per quanto concerne il quantum il risarcimento, in ipotesi di violenza sessuale, non può che avvenire in via equitativa stante l’ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione.
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Tribunale|Lecce|Sezione 1|Civile|Sentenza|11 ottobre 2022| n. 2808
Data udienza 10 ottobre 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N 4567 del R.G. dell’anno 2020, trattenuta in decisione nell’udienza del 16 giugno 2022 e vertente
TRA
(…)
rappresentata e difesa dall’avv.to (…)
ATTRICE
E
(…), (…), (…)
rappresentati e difesi dall’avv.to (…)
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 cc
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16 giugno 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(…) ha citato in giudizio (…), (…) e (…) al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito delle molestie sessuali operate dal defunto (…), padre dei convenuti.
(…) ha assunto che, mentre si recava a prestare volontariato presso la mensa della Caritas in Nardò, in data 10/03/2015 è stata molestata da un uomo in bicicletta che le proponeva denaro in cambio di prestazioni sessuali. La (…) ha, altresì, affermato di aver rifiutato tale proposta e di essere stata aggredita dall’uomo che, scendendo dalla bicicletta, ha usato violenza su di lei palpeggiandone con la mano le parti intime. L’attrice ha riferito di aver allontanato immediatamente l’uomo e ha precisato che i fatti sono accaduti alla presenza di (…), che è intervenuta urlando contro il molestatore, costringendolo alla fuga a bordo della bicicletta.
Successivamente, la (…) ha sporto denuncia a seguito della quale è stato individuato il responsabile della violenza nella persona di (…), al quale è stato contestato il reato di cui all’art. 609 bis cp. Rinviato a giudizio, (…) ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp e il procedimento penale si è dunque concluso con il patteggiamento.
Successivamente, (…) è deceduto e la (…) ha citato in giudizio i suoi eredi al fine di ottenere il risarcimento per i danni patiti a seguito della violenza sopra indicata.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi convenuti, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita in forma documentale ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
La presente controversia rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2043 cc, in virtù del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Ai fini della responsabilità aquiliana, infatti, si definisce contra ius o antigiuridica qualsivoglia condotta che leda una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento.
Si tratta di un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, pertanto, chi agisce in giudizio è tenuto a dimostrare la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro il quale si agisce (nesso causale) nonché l’esistenza del danno e l’esatto ammontare dello stesso.
Il danno deve essere ingiusto e cioè tradursi nella lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall’ ordinamento (divieto di neminem laedere). Il danno non patrimoniale, richiesto dall’attrice, consiste nel pregiudizio che deriva dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. La giurisprudenza, nel corso del tempo, ha elaborato diverse categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transuente dello stato d’animo; danno esistenziale che compromette la possibilità di svolgere attività che realizzano la persona umana e modificano sensibilmente le abitudini di vita; danno biologico, ovvero la lesione psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni prescindendo la sua capacità reddituale.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie sopra citate hanno solo una mera valenza descrittiva (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974 ,6975).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, spetta alla vittima il riconoscimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato.
Orbene, nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio circa la veridicità dell’evento lesivo indicato in citazione. Dall’esame delle SIT, acquisite nel presente procedimento, è emerso che (…) ha effettivamente subito atti sessuali consistenti nel palpeggiamento delle parti intime ad opera di (…). In particolare, dalle dichiarazioni concordi della persona offesa e della testimone oculare (…) è emerso che il (…) si è avvicinato alla (…), appena diciottenne, chiedendole di avere rapporti sessuali per una modica somma di denaro e poi, dopo aver fatto finta di allontanarsi, si è avvicinato alla ragazza, tenendola per la spalla e toccandole le parti intime. La teste (…) ha anche confermato che il (…) è fuggito solo dopo le urla della stessa e che, al suo arrivo, la (…) appariva turbava e piangeva. Dalla Relazione redatta in sede penale si è anche appreso che la persona offesa ha parlato dell’accaduto con una psicologa da cui era già seguita per altri motivi. Il (…), del resto, ha chiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp e, sebbene tale sentenza non possa avere efficacia di giudicato in sede civile, può, unitamente alla valutazione delle testimonianze, assurgere ad elemento di prova a supporto della veridicità dell’illecito commesso ai danni della (…). Rileva, inoltre, che la ricostruzione di parte attrice non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte dei convenuti, i quali si sono costituiti in giudizio per presentare una contestazione generica e hanno poi sostanzialmente abbandonato il giudizio, dimostrando di non avere alcuna difesa da spiegare in proprio favore. I convenuti si sono limitati ad una generica contestazione dei fatti dedotti dall’attrice, non fornendo una diversa versione dell’accaduto né motivando l’estraneità di (…) in relazione ai fatti per cui è causa né contestando le dichiarazioni della persona offesa e di testimoni o la loro attendibilità.
L’illecito di cui è stata vittima la (…) è stato fortemente lesivo della sua libertà sessuale e della dignità. Trattasi di diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, la cui lesione determina un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cc.
È noto che la vittima di violenze sessuali, lesa nella propria intimità e nel diritto all’autodeterminazione sessuale, subisca una sofferenza interiore meritevole di tutela per il nostro ordinamento.
Nel caso in esame, la (…), giovane donna di appena 18 anni, è stata fortemente turbata nella propria intimità, avendo subito atti sessuali in pubblica via, alla presenza di terze persone intervenute in suo soccorso. Tale episodio non può non incidere sulla sfera personale e sessuale della stessa determinando un patema d’animo interiore.
Risultando provato l’an, per quanto concerne il quantum il risarcimento, in ipotesi di violenza sessuale, non può che avvenire in via equitativa stante l’ovvia difficoltà del danneggiato di proporre una precisa quantificazione (Cass. Civ. n. 13611 del 21/06/2011; Corte D’Appello di Bari n. 330 del 21/02/2018). Alla luce delle suddette considerazioni, è accertata la responsabilità civile per il fatto di cui è causa di (…) e, pertanto, si riconosce in capo alla (…) il risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa ex art. 1226 cc, nella misura di euro 5.200,00 all’attualità e inclusi accessori maturati ad oggi, con maggiorazione di interessi dalla data odierna al soddisfo. Nella determinazione di tale importo si tiene conto della giovane età della vittima, della differenza di età tra la vittima (18 anni) e il reo (80 anni circa), del punto in cui l’uomo ha toccato la ragazza (nelle parti intime, in mezzo alle gambe), delle offese pronunciate prima del palpeggiamento, del luogo in cui è avvenuto l’evento e della presenza di testimoni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo l’importo riconosciuto in sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4567/2020 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Accertata la responsabilità civile di (…) per i fatti di cui è causa, condanna i convenuti al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in euro 5.200,00 oltre interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo;
2) Condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in euro 177,11 per spese ed euro 2.430,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dall’avv. (…) antistatario come da dichiarazione di rito.
Lecce, lì 10 ottobre 2022.
Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2022.
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