tra la causa per risarcimento del danno promossa dall’assicurato nei confronti dell’autore dell’illecito, e quella dell’assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell’articolo 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia – qualora l’assicurato non sia stato estromesso dal giudizio – si estende anche alla fase di impugnazione, giacche’ la pretesa dell’attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell’assicuratore, per cui entrambe devono essere esaminate congiuntamente, al fine di evitare giudicati contraddittori.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 7 giugno 2018, n. 14726

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18526-2015 proposto da:

(OMISSIS), in persona del Dirigente e procuratore (OMISSIS) e del membro del Ud. 01/12/2017 C.d.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l’Italia, Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS), in persona del Dirigente e procuratore (OMISSIS) e del membro del C.d.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– controricorrenti all’incidentale –

nonche’ contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3895/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del 1, 2 e 3 motivo del ricorso incidentale, assorbito il 4 motivo, inammissibilita’ del 5 motivo;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega non scritta.

FATTI DI CAUSA

La Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio (OMISSIS) s.p.a. (FC) contestando l’inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di vigilanza dei locali della societa’ attrice, in conseguenza del quale aveva subito un rilevante danno patrimoniale, avendo ignoti perpetrato il furto di preziosi per un ammontare di circa Euro 2.000.000,00.

La societa’ convenuta chiamava in garanzia le Compagnie assicuratrici (OMISSIS) s.p.a. (successivamente incorporata in (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS) -rimasta contumace-, con le quali aveva assicurato -rispettivamente in primo e secondo rischio- la propria responsabilita’ civile, per essere dalle stesse manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea. Spiegava intervento volontario (OMISSIS), svolgendo azione di surrogazione ex articolo 1916 c.c., nel credito vantato dal Fallimento (OMISSIS) e di rivalsa nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., nei limiti di quanto la stessa fosse tenuta a versare a titolo di indennizzo a (OMISSIS).

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20470/2005, riteneva non raggiunta la prova dell’inadempimento contrattuale e rigettava le domande attoree e la domanda di surroga.

La Corte d’appello, rilevato che la causa atteneva all’accertamento della responsabilita’ civile da inadempimento contrattuale nonche’ alla liquidazione del credito risarcitorio, con sentenza in data 10.6.2014 n. 3895, riteneva responsabile del danno l’istituto di vigilanza per inadempimento delle obbligazioni specificate nell’articolo 4 del contratto di servizio, ed in particolare per inottemperanza alla clausola che, in presenza di “reali anomalie” nel funzionamento del sistema di controllo dell’impianto di allarme – ipotesi in concreto verificatasi in quanto, come accertato nella perizia svolta su incarico della Procura della Repubblica di Roma nel corso delle indagini preliminari, era emersa la manomissione dell’impianto, avendo altresi’ ricevuto le ripetute periodiche interrogazioni del sistema di allarme il costante segnale “periferica non risponde” – imponeva all’istituto di vigilanza di mettersi immediatamente in contatto con il cliente e, se necessario, con le Forze dell’Ordine, o comunque di inviare un tecnico a verificare l’anomalia dell’impianto.

Tuttavia, ritenuto che l’accertamento del danno subito dalla Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. risultava comprovato esclusivamente nei limiti dell’indennizzo pari ad Euro 1.071.648,07 corrisposto a (OMISSIS) da (OMISSIS) in via transattiva ed in adempimento della “polizza globale Orafi e Gioiellieri” stipulata contro i rischi derivati da furto, e che non era stata fornita idonea prova, dalla Curatela della societa’ danneggiata, della illecita sottrazione dei valori e preziosi stimati nell’elenco allegato all’atto di citazione, ne’ degli altri danni emergenti e da lucro cessante, avendo omesso la societa’ appellante la produzione dei contratti e dei bilanci, la Corte territoriale rigettava la domanda.

Dichiarava, inoltre, inammissibile l’appello incidentale autonomo proposto da (OMISSIS), in quanto tardivo, essendo stato proposto, soltanto con la comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, depositata in data 20.1.2007, dunque oltre il termine di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure in data 28.9.2005, e non trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 334 c.p.c., comma 1.

La sentenza di appello, non notificata, e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con un unico motivo.

Resistono con controricorsi (OMISSIS) Ass.ni s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a., quest’ultima anche con ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.

(OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) s.p.a., hanno depositato controricorsi al ricorso incidentale condizionato.

La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre esaminare in via prioritaria la eccezione pregiudiziale di inammissibilita’ del ricorso principale per cassazione, formulata dall’Istituto di vigilanza (OMISSIS) s.p.a. nel controricorso.

Sostiene la controricorrente che l’appello incidentale di (OMISSIS) (da ora (OMISSIS)) era da ritenere inammissibile “per difetto di legittimazione ad impugnare per mancanza originaria di legittimazione ad agire (nella specie per difetto di legittimazione ad intervenire nel giudizio)”, in quanto l’azione svolta dalla societa’ assicuratrice era fondata su un atto di transazione stipulato con la propria assicurata (OMISSIS) s.r.l. e non sull’adempimento del contratto di assicurazione per il rischio furto e dunque difettavano i presupposti dell’azione di surrogazione. Inoltre il ricorso principale dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto in relazione al dedotto vizio processuale difetterebbe la indicazione del co concreto pregiudizio subito dalla ricorrente.

La eccezione e’ menifestarnente inammissibile.

Quanto al difetto di legittimazione a spiegare intervento volontario nel giudizio di primo grado, ogni esame della relativa questione rimane precluso dal difetto di impugnazione sul punto e dalla formazione del giudicato interno, alla stregua del principio secondo cui, eccepito in primo grado il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti, qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, si verifica sul punto, nonostante la sollecitazione al giudice del gravame ad esercitare il proprio potere di rilevazione “ex officio”, una preclusione processuale (derivante da giudicato cosiddetto “interno”), che impone alla Corte di cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza resa da quest’ultimo, di dichiarare inammissibile la doglianza (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5493 del 12/04/2001; id. Sez. 1, Sentenza n. 22781 del 27/10/2014). Nella specie tanto dalla lettura della sentenza di appello (conclusioni dell’appellata F & C -motiv. pag. 3-, quanto dalla esposizione del “thema decidendum” – in motivaz. pag. 6-), quanto dalla lettura del controricorso non emerge che l’Istituto di vigilanza abbia contestato in primo od in secondo grado la legittimazione dell’interveniente, essendosi limitata a contestare nel merito la propria responsabilita’ per inadempimento contrattuale e la prova sulla determinazione del danno conseguito al furto.

In ogni caso la eccezione e’ anche mal posta in quanto viene a confondere la condizione di ammissibilita’ dell’azione (legitimatio ad causam) con la diversa questione della titolarita’ del diritto fatto valere in giudizio, (OMISSIS) e’ intervenuta volontariamente in causa spendendo come titolo del diritto a surrogarsi, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., nel credito risarcitorio della societa’ assicurata l’atto di transazione stipulato con (OMISSIS) s.r.l.. Tale la, prospettazione dell’atto di intervento I non incide sulla condizione di ammissibilita’ dell’azione la obiezione di (OMISSIS) s.p.a. secondo cui il pagamento della somma sarebbe avvenuto al di fuori del rapporto assicurativo e quindi non si applicherebbe l’articolo 1916 c.c..

E’ appena il caso di osservare, infatti, che la eccezione di carenza di “legitimatio ad causam”, come peraltro affermato dalla stessa controricorrente, deve essere verificata esclusivamente alla stregua della consecutio logica delle premesse e delle conclusioni dell’atto introduttivo (nella specie dell’atto di intervento volontario), mentre nel caso di specie la eccezione di inammissibilita’ viene supportata attraverso l’esame dei documenti prodotti in causa dalla interveniente ed in particolare dell’atto di transazione in data 1.8.2002 (cfr. controricorso pag. 19), dai quali risulterebbe secondo l’assunto della resistente la insussistenza dei fatti costitutivi della surrogazione nel diritto: e non e’ chi non veda come tale rilievo non attenga alla verifica della questione pregiudiziale relativa alla corrispondenza logica -interna alla prospettazione della domanda- tra il diritto di cui si chiede la tutela e l’affermazione della titolarita’ dello stesso in capo all’interventore, quanto piuttosto all’esame del merito della fattispecie legale del diritto azionato (dovendo procedersi alla valutazione del contenuto negoziale dell’atto di transazione ed all’accertamento della riferibilita’ o meno dello stesso alla attuazione del rapporto assicurativo), inerendo quindi non al requisito di ammissibilita’ della domanda ma alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8175 del 23/05/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; id. Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016).

Manifestamente infondata e’ altresi’ la eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale per difetto di specificita’ in ordine al pregiudizio subito dalla decisione di inammissibilita’ dell’appello incidentale.

Premesso che nel ricorso principale vengono riportati i motivi di gravame svolti nell’appello incidentale con i quali si contesta la decisione di prime cure che aveva escluso la condotta inadempiente dell’Istituto di vigilanza, e’ appena il caso di evidenziare che, come compiutamente descritto anche nel ricorso principale, la Corte d’appello ha accertato la responsabilita’ contrattuale di (OMISSIS) s.p.a. ritenendo infondata la “ulteriore” pretesa risarcitoria del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in quanto l’unico danno effettivamente comprovato nell’ “an” e nel “quantum”, era stato integralmente ristorato dall’indennizzo corrisposto da (OMISSIS), con la conseguenza che la pronuncia di inammissibilita’ dell’atto di appello incidentale ha impedito alla societa’ assicurativa tedesca che aveva proposto domanda di rivalsa nei confronti dell’Istituto di vigilanza, in quanto surrogatasi ex articolo 1916 c.c., – nei limiti dell’indennizzo corrisposto- nel credito risarcitorio del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., di poter soddisfare il proprio credito azionato nei confronti del responsabile del danno.

Tali elementi fattuali – compiutamente riportati nel motivo di ricorso principale – soddisfano pienamente al requisito di esaustiva esposizione del fatto ed al requisito di specificita’ del motivo richiesti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, a pena di inammissibilita’.

Venendo all’esame del ricorso principale, con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) censura la sentenza di appello per violazione dell’articolo 334 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, impugnando la statuizione che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, in quanto proposto -avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 28.9.2005- con atto depositato in data 20.1.2007, oltre il termine di decadenza annuale previsto dall’articolo 327 c.p.c., (nel testo applicabile ratione temporis).

La Corte d’appello ha rilevato che:

il Tribunale aveva rigettato la “domanda di rivalsa” proposta nei confronti dell’Istituto di vigilanza (OMISSIS) s.p.a. -parte convenuta- dalla societa’ assicuratrice (OMISSIS), che aveva spiegato intervento volontario ex articolo 105 c.p.c., formulando domanda di accertamento del proprio diritto, acquistato in virtu’ del perfezionamento della surrogazione (avendo la societa’ adempiuto alla polizza assicurativa contro il rischio di furto stipulata con (OMISSIS) s.r.l., versando a quest’ultima l’importo complessivo di Euro 1.071.648,07 a titolo di indennizzo concordato a seguito di atto di transazione in data 1.8.2002), nonche’ formulando domanda di condanna al ristoro del danno patrimoniale, quantificato in misura pari alle somme erogate all’assicurato (“domanda di rivalsa”), nei confronti dell’Istituto di vigilanza indicato quale responsabile ex contractu del danno che il rigetto della domanda di rivalsa costitutiva “capo autonomo” della sentenza di prime cure, diverso da quello impugnato in via principale dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (concernente la responsabilita’ contrattuale di (OMISSIS)) e dunque “seppure le ragioni esposte risultano ad adiuvandum di quelle proposte con il gravame principale” tuttavia (OMISSIS) era titolare di un interesse autonomo da far valere con impugnazione tempestiva in quanto nella specie non trovava applicazione l’articolo 334 c.p.c., comma 1, venendo al proposito richiamato il precedente di questa Corte Sez. 2, Sentenza n. 19286 del 07/09/2009.

La societa’ ricorrente sostiene che l’intervento volontario dell’assicuratore nella causa introdotta dal proprio assicurato contro il responsabile del danno, realizza un litisconsorzio necessario (recte unitario o processuale) tra l’assicuratore e l’assicurato in quanto l’accertamento della responsabilita’ dell’autore del danno costituisce il presupposto logico della decisione tanto della condanna al risarcimento del danno quanto della azione surrogatoria svolta dall’assicuratore, tanto e’ che a quest’ultimo si estendono gli effetti della impugnazione svolta dal danneggiato nonche’ gli effetti del giudicato formatosi nei confronti del proprio assicurato, venendo quindi a configurarsi una ipotesi di inscindibilita’ di cause (articolo 331 c.p.c.) legittimante la impugnazione incidentale tardiva ex articolo 334 c.p.c. anche avverso un capo di sentenza diverso da quello oggetto della impugnazione principale.

Il motivo e’ fondato.

Occorre premettere che per giurisprudenza consolidata la surrogazione dell’assicuratore prevista dall’articolo 1916 c.c., integra una successione a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo, che non si verifica per il solo fatto del pagamento dell’indennizzo ma soltanto nel momento in cui l’assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all’assicurato, esprimendo la volonta’ di avvalersi della citata norma: in tal caso determinatosi il subingresso dell’assicuratore nella originaria posizione del proprio assicurato, ne consegue che, da tale momento, non sono opponibili al subentrante i pagamenti eseguiti all’assicurato in epoca successiva alla comunicazione od all’esercizio dell’azione, e la prescrizione rimane interrotta nonostante l’inerzia dell’assicurato, mentre divengono opponibili all’assicuratore le eccezioni invocabili contro l’assicurato alla suddetta data (ex pluribus: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24806 del 24/11/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009; id. Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015).

Da tempo risalente questa Corte ha ravvisato un nesso di dipendenza inscindibile tra la causa promossa dall’assicurato-danneggiato nei confronti dell’autore dell’illecito responsabile del danno e la causa introdotta dall’assicuratore del danneggiato per accertare la surrogazione nel diritto nei limiti dell’indennizzo corrisposto ed ottenere la condanna dell’autore del danno a rivalere le somme versate all’assicurato, non assumendo al riguardo alcuna rilevanza se la causa dell’assicuratore tragga origine:

A) dalla chiamata in giudizio effettuata dal proprio assicurato, in garanzia cd. impropria: 1-ai soli fini della estensione soggettiva del giudicato relativo all’accertamento della responsabilita’ del terzo e del danno prodotto; ovvero 2-con domanda di accertamento della validita’ ed efficacia della polizza; ovvero 3-con domanda di adempimento dell’obbligo di pagamento dell’indennizzo nei limiti della perdita subita dall’assicurato:

B) dall’intervenuto volontario in causa dello stesso assicuratore: 1-che sia intervenuto adesivamente a sostenere le ragioni della domanda dell’assicurato di accertamento di responsabilita’ del terzo; ovvero 2-ai fini della estensione soggettiva del giudicato relativo alla determinazione del danno indennizzabile; ovvero 3-contrastando anche la titolarita’ del diritto al risarcimento vantato nei confronti del terzo dal proprio assicurato, chiedendo l’accertamento della vicenda successoria per intervenuto pagamento dell’indennizzo assicurativo.

Dal nesso di interdipendenza logica tra la causa principale concernente l’affermazione di responsabilita’ e la condanna al risarcimento del danno rapporto processuale instaurato tra il danneggiato ed il terzo responsabile- e quella dipendente di garanzia, avente ad oggetto il rapporto assicurativo -tra il danneggiato assicurato ed il proprio assicuratore-, in quanto entrambe aventi a presupposto il medesimo titolo individuato nel fatto generatore del danno e dunque considerate causa dipendenti inscindibili (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017), discende che anche la causa concernente l’esercizio del diritto di surroga nel rapporto principale con conseguente legittimazione dell’assicuratore ad esperire le domande di accertamento della responsabilita’ del terzo e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, viene a ripetere il suo presupposto nel medesimo fatto generatore di danno, laddove dalla verifica processuale della responsabilita’ del terzo deriva quale logica conseguenza la insorgenza degli obblighi contrattuali gravanti sull’assicuratore e dall’adempimento dei quali discende quale naturale precipitato la successione a titolo particolare dell’assicuratore (nei limiti dell’indennizzo corrisposto) nel credito risarcitorio vantato dall’assicurato. L’evidenziato collegamento per derivazione tra le dette cause impone la trattazione unitaria delle stesse non essendo tollerabile la formazione di giudicati logicamente contrastanti sul medesimo fatto dal quale tutte le cause dipendono. E’ stato pertanto enunciato da questa Corte il principio di diritto secondo cui tra la causa per risarcimento del danno promossa dall’assicurato nei confronti dell’autore dell’illecito, e quella dell’assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell’articolo 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia – qualora l’assicurato non sia stato estromesso dal giudizio – si estende anche alla fase di impugnazione, giacche’ la pretesa dell’attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell’assicuratore, per cui entrambe devono essere esaminate congiuntamente, al fine di evitare giudicati contraddittori (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 21/06/1974, in relazione a perdita della merce imputata a responsabilita’ per inadempimento del vettore; id. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 07/06/1976, in tema di esercizio del diritto di surrogazione nell’assicurazione contro i danni; id. Sez. 3, Sentenza n. 8509 del 02/08/1991, con riferimento alla surroga esercitata dall’assicuratore sociale INAIL per il recupero delle somme anticipate al danneggiato o della rendita costituita in suo favore). Alla medesima conclusione si perviene anche considerando la natura successoria della vicenda perfezionativa della surroga ex articolo 1916 c.c., che determina -in ogni caso- un litisconsorzio processuale tra il dante causa – non estromesso dal giudizio – ed il successore, avendo questa Corte puntualizzato che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non puo’ essere considerato terzo, essendo l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli e’ anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 111 c.p.c., u.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 18767 del 28/07/2017, secondo cui l’intervento in giudizio del successore non sarebbe regolato dall’articolo 105 c.p.c., ma troverebbe disciplina esclusivamente nell’articolo 111 c.p.c.).

Traslato sul piano della disciplina delle impugnazioni, il principio di diritto enunciato in tema di azione proposta in via surrogatoria ex articolo 1916 c.c., comporta che gli effetti della impugnazione principale proposta dal solo danneggiato-assicurato o dal solo assicuratore – volta ad incidere sull’accertamento del rapporto principale (concernente la responsabilita’ del terzo e la obbligazione risarcitoria) contenuto nella sentenza impugnata – si estendono anche alla parte non impugnate della causa inscindibilmente connessa, con la conseguenza che la parte rimasta inerte e che aveva fatto acquiescenza al predetto accertamento, rivedendo rimesso in discussione l’assetto di interessi definito dalla sentenza in ordine allo stesso presupposto sul quale si fondava la decisione della causa dipendente, e’ legittimato,a reagire -proponendo impugnazione incidentale anche tardiva- avendo in ogni caso interesse a contraddire sulla eventuale modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate, insorgendo tale interesse direttamente dalla proposizione della impugnazione principale e non essendo a cio’ di ostacolo la direzione della impugnazione incidentale che puo’, pertanto, essere rivolta indifferentemente nei confronti della stessa parte contro cui e’ stata indirizzata la impugnazione principale (in tal senso rivestendo forma adesiva), ovvero nei confronti dell’impugnante principale (controimpugnazione) o invece nei confronti di altre parti processuali, e tanto sui medesimi capi di sentenza investiti dalla impugnazione principale quanto su capi di sentenza diversi. Le ragioni della inscindibilita’ delle cause connesse sono state chiaramente evidenziate dal precedente di Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 24627 del 27/11/2007 che ha affermato, in motivazione, come “nel conflitto tra il principio della stabilita’ del giudicato posto a fondamento dell’orientamento interpretativo prevalente, e quello dell’unita’ del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse suscettibile di esame separato, con conseguente difformita’ di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur nei confronti di parti diverse, deve affermarsi che l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile a tutela della reale utilita’ della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza” (il principio e’ stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’ successiva: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009 -con riferimento a cause inscindibili-; id. Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 30/04/2009; id. Sez. U, Sentenza n. 18049 del 04/08/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 25848 del 09/12/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 23396 del 16/11/2015 -con riferimento a causa scindibili-; id. Sez. L, Sentenza n. 10243 del 18/05/2016 -non assume rilevanza nella fattispecie in esame, in cui (OMISSIS) agisce in via di surrogazione ex articolo 1916 c.c., l’orientamento giurisprudenziale in dissenso sulla legittimazione della parte ad esperire impugnazione incidentale tardiva ove avente contenuto meramente adesivo: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 21/01/2014; id. Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 07/10/2015; id. Sez. 5, Sentenza n. 21990 del 28/10/2015).

La Corte territoriale non si e’ conformata ai principi indicati, ritenendo inapplicabile alla impugnazione incidentale tardiva proposta dalla societa’ assicurativa tedesca l’articolo 334 c.p.c., comma 1, disconoscendo la relazione di inscindibilita’ per dipendenza ex articolo 331 c.p.c., tra la causa promossa da Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dell’Istituto di vigilanza convenuto e la causa promossa in via di surrogazione ex articolo 1916 c.c., dall’interventore volontario (OMISSIS) nei confronti del medesimo Istituto di vigilanza, richiamandosi al precedente di questa Corte Sez. 2, Sentenza n. 19286 del 07/09/2009 le cui argomentazioni debbono intendersi definitivamente superate dal successivo arresto della Corte Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015 che, nel caso di chiamata del terzo in garanzia propria od impropria, ha ritenuto “in ogni caso” doversi ravvisare un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, non solo se il chiamante abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorche’ egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione: e non pare dubbio che i medesimi principi debbono evidentemente estendersi anche alla ipotesi in cui il terzo-garante, che avrebbe potuto essere chiamato in causa, sceglie di intervenire volontariamente in causa aderendo alla domanda del garantito, ovvero instando anche per l’accertamento del rapporto di garanzia dipendente dalla causa principale.

In conseguenza il motivo del ricorso principale deve ritenersi fondato e la sentenza impugnata va cassata in parte qua.

Venendo, quindi, all’esame dei motivi del ricorso incidentale condizionato proposto da (OMISSIS) s.p.a. si osserva quanto segue.

Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione degli articoli 1362, 1363, 1364, 1365 e 1369 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando la valutazione compiuta dalla Corte d’appello delle clausole negoziali ed in particolare degli articoli 3 e 4 del contratto relativo al servizio di vigilanza, in quanto il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che il contratto di servizio prevedeva un obbligo di intervento in loco dei dipendenti di (OMISSIS) s.p.a. non soltanto in caso di ricevimento del segnale di allarme, ma anche nei casi in cui -come nella specie-fosse stato rilevato un malfunzionamento od un anomalo funzionamento dell’impianto di controllo.

Il motivo e’ inconferente e non coglie la “ratio decidendi”. La Corte d’appello non ha affatto affermato la violazione di un ipotetico obbligo contrattuale di “intervento sul posto”, ma ha ravvisato, invece, l’inadempimento contrattuale nel mancato tempestivo avviso sia al cliente che alle Forze dell’Ordine della situazione anomala verificatasi, obbligo specificamente previsto dall’articolo 4 del contratto.

Inammissibili le altre considerazioni svolte nel motivo di ricorso che introducono fatti nuovi o prospettano una mera diversa soluzione interpretativa delle clausole negoziali senza che risulti tuttavia inficiata la interpretazione fornita dalla Corte territoriale. Deve infatti ribadirsi il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui “l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; id. Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009; id. Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014).

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato che non vi era un responsabile della (OMISSIS) s.r.l. incaricato di interloquire con l’Istituto di vigilanza.

Il motivo e’ inammissibile.

Il fatto storico in ipotesi omesso dalla Corte d’appello, e cioe’ la mancata individuazione di un “responsabile” della (OMISSIS) s.r.l. quale diretto referente delle segnalazioni dell’Istituto di vigilanza, risulta -al contrario- puntualmente preso in esame dal Giudice di merito e dunque difetta lo stesso presupposto del vizio di legittimita’ denunciato. Per altro verso la censura mira ad un inammissibile riesame della valutazione del fatto in questione, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la mancata nomina del responsabile, “niente impedendo di avvertire della costante e ripetuta anomalia le Forze dell’Ordine” (cfr. sentenza appello motiv. pag. 9).

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 comma 2 c.p.c. e dei principi generali in tema di fatto notorio e di “notorio locale”, in relazione all’articolo 360co1 n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che non corrispondeva alla nozione legale di fatto notorio l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la cronaca riportava numerosi episodi di furto con disattivazione degli impianti di allarme durante periodi di festivita’ in cui gli esercizi commerciali sono chiusi.

Il motivo e’ inammissibile.

La censura non investe la “ratio decidendi”.

Indipendentemente dalla riconducibilita’ della affermazione contestata alla categoria delle nozioni di comune esperienza, da intendersi come proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22022 del 28/10/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 13234 del 31/05/2010; id. Sez. 2, Sentenza n. 20313 del 04/10/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 05/10/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 6299 del 19/03/2014), osserva il Collegio che la Corte territoriale non ha posto a fondamento della decisione il “fatto notorio” che durante le festivita’ di Capodanno si incrementano le azioni relative ai furti, ma ha semplicemente aggiunto tale considerazione “ad colorandum” e cioe’ ad ulteriore maggiore conferma della negligenza dell’Istituto nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali il cui accertamento trova esclusivo fondamento nella violazione dell’obbligazione di tempestivo avviso al cliente ed alle autorita’ di PG di anomalo funzionamento dell’impianto, espressamente dedotta nelle clausole contrattuali.

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale censura la sentenza per violazione degli articoli 1965, 1372 e 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato, nell’accertamento del danno e nella liquidazione dello stesso, ad estendere all’Istituto di vigilanza gli effetti prodotti dalla transazione stipulata “inter alios”, violando il principio per cui il contratto ha forza di legge esclusivamente tra le parti contraenti.

Il motivo e’ inammissibile.

La censura attraverso l’error di diritto viene ad introdurre piuttosto una critica all’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito.

Priva di supporto argomentativo la dedotta violazione dell’articolo 1965 c.c., e’ appena il caso di osservare che la violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura solo se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi del diritto e delle eccezioni, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016 -in motivazione).

Nella specie la Corte territoriale non ha ritenuto estendibili a (OMISSIS) s.p.a. gli effetti vincolanti dell’accordo transattivo stipulato tra (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS), ma ha piuttosto utilizzato detto contratto come fatto storico idoneo a fornire elementi indiziari in base ai quali trarre il convincimento in ordine alla prova del danno risarcibile. Trattandosi di accertamento di mero fatto in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie, lo stesso si sottrae tanto alla censura di violazione della regola del riparto probatorio ex articolo 2697 c.c., quanto alla censura di violazione dei limiti soggettivi della efficacia del contratto ex articolo 1372 c.c..

In conclusione il ricorso principale deve essere accolto; il ricorso incidentale condizionate va rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al Giudice di appello, in diversa composizione, per esame dei motivi di gravame proposti da (OMISSIS) con appello incidentale, nonche’ per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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