Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 29 maggio 2018, n. 13379

Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore della targa prova e’ litisconsorte necessario, ex articolo 144 cod. ass. (o, prima dell’entrata in vigore di detta norma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 23), non il proprietario del veicolo ma il titolare dell’autorizzazione a circolare con la targa di prova.

 

 

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 29 maggio 2018, n. 13379

Data udienza 20 dicembre 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 177-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio (OMISSIS) in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore Speciale Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4447/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Nella causa promossa da (OMISSIS) e (OMISSIS) per il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data (OMISSIS) al (OMISSIS) mentre era trasportato sulla vettura Daimler Chrysler, modello Dodge Ram, condotta da (OMISSIS) e circolante con targa prova di (OMISSIS) di (OMISSIS) S.p.a. – causa promossa nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a. e l’impresa assicuratrice per la targa di prova, (OMISSIS) S.p.a. (poi (OMISSIS) S.p.a., poi (OMISSIS) S.p.a.), e nella quale era stata chiamata in causa, ex articolo 107 c.p.c., (OMISSIS) S.r.l., proprietaria del detto veicolo – il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 1110/2009, statui’ nei seguenti termini:

“ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita;

accertato e dichiarato che l’incidente accorso a (OMISSIS) in data 8.10.2005 e’ integralmente ascrivibile a condotta imprudente del conducente (OMISSIS) ed escluso che vi sia concorso di colpa del trasportato;

accertata e dichiarata la responsabilita’ solidale di (OMISSIS) s.p.a. in quanto titolare della targa-prova con la quale circolava l’auto sinistrata;

accertata e dichiarata l’operativita’ della polizza contratta da (OMISSIS) s.p.a. con (OMISSIS) s.p.a., in relazione a detta targa prova;

accertato che nessuna responsabilita’ e’ ascrivibile a (OMISSIS) s.r.l.

CONDANNA:

(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, a risarcire a (OMISSIS) e a (OMISSIS) i danni rispettivamente patiti in conseguenza del sinistro dell'(OMISSIS), cosi’ quantificati:

1) per (OMISSIS): Euro 1.355.829,40 a titolo di danni non patrimoniali e Euro 230.100,000 a titolo di danni patrimoniali, e quindi complessivamente Euro 1.585.929,40, dai quali vanno detratti, previa rivalutazione ad oggi, gli acconti gia’ corrisposti dall’Assicurazione, pari a 200.000,00 versati in data 5.5.2006, Euro 200.000,00 versati in data 22.12.2007, Euro 540.000,00 versati in data 9.1.2009;

2) per (OMISSIS): Euro 200,00 a titolo di danni non patrimoniali; oltre interessi legali, calcolati sugli importi dovuti e decorrenti dalla sentenza al saldo;

CONDANNA:

(OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a., in solido tra loro, a rifondere a (OMISSIS) e a (OMISSIS) le spese di lite, che si liquidano in…., nonche’ a pagare in via definitiva, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d’ufficio;

CONDANNA:

(OMISSIS) s.p.a. a manlevare (OMISSIS) s.p.a. di tutti gli importi che quest’ultima e’ tenuta a pagare ai ricorrenti in forza della presente sentenza;

CONDANNA:

(OMISSIS) s.p.a. a rifondere a (OMISSIS) s.r.l. le spese del presente giudizio, che si liquida in… “.

(OMISSIS) propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado, contestando, sostanzialmente, l’operata liquidazione dei danni riconosciuti, il mancato riconoscimento del danno derivato dall’impossibilita’ di procreare, del danno morale e degli interessi compensativi nonche’ la decorrenza degli interessi legali sulle somme liquidate.

(OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) – gia’ (OMISSIS) S.p.a. – si costituirono e chiesero il rigetto del gravame, contestando quanto dedotto ex adverso e proposero appello incidentale per ottenere l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle rispettive memorie di costituzione.

In particolare la societa’ assicuratrice censuro’ il mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato sia per aver accettato di salire a bordo di un veicolo condotto da un conducente ubriaco, sia per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza, il riconoscimento dell’operativita’ della polizza e il mancato accoglimento della domanda di rivalsa nei confronti degli altri resistenti, infine il riconoscimento del lucro cessante coperto quasi integralmente dall’indennita’ di accompagnamento e l’eta’ del danneggiato presa a riferimento nell’applicazione delle c.d. tabelle milanesi per liquidare il danno biologico.

(OMISSIS) S.p.a., a sua volta, censuro’ l’eccessiva liquidazione del danno patrimoniale relativamente alle voci per i farmaci, i presidi medici e l’assistenza giornaliera.

Entrambe le societa’ appellate e appellanti incidentali censurarono l’entita’ del danno non patrimoniale con particolare riferimento alla percentuale di personalizzazione e al riconoscimento in via autonoma della somma di 450.000,00 a titolo di danno morale.

(OMISSIS) non si costitui’ nel giudizio di secondo grado.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 16 dicembre 2016, pronuncio’ il seguente dispositivo:

“in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 1110/2009 del Tribunale di Lecco cosi’ decide:

1 – liquida in favore di (OMISSIS) le seguenti somme:

– Euro 943.216,65 in moneta attuale a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali da calcolare con le modalita’ di cui a Cass. n. 1712/1995;

– Euro 25.000,00 per il danno patrimoniale relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT FOI dall’ottobre 2006 alla data della sentenza di primo grado e interessi legali da calcolare con le modalita’ di cui a Cass. n. 1712/1995;

– Euro 207.500,00 capitalizzata alla data della sentenza di primo grado per le ulteriori voci di danno patrimoniale con gli interessi legali della predetta data al saldo effettivo;

2 – tenuto conto degli acconti versati, condanna in solido (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a., in persona dell’A.U. (OMISSIS), e (OMISSIS) S.p.a., in persona del procuratore speciale (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 207.500,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo e quella di Euro 1.446,00 per gli interessi legali;

3 – condanna (OMISSIS) S.p.a. a rimborsare a (OMISSIS) S.p.a. quanto pagato per capitale e interessi a (OMISSIS) con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo e a rifonderle le spese di lite liquidate in…;

4 – condanna (OMISSIS) a rimborsare ad (OMISSIS) S.p.a. quanto pagato a (OMISSIS) S.p.a. per capitale e interessi con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo e a rifondergli le spese di lite liquidate in….

5 – Conferma del resto.

Compensa le spese del grado fra (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a..

Condanna (OMISSIS) S.p.a a rifondere le spese del grado a (OMISSIS) S.p.a che liquida in….

Condanna (OMISSIS) a rifondere ad (OMISSIS) S.p.a. le spese del grado che liquida in… “.

Avverso tale sentenza, l’ (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi e illustrato da memoria.

(OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente osservato che la controricorrente ricorrente incidentale rappresenta ma non prova l’intervenuto accordo conciliativo con (OMISSIS) sicche’, ad avviso della predetta, il contenzioso proseguirebbe solo in relazione alle doglianze inerenti all’accoglimento della domanda di rivalsa formulata dalla societa’ assicuratrice nei confronti di (OMISSIS) S.p.a..

Ricorso principale.

2. Con il primo motivo si lamenta “Violazione dell’articolo 331 c.p.c. in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della chiamata iussu iudicis societa’ (OMISSIS) s.r.l. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Deduce la societa’ ricorrente che il Tribunale di Lecco, ritenendo opportuno che il giudizio si svolgesse anche nei confronti della proprietaria dell’autovettura, aveva disposto la chiamata in causa ex articolo 107 c.p.c. e articolo 420 c.p.c., comma 9, di (OMISSIS) S.r.l. che si era costituita in primo grado ma alla quale il (OMISSIS) aveva omesso di notificare il ricorso in appello.

Assume la ricorrente che, essendosi comunque determinata una situazione di litisconsorzio processuale, poiche’ l’appellante non aveva provveduto a notificare l’impugnazione nei confronti della detta societa’ chiamata in causa in primo grado e poiche’ il Giudice di appello non aveva rilevato la mancata vocatio in ius della stessa e non aveva, quindi, ordinato l’integrazione del contraddittorio, sussisterebbe la nullita’ dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza emessa a conclusione dello stesso.

2.1. Il motivo e’ infondato.

Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore della targa prova e’ litisconsorte necessario, ex articolo 144 cod. ass. (o, prima dell’entrata in vigore di detta norma, L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 23), non il proprietario del veicolo ma il titolare dell’autorizzazione a circolare con la targa di prova (Cass. 25/02/1992, n. 2332; Cass. 18/04/2005, n. 8009).

A quanto precede va aggiunto che il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilita’ per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto, la circostanza che il ricorso in appello non sia stato notificato ad una delle parti che non sia litisconsorte necessaria (come nel caso di specie) e nei cui confronti nessuna delle parti costituite in quel grado abbia continuato a formulare domande (e nel caso all’esame il giudice del primo grado ha accertato che nessuna responsabilita’ e’ ascrivibile a (OMISSIS) S.r.l. e tale statuizione non risulta essere stata censurata) e che il giudice di appello non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo non ha determinato alcuna nullita’ ne’ del giudizio di secondo grado ne’ della sentenza emessa a conclusione dello stesso (arg. ex Cass. (arg. ex Cass. 23/02/2010, n. 4342 Cass. 6/08/2010, n. 18375), atteso che l’integrazione del contraddittorio processuale, nella specie, si sarebbe risolto esclusivamente in un pregiudizio per le parti costituite senza produrre alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione del combinato disposto degli articoli 434 e 342 c.p.c. in tema di formulazione di specifici motivi di appello, con conseguente formazione del giudicato interno ex articolo 329 c.p.c. in relazione alla questione dell’operativita’ della polizza assicurativa (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, la ricorrente censura il capo della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha ritenuto ammissibile l’ottavo motivo di appello incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) S.p.a.), pur in presenza di un motivo di gravame, ad avviso di (OMISSIS) S.p.a., “assolutamente generico ed inidoneo, come tale, a sottrarre detto capo di sentenza alla disciplina del giudicato interno ex articolo 329 c.p.c.”.

3.1 Il motivo e’ infondato.

Il principio della necessaria specificita’ dei motivi di appello previsto dall’articolo 342 c.p.c., comma 1, e, nel rito del lavoro, dall’articolo 434 c.p.c., comma 1, nella formulazione anteriore alla novella operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel caso di specie – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui e’ chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass. 20/03/2013, n. 6978; Cass. 11/03/2014, n. 5562; v. Cass., sez. un., 9/11/2011, n. 23299).

Come si evince dall’ottavo motivo di appello, riportato integralmente a p. 9 e sgg. del controricorso contenente ricorso incidentale e solo in parte, invece, nel ricorso principale (da p. 12 a p. 14 e poi da p. 23 a p. 26), il motivo di appello incidentale in parola risulta essere stato formulato con sufficiente specificita’, sicche’ correttamente la Corte di merito lo ha esaminato, ritenendolo, implicitamente, ammissibile.

4. Con il terzo motivo, rubricato: “Violazione dell’articolo 345 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., Comma 1, n. 4) in combinato disposto con l’articolo 420 c.p.c. in relazione al regime delle preclusioni nel processo del lavoro e del divieto di nuove domande ed eccezioni in appello con riferimento alle eccezioni tardivamente formulate dalla (OMISSIS) circa la presunta inoperativita’ della polizza assicurativa della targa prova”, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito ritenuto tempestivamente e compiutamente contestati i fatti allegati da (OMISSIS) S.p.a. e per aver la medesima Corte, su tale errato presupposto, statuito sulle eccezioni proposte dalla societa’ assicuratrice per la prima volta in sede di memoria conclusionale in primo grado e reiterate in appello.

4.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero va evidenziato che la stessa ricorrente non nega che sin dall’origine la societa’ assicuratrice ha agito in riconvenzionale proprio eccependo in via generale l’inoperativita’ della polizza ne’ risulta che la questione esaminata dalla Corte di appello possa ritenersi nuova, avendo la stessa Corte di appello (v. sentenza impugnata, p. 18) evidenziato che “nella memoria di costituzione 2.11.2007 la resistente ha proposto nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) domanda riconvenzionale di rimborso delle somme versate e da versare in conseguenza del sinistro sull’assunto dell’inoperativita’ della polizza nei loro confronti a motivo della presenza del trasportato incompatibile con le esigenze di circolazione del veicolo con targa in prova secondo le previsioni di polizza e del C.d.S., espressamente richiamando l’articolo 3, lettera D e G delle condizioni di assicurazione e sottolineando che la circolazione delle vettura poteva essere destinata unicamente alla prova del veicolo”. Ne’ puo’ ritenersi che la societa’ assicuratrice in appello abbia introdotto nuovi temi di indagine e di decisione rispetto a quanto delineato ed emerso in precedenza, avendo la stessa Corte di merito affermato che l’assunto di cui alla memoria di costituzione del 2.11.2007 della societa’ assicuratrice “ha trovato conferma in istruttoria”.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non sussiste la lamentata violazione di legge.

5. Con il quarto motivo, lamentando “Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articolo 1 in relazione alla esclusione della copertura assicurativa della targa prova (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel “fondare” l’esclusione della copertura assicurativa sulla circostanza che non trattavasi nella specie “di veicolo di proprieta’ di (OMISSIS) o alla stessa affidato per la vendita con le connesse esigenze di pubblicita’”. Ad avviso della ricorrente, invece, sussisterebbero “tutti i requisiti richiesti dalla normativa in tema di circolazione con targa prova e non e’ ravvisabile alcuna ragione per escludere la copertura assicurativa. Nello specifico… la vettura Chysler Dodge viaggiava munita di targa prova,… di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) A.p.A., inoltre, la societa’ (OMISSIS) S.p.A., quale concessionaria d’auto, e’… autorizzata dalla Motorizzazione di Sondrio all’utilizzo della targa di prova….Infine, il veicolo era condotto dal Signor (OMISSIS) venditore di (OMISSIS), il quale era stato appositamente delegato… dal titolare dell’autorizzazione (legale rappresentate della societa’, signor (OMISSIS))”.

5.1. Il motivo e’ inammissibile, atteso che, al di la’ di quanto indicato nella rubrica dello stesso, si riferisce ad accertamenti in fatto, contestandosi con lo stesso in fatto, appunto, le ragioni per le quali la Corte territoriale ha escluso, nella specie, l’operativita’ della polizza su targa di prova.

Ricorso incidentale.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, rubricato “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 4) e comunque omessa pronuncia da parte della Corte di appello su parte della domanda proposta da (OMISSIS)”, la controricorrente ricorrente incidentale lamenta che la Corte territoriale, pur ritenendo fondato il gravame incidentale da essa proposto, avrebbe condannato (OMISSIS) S.p.a. a rimborsare alla societa’ assicuratrice le somme dalla stessa pagate per capitali ed interessi ad (OMISSIS), oltre gli interessi legali dalla data dei pagamenti al saldo effettivo, ma avrebbe “dimenticato” di condannare l’attuale ricorrente al rimborso, in suo favore, anche delle ulteriori e non irrilevanti somme da essa versate in favore di altri soggetti.

6.1. Il motivo e’ inammissibile per genericita’, essendosi al riguardo la (OMISSIS) S.p.a. limitata a riportare le sole conclusioni della memoria difensiva in appello.

7. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

8. Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno interamente compensate tra le parti ricorrenti, principale e incidentale, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa per intero tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.