Non possono essere liquidati i danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa specifica per assenza degli elementi di prova richiesti, non potendosi applicare automaticamente il criterio residuale del triplo della pensione sociale, che soccorre solo laddove non esista la possibilità di dimostrare la contrazione dei redditi del danneggiato, e non potendo supplire tale criterio alla negligenza probatoria del danneggiato.

Tribunale Latina, Sezione 2 civile Sentenza 22 febbraio 2019, n. 461

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Latina

Seconda Sezione CIVILE

Il Giudice, dott. Gaetano Negro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6604 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2015, e vertente

tra

(…), c.f. (…), elettivamente domiciliato in Fondi, alla via (…), presso lo studio degli avv.ti Br.Ba. e Da.Ci. che lo rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell’atto di citazione;

attore

e

(…), c.f. (…)- in persona del legale rapp.te p.t. della sede italiana della impresa assicuratrice, domiciliata ex lege in cancelleria o presso il domicilio digitale dei difensori dell’Avv. Gi.Ma. del foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla copia notificata della citazione introduttiva di giudizio

convenuta

nonché

(…), c.f. (…);

convenuta contumace

FATTO E DIRITTO

1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall’art. 58 della L. n. 69 del 2009.

2. Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare in fatto che (…), proprietario del motoveicolo Piaggio targato (…), ha chiesto l’accertamento della responsabilità esclusiva di (…) e della (…) Rappresentanza Generale per l’Italia, rispettivamente proprietario/conducente e assicuratore del veicolo (…) targato (…), a seguito di sinistro stradale intervenuto in prossimità di una doppia curva della via (…), Direzione (…), all’altezza del civico 43/a, addì 27.7.2013 alle ore 12.30 circa.

3. Ha dedotto, sul punto, che a seguito dell’invasione della corsia di marcia dell’attore da parte della (…) indicata, l’attore era costretto a frenare bruscamente, causando lo scarrocciamento del motociclo, che arrestava la sua traiettoria sul fossato laterale destro con la caduta del (…) sul suolo.

Ha ancora allegato che a seguito del sinistro erano derivati danni materiali al motociclo e alla salute della sua persona, in ogni sua componente, oltre ai danni non patrimoniali (danno morale) e altresì il danno alla capacità lavorativa specifica, ivi incluso il danno da perdita di chance.

4. La (…) si è costituita allegando l’improcedibilità della domanda per avere l’attore impedito all’impresa assicuratrice di accertare i danni richiesti ai sensi degli artt. 145, 148 D.Lgs. n. 209 del 2005. Ha dedotto nel merito l’insussistenza del diritto al risarcimento del danno invocato, in quanto non vi era stato scontro tra veicoli, incombendo sull’attore provare di aver rispettato le regole della circolazione stradale e altresì dimostrare il rapporto di causalità tra il danno riportato e la condotta imprudente della convenuta, ed infine allegava la mancata dimostrazione delle voci di danno lamentate.

5. Dall’esame delle risultanze della documentazione allegata, della prova testimoniale espletata e della ctu medico-legale, è stata sufficientemente dimostrata la colpa prevalente della (…), la quale ha confessato di aver invaso la corsia di marcia percorsa dall’attore, così dichiarando alla forze dell’Ordine: “mentre affrontavo la curva a causa della strettoia, sono stata costretta ad una manovra di emergenza dovuta alla presenza di altri veicolo che transitavano nella stessa direzione di marcia. Non mi sono accorta del transito del motociclo che proveniva nel senso opposto di marcia. Per questo ho proseguito la mia marcia” Tale dichiarazione va valutata alla luce delle regole del codice della strada da applicare nel caso in esame.

6. Vengono al riguardo in rilievo le seguenti regole del codice della strada

Art. 140.

Principio informatore della circolazione

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto gia’ previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

Art. 141.

Velocità

1. E’ obbligo del conducente regolare la velocita’ del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Art. 154.

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

art. 176.

Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all’art. 175, comma 1, e’ vietato: a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;

Tali norme denotano la responsabilità prevalente della (…), in quanto in nessun caso avrebbe dovuto invadere la corsia di marcia opposta, pur in presenza di una strettoia e pur in presenza di veicoli fermi o in difficoltà davanti alla propria autovettura. Tale divieto è ancora più pregnante a ridosso di una curva.

7. In tema di responsabilità dei conducenti di veicoli non a rotaia vale la regola per cui la circostanza che non vi sia stato scontro tra i veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa, ma non la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, 1 co.

Tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo (Cass. 8249/1998).

La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell’attore, si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (Cass. Civ. 8249/1998).

La prova del nesso di causalità tra la caduta del convenuto sul lato destro della propria direzione di marcia e l’invasione della sua corsia da parte della (…) è stato oggetto di confessione stragiudiziale della convenuta, la quale peraltro non ha voluto rendere l’interrogatorio formale deferitole.

La testimonianza del (…), pubblico ufficiale che ha eseguito i rilievi sul sinistro in esame, confermano la responsabilità prevalente della (…), posto che dal rilievo grafico eseguito e recante la data del 27.7.2013, seppure materialmente redatto in data postuma, emergono le tracce della frenata e dello scarrocciamento del motociclo e la situazione stradale.

La carreggiata era priva di segnaletica orizzontale, incombendo pertanto su entrambe le parti del giudizio l’obbligo di tenere rigorosamente la destra del proprio senso di marcia.

Le tracce di frenata del motociclo emergono in corrispondenza del ponticello collocato ai margini del senso di marcia opposto a quello percorso dall’attore, rendendo del tutto inverosimile la tesi della (…), secondo la quale il (…) avrebbe frenato spontaneamente senza collegamento alcuno con l’invasione della corsia di marcia da parte della (…).

Le testimonianze degli occupanti il furgone che seguiva il veicolo della (…), quantunque parzialmente inficiate dalla dichiarazione del (…) il quale, stando ai documenti di parte della (…), si sarebbe contraddetto, valgono a confermare la situazione descritta.

Infatti sia la (…) che il marito hanno chiaramente riconosciuto le sembianze del veicolo della (…) nell’atto della invasione della corsia di marcia occupata dal (…), e tale dichiarazione appare credibile e attendibile perché tale veicolo si trovava subito dietro quello della (…).

La circostanza per cui il (…) abbia rinvenuto i testi successivamente alla verificazione del sinistro, tenuto conto dei traumi subiti e della repentinità dell’evento, non appare incredibile posto che secondo un giudizio di normalità chi subisce un sinistro traumatico non ricorda i particolari dell’evento.

Quanto alle contraddizioni del teste (…), questi ha reso dichiarazioni compatibili con quelle rese dalla moglie e dalla (…), ragion per cui l’aver dichiarato una diversa posizione dei veicoli dinnanzi al perito assicurativo in data successiva non vale in ogni caso a infirmare le risultanze finora descritte.

8. In punto di prova, peraltro, la difesa della (…) non ha superato la presunzione di responsabilità posta a carico della (…), non dimostrando alcuna diversa sequenza dei fatti sinistrosi, ma limitandosi a dedurre la non credibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi. All’udienza del 30.3.2017 peraltro la (…) non compariva vanificando la prova contraria richiesta e l’interpello dell’attore, decadendo dalla prova richiesta.

Di contro non emergono indici di colpevolezza nella condotta di guida tenuta nel caso concreto dal (…), tali da ritenere che questi avrebbe potuto evitare il sinistro ponendo in essere una condotta alternativa lecita.

Anche questi, tuttavia, ricade nella presunzione ex art. 2054 comma 1 c.c., per liberarsi dalla quale non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, osservando tutte le prescrizioni del codice della strada, ivi compresa quella di adeguare l’andatura del mezzo alle condizioni di tempo e di luogo della rete viaria (Cass. 1724/1987; Cass. 5321/1980).

L’orientamento prevalente, infatti, ritiene che il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente, anche se non ha violato le norme sulla circolazione, è tenuto a compiere una manovra di emergenza per evitare il sinistro (Cass. 5671/2000; Cass. 4737/1984).

Nel caso concreto, infatti, il (…) ha compiuto la manovra di emergenza che lo ha costretto a finire fuori strada, pur di evitare la collisione con il veicolo condotto dalla (…).

Può pertanto fondatamente affermarsi che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione, che avrebbe avuto certamente conseguenze più sfavorevoli su se stesso e molto probabilmente sugli altri utenti della strada in quel momento presenti.

La stessa ctu disposta peraltro non ha dato conto delle cause dello scarrocciamento del veicolo dell’attore, in quanto non richieste, essendo la dinamica del sinistro stata descritta dalla Polizia Locale (cfr. doc.2 allegato nel fascicolo di parte attrice).

9. Al riguardo viene da chiedersi se, in considerazione del fatto che la P.G. ha elaborato la traiettoria dei veicolo solo ex post sulla base delle sommarie informazioni acquisite (cfr. verbale testimoniale del (…) acquisito nel corso del presente giudizio), lo scarrocciamento possa avere avuto come concausa l’elevata velocità del motociclo.

Secondo le regole di comune esperienza la valutazione della P.G. va parzialmente confermata, in assenza di controprove scientifiche, non fornite dalla convenuta, posto che lo scarrocciamento di un veicolo può avere diverse cause tra cui lo stato degli pneumatici, le condizioni della strada (nel caso di specie discrete), e anche una improvvisa frenata per un ostacolo improvviso.

E’ nozione di comune esperienza che la presenza di un ostacolo improvviso mentre si sta percorrendo una traiettoria curva può indurre ad azionare il sistema frenante e contemporaneamente a variare l’angolo di sterzo in maniera brusca, con conseguente probabile compromissione dell’aderenza disponibile.

D’altro canto la difesa attorea, per vincere integralmente la presunzione di responsabilità del (…) ex art. 2054 comma 1 c.c. avrebbe dovuto provare con estremo rigore la velocità con la quale il mezzo marciava prima di imbattersi nel veicolo della (…) all’interno della propria corsia di marcia, e così non è stato.

10. Nondimeno occorre ribadire che tutti i testi escussi, e la stessa produzione documentale, attestano che l’invasione della corsia di marcia da parte della (…) condotta dalla (…) è stata imponente, ditalchè risponde al criterio del “più probabile che non” distribuire la responsabilità del sinistro tra l’attore e il convenuto nella misura, rispettivamente, del 20% e dell’80%, alla luce di tutte le considerazioni effettuate.

11. Quanto alla condizione di procedibilità sollevata dalla convenuta, questa si appalesa infondata, posto che l’attore ha dato prova dei lunghi ricoveri, ospedalieri e non, causati dalla violenza del trauma subìto in conseguenza della caduta.

Peraltro l’art. 145 del codice delle assicurazioni private assegna al danneggiato l’onere di osservare un termine dilatorio prima di introdurre il giudizio, termine che decorre dall’invio di una raccomandata da parte del danneggiato all’impresa assicuratrice.

Tra la data dell’invito alla negoziazione assistita e la notifica dell’atto introduttivo di giudizio il termine di 90 giorni richiesto dall’art. 145 c.d.a. è stato rispettato.

12. Accertato il danno evento occorre adesso soffermarsi sulle voci di danno richieste dall’attore (danno – conseguenza).

13. Quanto al danno biologico, la ctu in atti ha attestato che in conseguenza del sinistro l’attore ha riportato postumi permanenti per una quantificazione totale pari al 40% di invalidità permanente, oltre a 170 giorni di invalidità temporanea parziale integrale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale pari al 75% e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%

14. Quanto al danno morale, come noto l’art. 138 comma 3 D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede la possibilità di aumentare fino al 30% il danno biologico, precedentemente quantificato, in base alle condizioni soggettive del danneggiato, come emerse nel corso del giudizio.

Da tale previsione normativa trova conferma la teoria dell’autonomia risarcitoria del danno morale rispetto al danno biologico posto che una cosa è la sofferenza interiore che si esplica negli aspetti relazionali del danneggiato, altra è la sofferenza interiore tradizionalmente intesa come pretium doloris, ancorchè in un’ottica omnicomprensiva del danno non patrimoniale, da risarcire globalmente evitando duplicazioni risarcitorie ( cfr. sul punto sul tema da ultimo Cass. 901/18).

Sul punto le prove testimoniali nulla hanno dedotto circa la componente relazionale del danno morale ex art. 138 D.Lgs. n. 209 del 2005 citato, dovendosi pertanto valutare nel caso concreto il pretium doloris da quantificare nella misura del 10%, in considerazione delle lunghe spedalizzazioni documentate in atti e delle attività riabilitative compiute.

15. Quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, questa è stata attestata dalla ctu, essendo stato comprovato che prima del sinistro il danneggiato espletava la professione di trattorista, a nulla rilevando in senso contrario la preesistenza di eventuali concause alla inidoneità professionale, quali l’usura della colonna vertebrale, avendo costituito il sinistro la causa efficiente della inidoneità professionale.

Tale voce di danno esula dal danno biologico e costituisce voce di danno patrimoniale ( cfr. Cass. Civ. 17220/14).

Risulta provato che a causa del sinistro il danneggiato è stato licenziato per superamento del tempo di comporto in data 23.1.2014; spetta pertanto all’attore il danno da lucro cessante, determinato dal reddito comprovato, dalla data del licenziamento fino alla avvenuta guarigione.

Per il periodo successivo occorre valutare il danno impropriamente definito come danno da perdita di chance, da riqualificare in danno da mancata percezione di reddito conseguibile con altro lavoro alternativo ( per la nozione de qua cfr. in giurisprudenza Cass. Civ. 8599/01) o della mancata possibilità di affermarsi in un campo professionale o di produrre un reddito futuro ( cfr. sul punto Cass. Civ. 1690/08).

16. Tali voci di danno patrimoniale non possono essere liquidate secondo il criterio proposto dall’attore ma in base all’art. 137 D.Lgs. n. 209 del 2005, dovendosi pertanto avere riguardo al reddito più elevato tra quelli percepiti dal danneggiato nell’ultimo triennio (cfr. all. 20 fascicolo documentale parte attorea).

17. In punto di prova dei danni patrimoniali richiesti, non occorre necessariamente la produzione delle dichiarazioni reddituali degli anni antecedenti al sinistro (cfr. Cass. civ. 20003/14), ben potendosi esaminare anche altra documentazione da cui inferire la contrazione reddituale in via presuntiva. Secondo altro più rigoroso orientamento, invece (cfr. Cass. civ. 11361/2014) la presunzione di danno ex art. 137 D.Lgs. n. 209 del 2005 cit. copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro.

Alla sintesi di tali orientamenti costituisce convincimento di questo giudice riconoscere il danno patrimoniale derivante dalla mancata percezione del reddito dimostrata (Euro 1.288, 46 mensili) dal licenziamento (23.1.2014) alla guarigione (attestata addì 6.8.2014 – cfr. certificato guarigione in atti)

18. Non possono essere liquidati i danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa specifica per assenza degli elementi di prova richiesti, non potendosi applicare automaticamente il criterio residuale del triplo della pensione sociale, che soccorre solo laddove non esista la possibilità di dimostrare la contrazione dei redditi del danneggiato, e non potendo supplire tale criterio alla negligenza probatoria del danneggiato (cfr. sul punto Corte Costituzionale n. 445/95).

19. Quindi, in conclusione, riferendosi alle tabelle previste dal Tribunale di Milano ( cfr. Cass. Civ. 20895/15) il danno non patrimoniale, sempre avendo riguardo alla gravità della lesione e all’età del danneggiato, è liquidato con una somma pari ad Euro 98,00 al giorno per l’invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l’invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.

Poichè è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per centosettanta giorni e di quella parziale in ulteriori sessanta giorni al 75%, e sessanta giorni al 50%, tale danno è quantificato, complessivamente, in Euro 257.478,00 il danno da invalidità permanente, e in Euro 24.010,00 il danno da invalidità temporanea.

20. A titolo di danno biologico spettano, dunque, Euro 282.792,67, importo comprensivo delle spese mediche.

21. Per quanto concerne il danno morale, consistente nel turbamento psichico soggettivo, lo stesso deve ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-fisica subita da parte attrice.

Sempre con riferimento alle suddette tabelle del Tribunale di Milano, tale danno deve quantificarsi, considerato il carattere della lesione e l’età del danneggiato, nella percentuale del 10% pari ad Euro 28.729,00.

22. Spetta altresì il danno patrimoniale da lucro cessante dal 23.1.2014 al 6.8.2014 per un importo complessivo di Euro 8.375,00 ( pari a 6,5 mensilità stipendiali).

23. In definitiva i convenuti sono condannati in solido al pagamento in favore di (…) a titolo di danno non patrimoniale della quota pari all’80%, assunta sulla base della distribuzione delle responsabilità sopra individuate, della somma di Euro 311.521,67, di cui 282.792,67 per il danno biologico ed Euro 28.729,00 per quello morale, somma del tutto idonea alla luce delle concrete circostanze del caso.

24. Sulle somme, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.

25. I convenuti sono tenuti in solido al pagamento delle spese dell’80% della C.T.U. ed alle spese processuali nella medesima valutazione percentuale, con compensazione per la parte residua, dando atto della media complessità della lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) condanna la (…) – sede italiana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e (…) al pagamento in solido in favore di (…) della somma di Euro 249.217,33, oltre interessi legali e rivalutazione dal 27.07.2013, con gli interessi calcolati sulla somma di Euro 249.217,33 via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;

b) condanna la (…) – sede italiana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e (…) al pagamento in solido in favore di (…) della somma di Euro 8.375,00, oltre interessi legali calcolati sulla somma di Euro 8.375,00 svalutata al 27.07.2013 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;

c) condanna (…) – sede italiana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e (…) al pagamento in solido dell’80% delle spese processuali da quantificare in complessivi Euro 8274,40 per onorari, oltre spese generali, iva, cpa e spese successive,;

d) compensa le spese processuali nella restante misura del 20%; e) condanna (…) – sede italiana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e (…) al pagamento in solido dell’80% delle spese della C.T.U, con il pagamento del residuo 20% a carico dell’attore;

Così deciso in Latina il 18 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.