il ritrovamento di testamento configura errore atto a supportare richiesta di annullamento della raggiunta transazione in sede di divisione, sicche’ non si puo’ negare l’influenza del ritrovamento del testamento mentre e’ in corso la causa di divisione secondo legge sul presupposto – errato – che la de cujus sia morta intestata.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Sentenza|27 settembre 2019| n. 24184
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19526/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 649/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere Dott. GORJAN Sergio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Catania la germana (OMISSIS) per procedere alla divisione secondo legge dell’asse relitto morendo dalla comune madre (OMISSIS), oltre alla resa del conto dei frutti percetti dai beni comuni goduti dalla sola germana convenuta.
Resistette (OMISSIS), la quale non s’oppose alla divisione secondo legge, osservate pero’ delle accortezze nella formazione dei lotti, nonche’ chiese di d’operare il rendiconto tenendo conto delle complessive spese comuni oltre che dei canoni di locazione dei beni pertinenti all’asse.
Il Tribunale adito ebbe a procedere alla divisione secondo legge ed a regolare i conti tra le eredi.
Avverso la sentenza del Giudice etneo propose gravame (OMISSIS), rilevando come erroneamente il primo Giudice non ebbe a tener conto del testamento olografo redatto dalla madre, tardivamente ritrovato, ed ebbe a malamente valutare le domande ed emergenze processuali afferenti alle poste del rendiconto.
La Corte etnea rigettava l’appello principale ed accoglieva l’impugnazione incidentale mossa dal (OMISSIS), osservando come, se anche ammissibile il documento tardivo – testamento olografo -, tuttavia non appariva indispensabile poiche’ correlato a domanda nuova proposta in appello,quindi inammissibile; come l’appellante non avesse avanzata domanda di avere restituiti dei crediti verso la germana, mentre questa aveva, ancorche’ implicitamente, avanzata domanda di avere la sua quota parte dei frutti ricavati dai beni comuni;
come effettivamente i frutti erano dovuti sino all’effettivo rilascio alla coerede dei beni pertoccati e regolava le spese di lite.
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) articolando tre motivi.
Resiste ritualmente (OMISSIS) con controricorso.
La questione era dapprima trattata in Camera di consiglio e quindi rimessa alla pubblica udienza.
In prossimita’ dell’odierna udienza ambedue le parti hanno depositate memorie. All’odierna udienza pubblica sentite le conclusioni del P.G. – accoglimento del ricorso – e del difensore la parte presente,questa Corte ha deciso la questione siccome illustrato nella presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da (OMISSIS) s’appalesa siccome fondato e va accolto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la ricorrente deduce violazione delle norme ex articoli 112 e 113 e 345 c.p.c. ed articolo 457 c.c., nonche’ vizio di motivazione ed errore in procedendo poiche’ il deposito del documento – testamento olografo della madre – era finalizzato, non gia’, a sostenere domanda nuova inammissibile, bensi’ a fondare le difese ed eccezioni svolte, ossia l’impossibilita’ di procedere alla divisione sulla scorta di successione legittima. Inoltre erroneamente la Corte etnea ebbe a ritenere non fornita adeguata prova circa il tardivo ritrovamento del documento depositato in causa dopo la scadenza dei termini decadenziali in materia probatoria ed a non statuire circa la valenza, siccome indispensabile, del documento prodotto.
Con il secondo mezzo d’impugnazione la (OMISSIS) ricorrente denunzia violazione del disposto in articolo 345 c.p.c. in quanto la domanda di procedere, bensi’ alla divisione ma secondo testamento e, non gia’, legge, non poteva esser considerata nuova quindi inammissibile poiche’ non mutati ne’ petitum ne’ causa petendi, siccome desumibile da alcuni arresti di legittimita’.
Con la terza doglianza l’impugnante lamenta violazione della norma ex articolo 457 c.c., in quanto la Corte etnea non aveva tenuto conto che, una volta pubblicato il testamento,non si poteva piu’ procedere alla divisione secondo legge avendo la de cujus regolato la sua successione ossia esercitato facolta’ garantitagli dall’Ordinamento,sicche’ accettata l’eredita’ devoluta per testamento non e’ piu’ possibile procedere a divisione ab intestato.
Le due ultime censure mosse,stante la loro intima correlazione, vanno esaminate congiuntamente ed appaiono fondate, mentre la prima doglianza rimane assorbita all’esito.
La statuizione adottata dalla Corte etnea si fonda sull’affermazione che, una volta proposta domanda di divisione della comunione incidentale ereditaria secondo legge per difetto di testamento, configura domanda nuova, eppertanto inammissibile scorsi i termini decadenziali in prime cure, svolgere a medesima domanda ma fondata su testamento nel frattempo ritrovato.
Difatti la Corte etnea ha ritenuto bensi’ il documento nuovo ammissibile – in astratto – in sede d’appello poiche’ decisivo,ma non rilevante nella specie poiche’ correlato alla domanda nuova circa la quale nemmeno era possibile la chiesta rimessione in termini, stante che la parte non aveva provato l’effettivo momento del ritrovamento del testamento.
In materia concorre arresto precedente di questa Corte – Cass. sez. 2 n. 6838/91 -, secondo il quale nell’ambito della causa introdotta con domanda di divisione fondata su testamento pubblico configura domanda nuova la pretesa che la divisione avvenga sulla scorta del, successivamente, ritrovato testamento olografo, che appare soccorrere la decisione impugnata.
Tuttavia nella specie la divisione dei beni ereditari risulta domandata sulla scorta della prospettazione di successione secondo legge, poiche’ la comune madre era morta intestata, mentre in corso di causa risulta ritrovato testamento olografo, sicche’ si configura regolamento della successione secondo la volonta’ della de cujus, situazione che prevale in forza del disposto ex articolo 457 c.c., comma 2.
Quindi una volta accertato che esisteva testamento,quanto meno il procedimento di divisione sulla scorta di successione legittima non poteva piu’ esser portato a termine, stante la prevalenza della successione testamentaria – Cass. sez. 2 n. 533/78 -.
Consegue altresi’ che la mera mutazione del titolo a regolamento della successione non incide sulla domanda di divisione proposta poiche’ non ne muta ne’ il petitutm – i beni ereditari da dividere – ne’ la causa petendi esistenza della comunione del diritto di proprieta’ in dipendenza della successione mortis causa -.
Difatti il diritto di proprieta’ e’ diritto autodeterminato ad il titolo d’acquisto dello stesso non incide sulla domanda avanzata in forza del diritto acquistato, purche’ immutati i fatti a suo fondamento e gli elementi probatori acquisiti.
Nella specie,come visto, non solo la deduzione del testamento a titolo regolatore della successione e richiesta divisione non ha alterato gli elementi essenziali connotanti la domanda, ma pure la successione testamentaria esclude il ricorso alla disciplina legale in materia.
Dunque il documento prodotto dalla ricorrente non solo era indispensabile, ma pure la modifica della domanda di divisione era possibile, poiche’ come insegna questa Suprema Corte – Cass. sez. 2 n. 264/13, Cass. sez. 2 n. 9367/13 – le diverse, e subordinata l’una all’altra, modalita’ di delazione ereditaria comunque configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione incidentale ereditaria le modalita’ di divisione non configurano domanda, sicche’ sempre la parte puo’ adattarle alle evenienze e sopravvenienze di causa.
Anzi come insegna questa Corte regolatrice – Cass. sez. 2 n. 1217/75 – il ritrovamento di testamento configura errore atto a supportare richiesta di annullamento della raggiunta transazione in sede di divisione, sicche’ non si puo’ negare l’influenza del ritrovamento del testamento mentre e’ in corso la causa di divisione secondo legge sul presupposto – errato – che la de cujus sia morta intestata.
Dunque la sentenza impugnata va cassata e la questione rimessa ad altra sezione della Corte etnea, che decidera’ sulla scorta del principio di diritto dianzi illustrato.
Il Giudice di rinvio procedera’, ex articolo 385 c.p.c., a regolare anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania che anche provvedera’ a regolare le spese di questo giudizio di legittimita’.