Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della L. 124 del 2017 (articolo 1, commi 136- 140), sono regolati dalla disciplina della L. Fall., articolo 72-quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore. In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avra’ diritto alla restituzione del bene e dovra’ insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato. La vendita avverra’ a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sara’ determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di leasing si consiglia la lettura del seguente articolo:

Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Sentenza|10 luglio 2019| n. 18543

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23717/2014 r.g. proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)) quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a. – con sede in (OMISSIS), in persona del procuratore speciale (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del curatore Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA depositato in data 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo accogliersi il terzo motivo con assorbimento degli altri.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a., ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 2 luglio/7 agosto 2014, reiettivo dell’opposizione L. Fall., ex articolo 98 da essa spiegata avverso la mancata ammissione al passivo del fallimento della (OMISSIS). s.r.l. in liquidazione della somma di Euro 30.816,81 (di cui Euro 16.392,21 per canoni scaduti e non pagati; Euro 1.183,41 per interessi di mora contrattualmente dovuti; Euro 8.766,25, oltre I.V.A., per capitale residuo), invocata in virtu’ del contratto di leasing finanziario intercorso con la menzionata societa’ in bonis, in qualita’ di utilizzatrice, e risolto, per inadempimento di quest’ultima, anteriormente al suo fallimento. Resiste con controricorso la curatela fallimentare.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, il giudice a quo, muovendo dal duplice pacifico presupposto dell’avvenuta risoluzione, anteriormente al dichiarato fallimento della (OMISSIS). s.r.l. in liquidazione, del suddetto contratto di leasing e della gia’ avvenuta restituzione del bene che ne costituiva l’oggetto, ha: i) ritenuto inutilizzabile, nella specie, la L. Fall., articolo 72-quater; ii) qualificato quel contratto come leasing cd. traslativo; iii) considerato applicabile l’articolo 1526 c.c., alla stregua della cui disciplina ha opinato per la non ammissibilita’ al passivo del credito cosi’ come domandato dalla opponente, non riferito ad un equo indennizzo ne’ ad una indennita’ di risoluzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. Fall., articoli 98 e 99, articolo 112 c.p.c.”. Si ascrive al tribunale campano di aver posto a fondamento della propria decisione questioni mai dedotte dalla curatela innanzi al giudice delegato, ma dalla stessa sollevate, per la prima volta, solo costituendosi nel giudizio di opposizione;

II) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 101 c.p.c., comma 2”. Si censura il decreto impugnato perche’, anche a volersi ammettere la possibilita’ di decidere in base a questioni nuove, sarebbe stato preciso dovere del tribunale, ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, sottoporre le stesse al contraddittorio delle parti, al fine di consentire all’opponente un’adeguata esplicazione del proprio diritto di difesa;

III) “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’articolo 1526 c.c. e L. Fall., articolo 72-quater”, per essere stata illegittimamente esclusa, nella specie, l’applicabilita’ dalla L. Fall., articolo 72-quater;

IV) “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 1526 e 1458 c.c.”. Si lamenta, ove anche l’adita Corte ritenesse inutilizzabile, nell’odierna fattispecie, la L. Fall., articolo 72-quater, l’avvenuta applicazione, da parte del menzionato tribunale, della disciplina di cui all’articolo 1526 c.c. in luogo di quella ex articolo 1458 c.c.;

V) “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1526 c.c.”. Si assume che, pure volendosi ritenere applicabile, in via analogica, il disposto dell’articolo 1526 c.c., il decreto impugnato si rivelerebbe contrario a quanto ivi sancito nella misura in cui aveva omesso di considerare la disciplina pattizia stabilita dalle parti, con l’articolo 21 delle relative condizioni generali di contratto, al fine di individuare la regolamentazione concretamente applicabile al rapporto tra esse intercorso per l’ipotesi di sua risoluzione.

2. Va, pregiudizialmente, osservato, quanto all’eccezione sollevata dalla curatela in ordine alla pretesa inammissibilita’ dell’avverso ricorso, ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per omessa specifica indicazione degli atti processuali o dei documenti su cui questo si fonda, che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la verifica dell’osservanza di quanto prescritto dalla citata norma deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi puo’ comportarne la declaratoria di inammissibilita’ solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o piu’ specifici atti o documenti fungano da relativo fondamento, e cioe’ quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonche’ la valutazione della sua decisivita’, risulterebbero impossibili. Di conseguenza, deve escludersi che il ricorso possa essere dichiarato in toto inammissibile ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass., SU, n. 16887 del 2013).

2.1. Ad avviso del Collegio, almeno limitatamente ai primi tre formulati motivi, che pongono, i primi due, questioni squisitamente attinenti al modus procedendi del tribunale a quo, e, il terzo, il tema dell’applicabilita’, o meno, al contratto intercorso tra le parti, pacificamente qualificato come leasing cd. traslativo, dell’articolo 72-quater L. Fall., non sussiste l’inammissibilita’ suddetta, essendo la Corte in condizioni di decidere affatto agevolmente alla stregua di quanto chiaramente desumibile dal solo contenuto del provvedimento impugnato e delle argomentazioni esposte in ricorso.

3. Venendo, dunque, all’esame dei motivi di quest’ultimo, il primo di essi e’ infondato, avendo la giurisprudenza di legittimita’ da tempo chiarito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non opera, malgrado la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all’articolo 345 c.p.c., in materia di ius novorum, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato (cfr., ex multis, Cass. n. 19003 del 2017; Cass. n. 8929 del 2012).

4. Il secondo motivo e’ infondato, posto che, come emerge dalla semplice lettura del decreto impugnato (cfr. pag. 1-2), la curatela, costituendosi nel giudizio L. Fall., ex articolo 98, contesto’ l’avversa richiesta di ammissione, chiedendone il rigetto, “…sul presupposto che il contratto di leasing posto a fondamento dell’asserito credito era stato risolto anteriormente alla dichiarazione di fallimento della societa’…((OMISSIS). s.r.l. in liquidazione. Ndr)”. Pertanto, le corrispondenti questioni e quella, ad essa evidentemente collegata, della disciplina nella specie applicabile, lungi dall’essere state rilevate di ufficio dal giudice a quo, costituivano oggetto del contraddittorio insorto tra le parti.

5. Il terzo motivo e’, invece, fondato.

5.1. Il tribunale, muovendo dal duplice pacifico presupposto dell’avvenuta risoluzione, anteriormente al dichiarato fallimento della (OMISSIS). s.r.l. in liquidazione, del contratto di leasing finanziario intercorso tra le parti e della gia’ avvenuta restituzione del bene che ne costituiva l’oggetto, ha, come si e’ gia’ anticipato: i) ritenuto inutilizzabile, nella specie, la L. Fall., articolo 72-quater; ii) qualificato quel contratto come leasing cd. traslativo; iii) considerato applicabile l’articolo 1526 c.c. alla stregua della cui disciplina ha opinato per la non ammissibilita’ al passivo del credito di Euro 30.816,81 (di cui Euro 16.392,21 per canoni scaduti e non pagati; Euro 1.183,41 per interessi di mora contrattualmente dovuti; Euro 8.766,25, oltre I.V.A., per capitale residuo) cosi’ come domandato dalla opponente, non riferito ad un equo indennizzo ne’ ad una indennita’ di risoluzione.

5.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che occorre innanzitutto interrogarsi circa l’applicabilita’, al caso di specie, dello ius superveniens costituito dalla disciplina del contratto di leasing contenuta dalla L. n. 124 del 2017, articolo 1, commi 136-140, e cio’ sotto due profili: a) l’applicabilita’ diretta della nuova disciplina, che regola in modo specifico la risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore, al contratto per cui e’ causa, seppure concluso e risolto in data anteriore all’entrata in vigore della novella, in quanto non sarebbero del tutto esauriti gli effetti derivanti dal fatto generatore (risoluzione del contratto); b) l’applicabilita’ in via analogica della novella e dei suoi principi ispiratori alla fattispecie in esame, in assenza di una disciplina legislativa che regoli i contratti di leasing pregressi.

5.3. Ritiene il Collegio, in piena adesione a quanto gia’ recentemente sancito da Cass. n. 8980 del 2019, che vada senz’altro preferita tale seconda opzione, fondata sulla generale portata della novella ai fini dell’interpretazione sistematica, pure in assenza di una diretta applicabilita’ della stessa.

5.3.1. Gia’ questa Sezione, con la recente pronuncia n. 8503 del 2018, aveva segnalato una possibile interferenza, nel dibattito sulla portata della L. Fall., articolo 72-quater e sulla natura del leasing finanziario, della L. n. 124 del 2017. In tale occasione, tuttavia, la questione non era stata approfondita perche’ estranea alla materia del contendere.

5.3.2. La legge predetta, come e’ noto, ha introdotto nel nostro ordinamento una definizione unitaria del contratto di leasing finanziario, senza recepire la tradizionale distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra leasing “di godimento” e leasing “traslativo”, disciplinando, altresi’, presupposti ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore. Prima di tale tipizzazione, invero, non esistevano una definizione ed una disciplina di portata generale del contratto di leasing finanziario: non si pone, dunque, in relazione a tale fattispecie negoziale, un problema di successione, in senso stretto, di leggi nel tempo. Si tratta, piuttosto, di stabilire se, ed in che misura, il paradigma normativo ed i principi recati dalla novella legislativa possano trovare ingresso, pur in assenza di una loro diretta applicabilita’, nel presente giudizio.

5.3.3. Conviene premettere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, i principi della rilevabilita’, anche d’ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilita’ nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente ma devono essere coordinati con quelli che regolano l’onere dell’impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro utilizzabilita’ trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni su cui avrebbe dovuto incidere (a vario titolo) la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti (cfr. Cass. n. 6101 2014, richiamata, in motivazione, dalla piu’ recente Cass. n. 8980 del 2019).

5.3.3.1. In particolare, nel giudizio di legittimita’, la rilevanza dello ius superveniens presuppone che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per Cassazione – e, segnatamente, quello che impone che la funzione di legittimita’ sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni afferenti ad un profilo che non sia stato investito, pure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimita’ (cfr. Cass. n. 19617 del 2018).

5.3.3.2. Nel caso di specie, la novella incide direttamente sugli effetti della risoluzione del contrato di leasing e sulla disciplina applicabile, questione proposta dalla ricorrente proprio con il motivo che si sta scrutinando.

5.3.3.3. La censura ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in particolare, puo’ concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove applicabili al rapporto dedotto, atteso che il giudizio di legittimita’ non ha ad oggetto l’operato del giudice, ma la (perdurante) conformita’ della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass., SU., n. 21691 del 2016).

5.3.3.4. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, occorre verificare, in assenza di giudicato interno sul punto, se la statuizione del provvedimento impugnato che ha affermato l’applicabilita’ dell’articolo 1526 c.c. sia conforme all’ordinamento giuridico anche alla luce delle disposizioni emanate successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e dei principi da esse introdotti.

5.4. Conviene premettere che il contratto in esame deve senz’altro qualificarsi come leasing finanziario (o locazione finanziaria), – non essendo stata fatta oggetto di specifica censura la corrispondente affermazione del tribunale oplontino – che va tenuto distinto dal c.d. leasing operativo, fattispecie che ricorre quando e’ lo stesso produttore a concedere verso corrispettivo in godimento il bene per un periodo tendenzialmente inferiore alla vita economica del bene, estranea al presente giudizio.

5.4.1. Occorre partire dalla considerazione che, come gia’ evidenziato, fino all’emanazione della L. n. 124 del 2017, articolo 1, commi 136-140, non esisteva nel nostro ordinamento una disciplina organica del contratto di leasing o locazione finanziaria, benche’ esso fosse oggetto di numerose disposizioni legislative settoriali, a partire dalla L. n. 183 del 1976, articolo 17 (relativa all’intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980). Da cio’ la conclusione che, fino alla recente novella, il leasing dovesse qualificarsi come contratto atipico o innominato.

5.4.2. In assenza di una disciplina organica del leasing, come e’ noto, a partire dalle sentenze della Cassazione n. 5570, 5572 e 5573 del 13 dicembre 1989, confermate con quella delle Sezioni Unite n. 65 del 1993, si e’ affermato in giurisprudenza un orientamento fondato sulla distinzione tra “leasing di godimento” e “leasing traslativo”, quest’ultimo relativo a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, ed i cui canoni scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).

5.4.2.1. Si e’, inoltre, consolidato l’indirizzo interpretativo secondo cui, nel leasing traslativo, la disciplina dettata dall’articolo 1526 c.c., in materia di risoluzione del contratto, ha carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa con valore di principio generale di tutela di interessi omogenei e strumento di controllo dell’autonomia negoziale delle parti (cfr. Cass. 19732 del 2011).

5.5. Pure a seguito dell’introduzione nell’ordinamento (tramite il Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 59) della L. Fall., articolo 72-quater, che ha dettato un’unica disciplina per la locazione finanziaria, valevole sia per il leasing di godimento che per quello traslativo (cfr. Cass. n. 4862 del 2010), questa Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi superata la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore (cfr. Cass. n. 8687 del 2015; Cass. n. 2538 del 2016), affermando che la disposizione dell’articolo 72-quater si applicava ad una situazione particolare (scelta del curatore di sciogliersi dal contratto pendente alla data di fallimento) e la sua disciplina non aveva incidenza al di fuori della materia fallimentare e dei rapporti giuridici pendenti.

5.5.1. La disciplina della L. Fall., articolo 72-quater, tuttavia, ha una particolare rilevanza sul piano sistematico, in quanto, nonostante sia stata emanata successivamente all’affermarsi dell’indirizzo giurisprudenziale fondato sulla bipartizione del leasing finanziario in due fattispecie negoziali distinte e riferibili a due diversi tipi contrattuali, riconduce ad unita’ tale contratto. Il leasing viene specificamente distinto dalla vendita con riserva di proprieta’ (il cui scioglimento e’ disciplinato dal successivo articolo 73, mediante rinvio alla disciplina dell’articolo 1526 c.c.), valorizzandone la causa di finanziamento, peraltro gia’ desumibile dalla previsione degli articoli 1 e 106 del TUB, i quali riservano alle banche ed agli altri intermediari finanziari la posizione di concedente nelle operazioni di locazione finanziaria.

5.6. Successivamente, la L. n. 208 del 2015 (legge di stabilita’ del 2016) ha introdotto nell’ordinamento la figura del leasing immobiliare abitativo (che contempla una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie dirette a favorire l’utilizzo del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale) prevedendo, anche in tal caso, un’unica figura negoziale, caratterizzata dalla finalita’ di finanziamento. Pure in questa ipotesi, peraltro, si tratta di una figura particolare, che ha specifici presupposti ed un particolare ambito applicativo.

5.7. Da ultimo, pero’, come sopra evidenziato, la legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017, all’articolo 1, ha introdotto una definizione del leasing finanziario ed ha dettato una compiuta disciplina relativa a presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento oltre a norme di coordinamento con altre disposizioni che richiamano tale fattispecie contrattuale.

5.8. La nuova normativa ha, dunque, tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma, distinta dalla vendita con riserva di proprieta’, in conformita’ a tutti i piu’ recenti interventi legislativi in materia ed in particolare alla disciplina prevista dalla L. Fall., articolo 72-quater. Il legislatore ha optato per la ricostruzione unitaria del contratto di leasing ed ha, pertanto, disatteso il tradizionale indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e facendo cosi’ venir meno una bipartizione che non e’ fondata su alcuna norma di legge.

5.9. In tale prospettiva, la nuova normativa si pone in linea di diretta continuita’ con la previsione della L. Fall., articolo 72-quater e con la particolare disciplina dello scioglimento del contratto di leasing, che, come gia’ riferito, e’ ivi delineata secondo un paradigma unitario.

5.9.1. Da cio’ consegue l’applicabilita’ alla fattispecie in esame, in via analogica, della disciplina dettata dalla L. Fall., articolo 72-quater, in conformita’ ad un indirizzo interpretativo solo recentemente fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. n. 8980 del 2019), benche’ da tempo affermato da larga parte della giurisprudenza di merito.

5.9.2. Tale norma, pur dettata in relazione all’ipotesi in cui lo scioglimento del contratto di leasing derivi da una scelta del curatore e non dall’inadempimento dell’utilizzatore, e’ del tutto coerente con la fisionomia di tale tipo negoziale e con la particolare disciplina della risoluzione dettata dalla nuova normativa, dovendo ritenersi definitivamente superato il ricorso in via analogica alla disciplina recata dall’articolo 1526 c.c. (cfr. Cass. n. 12552 del 2019).

5.10. Non si tratta, quindi, di attribuire carattere retroattivo (in assenza di norme di diritto transitorio) alla nuova disciplina portata dalla L. n. 124 del 2017, ma di fare concreta applicazione della cd. interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati ancora accertati e definiti con statuizione passata in giudicato, non puo’ che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attivita’ ermeneutica non puo’ dispiegarsi “ora per allora”, ma all’attualita’. Cio’, a maggior ragione, quando, come nel caso di specie, l’ordinamento abbia organicamente disciplinato, dando cosi’ luogo ad un nuovo “tipo” negoziale, un contratto che, pur diffuso nella pratica, non poteva qualificarsi come contratto tipico e la cui disciplina veniva dunque desunta, in via analogica, da altri contratti tipici (nel nostro caso locazione o vendita con riserva di proprieta’), in virtu’ di una scelta ermeneutica la quale, benche’ riconducibile ad un consolidato indirizzo di questa Corte, non puo’ che operare su un piano meramente interpretativo, quale e’ quello proprio del formante giurisprudenziale. Tale indirizzo e’, allora, destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore, che, in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva (ed evidentemente consapevole) soluzione di continuita’ rispetto ad esso, non puo’ non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite.

5.11. Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dovranno, cosi’, essere regolati sulla base di quanto previsto dalla L. Fall., articolo 72-quater, che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti. La disciplina della L. n. 124 del 2017 ed il procedimento di realizzazione sul bene ivi regolato consentono di superare i dubbi interpretativi sorti in ordine al trattamento, in ambito concorsuale, del credito del concedente all’esito della risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore.

5.11.1. Come gia’ rilevato nella pronuncia n. 15701 del 2011 di questa Corte, l’applicazione della disciplina della L. Fall., articolo 72-quater anche al caso di risoluzione del contratto verificatasi prima della dichiarazione di fallimento implica che, pure in questo caso, il concedente dovra’ evidentemente insinuarsi al passivo fallimentare per poter allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato.

5.11.2. Alla stregua di quanto previsto per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale L. Fall., ex articolo 53, la vendita avverra’ a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene sara’ determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, corrispondente all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale (in coerenza con la previsione della L. Fall., articolo 55), oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione; eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto.

5.11.3. Alla luce della chiara indicazione della novella, del tutto coerente con l’indirizzo gia’ sostenuto dalla citata pronuncia n. 15701 del 2011 di questa Corte, va dunque esclusa, in quanto del tutto superflua, l’insinuazione in via tardiva della differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e la minore somma ricavata, pure affermato da un precedente arresto di questa Corte (cfr. Cass. 21213 del 2017) o l’ammissione di detto credito con riserva.

5.12. Anche il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella G.U. del 14 febbraio 2019), all’articolo 177, detta una disciplina della locazione finanziaria pienamente coerente con la disciplina della L. Fall., articolo 72-quater e della L. n. 124 del 2017, prevedendo che nella liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, in caso di scioglimento del contatto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e’ tenuto a versare alla curatela fallimentare l’eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita a valori di mercato, dedotta una somma pari all’ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento e dei canoni a scadere, solo in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

5.12.1. La medesima disposizione, al comma 2, prevede che il concedente ha diritto di insinuarsi allo stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato. Viene dunque espressamente prevista la stima del giudice delegato quale necessario presidio per determinare il valore di mercato del bene, gia’ desumibile dall’attuale sistema della legge fallimentare, seppure non esplicitata nella disposizione della L. Fall., articolo 72-quater.

5.12.2. Anche la nuova regolazione della crisi d’impresa, che nonostante la (ampia) vacatio legis, fa ormai parte dell’ordinamento, conferma, dunque, la scelta del legislatore, che ha trovato costante espressione in tutti i piu’ recenti interventi in materia, univocamente ispirati alla configurazione unitaria del leasing finanziario e della previsione di una disciplina sostanzialmente omogenea della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore e dello scioglimento (per scelta del curatore) di quello che e’ ormai, a tutti gli effetti, un contratto tipico.

5.13. Deve, allora, ribadirsi, il medesimo principio di diritto recentemente affermato da Cass. n. 8980 del 2019:

“Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della L. 124 del 2017 (articolo 1, commi 136- 140), sono regolati dalla disciplina della L. Fall., articolo 72-quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore.

In caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente avra’ diritto alla restituzione del bene e dovra’ insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l’importo incassato.

La vendita avverra’ a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito mediante la stima su menzionata, sara’ determinato l’eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest’ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione.

Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto”.

6. Il quarto ed il quinto motivo, infine, devono considerarsi evidentemente assorbiti, attese le considerazioni che hanno condotto all’accoglimento della precedente censura.

7. Pertanto, respinti i primi due motivi ed assorbiti il quarto ed il quinto, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua dell’enunciato principio e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, ne accoglie il terzo e ne dichiara assorbiti il quarto ed il quinto. Cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame alla stregua dell’enunciato principio e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.