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la richiesta di risarcimento del danno che gli aventi diritto devono inviare all’impresa cessionaria del portafoglio dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Decreto Legge n. 576 del 1978, articolo 8 (norma applicabile nella specie ratione temporis), costituisce una condizione di proponibilita’ della domanda, analoga a quella stabilita dalla L. n. 990 del 1969, articolo 22 il cui difetto e’ rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimita’, col solo limite della formazione del giudicato interno.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10810-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO TAMBURRINI, (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3756/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, si era scontrato con la vettura condotta dal (OMISSIS).
Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti ed il contraddittorio fu esteso alla (OMISSIS) s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Il Tribunale dichiaro’ l’improponibilita’ della domanda siccome non preceduta dalla domanda di messa in mora anche nei confronti della s.p.a. ” (OMISSIS), ritenuta necessaria.
2. La pronuncia e’ stata impugnata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20 ottobre 2016, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che l’attore non aveva provato che il Commissario liquidatore dell’impresa messa in liquidazione fosse stato autorizzato, dal decreto ministeriale relativo, alla liquidazione dei danni per conio del Fondo di garanzia; con la conseguenza che l’invio della lettera raccomandata di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22 al solo Commissario liquidatore non poteva ritenersi sufficiente (sentenza 21 aprile 2006, n. 9363). Soltanto in grado di appello, e quindi tardivamente, il danneggiato aveva richiamato il decreto n. 19820 del 1994 del Ministero competente, senza peraltro produrlo; ne’ tale atto era equiparabile ad una fonte del diritto che il giudice e’ tenuto a conoscere.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
Resiste la (OMISSIS) s.p.a. in l.c.a. con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. 11 ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legge 26 settembre 1978, n. 576, articolo 8 convertito, con modifiche, nella L. 24 novembre 1978, n. 738, del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, ART. 9 convertito, con modifiche, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, nonche’ dell’articolo 115 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che l’indicazione precisa del provvedimento ministeriale che attribuiva al Commissario liquidatore il potere di liquidazione dei danni, unito alla non contestazione da parte delle societa’ di assicurazioni, doveva essere ritenuto sufficiente determinare l’accoglimento della domanda.
1.1. Il motivo, quando non inammissibile, e’ comunque privo di fondamento.
Si osserva, innanzitutto, che il ricorso e’ centrato sulla violazione del principio di non contestazione, in tal modo dimostrando di non cogliere l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Tanto premesso, occorre rilevare che questa Corte ha gia’ affermato che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta di risarcimento del danno che gli aventi diritto devono inviare all’impresa cessionaria del portafoglio dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del Decreto Legge n. 576 del 1978, articolo 8 (norma applicabile nella specie ratione temporis), costituisce una condizione di proponibilita’ della domanda, analoga a quella stabilita dalla L. n. 990 del 1969, articolo 22 il cui difetto e’ rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimita’, col solo limite della formazione del giudicato interno (sentenze 11 novembre 2004, n. 21432, e 9 marzo 2012, n. 3716).
La Corte d’appello, come si e’ detto, ha costruito la motivazione di rigetto rilevando che e’ necessario, ai fini della regolarita’ della procedura, che il commissario liquidatore sia stato autorizzato, in sede di decreto ministeriale, alla liquidazione dei danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada; e il decreto, non essendo un atto normativo che il giudice e’ tenuto a conoscere, deve essere prodotto agli atti del giudizio dalla parte che intende valersene. Nella specie, e’ lo stesso ricorrente ad ammettere, nella memoria di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (v. p. 4) che quel decreto, benche’ “non prodotto in atti, e’ stato espressamente citato e richiamato dalla parte attrice come presupposto di legittimita’ della domanda”. In tale modo, pero’, il ricorrente finisce col riconoscere l’esattezza della motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte napoletana ha osservato che la sussistenza del suindicato potere del commissario liquidatore non poteva considerarsi dimostrata, posto che il decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa era stato,tardivamente richiamato solo in fase di appello e neppure prodotto.
Ne consegue che il riferimento al principio di non contestazione e fuor di luogo, posto che la condizione di proponibilita’ deve essere accertata d’ufficio ed e’ stata, nella specie, ritenuta mancante.
2. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformita’ ai parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.