le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’articolo 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sara’ soggetta alle regole generali: e dunque – non sara’ dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (articolo 1227 c.c., comma 1); non sara’ dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (articolo 1227 c.c., comma 2); non sara’ dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (articolo 1223 c.c.)

Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3552/2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTIE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza n. 3196/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 21/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. NIARCO ROSSETTI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

nel 2013 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Taranto (OMISSIS), (OMISSIS) e la SARA’ Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale;

con sentenza 28.8.2014 n. 2249 il Giudice di pace accolse la domanda, accordando tra l’altro all’attore la somma di Euro 2.563, “corrisposta al proprio procuratore quale spesa stragiudiziale prima dell’instaurarsi del presente giudizio”;

con sentenza 21.10.2015 n. 3196 il Tribunale di Taranto, accogliendo il gravame proposto dalla (OMISSIS), ritenne che l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno consistito nelle spese legali stragiudiziali fosse eccessivo, e lo ridetermino’ in Euro 1.750,94 (dunque riducendolo di Euro 812,06);

la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi;

la (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva, limitandosi a depositare il fascicolo di merito ed una procura speciale;

Considerato che:

col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2697 c.c.; articoli 115 e 167 c.p.c.; deduce, al riguardo, che sebbene la notula per spese legali stragiudiziali, dell’importo di Euro 2.563, fosse stata prodotta sin dal primo grado di giudizio, la societa’ convenuta non aveva in quella sede specificamente contestato l’esistenza e l’ammontare di questa voce di danno; di conseguenza, in applicazione del principio di “non contestazione”, il relativo credito doveva ritenersi ammesso;

il motivo e’ infondato, per varie ed indipendenti ragioni;

la prima ragione e’ che non corrisponde a verita’ l’allegazione secondo cui la (OMISSIS), nel costituirsi, non contesto’ l’esistenza d’un danno patrimoniale emergente, rappresentato dalle spese sostenute per l’assistenza legale; la (OMISSIS), infatti, costituendosi, dedusse di avere gia’ pagato all’attore la somma di Euro 10.130, che doveva ritenersi satisfattiva di tutti i danni pretesi dalla vittima, e che pertanto “null’altro doveva all’attore a titolo risarcitorio” (cosi’ la comparsa di costituzione in primo grado, p. 2, secondo capoverso);

or bene, colui il quale, dinanzi alla domanda di pagamento d’un credito “A”, d’un credito “13” e d’un credito “C”, si costituisca assumendo di avere pagato il dovuto e di “null’altro dovere” assume di per se’ una posizione processuale di contestazione dell’eccedenza pretesa dal creditore, rispetto a quanto gia’ pagato dal convenuto; la volonta’ di non contestare una parte del credito e’ infatti logicamente incompatibile con l’affermazione di avere pagato tutto il dovuto, e di null’altro dovere ancora;

la seconda ragione e’ che in primo grado i responsabili civili del sinistro, ovvero (OMISSIS) e (OMISSIS), rimasero contumaci, sicche’ rispetto ad essi non era invocabile il principio di non contestazione, opponibile soltanto alla parte costituita;

pertanto, anche a volere ritenere che la (OMISSIS) non avesse contestato le pretese dell’attore in tema di rifusione delle spese legali stragiudiziali, resterebbe il fatto che tale condotta riguardava l’assicuratore ma non gli assicurati, ed in tema di assicurazione della r.c.a. le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo negato la possibilita’ di accogliere la domanda nei confronti dell’assicurato e rigettarla nei confronti dell’assicuratore, o viceversa (Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006);

col secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (e’ denunciata, in particolare, la violazione dell’articolo 2230 c.c.; articolo 12 c.p.c.; Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 21); sia da un vizio di “apparente motivazione”, che viene censurato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5;

il motivo contiene una censura cosi’ riassumibile:

(a) il Tribunale, per liquidare il danno consistito nelle spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima del sinistro, ha applicato la tariffa approvata con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, e stabilito che l’onorario dovuto al legale dovesse determinarsi assumendo che la sua opera fosse stata prestata per un affare del valore di Euro 7.303, pari alla differenza tra risarcimento preteso dalla vittima e somma offerta dall’assicuratore;

(b) tale valutazione fu tuttavia erronea: sia perche’ il valore dell’affare doveva determinarsi nella maggior somma di Euro 10.130, pari all’offerta formulata dall’assicuratore dopo l’intervento del legale; sia perche’ la somma spesa dal danneggiato per l’assistenza legale stragiudiziale (Euro 2.563,36) era inferiore a quella media prevista dalla tariffa applicabile ratione temporis, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe potuto ritenerla “esagerata” e non congrua, come invece fece;

nella parte in cui prospetta il vizio di “motivazione apparente” (anche a prescindere dall’erroneo riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, che contempla il ben diverso vizio di omesso esame d’un fatto decisivo) il motivo e’ infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non potrebbe essere piu’ chiara: il danneggiato, ha sentenziato il Tribunale, ha speso troppo per remunerare il proprio legale per l’attivita’ stragiudiziale, e di conseguenza non puo’ pretendere il risarcimento integrale per tale voce di danno; gli spettera’, dunque, solo la minor somma da ritenersi congrua rispetto all’attivita’ effettivamente svolta dal legale in sede precontenziosa;

nella parte in cui prospetta il vizio di violazione di legge, il motivo e’ del pari infondato;

le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’articolo 1223 c.c.; pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, anche quella in esame sara’ soggetta alle regole generali: e dunque – non sara’ dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza (articolo 1227 c.c., comma 1); non sara’ dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (articolo 1227 c.c., comma 2); non sara’ dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (articolo 1223 c.c.);

nello specifico caso del danno consistito) nella spesa sostenuta (o nel debito contratto) per l’assistenza legale stragiudiziale, stabilire se la vittima abbia speso o no somme eccessive e’ giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l’attivita’ stragiudiziale;

nel caso di specie, l’offerta di pagamento fu formulata in sede stragiudiziale dalla (OMISSIS) il 7.7.2012, e dunque l’attivita’ stragiudiziale compiuta dal legale cui (OMISSIS) si rivolse fu compiuta nella vigenza del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, rimasto in vigore fino al 28.8.2012;

tale decreto prevedeva, per le prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale, compensi in misura fissa o variabile in funzione del valore dell’affare, che nel caso di specie era sicuramente inferiore a 20.000, dal momento che lo stesso attore, nell’atto di citazione dinanzi al Giudice di pace, dichiaro’ espressamente di volere “contenere e ridimensionare” la propria pretesa entro tale valore; per gli affari di valore compreso tra 5.200,01 e 25.900 Euro la Tabella allegata sub 1 al Decreto Ministeriale n. 127 del 2014, prevede, come valori minimi:

– 15 Euro per le consultazioni orali;

– 90 Euro per i pareri orali (non e’ stato mai allegati che al ricorrente siano stati forniti pareri scritti);

– 13 Euro per la posizione ed archivio;

– 10 Euro per ogni lettera;

– 180 Euro per lo studio della pratica;

– 60 Euro per ogni ora di conferenza col cliente;

le altre attivita’ previste dalla Tabella (redazione di contratti, statuti, ecc.) suddetta non pertengono al caso di specie;

ne consegue che il compenso minimo dovuto al professionista per l’attivita’ svolta in sede stragiudiziale, secondo i criteri legali di determinazione, non sarebbe potuto essere inferiore ad Euro 368; il Tribunale ne ha invece liquidati 1.200, e dunque non ha violato la legge; stabilire, poi, se l’attivita’ compiuta in sede stragiudiziale dal legale della vittima meritasse di essere compensata con i valori minimi, medi o.. massimi e’ questione puramente di merito, insindacabile in questa sede;

il Tribunale, in conclusione, non ha violato alcuno dei precetti invocati dal ricorrente: non l’articolo 12 c.p.c., perche’ lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso e’ stato correttamente individuato in base a quanto dichiarato dallo stesso attore; e non le norme sui minimi tariffari, avendo liquidato un compenso comunque superiore al minimo;

non e’ luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.