in tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l’applicabilita’ dell’articolo 2058 c.c., nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi, salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all’economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere (soltanto) per equivalente ex articolo 2933 c.c., comma 2: la verifica della sussistenza, o meno, di quest’ultima ipotesi non richiede, pero’, che la parte obbligata assuma l’iniziativa ovvero manifesti la sua volonta’ in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell’oggetto di un’eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d’ufficio da parte del giudice il quale, pertanto, anche in grado d’appello, per accertarne la concreta ricorrenza, avra’ il dovere di tener conto, a prescindere da qualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera della parte interessata, di tutte le circostanze di fatto evincibili dal materiale probatorio legittimamente acquisito. In effetti, il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, al pari della loro proponibilita’ in appello, non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’, quindi, ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere a tal fine sufficiente che i fatti sui quali esse si fondano, quantunque non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa.

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|20 giugno 2019| n. 16611

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4956/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., gia’ (OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), dall’Avvocato (OMISSIS), dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio a (OMISSIS), elettivamente domiciliano per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonche’

(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) E (OMISSIS), rappresentati dai genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti nella qualita’ di eredi di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2849/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 7/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

sentito, per la societa’ ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS);

sentito, per i controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS);

sentito, per la controricorrente (OMISSIS) s.p.a., l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la (OMISSIS) s.p.a. deducendo che: – sin dal 1970, sui fondi poi divenuti di loro proprieta’ nel Comune di Carceri (mappali (OMISSIS)), era stata costituita una servitu’ di oleodotto in favore della (OMISSIS) s.p.a. per consentire a quest’ultima la posa, a un metro e mezzo circa di profondita’, di tre tubi sovrapposti o affiancati l’uno all’altro, comunque dentro lo stesso scavo, nella misura di 6 e 8 pollici ciascuno;

– nel 2000, gli attori avevano sottoscritto con la (OMISSIS) s.p.a., subentrata alla (OMISSIS) s.p.a., un nuovo atto con il quale avevano prolungato la durata della servitu’ per altri trent’anni, con decorrenza dal 24/11/2000;

– la societa’ convenuta, tuttavia, nel novembre del 2004, era entrata nei fondi di loro proprieta’, per la posa di un nuovo condotto con un tracciato diverso da quello esistente, interessando anche il mappale (OMISSIS), in precedenza non gravato da servitu’, con l’aggiunta di un’ulteriore conduttura rispetto alle tre preesistenti.

Gli attori, quindi, hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza del diritto di (OMISSIS) s.p.a. di mantenere nel sottosuolo le tubazioni dalla stessa interrate e la condanna della stessa alla loro rimozione nonche’ la corresponsione di indennita’ per l’occupazione illegittima del suolo, oltre ai danni, da liquidarsi in separato giudizio.

La (OMISSIS) s.p.a. si e’ costituita in giudizio affermando che: nell’ambito di lavori pubblici relativi alla variante della strada statale n. (OMISSIS), che va da (OMISSIS) e riguardanti anche il fondo di proprieta’ degli attori, l’ (OMISSIS) – compartimento per la viabilita’ del Veneto, era stata autorizzata, con decreto prefettizio del 2002, ad occupare, in via temporanea ed urgente, gli immobili identificati nella planimetria e nel piano particolareggiato costituenti parte integrante del decreto;

– secondo il progetto dell’opera pubblica in via di realizzazione, le tubazioni interrate dell’oleodotto, prima intersecante il vecchio tracciato della strada statale n. (OMISSIS), avrebbero intersecato il nuovo tracciato della variante; l'(OMISSIS), quindi, aveva chiesto alla (OMISSIS), succeduta alla (OMISSIS) s.p.a. nella titolarita’ della servitu’ in questione, di modificare il percorso in modo da rispettare le distanze di sicurezza;

– la (OMISSIS), quindi, aveva elaborato un progetto di modifiche del tracciato, ottenendo l’approvazione della Regione, quale unica possibilita’ di continuare a fruire della servitu’, posto che l'(OMISSIS) non avrebbe permesso la permanenza della linea dell’originario tracciato.

La societa’ convenuta, quindi, ha concluso chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa di (OMISSIS), comproprietario del fondo, quale litisconsorte necessario, e la chiamata in garanzia dell'(OMISSIS) s.p.a., e, nel merito, il rigetto delle domande attoree ed, in via riconvenzionale, il trasferimento della servitu’ in altro luogo del medesimo fondo.

Integrato il contraddittorio con (OMISSIS), il tribunale di Padova, con sentenza del 10/1/2011, ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. a rimuovere le condotte ed a corrispondere agli attori, a titolo di indennita’, la somma di Euro. 21.000,00, oltre interessi, nonche’ a risarcire il danno derivante dalla illegittima occupazione del suolo, da liquidarsi in separato giudizio.

Il tribunale, infine, ha condannato la societa’ convenuta al rimborso delle spese di lite in favore delle altre parti oltre alle spese di consulenza tecnica d’ufficio.

La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto appello lamentando, oltre al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’impossibilita’ di dar corso all’adempimento in forma specifica in considerazione del pregiudizio all’economia nazionale, la mancata applicazione dell’articolo 1068 c.c., la liquidazione dell’indennita’ e la contestuale condanna al risarcimento del danno, il mancato accoglimento della domanda di manleva, la condanna alla rifusione delle spese in favore di tutte le altre parti.

(OMISSIS) e (OMISSIS) si sono costituiti in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado salvo che per la parte relativa alle spese di lite, della quale, con appello incidentale, hanno chiesto la riforma con il riconoscimento in loro favore delle spese come da notula depositata in primo grado.

L'(OMISSIS) s.p.a. ha eccepito l’inammissibilita’ dell’appello relativo alla propria chiamata in garanzia, per violazione degli articoli 342 e 345 c.p.c. e l’inammissibilita’ dei documenti prodotti nel giudizio d’appello, chiedendo, nel merito, il rigetto dell’appello.

La corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto della meta’ l’importo dell’indennita’ in favore degli attori, ha rigettato la domanda di parte attrice di condanna della (OMISSIS) a risarcire il danno derivante dall’illegittima occupazione del suolo, ha compensato tra le parti (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese di lite di primo grado ed ha, infine, condannato l’appellante a rifondere all'(OMISSIS) le spese del giudizio d’appello, compensandole, invece, tra le altre parti costituite.

La corte, in particolare, ha esaminato il motivo con il quale la societa’ appellante aveva lamentato l’impossibilita’ di dare corso all’adempimento in forma specifica mediante rimozione della condotta e la mancata limitazione del risarcimento del danno alla forma per equivalente in considerazione dell’interesse dell’economia nazionale.

La corte, al riguardo, ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile perche’ propone questione di fatto e di diritto che non sono state tempestivamente dedotte nella memoria di costituzione e risposta in primo grado: in sostanza, ha osservato la corte, “la convenuta odierna appellante non aveva tempestivamente indicato che sarebbe stata impossibile la reintegrazione in forma specifica, ne’ le ragioni di fatto su cui fondare tale assunto; non aveva tempestivamente eccepito il pregiudizio dell’economia nazionale, ne’ argomentato in ordine alle ragioni di fatto per affermarlo, non aveva richiesto che si procedesse ad una reintegrazione per equivalente”, con la conseguenza che, in mancanza di tali indicazioni, il giudice non avrebbe potuto comunque esaminarle.

Del resto, ha aggiunto la corte, se e’ vero che, in tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito attribuire d’ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziche’ in forma specifica, con il dovere, imposto dall’articolo 2933 c.c., comma 2, di provvedere nel primo senso se la distruzione della cosa e’ di pregiudizio per l’economia nazionale, e’ anche vero, pero’, che “l’assoluta carenza di deduzioni sul punto in primo grado… non consente ora di esercitare i poteri-doveri sopra indicati”, ne’ risulta provato il pregiudizio per l’economia nazionale, e neppure che la societa’ non avrebbe potuto operare in modo diverso e legittimo per garantire il passaggio delle tubazioni sulla proprieta’ altrui.

La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare il motivo d’appello con il quale la societa’ appellante aveva lamentato la mancata applicazione dell’articolo 1068 c.c.. La corte, sul punto, ha ritenuto che il motivo fosse infondato sul rilievo che, in base all’articolo 1068 c.c., il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitu’ puo’ essere concesso su istanza del proprietario del fondo dominate se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente, laddove, nel caso in esame, anche se si ritenesse esistente il vantaggio per il fondo dominante, comunque non puo’ dirsi raggiunta la prova che lo spostamento non rechi danno al fondo servente.

Gli accertamenti svolti dal consulente tecnico d’ufficio, infatti, ha osservato la corte, dimostrano che lo spostamento della servitu’ comporta un maggiore aggravio per la proprieta’ degli attori, in termini di area effettivamente interessata dal passaggio delle tubazioni e di relativa zona di rispetto, oltre che per la presenza degli sfiati, che sottraggono terreno alle colture ed impediscono ai mezzi agricoli di avvicinarsi ad essi.

Ne’, ha osservato la corte, e’ condivisibile il rilievo dell’appellante per cui il nuovo tracciato della servitu’ ricadrebbe in area di rispetto stradale e, di conseguenza, non sussisterebbe alcun aggravio per i fondi serventi che, nelle aree interessate dalle fasce di rispetto dell’oleodotto sottostarebbero anche ai vincoli relativi alle fasce di rispetto stradale: “la doglianza e’ oltremodo generica perche’ non indica neppure quale sarebbe la larghezza della fascia di rispetto stradale”.

Secondo la corte, quindi, il tribunale aveva correttamente respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS) a norma dell’articolo 1068 c.c., comma 3.

La corte, poi, ha esaminato il motivo con il quale la societa’ appellante ha lamentato l’ammontare dell’indennita’ liquidata dal tribunale, ritenendolo infondato. Secondo la corte, infatti, l’indennita’ e’ stata correttamente rapportata alla durata dell’aggravio ed alla sua entita’.

La corte, invece, ha ritenuto corretto il rilievo che il fondo era di comproprieta’ con (OMISSIS) (che aveva chiesto l’accoglimento delle domande della (OMISSIS)) e che, pertanto, l’indennita’ riconosciuta in sentenza avrebbe dovuto essere dimezzata.

La corte ha, sul punto, evidenziato che il comproprietario non aveva chiesto alcuna liquidazione la quale, pertanto, non merita di essere riconosciuta per la quota di sua proprieta’.

La corte, inoltre, ha esaminato il motivo con il quale la societa’ appellante aveva lamentato che il tribunale l’aveva condannata a risarcire agli attori il danno ad essi derivante dalla condotta illecita della societa’ stessa, da liquidarsi in separata sede, ritenendone la fondatezza sul rilievo che la condotta illecita ha certamente prodotto la compressione del diritto di proprieta’ degli attori, che pero’ e’ gia’ risarcita con il riconoscimento della indennita’.

Ne’, ha aggiunto la corte, l’attrice ha indicato i danni ulteriori che la condotta della societa’ avrebbe prodotto.

La corte, poi, ha ritenuto l’infondatezza del motivo con il quale la societa’ appellante aveva lamentato il mancato accoglimento della propria domanda di manleva nei confronti dell'(OMISSIS), che l’avrebbe indotta allo spostamento della servitu’ senza, tuttavia, procedere all’esproprio o all’asservimento della relativa area: secondo la corte, invece, la condotta illecita e’ stata tenuta proprio dalla (OMISSIS) che ben avrebbe potuto astenersene sollecitando gli interventi di cui lamenta il mancato compimento da parte dell'(OMISSIS).

La corte, infine, ha ritenuto la fondatezza del motivo con il quale l’appellante aveva lamentato che il tribunale avesse posto a suo carico le spese di lite di tutte le parti in causa, senza considerare che (OMISSIS) aveva chiesto l’accoglimento della domanda riconvenzionale della societa’, la quale, pertanto, nei suoi confronti non era soccombente.

La (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., con ricorso notificato il 16/2/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso notificato in data 30/3/2015.

L'(OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso notificato in data 26/3/2015.

La (OMISSIS) s.p.a. e l'(OMISSIS) s.p.a. hanno depositato memorie.

Fissata l’adunanza camerale, la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 2058 c.c., articolo 167 c.c. e articolo 345 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, nel decidere sulla censura con la quale la stessa, in qualita’ di appellante, aveva lamentato, ai sensi dell’articolo 2058 c.c., l’impossibilita’ di dare corso all’adempimento in forma specifica mediante rimozione delle condotta, ha rigettato la richiesta di provvedere tramite il risarcimento per equivalente sul rilievo che il motivo fosse inammissibile per aver proposto questioni di fatto e di diritto che non erano state tempestivamente dedotte nella memoria di costituzione e risposta in primo grado non avendo la convenuta tempestivamente dedotto che sarebbe stata impossibile la reintegrazione in forma specifica ne’ le ragioni di fatto su cui fondare tale assunto.

In realta’, ha osservato la ricorrente, la riparazione per equivalente puo’ essere sempre disposta dal giudice anche d’ufficio con la conseguenza che, come tutte le eccezioni la cui rilevabilita’ non sia rimessa all’iniziativa di parte, la relativa eccezione, a norma dell’articolo 345 c.p.c., comma 2, poteva essere proposta dalla (OMISSIS), al pari della deduzione delle relative ragioni di fatto, per la prima volta anche in sede d’appello.

Del resto, ha proseguito la ricorrente, il rilievo d’ufficio di un’eccezione in sede lato non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’ ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, com’e’ accaduto nel caso di specie, dove, in forza delle oggettive acquisizioni documentali gia’ presenti in primo grado, la corte d’appello, davanti alla quale e’ stata sollevata la relativa eccezione, disponeva di tutti gli elementi fattuali utili per ritenere che, a fronte del suo spostamento secondo il progetto dell'(OMISSIS) di allargamento della strada, non fosse possibile il ripristino dell’oleodotto nella posizione originaria e che il posizionamento della condotta risultava obbligato in ragioni di atti amministrativi legittimi ed efficaci che, al momento in cui ha avuto corso l’intervento prescritto, non sono stati ne’ impugnati ne’ sospesi.

2. Con il secondo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 2933 c.c., comma 2, articolo 167 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, nel decidere sulla censura con la quale la stessa, in qualita’ di appellante, aveva lamentato la mancata limitazione del risarcimento alla forma per equivalente in considerazione, ai sensi dell’articolo 2933 c.c., comma 2, del pregiudizio per l’economia nazionale, ha rigettato la richiesta di provvedere tramite il risarcimento per equivalente sul rilievo che il motivo fosse inammissibile per aver proposto questioni di fatto e di diritto che non erano state tempestivamente dedotte nella memoria di costituzione e risposta in primo grado non avendo la convenuta tempestivamente dedotto il pregiudizio dell’economia nazionale ne’ argomentato sulle ragioni di fatto per affermarlo.

In realta’, ha osservato la ricorrente, la riparazione per equivalente puo’ essere sempre disposta dal giudice anche d’ufficio con la conseguenza che, come tutte le eccezioni la cui rilevabilita’ non sia rimessa all’iniziativa di parte, la relativa eccezione, a norma dell’articolo 345 c.p.c., comma 2, poteva essere proposta dalla (OMISSIS), al pari della deduzione delle relative ragioni di fatto, per la prima volta anche in sede d’appello.

Del resto, l’eccezione prevista dall’articolo 2933 c.c., comma 2, coinvolge direttamente un interesse pubblico e puo’ essere, quindi, rilevata in ogni stato e grado del processo, rimanendo, diversamente, pregiudicato l’esercizio da parte del giudice del dovere di disporre sempre il risarcimento per equivalente qualora la distruzione della cosa e’ di pregiudizio per l’economia nazionale.

In ogni caso, ha proseguito la ricorrente, i fatti in base ai quali tale eccezione e’ stata proposta erano di per se’ gia’ tutti acquisiti in primo grado, vale a dire che l’oleodotto in questione collega (OMISSIS) ed il relativo stabilimento con altri stabilimenti industriali petrolchimici, che esse serve a fornire prodotti chimici dal (OMISSIS) a tutti gli stabilimenti, e che la sua interruzione comporta il blocco delle forniture necessarie per l’operativita’ degli stabilimenti industriali, con la conseguenza che l’interruzione della condotta pregiudica la produzione industriale e la produzione degli stabilimenti petrochimici nell’Italia del nord.

La corte d’appello, quindi, anziche’ arrestarsi al profilo industriale, avrebbe dovuto svolgere la propria valutazione sul pregiudizio per l’economia nazionale che il blocco della produzione industriale dei petrolchimici del nord Italia collegati alla condotta avrebbe arrecato.

D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, per meglio dettagliare le conseguenze che l’interruzione della condotta e l’interruzione delle forniture agli stabilimenti industriali avrebbe arrecato all’economia nazionale, la societa’ appellante aveva depositato un’articolata relazione, i cui contenuti sono stati anche trascritti negli atti difensivi, la cui produzione non e’ stata dichiarata inammissibile dalla corte d’appello, la quale, pertanto, ritenendo preliminarmente inammissibile l’eccezione, ha omesso di esaminare e di valutare, in violazione dell’articolo 115 c.p.c., i dati di fatti che erano stati rappresentati e provati in ordine alle conseguenze che la rimozione della condotta cagionerebbe all’economia nazionale.

Inoltre, ha aggiunto la ricorrente, la corte d’appello ha erroneamente applicato l’articolo 2697 c.c., posto che il suo dovere di impedire che l’esecuzione di un obbligo di facere si traduca in un danno all’economia nazionale comporta il dovere del giudice di verificare sempre e con tutti gli strumenti di prova a sua disposizione, come la consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza del presupposto applicativo dell’articolo 2933 c.c., comma 2.

Ne’, ha aggiunto la ricorrente, puo’ rilevare l’affermazione della corte d’appello secondo la quale non risulta provato che la societa’ non avrebbe potuto operare in modo diverso e legittimo per garantire il passaggio delle tubazioni sulla proprieta’ altrui, trattandosi di assunto che non ha e non puo’ avere alcuna attinenza con l’applicabilita’ dell’articolo 2933 c.c., comma 2, importando a tal fine unicamente che l’oleodotto, ove posizionato in assenza di un titolo idoneo alla costituzione della servitu’, sia o meno interrompibile in ragione del richiesto risarcimento in forma specifica.

La sentenza, sotto questo profilo, ha concluso la ricorrente, tradisce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione, previsto dall’articolo 360 c.p.c., n. 6, posto che il fatto per cui la (OMISSIS) ha agito in ottemperanza a provvedimenti amministrativi, di per se’ legittimi ed efficaci, alla data dell’occupazione dell’area, risulta dagli atti processuali e risulta in modo inequivoco da tutti i provvedimenti gia’ versati negli atti di primo grado, ed e’ stato oggetto di discussione tra le parti.

3. Con il terzo motivo, la societa’ ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio quale l’inesistenza di aggravio della servitu’ di elettrodotto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha disposto il risarcimento per equivalente in luogo di quello in forma specifica, laddove, in realta’, a fronte del mancato aggravio della servitu’, si tratta di un danno che la (OMISSIS) neppure sarebbe stata obbligata a risarcire.

Le nuove tubazioni e la relativa fascia di rispetto, infatti, ha osservato la ricorrente, insistono per intero sulle fasce di rispetto delle strade attraversate dall’oleodotto dove, per legge, sussiste lo stesso divieto stabilito dall’atto costitutivo della servitu’.

La corte, quindi, quando ha respinto l’eccezione, definendola “oltremodo generica” per non avere l’appellante indicato la larghezza della fascia di rispetto stradale, ha omesso di esaminare il fatto storico certo ed oggetto di discussione, vale a dire che – come emerge dallo stesso documento 4 allegato alla relazione del consulente, cui la corte fa riferimento – il nuovo percorso dell’oleodotto insiste per intero all’interno della fascia di rispetto stradale che, a norma dell’articolo 2 C.d.S. e articolo 26 del regolamento, misura 40 metri sul lato sud della strada statale di tipo B e 30 metri sul lato nord della strada complanare extraurbana di tipo C che corre parallela alla stradale, dove, peraltro, insistono pure i due sfiati delle tubazioni che la corte considera come un ulteriore aggravio.

La lettura completa del documento predetto rende, quindi, evidente, ha concluso la ricorrente, che il percorso delle nuove tubazioni non reca danno al fondo servente perche’ e’ compreso nella fascia di rispetto stradale, dove vige per legge il divieto di impiantare alberi di alto o medio fusto, come le parti avevano previsto nell’atto costitutivo della servitu’ del 23/12/1971.

4. Con il quarto motivo, la societa’ ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 e la mancata applicazione/mancata considerazione della L. n. 2359 del 1865, articolo 13, L. 109 del 1994, articolo 14, comma 3, Decreto Legislativo n. 143 del 1994, articolo 2, comma 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 13, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di manleva che la (OMISSIS) aveva proposto, in via subordinata, contro l'(OMISSIS) per essere tenuta indenne da ogni pregiudizio conseguente all’eventuale accoglimento della domanda attorea sul rilievo che la (OMISSIS), nel posare la condotta secondo il nuovo tracciato, avrebbe tenuto una condotta illecita e che la (OMISSIS) avrebbe potuto astenersi sollecitando gli interventi dei quali lamenta il mancato compimento da parte dell'(OMISSIS).

Cosi’ facendo, pero’, ha osservato la ricorrente, la corte ha omesso l’esame di una serie di fatti decisivi, non corrispondendo al vero che la (OMISSIS), quando ha posato la condotta, ha tenuto una condotta illecita: piuttosto, e’ stata l'(OMISSIS) che, dopo l’esecuzione dei lavori ed una volta che era stata realizzata la strada e spostato l’oleodotto interferente con la stessa, a non concludere il procedimento espropriativo di sua competenza.

Del resto, ha aggiunto la ricorrente, non e’ vero che la (OMISSIS) poteva astenersi dal dare corso ai lavori di spostamento della condotta, legittimamente svolti in forza di titoli amministrativi vigenti ed efficaci. In particolare, come emerge dalla documentazione prodotta, la (OMISSIS) si e’ limitata alla materia posa della condotta secondo le prescrizioni dell'(OMISSIS) per risolvere le interferenze con la strada statale, e cio’ e’ avvenuto nella vigenza del decreto prefettizio, valido ed efficace, che consentiva l’occupazione dell’area.

La corte, peraltro, ha aggiunto la ricorrente, ha omesso di considerare che il mantenimento delle condotte in loco e’ diventato solo ex post privo di titolo in quanto l'(OMISSIS) non ha concluso il procedimento espropriativo di sua competenza, ne’ ha dato corso all’acquisizione sanante che essa stessa aveva prospettato come di sua competenza.

Ne’ la corte ha esaminato l’altro dato essenziale, risultante gia’ dal primo grado e dalla sentenza gravata nella parte il cui la corte d’appello ha dato atto che nei confronti degli attori non si era conclusa alcuna procedura di asservimento o di esproprio. Ne consegue che l’occupazione della (OMISSIS) era perfettamente legittima e lecita, in quanto eseguita in forza di provvedimenti amministrativi vigenti ed efficaci, risultando, piuttosto, che l'(OMISSIS), dopo aver avviato la procedura di espropriazione/costituzione coattiva della servitu’, non l’ha conclusa, cagionando l’inefficacia ex lege, che il giudice deve conoscere, degli atti in forza dei quali la (OMISSIS) aveva traslato la condotta.

5. Il secondo motivo e’ fondato con assorbimento degli altri.

5.1. La corte d’appello, infatti, come in precedenza illustrato, ha respinto il motivo con il quale la societa’ appellante aveva lamentato l’impossibilita’ di dare corso all’adempimento in forma specifica mediante rimozione della condotta e la mancata limitazione del risarcimento del danno alla forma per equivalente in considerazione dell’interesse dell’economia nazionale, sul rilievo che si tratta di un’eccezione inammissibile in quanto fondata su questioni di fatto e di diritto che non erano state tempestivamente dedotte nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado: li’ dove “la convenuta odierna appellante non aveva tempestivamente indicato che sarebbe stata impossibile la reintegrazione in forma specifica, ne’ le ragioni di fatto su cui fondare tale assunto; non aveva tempestivamente eccepito il pregiudizio dell’economia nazionale, ne’ argomentato in ordine alle ragioni di fatto per affermarlo, non aveva richiesto che si procedesse ad una reintegrazione per equivalente”.

5.2. Cosi’ facendo, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi ripetutamente affermati da questa Corte secondo cui, in tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l’applicabilita’ dell’articolo 2058 c.c., nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi (Cass. SU n. 10499 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 1607 del 2017), salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all’economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere (soltanto) per equivalente ex articolo 2933 c.c., comma 2 (Cass. 266 del 2007, in motiv.): la verifica della sussistenza, o meno, di quest’ultima ipotesi non richiede, pero’, che la parte obbligata assuma l’iniziativa ovvero manifesti la sua volonta’ in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell’oggetto di un’eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d’ufficio da parte del giudice il quale, pertanto, anche in grado d’appello, per accertarne la concreta ricorrenza, avra’ il dovere di tener conto, a prescindere da qualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera della parte interessata, di tutte le circostanze di fatto evincibili dal materiale probatorio legittimamente acquisito.

In effetti, il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato, al pari della loro proponibilita’ in appello, non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed e’, quindi, ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere a tal fine sufficiente che i fatti sui quali esse si fondano, quantunque non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa (Cass. SU n. 10531 del 2013; conf., Cass. n. 4548 del 2014; Cass. n. 5249 del 2016; Cass. n. 27998 del 2018).

6. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d’appello di Venezia che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Venezia che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.