l’azione di risarcimento del danno fondata sulla garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c. risulta prescritta, stante l’applicabilità, anche alla particolare ipotesi di garanzia di buon funzionamento, del principio generale per cui, pure quando il compratore intenda proporre in via autonoma l’azione di risarcimento dei danno, egli è tenuto al rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti per l’azione di garanzia.
Tribunale Cassino, civile Sentenza 7 novembre 2018, n. 1231
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1261 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2008, trattenuta in decisione all’udienza del 31.10.2018 e vertente tra
tra
(…), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione dagli avv.ti Di.Ro. e Fa.To., ed elettivamente domiciliato presso il loto studio in Aquino (FR) via (…)
– attore –
e
(…) (P.I. (…)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Ga.Fa., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via (…)
– convenuta –
OGGETTO: azione di garanzia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, (…), premettendo di aver acquistato in data 23.2.2007 al prezzo di Euro 11.000,00 una autovettura usata modello “(…)” presso il concessionario “(…) s.r.l.” di (…), ha evocato in giudizio la predetta società deducendo che dal 28.3.2007 al 18.5.2007, mentre era alla guida di tale vettura, si verificavano quattro guasti al motore che rendevano necessario l’intervento di un carro attrezzi per il trasporto della vettura presso l’autofficina più vicina al luogo del guasto; che, in occasione dell’ultimo guasto della vettura manifestatosi il 18.5.2007, l’autofficina (…) di V. accertava la necessità di sostituire il motore, redigendo un preventivo di spesa pari ad Euro 6.957,94; che il sig. (…) si rivolgeva alla società convenuta per ottenere il rispetto degli obblighi del venditrice previsti dalla disciplina della vendita; che con comunicazione del 18.6.2007 la predetta società riscontrava negativamente le missive inoltrate dall’attore, ritenendo che al momento della consegna la vettura fosse conforme al contratto di vendita ed immune da vizi.
Sulla base di tali deduzioni, l’attore ha così concluso: “Voglia il Sig. G. adito, disattesa e respinta ogni avversa istanza:
a) accertare – dichiarare il “difetto di conformità” al contratto di vendita della cosa venduta, ovvero dell’autovettura “VOLVO S 60”, tg. (…);
b) per l’effetto condannare la (…) S.r.l. di (…), avente sede in Via della M. n. 878, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il sig. (…) dei danni subiti, nella misura appresso specificata:
1) Euro 4.415,00, come da fattura n. (…) del 27/03/2008, dell’Officina Me.Tu., Via (…) S.n.c., Po (F.), occorsi per la riparazione del danno al motore dell’autovettura “(…)”, tg. (…);
2) Euro 360,00, come da ricevuta fiscale n. 276 del 28/06/2007, dell’Autofficina Soccorso Stradale di (…), Via (…), occorsi per il trasporto della vettura per cui è causa da Viterbo a Pontecorvo (FR);
3) Euro 193,50, come da fattura n. (…) dell’11/06/2007, della (…) S.p.A., occorsi per il noleggio di una vettura sostitutiva;
4) Euro 216,00, come da fattura n. (…) del 24/05/2007, della (…) S.p.A., occorsi per il noleggio di una vettura sostitutiva;
5) Euro 191,94, come da fattura n. (…) del 26/05/2007, della (…) S.p.A., occorsi per il noleggio di una vettura sostitutiva;
6) Euro 135,66, come da fattura n. (…) dell’1/06/2007, della (…) S.p.A., occorsi per il noleggio di una vettura sostitutiva. Così per un totale di Euro 5.512,10, o nella misura che dovesse essere accertata dal giudicante in corso di causa.
A detti importi, documentati da fatture, vanno sommati gli importi relativi agli esborsi sopportati dall’attore a causa dei fatti narrati, come ad esempio le spese per i taxi, per l’acquisto di titoli di viaggio sui trasporti pubblici, in pratica tutte le spese che abitualmente si è costretti a sopportare quando un automobilista ha la vettura di proprietà ferma in officina (fermo tecnico), di cui purtroppo non si può offrire idonea documentazione: di questi si chiede al giudicante una determinazione equitativa, stante la difficoltà di dimostrare la loro esatta entità ed il loro preciso valore.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio, oltre alle spese generali, alla (…) e all'(…) da distrarsi come per legge”.
Si è costituita in giudizio la (…) s.r.l. eccependo la nullità della notificazione dell’atto di citazione ex art. 160 c.p.c., l’incompetenza territoriale del Giudice adito, la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza dei requisiti di cui al n. 2 dell’art. 163 c.p.c., la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa esposizione dei fatti di causa di cui all’art. 163 c.p.c. n. 4, la decadenza dalle garanzia per i vizi della cosa venduta e di buon funzionamento e la prescrizione della relativa azione, compresa quella risarcitoria nonché la nullità della domanda di risarcimento dei danni con valutazione equitativa.
Nel merito, essa ha contestato tutto quanto ex adverso deducendo l’infondatezza delle domande attoree.
Sulla base di tali deduzioni, la società convenuta ha così concluso: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della notificazione dell’atto di citazione ex art. 160 c.p.c., per i motivi sopra esposti di cui al punto A), e, per l’effetto, concedere un termine ulteriore ai fini dell’esercizio del diritto di difesa;
2) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti di cui al punto B), l’incompetenza per territorio del Tribunale di Cassino ex art. 38 c.p.c., e, per l’effetto, accertare e dichiarare competente per territorio il Tribunale di Roma;
3) accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza dei requisiti di cui al n. 2 dell’art. 163 c.p.c., per i motivi sopra esposti di cui al punto C), e, per l’effetto, rigettare la domanda dell’attore;
4) accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa esposizione dei fatti di causa di cui all’art. 163 c.p.c. n. 4, di cui al punto D), e, per l’effetto, rigettare la domanda dell’attore;
5) nel merito, per i motivi sopra esposti di cui al punto E), accertare e dichiarare l’infondatezza in fatto e in diritto della domanda dell’attore nonché l’inapplicabilità alla controversia dedotta in giudizio delle norme stabilite dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e, per l’effetto, rigettare la domanda dell’attore, ovvero, accertare e dichiarare sia l’improponibilità sia la mancata previsione legislativa di una domanda di risarcimento danni fondata sulle disposizioni del citato D.L.vo e, per l’effetto, rigettare la domanda dell’attore, ovvero accertare e dichiarare l’inesistenza di qualsivoglia difetto di conformità in ordine all’autovettura (…), targata (…), oggetto della compravendita e per l’effetto rigettare la domanda dell’attore;
6) parimenti nel merito, per i motivi sopra esposti di cui ai punti F) e G), accertare e dichiarare la decadenza dell’attore dalla garanzia per i vizi della cosa venduta e la prescrizione della relativa azione, ivi compresa la relativa domanda di risarcimento danni, nonché la prescrizione dell’azione relativa alla garanzia di buon funzionamento, e per l’effetto, rigettare la domanda dell’attore;
7) nel merito, in via subordinata, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare l’assenza di vizi in ordine all’autovettura (…), targata (…), oggetto della compravendita e per l’effetto rigettare la domanda dell’attore; 8) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. della domanda di dell’attore di risarcimento danni con valutazione equitativa, per i motivi sopra esposti di cui al punto G), e per l’effetto rigettarla. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
Il Giudice, con provvedimento depositato in cancelleria in data 3 febbraio 2014, rigettava “l’eccezione di incompetenza per territorio e le altre eccezioni relative alla nullità dell’atto introduttivo”.
La causa, istruita con prova orale e documentale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 20.4.2016 con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per poi essere rimessa sul ruolo con ordinanza del 4.5.2018.
All’udienza del 31.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, si evidenzia che, in applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., verranno esaminati i motivi di merito della citazione in quanto suscettibili di assicurare la definizione del giudizio, pur in presenza delle questioni preliminari poste da parte convenuta, anche in considerazione del fatto che alcune di tali questioni, con ordinanza del 3.2.2014, risultano già definite.
La Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
2.1. Ciò posto, si ritiene che le domande proposte da parte attrice non possano trovare accoglimento per i seguenti motivi di fatto e di diritto.
(…), sul presupposto di aver concluso nel febbraio del 2007 con la (…) S.r.l. un contratto di compravendita di vettura usata, verso il pagamento della somma di Euro 11.000,00, ha agito in giudizio per la condanna della convenuta al risarcimento del danni subiti a causa della non conformità al contratto della predetta vettura.
A fondamento di tale domanda, invero, l’attore ha invocato la tutela del consumatore prevista dagli artt. 128 ss. D.Lgs. n. 205 del 2006 relativa alla garanzia legale di conformità.
A fronte di ciò, parte convenuta ha dedotto l’inapplicabilità, nel caso di specie, della suddetta disciplina per aver l’attore agito in questa sede per il solo risarcimento dei danni cagionati dal difetto di conformità asseritamente riscontrato nella vettura acquistata nel febbraio del 2007.
Orbene, sul punto si osserva che l’art. 130 Codice del Consumo, nel regolamentare i diritti del consumatore in presenza di un difetto di conformità esistente al momento della consegna, prevede una vera e propria gradazione dei rimedi esperibili dall’acquirente consumatore, il quale ha diritto al ripristino senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (Tribunale Roma, sentenza 3 agosto 2012 n. 15829; Tribunale Milano, 8 settembre 2008; Tribunale Genova, 29 dicembre 2008; Tribunale Torino, 6 marzo 2009).
Il Legislatore ha, così, introdotto, conformemente alla normativa europea, una gerarchia dei rimedi esperibili, distinguendo i cosiddetti rimedi primari, riparazione e sostituzione gratuita del bene, dai rimedi secondari, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, praticabili solo qualora i rimedi primari non siano esperibili ovvero siano risultati insoddisfacenti.
Le azioni edilizie nella normativa speciale assumono una portata residuale apparendo evidente la ratio della norma di contemperare il diritto di tutela del consumatore con la posizione del debitore che, secondo principi di buona fede, deve collaborare all’esecuzione del contratto nei limiti di un proprio sacrificio che sia proporzionato, possibile e non eccessivamente oneroso.
In tale ottica, si è così evidenziato come normalmente per il venditore sia meno gravoso attivarsi in primo luogo per riparare il bene non conforme da lui venduto ovvero sostituirlo in un tempo congruo, così garantendo all’acquirente l’oggetto richiesto e la funzione economico sociale del contratto di compravendita, essendo verosimile ritenere che per la sua attività professionale sia per lui agevole il reperimento di altro identico, piuttosto che dover soggiacere alle azioni edilizie di portata residuale, azionabili solo qualora gli altri prioritari rimedi siano risultati oggettivamente impossibili ovvero eccessivamente onerosi ovvero, ancora, non siano stati forniti in un termine congruo.
Verificando i principi indicati con riguardo alla vicenda in esame occorre evidenziare che nel caso che qui ci occupa l’attore, in alternativa alle richieste di riparazione o sostituzione del bene e/o riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa del difetto di conformità riscontrato nella vettura acquistata nel 2007.
Orbene, in caso di bene non conforme al contratto di vendita, il codice del consumo non riconosce in modo espresso al compratore la facoltà di esercitare l’azione di risarcimento del danno in via alternativa rispetto alle azioni previste dall’art. 130 D.Lgs. n. 205 del 2006, cosicché si ritiene che debba escludersi la riconducibilità della domanda attorea nell’alveo applicativo di tale norma.
Innanzitutto, ove si ammettesse l’esperibilità della domanda risarcitoria in via alternativa ai rimedi di cui all’art. 130 D.Lgs. n. 205 del 2006 verrebbero senza dubbio mortificate le esigenze che hanno portato il legislatore europeo prima e quello nazionale poi a prevedere una gerarchia dei rimedi esperibili, distinguendo i cosiddetti rimedi primari da quelli secondari.
Poi, ad una diversa conclusione non può giungersi valorizzando il principio generale per cui, in caso di inadempimento, l’azione di risarcimento del danno è sempre proponibile in via autonoma rispetto a quelle di adempimento e di risoluzione del contratto (cfr. art. 1453 c.c.).
Invero, è innegabile che la qualificazione della garanzia in questione come “obbligazione” presenta delle difficoltà di ordine teorico, atteso che i rimedi contemplati dall’art. 130 D.Lgs. n. 205 del 2006 hanno un fondamento squisitamente oggettivo, in quanto esperibili dal compratore in base alla mera difformità del bene al contratto, indipendentemente dal dolo o dalla colpa del venditore.
A conferma di ciò, è sufficiente evidenziare che la responsabilità del venditore per difetto di conformità del bene venduto sussiste anche in caso di vizio derivante dalla mancanza delle qualità pubblicizzate dal produttore.
Tali circostanze, alla luce del principio generale per cui “impossibilium nulla obligatio” sembrano idonee ad allontanare la garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 D.Lgs. n. 205 del 2006 dal concetto di obbligazione, la quale, appunto, presuppone la possibilità del debitore di raggiungere il risultato dovuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare verosimile ritenere che l’attribuzione al debitore, da parte del codice del consumo, della responsabilità per i vizi sia preesistenti che sopraggiunti al perfezionamento del contratto di vendita, possa essere considerata non come “obbligazione”, ma alla stregua di una “garanzia in senso tecnico”, da valutare, al pari della obbligazione, come uno degli effetti naturali del contratto di vendita.
Da tale inquadramento giuridico della garanzia legale di conformità di cui all’art. 130 D.Lgs. n. 205 del 2006 deriva che l’esperibilità dell’azione di risarcimento del danno in forma alternativa rispetto agli altri rimedi ivi previsti presuppone un riconoscimento espresso da parte del legislatore, alla stregua della previsione normativa di cui all’art. 1494 c.c.
Difatti, qualificando il rischio assunto dal venditore, in caso di vendita di bene non conforme al contratto, come una “garanzia in senso tecnico”, in quanto sganciata dal qualsivoglia forma di imputabilità del vizio di difformità, è ragionevole ritenere che l’azionabilità in via autonoma della domanda di risarcimento del danno non possa trovare il proprio fondamento nel principio generale ricavabile dall’art. 1453 c.c., il quale è deputato alla disciplina dei rapporti esistenti tra le azione contrattuali nello specifico caso di inadempimento di un’obbligazione giuridica.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene non riconducibile l’azione di risarcimento del danno proposta dal sig. Ro. alla garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128 ss. del Codice del Consumo.
Da ciò deriva che, prevedendo l’art. 135, comma 2 D.Lgs. n. 205 del 2006 l’applicabilità delle disposizione del codice civile in tema di contratto di vendita, per quanto non espressamente previsto nel codice del consumo, nel titolo relativo alla garanzia legale di conformità, è possibile sussumere la domanda di risarcimento del danno proposta dal compratore in via autonoma nell’alveo applicativo dell’art. 1494 c.c.
Difatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno ivi contemplato spetta al compratore indipendentemente dal fatto che quest’ultimo si avvalga di uno dei rimedi edilizi di cui all’art. 1492 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che l’azione di risarcimento danni proposta, ai sensi dell’art. 1494 c.c., dall’acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all’art. 1492 c.c., né con l’azione di esatto adempimento.
Ciò in quanto, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore, l’azione di risarcimento danni, che presuppone di per sé la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene.
Da ciò consegue, fra l’altro, che essa azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo.
In tale direzione si è, altresì, precisato che anche l’azione di risarcimento del danno soggiace a termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’art. 1495 c.c. (cfr. Cass. n. 14665/2008; Cass. n. 15481/2001; Cass. n. 10728/2001; Cass. n. 15104/2001; Cass. n. 3527/1993; Cass. n. 1696/1980).
Ciò posto, si rileva che parte convenuta ha eccepito la decadenza dal diritto dell’attore alla predetta garanzia per decorrenza dei termini di cui all’art. 1495 c.c. nonché la prescrizione delle azioni previste dall’art. 1492 c.c., compresa quella risarcitoria, specificamente azionata in questa sede.
Orbene, tali eccezioni si ritengono idonee a paralizzare la pretesa risarcitoria dell’attore.
Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che, nonostante la scoperta del vizio della vettura per cui è causa avveniva in data 18.5.2007, il sig. (…) provvedeva a darne notizia alla società convenuta per la prima volta con comunicazione del 28.5.2007, ovvero quando era ormi decorso il termine di otto giorni previsto dall’art. 1495 c.c., a pena di decadenza, per la denuncia dei vizi.
Inoltre, dalla istruzione sono emersi elementi idonei a ritenere che al momento della instaurazione del presente giudizio l’azione di risarcimento del danno era ormai prescritta, prevedendo, invero, l’art. 1490 c.c. che in caso di vizi del bene venduto l’azione si prescrive nel termine di un anno dalla consegna.
Invero, l’atto di citazione è stato notificato alla società convenuta nel mese di maggio del 2008, ovvero ben oltre un anno dalla consegna del bene venduto, avvenuta nel febbraio 2007 (cfr. art. 1495 comma 2 c.c.).
Inoltre, anche a voler considerare applicabile al caso di specie la disciplina della garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c., si ritiene che l’eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta in relazione a tale specifica azione sia comunque idonea a paralizzare la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, considerato che tale azione è stata esperita dal sig. Ro. quando erano ormai decorsi sei mesi dalla scoperta del difetto di funzionamento.
Invero, a fronte della scoperta del vizio della vettura per cui è causa avvenuta il 18.5.2007, parte attrice ha provveduto alla notificazione dell’atto di citazione nel mese di maggio 2008, ovvero quasi un anno dopo la suddetta scoperta.
Da ciò discende che l’azione di risarcimento del danno fondata sulla garanzia di buon funzionamento di cui all’art. 1512 c.c. risulta prescritta, stante l’applicabilità, anche alla particolare ipotesi di garanzia di buon funzionamento, del principio generale espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, pure quando il compratore intenda proporre in via autonoma l’azione di risarcimento dei danno, egli è tenuto al rispetto dei termini di decadenza e prescrizione previsti per l’azione di garanzia (cfr. Cas. n. 14665/2008; Cass. n. 15481/2001; Cass. n. 10728/2001; Cass. n. 15104/2000; Cass. n. 93/3257; Cass. n. 1696/1980).
Alla luce di quanto esposto, quindi, si ritiene che essendosi verificate le prescrizioni e le decadenze previste dalla disciplina codicistica in materia di vizi della cosa venduta, le domande proposte dal sig. (…) non possono trovare accoglimento, con assorbimento ogni altra questione dedotta dalle parti nel presente giudizio.
3. Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in conformità al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l’inapplicabilità della disciplina consumeristica di cui all’art. 130 D.Lgs. n. 205 del 2006 per i motivi indicati nella parte motiva, la decadenza dell’attore dalla garanzia per vizi ex artt. 1490 ss. c.c. e la prescrizione delle azioni di cui agli artt. 1494 e 1512 c.c. e, per l’effetto, rigetta le domande proposte da (…);
2) condanna (…) alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della società convenuta che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Così deciso in Cassino il 6 novembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2018.