in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 139, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, comma 3 – ter, inserito dalla L. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrita’ psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potra’ in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 11 settembre 2018, n. 22066

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15785-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2874/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 30/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

in relazione ai danni riportati da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in un sinistro stradale, il Giudice di Pace di Lauro accolse la domanda di risarcimento soltanto in relazione all’invalidita’ temporanea, negando invece il risarcimento del danno correlato all’invalidita’ permanente, in quanto ritenne che tale invalidita’ non fosse risultata accertata in conformita’ alla previsione del Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, comma 3 ter convertito in L. n. 27 del 2012; nego’, inoltre, il risarcimento del danno morale;

il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza affermando -fra l’altro- che, “nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario un “accertamento clinico strumentale” da intendersi quale referto di diagnostica, cioe’ per immagine, ai fini del risarcimento del danno biologico permanente (articolo 32, comma 3 ter) considerando, di contro, sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale solo per la risarcibilita’ del danno da invalidita’ temporanea (articolo 32, comma 3 quater)”;

hanno proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) e gli (OMISSIS), affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la (OMISSIS) s.p.a..

Considerato che:

il primo motivo deduce “violazione e/o errata applicazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5,. degli articoli 2554, 2043 e 2056 cod. civ., del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012 e articolo 139 cod. ass.”: i ricorrenti censurano la sentenza per avere ritenuto che “nell’ambito delle microlesioni sia comunque necessario “un accertamento clinico strumentale” da intendere quale referto di diagnostica, cioe’ per immagine, ai fini della risarcibilita’ del danno biologico permanente” e assumono che il Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, commi 3 ter e 3 quater convertito nella L. n. 27 del 2012 “sono da leggere in correlazione alla necessita’ (…) che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali fra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, ne’ unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis)”;

il motivo e’ fondato per quanto di ragione, ossia nella parte in cui contesta l’affermazione secondo cui, ai fini dell’accertamento dell’invalidita’ permanente, sia sempre necessario un referto di diagnostica per immagini;

deve infatti considerarsi che questa Corte si e’ gia’ espressa al riguardo, sia con la pronuncia n. 18773/2016 (sunteggiata dai ricorrenti) sia – piu’ recentemente – con sentenza n. 1272/2018 che ha affermato il principio secondo cui “in materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 139, comma 2, nel testo modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 32, comma 3 – ter, inserito dalla L. di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrita’ psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l’accertamento clinico strumentale obiettivo non potra’ in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale”;

alla stregua di tale principio, cui il Collegio intende dare continuita’, deve dunque ritenersi che, ferma restando la necessita’ di un rigoroso accertamento medico-legale da compiersi in base a criteri oggettivi, la sussistenza dell’invalidita’ permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidita’ permanente ad una verifica di natura strumentale;

la sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale perche’ accerti se l’invalidita’ permanente lamentata dagli odierni ricorrenti possa ritenersi o meno comprovata sulla base di criteri oggettivi o se, in concreto, la patologia dedotta sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale;

il secondo motivo -attinente al risarcimento del danno morale che il giudice di merito non ha riconosciuto- resta assorbito, in quanto la statuizione sul danno morale e’ suscettibile di essere influenzata dalla decisione relativa alla sussistenza o meno dell’invalidita’ permanente;

il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Avellino, in persona di altro magistrato.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.