Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7777

il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia, per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7777

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4813/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE ((OMISSIS)) in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ difeso per legge;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio i primi tre e tutti quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL (OMISSIS); (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4563/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dal Ministero della Salute, con conseguente declaratoria della prescrizione del diritto al risarcimento degli eredi (OMISSIS) nei confronti del Ministero della Salute.

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, il Ministero della salute ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica il 19 novembre 2014, che – in accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) (poi deceduto nelle more del giudizio di appello), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la decisione del Tribunale della medesima Citta’ – lo condannava, in solido con la Regione Campania e la Gestione liquidatoria della ex USL (OMISSIS), al pagamento della somma di Euro 695.529,00, oltre accessori, in favore degli eredi di (OMISSIS) per il danno da quest’ultimo subito a seguito di patologia da HCV contratta a causa di emotrasfusioni infette, nonche’ al pagamento, in favore di ciascun erede (OMISSIS), della somma di Euro 40.000,00, per i danni patiti da costoro in proprio a seguito della malattia del congiunto.

2. – La Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, escludeva che il diritto al risarcimento danni di (OMISSIS) fosse prescritto, non potendosi far decorrere il dies a quo del relativo termine quinquennale dal momento in cui l’epatite C si era manifestata all’esterno ((OMISSIS)), ma, occorrendo fare riferimento al momento di percezione da parte del danneggiato della correlazione tra malattia e trasfusioni infette, l’exordium praescriptionis, “in assenza di elementi dimostrativi che il danneggiato ebbe tale percezione nel (OMISSIS) – dimostrazione che doveva essere fornita da coloro che hanno eccepito la prescrizione -“, doveva coincidere con la data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo (11 novembre 1998), rispetto alla quale (stante la presenza di atti interruttivi medio tempore intervenuti) la prescrizione non era maturata.

3. – Resistono con separati controricorsi, da un lato, la Regione Campania e, dall’altro, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Lucia (OMISSIS) e Maria (OMISSIS) (i quali hanno anche depositato memoria); non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede le intimate Gestione liquidatoria della ex USL (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. (chiamata in causa dall’anzidetta Gestione liquidatoria).

Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con l’unico mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2935 e 2947 c.c., per non aver la Corte territoriale tenuto conto di quanto eccepito da esso Ministero nella comparsa di costituzione in appello e cioe’ che il termine iniziale del decorso della prescrizione andava individuato nel (OMISSIS), “ovvero dalla consapevolezza della malattia”, non potendo aversi riguardo al momento di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, giacche’, essendo state praticate le trasfusione nel (OMISSIS), la riconduzione della patologia alle stesse, tenuto conto anche delle conoscenze scientifiche dell’epoca, era acquisibile con l’ordinaria diligenza.

2. Il motivo e’ in parte infondato e in parte inammissibile.

E’ principio consolidato – a partire da Cassazione Sezioni Unite n. 576/2008 (piu’ di recente, e in continuita’, Cass. n. 16550/2013 e Cass. n. 6213/2016) – quello per cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia, per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.

A tale principio si e’ attenuta la Corte territoriale, allorquando ha escluso – in base ad un apprezzamento ad essa riservato, giacche’ concernente una quaestio facti – che sussistessero elementi concreti (non dovendo l’accertamento scivolare in indagini di tipo psicologico) comprovanti la consapevolezza del danneggiato che la malattia della quale era venuto a conoscenza nel (OMISSIS) fosse correlata alle trasfusione cui era stato sottoposto nel gennaio dello stesso anno.

Ne consegue che le ulteriori censure di parte ricorrente esorbitano dalla corretta prospettazione della denuncia di violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per investire direttamente l’accertamento fattuale operato dal giudice del merito, da cui, invece, nella sua portata, come giudizialmente definita, deve muovere la censura di error in iudicando qualificabile come “vizio di sussunzione” della fattispecie materiale in quella legale (e, dunque, del fatto alla norma che e’ deputata a dettarne la disciplina e regolarne gli effetti), la quale non puo’ che essere costruita se non in forza dell’accertamento del fatto da sussumere cosi’ come operato dal giudice del merito, che funge da termine indefettibile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, altrimenti (come rilevato, tra le altre, da Cass., 23 settembre 2016, n. 18715 e Cass., 14 febbraio 2017, n. 3965) si verrebbe a trasmodare nella revisione dell’accertamento di fatto di competenza di detto giudice.

Sicche’, una volta esclusa la sussistenza del vizio denunciato, le critiche dirette ad investire il “fatto” accertato dal giudice del merito avrebbero dovuto essere costruite, semmai (ma cosi’ non e’ stato), in guisa di omesso esame di fatti storici decisivi e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi, quindi, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, vigente n. 5.

3. – Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

Non occorre, invece, provvedere alla regolamentazione delle predette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

4. – Il Ministero della salute – in quanto amministrazione statale in favore della quale opera il meccanismo della prenotazione a debito non e’ tenuto a versare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr., tra le altre, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida: in Euro 14.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); in Euro 8.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge, in favore della Regione Campania.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.