Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l’altrui inadempimento ovvero allegare e provare l’altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto.

Tribunale|Teramo|Civile|Sentenza|6 febbraio 2020| n. 109

Data udienza 31 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

SEZIONE ORDINARIA CIVILE

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Fanesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 144/2016 e promossa da:

Fa.Or., con il patrocinio dell’avv. St.Ga., elettivamente domiciliato in Isola del Grasso d’Italia, L.go (…), presso il difensore

appellante

contro

Im.Gr., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Em.Ri., elettivamente domiciliato in Azzinano di Tossicia, via (…), presso il difensore

appellato

Per la riforma della sentenza n. 796/2015 del Giudice di Pace di Teramo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, Fa.Or. proponeva gravame avverso la sentenza n. 796/2015 del 29.10.2015 con cui il Giudice di Pace di Teramo rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda di risarcimento proposte dall’odierno appellante e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore della ditta Di.Et..

Alla base della propria pronuncia, il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrato il credito vantato dal Di. e l’inadempimento dell’Or. alla realizzazione delle opere secondo quanto concordato nel contratto preliminare di locazione commerciale concluso tra le parti, con conseguente risoluzione del contratto e diritto dell’odierno appellato alla ripetizione delle somme già sborsate, quali il doppio della caparra confirmatoria e le spese delle utenze.

La sentenza era impugnata Fa.Or. sostanzialmente in quanto ritenuta viziata dalla mancata valutazione della prova orale espletata in primo grado, che avrebbe dovuto condurre il giudice ad una diversa valutazione dell’imputabilità dell’inadempimento contrattuale anziché in capo all’appellante al Di., e alla mancata valutazione del danno subito dall’Or., anche secondo equità.

Alla luce dei superiori motivi, l’appellante chiedeva che l’impugnata sentenza venisse riformata, anche in punto di statuizione sulle spese di lite, dichiarando nullo e revocando il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando la risoluzione del contratto preliminare concluso tra le parti e condannando l’appellato al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 5.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva Im. di Di.Et., chiedendo il rigetto dell’appello e deducendo l’inadempienza del locatore Or. rispetto a quanto convenuto nel preliminare con conseguente diritto ad ottenere la ripetizione del doppio della caparra confirmatoria e delle spese per utenze.

Instaurato il contraddittorio, esaurita la trattazione, il procedimento giungeva all’udienza del 15.1.2020, avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore, era stato

assegnato il presente fascicolo, ove le parti precisavano le conclusioni con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente occorre precisare che non è contestato che le parti hanno stipulato un contratto preliminare di locazione a uso commerciale e professionale e che al momento della stipula veniva versata a titolo di acconto una somma pari a Euro 500,00, appuntandosi il principale motivo di divergenza sulla mancata realizzazione delle opere promesse da parte del locatore Or., con conseguente configurabilità di un suo inadempimento.

Come noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull’accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall’opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.

È di tale credito che l’ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa.

Il debitore ingiunto deve, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.

Si osserva, altresì, in punto di diritto che nelle azioni contrattuali di adempimento, risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe all’attore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute e di allegare il fatto d’inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).

Applicando i superiori principi alla fattispecie in esame, il Tribunale ritiene sussistente un grave inadempimento del promittente locatore nella realizzazione delle opere indicate dalle parti al fine di rendere i locali idonei all’uso concordato.

La ditta Di., infatti, ha allegato la mancata installazione degli impianti, la mancata sostituzione della porta del bagno e dei sanitari e la mancata tinteggiatura dei locali da parte di Or., secondo quanto stabilito nel contratto.

Il locatore, dal suo canto, si è limitato ad dedurre che i lavori erano stati realizzati, che aveva provveduto all’allaccio delle utenze sostenendo spese pari a Euro 860,00 e che tali circostanze erano state confermate dai testi escussi in primo grado.

Tale assunto non può essere condiviso.

I testi escussi Di. e Di., infatti, hanno fornito risposte del tutto vaghe e generiche, limitandosi a confermare le circostanze oggetto dei capitoli di prova; si evidenzia che la maggior parte delle risposte fornite ha riguardato lavori asseritamente “pretesi” dal Di. nei confronti di Or., rispetto ai quali i testimoni non hanno specificato se siano stati effettivamente realizzati.

Né assumono rilevanza ai fini della dimostrazione dell’esecuzione dei lavori da parte dell’Or. le risultanze dei documenti in atti, atteso che la documentazione prodotta consiste in un mero preventivo fornito dall’Enel per l’esecuzione di lavori semplici (allaccio), peraltro per una cifra inferiore rispetto a quanto indicato dall’appellante come spesa sostenuta, e in una serie di bollette con relativi pagamenti riferibili all’appellante, ma non all’immobile oggetto di contratto.

L’inadempimento dell’appellante, così come accertato, deve anche ritenersi qualificato da non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente, in considerazione del fatto che il locatore non ha provveduto all’esecuzione di opere considerate dalle parti necessarie per l’uso a cui l’immobile era destinato, quindi all’esecuzione delle prestazioni primarie ed essenziali del contratto, in modo tale da incidere in misura rilevante sull’equilibrio negoziale.

La condotta dell’appellante costituisce, quindi, un inadempimento e la gravità dello stesso – avuto riguardo all’interesse della controparte – giustifica certamente la pronuncia di risoluzione del contratto.

Tanto considerato in ordine alla risoluzione del contratto, occorre valutare la legittimità della pretesa creditoria avanzata in primo grado dalla ditta Di. relativamente al quantum, oggetto di contestazione da parte dell’appellante.

Ritiene il Tribunale che la domanda dell’odierno appellato nella parte in cui ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il doppio della caparra (il cui versamento per un importo di Euro 500,00 non è contestato) è infondata e deve essere rigettata.

L’accertamento di tale diritto, secondo la giurisprudenza costante, può far seguito solo ad una domanda di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 1385 c.c.

Secondo tale disposizione, infatti, in caso d’inadempimento di una delle parti, quella non inadempiente può, a sua scelta, o recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta, o esigendo il doppio di quella versata a totale soddisfacimento del suo diritto di risarcimento, ovvero optare per la richiesta di esecuzione o di risoluzione del contratto ed esigere il risarcimento del danno (art. 1385 comma 3, cod. civ.). In tal caso, la liquidazione del danno è regolata dalle norme generali e chi agisce per il ristoro dei danni lamentati dovrà fornire la prova della sua esistenza (an) e del suo ammontare (quantum).

Agendo per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno secondo le regole generali, la funzione risarcitoria della caparra, attuata mediante la liquidazione preventiva e forfetaria del danno, viene meno; rimane, per la parte non inadempiente, la possibilità di conseguire la liquidazione di un danno maggiore (in quanto lo stesso venga dimostrato e sia in concreto sussistente) e, nel contempo, l’agente assume il rischio che il danno risarcibile risulti inferiore a quello preventivamente determinato con la caparra confirmatoria (explurimis Cass. n. 18850/2004; Cass. n. 849/2002; Cass. n. 9407/2000).

Nel caso di specie, l’appellato non ha richiesto il risarcimento del danno né, tantomeno, si può inquadrare in un simile intento la pretesa avanzata con il ricorso monitorio del doppio della caparra quale parametro per una liquidazione del danno che, in ogni caso, si sarebbe dovuto provare.

Ecco, allora, che seguendo un costante orientamento della giurisprudenza, deve disporsi la condanna dell’appellante alla restituzione della somma versata, oltre interessi, quale conseguenza degli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale.

La risoluzione, agendo retroattivamente, rimuove ab origine qualsivoglia effetto contrattuale e con esso anche il diritto a trattenere la caparra.

Secondo consolidata giurisprudenza, facendo applicazione dei principi generali e giurisprudenziali in materia, a fronte dell’inadempimento di una parte e conseguente risoluzione del contratto la ritenzione della caparra confirmatoria rimarrebbe sine titulo (ex mult. Cass. 23490/09).

Deve, altresì, ritenersi infondata la pretesa avanzata dall’appellato relativa al diritto ad ottenere la ripetizione di ulteriori somme a titolo di spese per utenze, non risultando in atti alcuna prova rispetto all’effettivo versamento di esse.

In conclusione, deve riconoscersi il solo diritto dell’appellato ad ottenere la restituzione della somma versata di Euro 500,00 in ragione dall’avvenuta risoluzione.

Si precisa che, in tal caso, viene in rilievo un debito di valuta proprio in virtù della negazione della sua natura non risarcitoria (ex mult. Cass. n. 13339/2006, Cass. n. 10373/2002, Cass. Sez. Un., n. 5391/1995). Le somme precedentemente versate, quindi, non sono soggette ad automatica rivalutazione, in quanto, il debito di valuta, come tale, è insensibile al fenomeno della svalutazione monetaria. La restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa (ex mult. Cass. civ., n. 10373/2002, Cass. civ., sez. un., n. 12942/1992).

Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte appellante, la stessa è da rigettare per assoluto difetto di allegazione in ordine agli elementi che consentano l’individuazione del danno asseritamente subito.

Ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all’art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l’altrui inadempimento ovvero allegare e provare l’altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l’esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita di cui chiede il ristoro e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).

Nel caso di specie, è evidente il difetto di prova del danno in ipotesi sofferto dall’appellante, in quanto le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado risultano del tutto generiche anche a tal proposito, essendosi gli stessi limitati ad affermare che era vera la circostanza dell’impossibilità di concedere in locazione il locale commerciale a causa della controversia insorta con il Di., senza null’altro specificare.

Ritiene, inoltre il Tribunale che, alla luce di quanto esposto in merito alle risultanze della prova orale, difetta anche qualsiasi riscontro in relazione al nesso causale fra la condotta della ditta – asseritamente inadempiente o illecita – ed il pregiudizio lamentato dall’appellante.

Quanto alla richiesta di liquidazione equitativa, si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all’equità, che è destinata a soccorrere quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.

L’esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza deve essere sempre provata da chi la allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).

Le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate, in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fa.Or. nei confronti di Im.Gr., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

– in accoglimento parziale dell’appello, riforma parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Teramo n. 796/2015 del 29.10.2015;

– revoca il decreto ingiuntivo n. 66/2013 emesso dal Giudice di Pace di Teramo nel procedimento r.g. n. 130/2013;

– condanna Fa.Or. al pagamento in favore di Im.Gr. della somma di Euro 500,00 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al soddisfo;

– rigetta la domanda di risarcimento del danno;

– spese compensate in entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Teramo il 31 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.