La nuova disciplina del contratto di leasing di cui alla L. n. 124/2017, che prevede il pagamento del credito solo all’esito della vendita o nuova allocazione del bene locato, non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, precisando, altresì, che, nell’applicare l’art. 1526 c.c. per i contratti risolti in precedenza, il risarcimento del danno debba trovare specifica considerazione e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Il risarcimento del danno del concedente può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l’autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”.
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Tribunale|Bologna|Sezione 4|Civile|Sentenza|14 luglio 2022| n. 1924
Data udienza 12 luglio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11700/2020 promossa da:
(…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. MO.FR. e dell’avv. TI.TI.; elettivamente domiciliato in VIA (…) 40134 BOLOGNA, presso il difensore avv. MO.FR.
OPPONENTE
contro
(…) S.p.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BI.FE. e dell’avv. BI.BA., elettivamente domiciliato in VIA (…) 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BI.FE.
OPPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2173/2020 emesso dal Tribunale di Bologna in data 20.05.2020 e notificato in data 05.08.2020, la (…) S.p.A. ingiungeva a (…) “di riconsegnare alla parte ricorrente i beni oggetto del contratto di leasing in atti e di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso … la somma di Euro 14.761,91”, oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato (…) proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca, la declaratoria di inesistenza, inefficacia, illegittimità, nullità e/o annullabilità ed inesigibilità del credito. Domandava in via riconvenzionale di accertare il comportamento colpevole e/o doloso, negligente, improntato a malafede, contrario alla legge ed al contratto, posto in essere da (…) S.p.A. e condannare la stessa al pagamento in favore dell’opponente di una somma da determinarsi in via espressamente equitativa e comunque entro e non oltre un importo che, tenuto conto del valore del ricorso monitorio, non superasse lo scaglione di riferimento ai fini del contributo unificato; chiedeva altresì, in via gradata, la compensazione tra l’ammontare eventualmente dovuto alla banca con gli importi che la stessa è tenuta a restituire in ragione delle rispettive poste di dare ed avere come predeterminate dalla Legge n°n. 124/2017 ed a titolo di interessi, spese, commissioni applicati e corrisposti nonché con l’importo liquidato in favore dell’opponente quale ristoro per i danni patiti e patendi per i fatti di causa.
Con provvedimento del 03.02.2021, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa era istruita documentalmente.
Infine, all’udienza del 17/02/2022, tenutasi con modalità cartolare, il Giudice sulle conclusioni dei procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell’art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunta in fatto e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che l’opposizione non sia fondata e vada pertanto rigettata.
E’ documentato che con contratto di leasing n. 791262, sottoscritto in data 6/04/2010, (…) S.p.A. (ora (…) s.p.a.) ha concesso in locazione finanziaria al professionista (…) i seguenti beni: 1 COMPRESSORE DURR CON ESSIC/TO – N 1 ASPIRATORE CATTANEI – N 2 PLAFONIERE DE MARCO – N 2 RX TROPH – N 1PIEZOSURGERY/STARTER MECTRON – N 1 XIOS SIRONA RVG – N 1 LAMPADA (vedi doc.to 6 del fascicolo monitorio).
E’, peraltro, documentata la fattura accompagnatoria dei beni ed il verbale di consegna e di collaudo degli stessi debitamente firmata dall’opponente, dove quest’ultimo riconosce espressamente che i beni sono conformi a quelli indicati nel contratto di leasing e nell’ordine di acquisito (v. doc.ti 7-8 del fascicolo monitorio).
Il venditore ha anche fornito la dichiarazione di conformità dei beni (v. doc. n. 12 di parte opposta) e ha consegnato al (…) i manuali d’uso e manutenzione dei beni (v. doc. n. 28 di parte opposta).
Appare, quindi, irrilevante l’incertezza lamentata dall’opponente derivante dal fatto che in fattura il radiografo (uno dei cespiti locati) è indicato come un’unità munita di due matricole, mentre in contratto è indicata come due unità.
E’ lo stesso opponente, infatti, che conferma che il radiografo è comporto da due elementi, non essendo, comunque, la discrasia idonea a creare incertezza sul bene oggetto di contratto che appare in ogni caso ben identificabile ed identificato. Lamenta, quindi, l’opposta di avere dichiarato risolto di diritto, a seguito dei perduranti inadempimenti dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni di locazione sin da febbraio 2013, il cennato contratto di leasing, ai sensi e per gli effetti della clausola n. 8 (richiamante espressamente la risoluzione prevista dall’art. 1456 c.c.), intimando altresì l’immediata riconsegna dei beni concessi in locazione nonché il pagamento delle somme vantate dalla ricorrente.
Tale richiesta era riscontrata dall’opponente con mail datata 08/08/2014 (vedi doc.to 29 di parte opposta), nella quale, nel prendere atto della intervenuta risoluzione del contratto, lo stesso lamentava il funzionamento del macchinario radiografo, chiedendo una riduzione dei canoni residui e dichiarando fin da allora di mettere a disposizione i beni oggetto di leasing.
Con il provvedimento qui opposto l’ingiungente ha, quindi, agito sia per la restituzione del cespite locato, anche a fronte della scadenza del rapporto contrattuale, sia per il pagamento dei canoni scaduti ed insoluti alla data di pacifica risoluzione del rapporto (21/07/2014 v. docc. n. 10 -10bis di parte opposta).
Per quanto poi concerne la contestata veridicità del documento prodotto dalla difesa di parte opponente sub 11 avente ad oggetto la relazione di ricognizione e rintraccio bene in data 10/01/2019, deve evidenziarsi che non risulta, comunque, documentata in corso di causa, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, alcuna offerta seria e concreta di restituzione del bene malfunzionante come degli altri, rendendo, quindi, in ogni caso evidente l’inadempimento dell’opponente in ordine agli obblighi di restituzione a suo carico.
La documentazione prodotta, in difetto peraltro di specifica contestazione da parte dell’opponente in ordine all’estratto conto allegato agli atti e della contestata morosità, costituisce valida e sufficiente prova del titolo azionato.
Parte opponente non ha offerto dal canto suo, come era suo onere, anche in base a quanto sopra argomentato, alcuna valida prova di fatti estintivi e/o impeditivi dell’allegato grave inadempimento.
Con riferimento in particolare all’usurarietà del tasso di leasing applicato, l’eccezione di parte opponente è generica e priva del benchè minimo sostegno probatorio. Peraltro l’opposta ha dato conto, senza sul punto ricevere contestazione, che dal modulo di “trasparenza dei servizi bancari e finanziari – documento di sintesi del contratto”, risulta stato applicato un tasso leasing dell’8,6100%. Il tasso di mora, invece, è stato applicato al 10,7100% annuo. Pertanto, essendo stato il contratto sottoscritto il 6/04/2010, la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull’usura L. n. 108 del 7 marzo 1996, per il periodo di riferimento 1/04/2010-31/07/2010, prevedeva, per la categoria di operazioni “leasing” fino a Euro 25.000,00, un tasso effettivo globale medio su base annua del 10,7300% e quindi un tasso soglia su base annua (per gli interessi corrispettivi) del 16,095% (v. doc. n. 16 di parte convenuta opposta). Pertanto i tassi come determinati al momento della stipula erano legittimi.
Con riferimento alla invocata disciplina di cui alla L. n. 124/2017, che prevede il pagamento del credito solo all’esito della vendita o nuova allocazione del bene locato, deve prendersi atto del recente arresto della Corte di Cassazione a sezioni unite del 29/01/2021 n. 2143, la quale ha affermato che la suddetta normativa, sopravvenuta alla risoluzione del contratto di causa, non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore, precisando, altresì, che, nell’applicare l’art. 1526 c.c. per i contratti risolti in precedenza, il risarcimento del danno debba trovare specifica considerazione (Cass. 24 giugno 2002, n. 9162, Cass. 2 marzo 2007, n. 4969, Cass. 8 gennaio 2010, n. 73, Cass. 24 gennaio 2020, n. 1581) e, secondo la sua ordinaria configurazione di danno emergente e di lucro cessante (art. 1223 c.c., che impone che il danno patrimoniale sia integralmente ristorato, in applicazione del principio di indifferenza), tale da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l’utilizzatore avesse esattamente adempiuto. Le Sezioni Unite precisano altresì che il risarcimento del danno del concedente può essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l’autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”.
Risulta, quindi, pienamente ribadita la validità della pattuizione di una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. quale peraltro consentita anche dall’espresso richiamo dal secondo comma dell’art. 1526 c.c.
Il contratto quivi in esame non crea alcuno squilibrio ingiusto, prevedendo infatti: – all’art. 7 che, al termine del contratto, l’utilizzatore possa avvalersi delle seguenti facoltà alternative:
a) acquistare nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte della concedente i beni oggetto del contratto al prezzo indicato nelle condizioni particolari, oltre agli eventuali oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà. Detta facoltà potrà essere esercitata soltanto qualora l’utilizzatore abbia puntualmente ed esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte…;
b) restituire senza indugio ed a propria cura e spese, nel luogo che sarà indicato dalla concedente, i beni corredati da tutta la documentazione pertinente ai medesimi. In caso di ritardo nella restituzione, fatta salva l’azione penale per il reato di appropriazione indebita o l’azione civile per il ritiro forzoso dei beni a spese dell’utilizzatore, la concedente si riserva la facoltà di chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma giornaliera rapportata all’importo dell’ultimo canone periodico, maggiorato di un terzo; – all’art. 8 che, in caso di risoluzione contrattuale o comunque alla scadenza, la concedente possa ottenere:
(i) l’immediata restituzione dei beni, in buono stato di conservazione,
salvo il normale uso, nel luogo e secondo le modalità indicate, il tutto a cura e spese dell’utilizzatore,
(ii) il pagamento in un’unica soluzione di tutte le somme dovute sino alla data di risoluzione,
(iii) il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari all’ammontare dei canoni periodici non ancora maturati, maggiorato del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione di acquisto, il tutto attualizzato al TUS o equivalente, dedotto quanto il concedente abbia eventualmente conseguito dalla vendita dei beni.
Deve, peraltro, ritenersi che la clausola di cui al richiamato art. 8, per il suo contenuto, abbia complessivamente natura giuridica di penale ex art. 1382 cc, – costituendo appunto l’oggetto di una “clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione”, cui consegue l’effetto di predeterminazione e limitazione (se non diversamente convenuto) del risarcimento. La clausola penale di cui all’art. 8 mantiene, dunque, nel giusto equilibrio il sinallagma contrattuale anche nella fase patologica del contratto di locazione finanziaria, evitando ogni possibile ingiustificato arricchimento della concedente.
La pattuizione della penale, quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti, non incontra nell’ordinamento altri limiti se non quello del vaglio, anche officioso, del giudice in merito alla sua equità.
Si tratterebbe piuttosto di verificare, anche d’ufficio, la sussistenza o meno dei presupposti per applicare la riduzione della penale, dovendo tale verifica condursi sul piano dell’equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dall’esecuzione del contratto (vedi Cass. 4969/07), ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita (vedi Cass. 21994/12).
Orbene, l’eccessività della penale andrebbe nel caso di specie positivamente esclusa: considerato l’esborso sostenuto per l’acquisto del bene concesso in leasing, la somma percepita sino alla risoluzione del contratto, la mancata valida offerta di restituzione dei beni oggetto di contratto, nonché il danno da lucro cessante determinato dall’inadempimento, resta escluso, in concreto, che l’opposta ricavi dall’applicazione della penale contrattuale un vantaggio manifestamente eccessivo, superiore a quello che le sarebbe derivato dalla regolare esecuzione del contratto.
In conclusione l’opposizione va rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va poi rigettata la domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale da parte opponente, la quale contesta alla banca un comportamento “colpevole e improntato malafede” per la segnalazione che avrebbe comportato la chiusura del rapporto di conto corrente.
E’, infatti, evidente che la segnalazione sia conseguenza del fatto che il debitore ha cessato di pagare i canoni della locazione finanziaria sin dal febbraio 2013. Pertanto, il rapporto di conto corrente n. (…) è stato estinto ed in capo al (…) è rimasta la posizione di mutuo fondiario n. 44035748, intestata a “(…) – (…)”, ancora in ammortamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste come da dispositivo a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– rigetta l’opposizione proposta da (…) e la domanda riconvenzionale ivi contenuta e per l’effetto
– conferma il decreto ingiuntivo n. 2173/2020 emesso in data 02/07/2020;
– condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.835,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Bologna il 12 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.
Per ulteriori approfondimenti, si consiglia:
Il contratto di leasing o locazione finanziaria
Il contratto di franchising o di affiliazione commerciale
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