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Tribunale Milano, civile Sentenza 20 gennaio 2018, n. 592
Nel caso in cui dunque il dissesto si trovi in una strada ben conosciuta dal danneggiato è onere di quest’ultimo tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente, caso contrario la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito. La Cassazione si è chiaramente espressa: “ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ, il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, perché la pericolosità della cosa – nella specie, il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod.civ.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Tribunale Milano, civile Sentenza 20 gennaio 2018, n. 592
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Gentile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27301/2016 promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SC.EL. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA (…) 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO, presso il difensore avv. SC.EL.
ATTORE/I
contro
COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CA.LU. e dell’avv. elettivamente domiciliato in CORSO (…) 20123 MILANO presso lo studio dell’avv. CA.LU.
CONVENUTO/I
(…)
TERZO CHIAMATO
(…)
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 8 aprile 2016 la Sig.ra (…) citava in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, il Comune di Trezzano sul Naviglio al fine di sentire dichiarare quest’ultimo responsabile, ex art. 2051 c.c., per i danni subiti dall’attrice a causa del sinistro occorso in data 10.05.2014 in Via (…). Chiedeva, per l’effetto, la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi, oltre che al pagamento degli interessi legali dal giorno del fatto sino all’effettivo saldo.
Il Comune di Trezzano sul Naviglio si costituiva tempestivamente in giudizio, in data 20.09.2016, eccependo preliminarmente l’incongruenza e la contraddittorietà della domanda in ordine all’indicazione del luogo del sinistro che in citazione veniva indicato in Via (…), mentre dagli atti prodotti in giudizio (doc. 2, dichiarazione di richiesta risarcimento danni presentata al Comune di Trezzano ante causami) emergerebbe essersi verificato nella stessa via ma al diverso numero civico 130. Eccepiva, ancora, la carenza di legittimazione passiva, posta l’appartenenza condominiale (e non comunale), nello specifico del Condominio (…), dell’area interessata dal sinistro e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto del tutto infondata. Veniva altresì richiesta la condanna della parte attrice ex art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. per temerarietà della lite processuale.
Le parti comparivano in giudizio all’udienza dell’11.10.2016 al termine della quale il Giudice concedeva i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. e rinviava la causa per la discussione dei mezzi istruttori all’udienza dell’08.03.2017. In questa sede il Giudice rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa già matura per la decisione, rinviava il processo per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 281 quinquies c.p.c. all’udienza del 18.10.2017.
In data 18.10.2017 il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa e concedeva, in ultimo, i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
La domanda attorea si ritiene priva di fondamento e per tale ragione va rigettata in toto.
Sul piano logico occorre preliminarmente precisare, in relazione alla discrepanza eccepita dalla parte convenuta in merito al luogo in cui si sarebbe determinato il sinistro, che la stessa si ritiene frutto di un mero refuso dell’atto di citazione, superato dalle precisazioni dedotte dall’attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 1 (pagg. 1 e 2); non sussiste alcun dubbio sul punto e può pacificamente asserirsi che l’attrice indichi quale luogo dell’incidente occorso il numero civico 130 della Via (…).
La Sig.ra (…) ha dedotto, nell’atto di citazione, che il sinistro si sarebbe verificato a causa della presenza di una buca, non segnalata, sul manto stradale della predetta via, che dunque rappresentava insidia e trabocchetto. Quale prova dei danni subiti, ha prodotto documentazione attestante che in data 10.05.2014 circa alle ore 15:00 la stessa si è recata presso il pronto soccorso dell’Istituto Ortopedico (…) di Milano, ove le è stata diagnosticata una “distorsione tibio – tarsica destra”.
Preliminarmente si osserva che la fattispecie de qua è da ascriversi alla peculiare forma di responsabilità aquiliana di cui all’art. 2051 c.c. che, notoriamente, rappresenta un’ipotesi di responsabilità oggettiva per cui un soggetto, per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode della cosa, è responsabile per i danni che la stessa abbia cagionato; tale tipo di responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia tra un soggetto e la cosa produttiva di danno, tale da consentire un potere di controllo volto ad eliminare possibili situazioni di pericolo.
Incombe ad ogni modo sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione posseduta dalla cosa; resta, invece, a carico del custode offrire la prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità.
Prescindendo dall’esame relativo all’individuazione del soggetto cui era sottoposta la cosa in custodia, titolare del potere effettivo su di essa e quindi responsabile nei casi di accertata omessa manutenzione, in merito alla fondatezza della domanda risarcitoria si espone quanto segue.
La domanda attorea si ritiene in primo luogo carente, dal punto di vista probatorio, dei presupposti indispensabili a fondare tale tipo di tutela risarcitoria. La parte attrice infatti non ha fornito prova alcuna che consentisse di localizzare esattamente l’evento del sinistro né tanto meno di comprendere la precisa dinamica dello stesso.
La Sig.ra (…) si è limitata, in sostanza, ad indicare la via del sinistro (Via (…), 130) e ad allegare quale prova dell’insidiosità dei luoghi, documentazione fotografica scarsamente decifrabile; non appare chiaro infatti se la stessa rappresenti o meno un buca, ma soprattutto la stessa non consente di stabilire la precisa localizzazione della dedotta buca, posta l’assenza di qualsiasi collegamento della stessa con la via indicata quale luogo in cui si sarebbe verificato l’evento dannoso.
Non può ritenersi dunque raggiunta la prova relativa all’insidiosità e pericolosità della cosa assunta dall’attrice quale causativa del danno. E neppure, per imprescindibile conseguenza, può dirsi provato il nesso eziologico tra il sinistro e la cosa in custodia.
Si rileva peraltro, come emerso dagli atti di causa, che il luogo del sinistro coincideva con quello di residenza dell’attrice, all’epoca dell’incidente, (si veda la documentazione medica allegata alla citazione nonché il doc. 3 allegato alla comparsa di risposta) e che la stessa attrice ha riconosciuto che la buca fosse presente da parecchio tempo, lamentando altresì un’inerzia dell’amministrazione comunale nel provvedere al suo riassetto (si veda la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Tale circostanza evidenzia la significativa prevedibilità dell’evento in considerazione del fatto che le condizioni del luogo fossero indubbiamente note e facilmente percepibili per coloro che, come la Sig.ra (…), frequentavano con assiduità quella strada. Oltretutto il sinistro si sarebbe verificato in pieno giorno, come emerge dall’orario di entrata (ore 15:00) presso l’Istituto Ortopedico (…) di Milano, indi, per tutti questi elementi, se ne ricava che un comportamento adeguato e più attento della Sig.ra (…) avrebbe consentito alla stessa di evitare senz’altro la caduta.
Sul punto giova ricordare quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare, insieme agli altri, nell’effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia (cfr. Cass. Civ. 12174 del 14 giugno 2016).
La giurisprudenza ha ormai pacificamente “escluso il risarcimento del danno per colui che incorre in una caduta alla presenza di una buca in una zona a lui conosciuta” (ord. 13930/2015); la Cassazione lascia intendere che non basta la presenza di una buca sulla strada per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ma occorre tenere conto anche dell’elemento soggettivo della prevedibilità dell’insidia. Nel caso in cui dunque il dissesto si trovi in una strada ben conosciuta dal danneggiato è onere di quest’ultimo tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente, caso contrario la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito. La Cassazione si è chiaramente espressa: “ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ, il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, perché la pericolosità della cosa – nella specie, il dissesto stradale – specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. 3, n. 23919/2013 e 999/2014).
Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che la domanda di parte attrice debba ritenersi infondata e va rigettata; non è stato difatti soddisfatto il precipuo onere probatorio incombente sulla suddetta parte; inoltre, ad ogni modo, gli atti di causa, consentono di esprimere un giudizio di assoluta incidenza, ex art. 1227 c.c., del comportamento del danneggiato nella produzione dell’evento – danno, idoneo come tale ad integrare il caso fortuito che esclude del tutto il nesso eziologico tra cosa e danno.
Al rigetto della domanda consegue l’assorbimento, in virtù del principio della ragione più liquida, dell’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune convenuto. Osserva la Corte Suprema che “Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. Civ. Sez. 6 n. 12002 del 28/05/2014).
Non ricorrono i presupposti per una pronuncia di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto non sono stati provati la mala fede o la colpa grave dell’attore.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione Decima civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione o eccezione disattesa o assorbita:
– Rigetta la domanda dell’attrice;
– Rigetta la domanda di parte convenuta di condanna nei confronti della parte attrice ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite.
– Condanna l’attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.000,00 per compenso professionale, da rifondere in favore della parte convenuta, ed Euro 300,00 per spese, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Milano il 17 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2018.