In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, L. 24 dicembre 1969, n. 990), ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto.
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Tribunale Caltanissetta, civile Sentenza 28 febbraio 2019, n. 104
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Lucia Insinga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1777 del registro generale affari civili dell’anno 2015
TRA
(…), nato a C. il (…), rappresentato e difeso dall’Avv. Sa.Bu. giusta mandato a margine dell’atto di citazione
ATTORE
E
(…) Spa, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in B. Via (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Lu.Ca. per procura in calce all’atto di citazione notificato
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.7.2015, (…) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale, la (…) s.p.a. nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., invocando il ristoro dei danni dallo stesso subiti, quantificati in Euro 254.837,25, a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad Euro 545,81 per le spese mediche sostenute e ad ulteriori Euro 7.447,86 in virtù delle spese connesse all’attività di assistenza stragiudiziale, in occasione del sinistro occorsogli in data 22.5.2014, allorquando, nell’accingersi ad attraversare la strada, veniva investito da un’autovettura non identificata datasi nell’immediatezza alla fuga, senza prestargli alcun soccorso.
Parte convenuta, costituitasi nel presente giudizio con comparsa di risposta del 23.12.2015, rilevava l’infondatezza delle doglianze avverse invocando il rigetto della domanda attorea.
Evidenziava, in particolare, la compagnia convenuta l’insussistenza di una prova adeguata sia in ordine all’effettivo accadimento del sinistro sia rispetto alle modalità di svolgimento dello stesso.
In subordine, eccepiva il concorso di colpa dell’attore per aver incautamente circolato a piedi sulla carreggiata e non sul marciapiedi e contestava la quantificazione del ristoro così come determinata in seno all’atto introduttivo.
La causa, istruita mediante escussione di prove testimoniali, all’udienza dell’11.7.2018 veniva incamerata per la decisione.
Nel merito è necessario, invero, inquadrare la fattispecie oggetto dell’odierna delibazione nella sfera di applicazione dell’art. 2054 I comma c.p.c. che pone a carico del conducente il veicolo una precisa presunzione di responsabilità. La norma da ultimo citata, infatti, dispone testualmente che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
In forza di siffatta disposizione, dunque, si presume la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo che abbia materialmente provocato un evento dannoso, salvo che egli non provi, appunto, “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” ovvero, insegna la giurisprudenza, non provi che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che ‘in concreto’ abbia assunto un rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell’evento medesimo.
Sennonché, già il predetto inquadramento impone il positivo accertamento vertente, in primo luogo, sulla verificazione del sinistro che ha coinvolto un pedone e un veicolo ai fini di valutare se possa ritenersi o meno operante la presunzione contemplata dalla norma.
Ciò posto, deve altresì aggiungersi che, nell’ipotesi, quale quella di specie, di coinvolgimento di un veicolo rimasto non identificato, l’implementazione di un sistema di tutele di natura “pubblicistica” e solidale, apprestato dall’ordinamento al fine di evitare che i danneggiati rimangano privi di ristoro risarcitorio qualora non si possa individuare sia il responsabile del fatto sia la compagnia assicuratrice, importa un onere della prova in capo al danneggiato di tipo “rafforzato”, nel senso che questi, come anche affermato dalla giurisprudenza costante, debba provare non solo il fatto storico ma pure la riferibilità alla condotta del mezzo rimasto ignoto nonché l’impossibilità di reperire i dati del mezzo senza che questo possa ascriversi a responsabilità dello stesso danneggiato.
Ed invero, è proprio la Suprema Corte ad aver assai persuasivamente affermato che
“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, L. 24 dicembre 1969, n. 990), ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. civ. 15367/2011 e, nello stesso senso, Cass. civ. 18308/2015).
Ciò posto, nel caso di specie, l’analisi del materiale probatorio a disposizione del Decidente non consente di affermare che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte dall’attore giacché nessuno dei testi sentiti nel corso dell’istruttoria ha assistito all’incidente o ha fornito circostanze utili ai fini di ricostruire la dinamica del sinistro e la riconducibilità eziologica alla condotta imprudente del conducente di un mezzo datosi poi alla fuga.
In particolare, il teste (…) (escusso all’udienza del 28.6.2017, cfr. relativo verb.) ha riferito di aver soltanto visto il sig. (…) “che si lamentava di accusare dei dolori al braccio” e “delle persone lo aiutavano a sedersi su una sedia”, mentre ha espressamente detto di non aver “visto l’incidente né l’auto che lo avrebbe investito”.
Ed ancora, il teste (…), seppure ha raccontato di aver visto il sig. (…) “per terra e delle persone che dicevano è scappato”, non ha assistito al sinistro né ha visto alcuna vettura investire l’attore.
La verificazione del sinistro, dunque, non rientra in alcun modo nella sfera di conoscenza diretta del teste il quale ha infatti riferito di aver sentito dire che il (…) era stato investito da un’automobile “dalle persone lì presenti che parlavano tra di loro”, soggetti, questi, mai identificati, la cui generica e vaga menzione risulta inidonea a dotare di prova il fatto storico dell’asserito sinistro (cfr. verb. di ud. del 7.3.2018).
Irrilevanti poi ai fini che qui rilevano risultano le ulteriori prove orali con i testi M. e C. afferendo in via esclusiva il profilo dei dedotti danni biologici riportati dall’attore, senza tuttavia offrire alcuno spunto probatorio in ordine all’effettivo accadimento del sinistro ed alla condotta del conducente del veicolo rimasto non identificato, costituente, come noto, l’altro polo del nesso eziologico prodromico all’accertamento della responsabilità extracontrattuale.
Del pari ininfluente, oltre che inammissibile per tardività, risulta la produzione documentale riguardante la c.d. “scheda centrale” in quanto, sebbene inviata alla parte dall'(…) alla scadenza dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c., ciò che rileva è la data in cui è stata inoltrata la relativa richiesta, mai dimostrata né allegata dall’attore.
In ogni caso, nel merito, di evidenzia come si tratti di documento che nulla aggiunge, sotto il profilo probatorio, in ordine all’accadimento del fatto ed alle modalità di svolgimento dello stesso.
Ne deriva, dunque, che alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda attorea non può trovare accoglimento atteso che il compendio probatorio esaminato non consente di ritenere accertato il fatto storico né il nesso causale tra lo stesso e i danni allegati dall’attore.
Ciò nondimeno, le spese di lite, in virtù della peculiarità del caso concreto, connotato dalle oggettive difficoltà, per parte attrice, di rinvenire adeguato sostegno probatorio alla propria domanda di ristoro (connessa ad un sinistro con veicolo rimasto sconosciuto), devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede :
– rigetta le domande avanzate da (…);
– compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta il 27 febbraio 2019.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2019.