazione, da parte del creditore, della diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. e l’utile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento da effettuare secondo un criterio che tenga conto sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all’esatto adempimento (Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 08-09-2015, n. 17784).
Pertanto, valutati gli inadempimenti di entrambe le parti, evidenziato in particolare che il mancato pagamento di gran parte della fornitura promessa renda giustificabile il mancato completamento delle consegne promesse, si ritiene che non ci siano gli estremi per dichiarare la risoluzione dei contratti di fornitura oggetto di causa per inadempimento della convenuta.
Il rigetto della domanda di risoluzione non preclude lo specifico esame della domanda risarcitoria di parte attrice.
La Cassazione più volte ha affermato che il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell’inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile (v. Cass. civ. Sez. II Sent., 16/06/2016, n. 12466).
La domanda di risarcimento del danno spiegata dalla GE. S.r.l. in relazione ai maggiori costi sostenuti per reperire il prodotto promesso dalla SA. S.U.R.L. da rivendere ai propri clienti va rigettata considerato anche che parte attrice non ha dimostrato il danno patito e il nesso causale tra la incompleta consegna della fornitura e il danno.
Il danno di Euro 88.254,52 per i maggiori costi sostenuti per reperire il prodotto non consegnato dalla SA. S.U.R.L. e da consegnare ai clienti dell’attrice non è stato dimostrato mediante la produzione delle fatture emesse dal terzo produttore contattato con indicazione specifica dei quantitativi effettivamente consegnati e dei prezzi applicati.
Parte attrice si è limitata a produrre la conferma di vendita dell’1.8.2011 con i prezzi pattuiti, ma non ha prodotto le fatture con i prezzi poi effettivamente praticati dal terzo fornitore.
Dalla documentazione in atti, poi, non risulta esservi sostanziale corrispondenza tra i prodotti acquistati da altro produttore dalla GE. S.r.l. e i prodotti non consegnati dalla SA. S.U.R.L..
In particolare, non vi è corrispondenza tra i quantitativi richiesti e i quantitativi che si adducono non consegnati (acquisto di 6.000 barattoli di pelati da 2,5 Kg a fronte della mancata consegna di 1.560 scatole di pelati da 3Kg, acquisto di 660.000 scatole di polpa di pomodoro da 400 gr a fronte della mancata consegna di 650.432 di scatole di polpa di pomodoro da 400 gr, acquisto di 10.000 scatole di polpa di pomodoro da 2.5 Kg a fronte della mancata consegna di 8.480 scatole di polpa di pomodoro da 3 Kg).
Tale mancanza di esatta corrispondenza mina l’accertamento del nesso causale tra la mancata consegna della SA. S.U.R.L. e i maggiori costi asseritamente sostenuti dalla GE. S.R.L., che potrebbero anche essere frutto di una sopravvenuta esigenza dell’attrice non dipendente dalle incomplete consegne della convenuta.
Inoltre non vi è prova che la nuova fornitura sia stata richiesta dalla GE. S.r.l. per consentire il completamento delle consegne ai clienti con cui l’attrice aveva già preso impegni.
Non è stata prodotto alcun documento attestante la consegna dei prodotti forniti dal terzo ai clienti della GE. S.r.l. per pregressi contratti da onorare.
Dal prospetto allegato in merito agli ordini dei clienti della GE. S.r.l. e da quello relativo ai prodotti consegnati dalla SA. S.U.R.L. è possibile ricavare che non vi è ulteriore corrispondenza tra gli ordini inevasi e i prodotti acquistati dalla GE. S.r.l. presso il terzo che in alcuni casi appaiono pochi in altri molti. In particolare, l’acquisto da parte della GE. S.r.l. del pomodoro pelato da 400 gr appare eccessivo rispetto alla differenza tra il pelato da 500 gr richiesto dai clienti della GE. S.r.l. e le scatole di pomodoro pelato non consegnate dalla SA. S.U.R.L.; l’acquisto da parte della GE. S.r.l. della polpa di pomodoro da 400 gr appare esigua rispetto alla differenza tra la polpa da 500 gr richiesta dai clienti della GE. S.r.l. e le scatole di polpa non consegnate dalla SA. S.U.R.L.; l’acquisto da parte della GE. S.r.l. del pomodoro pelato da 2500 gr appare eccessivo rispetto alla differenza tra il pelato da 3.000 gr. richiesto dai clienti della GE. S.r.l. e le scatole di pomodoro pelato da 3.000 gr non consegnate.
Poi non è stata prodotta documentazione attestante i prezzi applicati ai clienti finali dalla quale sarebbe stato possibile ricavare il definitivo minor guadagno della GE. S.R.L.; infatti, l’aver sostenuto maggiori costi, in caso di maggiorazione del prezzo di vendita finale, potrebbe non aver comportato alcun danno per l’attrice.
A fronte di tali carenze documentali una CTU per effettuare i riscontri tra prodotto ordinato e prodotto promesso a terzi e tra prodotto non consegnato e prodotto richiesto ad un terzo produttore a costi maggiori e tra i prezzi effettivamente praticati dall’attrice e i maggiori costi sostenuti sarebbe esplorativa.
Le prove orali articolate sul punto si presentavano non ammissibili riguardando circostanze di fatto in parte già documentate (capitoli 15 e 16).
Il danno richiesto da parte attrice per l’esborso della somma di Euro 9.720,00 per il controllo e la cernita delle merci fornite dalla SA. S.U.R.L. effettuato su richiesta della GE. S.r.l. dalla Ac. s.a.s. nel periodo tra il settembre del 2010 e luglio del 2011 non può essere riconosciuto visto che la prestazione di controllo e cernita è stata resa nell’interesse della GE. S.r.l. e non è stata resa necessaria da un inadempimento della SA. S.U.R.L..
I controlli sulla merce consegnata sono sempre necessari e sono a cura dell’acquirente e la scelta di demandare ad una terza società tali controlli, in assenza di alcun particolare obbligo assunto dalla venditrice, rappresenta un rimedio ad un inadempimento della venditrice e una posta di danno risarcibile.
In particolare nel caso di specie la fattura della Ac. di cui la GE. S.r.l. chiede il rimborso è stata emessa per l’opera di controllo e cernita delle merci fornite dalla SA. S.U.R.L. per il periodo da settembre 2010 a luglio 2011 e quindi si presenta come un’opera commissionata ex ante prima dell’inizio delle consegne e non ex post dopo l’inizio delle consegne per rimediare ad eventuali particolari inadempienze della SA. S.U.R.L..
Neanche può essere riconosciuto l’indebito per il reso di merce difettosa dedotto da parte attrice di cui alla nota di debito del 22.9.2011 n. 460 per Euro 4.179,83, atteso che la restituzione di tale merce non è stata provata.
La GE. S.r.l. ha sostenuto che in data 22.8.2011 era stata resa della merce per Euro 4.179,83 alla Ac. e a fondamento di quanto asserito ha prodotto la nota di debito del 22.9.2011 e il DDT di consegna alla Ac. con indicazione della SA. S.U.R.L. quale destinatario, priva della controfirma per consegna.
Non vi è prova, invece, della consegna della merce alla SA. S.U.R.L. e la consegna al terzo Ac. non può ritenersi sufficiente ad attestare il reso.
Tale carenza di prova non poteva essere colmata neanche dalla prova orale articolata sul punto, correttamente non ammessa in quanto superflua, consistendo solo nella mera conferma della nota di debito per reso già agli atti, senza alcuna formulazione di circostanze sulla effettiva restituzione dei beni alla SA. S.U.R.L..
La domanda di parte attrice di risarcimento per danni all’immagine va rigettata sempre per carenza di prove.
Il danno all’immagine commerciale non è stato provato né può presumersi in re ipsa in assenza di prova di elementi da cui presumere il discredito nell’ambiente commerciale patito dalla GE. S.r.l. per le non complete consegne di merce da parte della SA. S.U.R.L..
Il danno non patrimoniale all’immagine e alla reputazione delle società e degli enti in generale, costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente, deve essere provato e, a tal fine, il danneggiato deve allegare e dimostrare elementi specifici da cui desumere la sussistenza di tale pregiudizio, come, ad esempio, dati patrimoniali e commerciali o perdita di reputazione del soggetto, da cui ricavare la diminuzione della fiducia della collettività nello stesso (cfr. App. Lecce Taranto, 04-11-2015).
Le prove orali articolate dall’attrice su tale profilo sono inammissibili in quanto generiche, evocando “problemi” non meglio precisati nelle consegne ai clienti dell’attrice e doglianze non meglio descritte della clientela (“È vero che la mancata consegna dei prodotti da parte della Sa. S.r.l. ha creato problemi alla Ge. S.r.l. in quanto la stessa non ha potuto rispettare nei termini pattuiti gli impegni assunti con i propri clienti” “È vero che i clienti della Ge. S.r.l. hanno lamentato i ritardi nelle consegne ed alcuni di loro hanno minacciato di intraprendere azioni legali”).
Quindi, in assenza di evidenze documentali e di ammissibili prove orali su tale profilo controverso, il danno all’immagine commerciale non può dirsi provato.
Le voci di danno relative alla nota di credito n. 690 del 26.7.2011, alla nota di debito della GE. S.r.l. del 26.7.2011 e alla contestazione della merce di cui al DDT 753 vanno esaminate unitamente alla domanda riconvenzionale della convenuta.
La domanda riconvenzionale della SA. S.U.R.L. va in parte accolta in parte e nei termini che seguono.
Le fatture poste alla base della domanda riconvenzionale n. 548 del 20.6.2011 di Euro 79.201,81 e n. 589 del 27.6.2011 di Euro 57.335,57, salva la nota di credito n. 690 del 26.7.2011 di Euro 5.945,56, riguardano merce effettiva fornita alla GE. S.R.L..
Le contestazioni in merci alla consegna di alcuni barattoli ammaccati non incidono su tale credito essendo state annotate sui DDT di consegna e trovando corrispondenza nei prodotti indicati nella nota di credito n.
690 del 26.7.2011, con conseguente detrazione degli importi relativi ai prodotti difettosi.
La GE. S.r.l. poi ha contestato la fornitura di cui al DDT 753 del 24.6.2011 sostenendo che la merce fosse non conforme in quanto avente ad oggetto prodotti non biologici.
Effettivamente il DDT ha ad oggetto prodotti non biologici, però la SA. S.U.R.L. ha affermato che tale merce è stata ritirata e ha allegato una nota del 13.1.2012 dell’Ac., che curava le consegne per la GE. S.R.L., da cui emerge che la merce di cui al DDT n. 753 del 2011 risultava ritirata direttamente dalla GE. S.R.L..
A fronte di tale deduzione supportata dal descritto riscontro documentale, l’attrice non ha provato la restituzione della merce; nessun documento è stato allegato in merito all’affermato mancato ritiro della merce e nessuna prova orale è stata articolata su tale profilo.
In particolare, il capo di prova articolato da parte attrice con riguardo al DDT n. 753 del 2011 riguarda la sola non conformità della fornitura già riscontrabile documentalmente e non il rifiuto della consegna e la restituzione della merce (“È vero che la fornitura di cui al D.d.t. 753 del 24.06.2011 non era conforme a quella pattuita contrattualmente in quanto si trattava di prodotti non biologici).
Esclusa la dedotta non debenza del costo della fornitura di cui al DDT n. 753 del 24.6.2011, dal credito di cui alle fatture n. 548 del 20.6.2011 di Euro 79.201,81 e n. 589 del 27.6.2011 di Euro 57.335,57 vanno solo detratte la somma di Euro 5.945,95 di cui alla nota di credito n. 690 del 26.7.2011 e la somma di Euro 6.468,00 di cui alla nota di debito della GE. S.r.l. del 26.7.2011, la cui debenza è stata riconosciuta da parte convenuta.
In definitiva, accolta in parte la domanda riconvenzionale, riconosciuto da parte convenuta il credito di cui alla nota di credito n. 690 del 2011 e alla nota di debito del 26.7.2011, la GE. S.r.l. va condannata a corrispondere alla SA. S.U.R.L. la somma di Euro 124.123,43, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231 del 2011 dal 26.7.2011 (data in cui scadute le fatture sono state emesse le note di credito e debito) al soddisfo.
Le spese di lite, considerata la generale soccombenza dell’attrice, valutato che a fronte delle richieste di consegna parte convenuta non ha dato tempestivo riscontro al fine di meglio chiarire la sua posizione, vanno compensate per un terzo con condanna dell’attrice al pagamento della restante metà in favore della convenuta.
Le spese si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014 sulla base delle attività difensive effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda di risoluzione contrattuale proposta dalla GE. S.r.l. nei confronti della SA. S.U.R.L.;
2. Rigetta nei termini di cui in motivazione la domanda di risarcimento del danno proposta dalla GE. S.r.l. nei confronti della SA. S.U.R.L.;
3. Accoglie nei termini di cui in motivazione la domanda riconvenzionale proposta dalla SA. S.U.R.L. nei confronti della GE. S.R.L.;
e per l’effetto:
4. Condanna la GE. S.r.l. a corrispondere alla SA. S.U.R.L. la somma di Euro 124.123,43, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231 del 2011 dal 26.7.2011 al soddisfo;
5. Compensa per un terzo le spese di lite, che per intero si liquidano in Euro 12.000,00, e condanna la GE. S.r.l. a rimborsare alla SA. S.U.R.L. i restanti due terzi, pari a Euro 8.000,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi, C.P.A. e IVA come per legge e due terzi delle spese vive occorse e occorrende, con attribuzione all’avv. AN.LE. per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore il 13 dicembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2020.