la rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilita’ civile da circolazione dei veicoli, e’ da riferire, per quanto qui rileva, sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo – sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volonta’, come qui neppure allegato – in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio. Cio’ sia ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 990 del 1969, “ratione temporis” applicabile, sia ai sensi del successivo e al riguardo sovrapponibile articolo 144, codice assicurazioni private.

 

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Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 23 agosto 2018, n. 21027

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1362/2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1642/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) chiamava in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), con la (OMISSIS) s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale che lo aveva coinvolto quale trasportato dal primo convenuto sull’automobile di proprieta’ del secondo, assicurata con la suddetta societa’, esponendo che era stato perso il controllo del mezzo finito fuori della carreggiata.

La (OMISSIS) s.p.a. si costituiva controdeducendo, per quanto ancora qui rileva, che la copertura assicurativa non era operante perche’ il conducente era risultato guidare in stato di ebbrezza, sicche’ aveva diritto di rivalersi nei confronti sia del conducente che del proprietario responsabile, verso i quali avanzava pertanto domanda.

(OMISSIS), nel costituirsi unitamente a (OMISSIS), eccepiva la carenza di legittimazione passiva alla rivalsa non avendo contratto l’assicurazione, e al contempo controdeduceva che lo stato di ebbrezza non poteva desumersi dal solo verbale dei carabinieri intervenuti.

Il tribunale accoglieva la domanda principale e quella di rivalsa limitatamente al conducente.

La corte di appello, pronunciando sul gravame principale della societa’ assicurativa e su quello incidentale di (OMISSIS) relativamente alla statuita rivalsa nei suoi confronti per difetto dell’accertamento penale da ritenere presupposto, accoglieva parzialmente solo il primo, estendendo la rivalsa anche al proprietario quale responsabile civile.

Avverso questa decisione ricorrono per cassazione Marco e (OMISSIS) formulando tre motivi.

Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS)Carnica (OMISSIS) s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18, e articolo 144 del codice delle assicurazioni private, poiche’ la corte di appello avrebbe errato nell’accogliere la domanda di rivalsa verso il proprietario non contraente dell’assicurazione, e quindi verso soggetto diverso dall’assicurato quale indicato come legittimato passivo dalla lettera delle norme invocate.

Con il secondo motivo di ricorso si, prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1370 c.c., L. n. 990 del 1969, articolo 18, e articolo 144, codice assicurazioni private, poiche’ la clausola delle condizioni generali del contratto assicurativo che prevedeva l’inoperativita’ della polizza in caso di guida in stato di ebbrezza ovvero applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, sarebbe stata erroneamente interpretata dalla corte di appello omettendo l’applicazione del criterio ermeneutico secondo cui, nel dubbio, essa andava letta in senso favorevole all’assicurato e non all’assicuratore predisponente, ritenendo necessario l’accertamento giudiziale penale del preteso offuscamento alcolico.

Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 186 C.d.S. e della L. n. 990 del 1969, articolo 18, e articolo 144, codice assicurazioni private, poiche’ la corte di appello avrebbe errato ritenendo sufficiente, per accertare la guida in stato di ebbrezza, il mero dato di fatto evinto dal verbale dei militari occorsi sul luogo, fermo restando che nessuna influenza avrebbe comunque potuto darsi ai provvedimenti amministrativi prefettizi conseguenti, in quanto cautelari e revocabili dal giudice penale, unico giurisdizionalmente competente all’accertamento in questione.

2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Secondo la consolidata nomofilachia la rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilita’ civile da circolazione dei veicoli, e’ da riferire, per quanto qui rileva, sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo – sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volonta’, come qui neppure allegato – in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio (Cass., 20/07/2017, n. 17963, pagg. 3-4; Cass., 02/12/2014, n. 25421, pagg. 6-7). Cio’ sia ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 990 del 1969, “ratione temporis” applicabile, sia ai sensi del successivo e al riguardo sovrapponibile articolo 144, codice assicurazioni private.

Il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.

Va premesso che (OMISSIS), come rilevato in controricorso, non ha proposto appello incidentale condizionato sul punto della discussa operativita’ della polizza, gia’ ritenuta dal tribunale che pure aveva escluso la sua legittimazione passiva alla rivalsa. Con conseguente giudicato ostativo quanto alla sua posizione.

Quanto all’altra posizione, vale cio’ che segue.

La clausola in parola, riportata nel ricorso in ossequio al requisito dell’autosufficienza e quindi specificita’ del motivo, escludeva l’operativita’ della polizza “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza…, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 C.d.S.”.

La corte territoriale ha implicitamente quanto univocamente interpretato il patto nel senso di escludere la necessita’ di un giudizio penale, e dunque accertando essa stessa la sussistenza dell’ipotesi, in ragione del piu’ volte richiamato verbale di polizia giudiziaria.

Cio’ posto, deve darsi seguito alla costante nomofilachia con cui e’ stato chiarito che le censure relative all’ermeneutica negoziale non possono in ogni caso risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione della parte ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (cfr., da ultimo, Cass., 28/11/2017, n. 28319).

E’ evidente la plausibilita’ della lettura offerta dal collegio di merito, quale basata sul semplice rilievo che se si fosse voluto imporre il previo accertamento del giudice penale lo si sarebbe enunciato nel contratto.

D’altra parte lo stesso riferimento all’applicazione di sanzioni, nel caso pacificamente applicate in sede amministrativa, segue il richiamo alla corrispondente ipotesi fattuale che la corte di appello ha ritenuto suscettibile del suo accertamento.

In questa cornice, non risulta violato neppure il canone della interpretazione contro il predisponente, avendo la corte di seconde cure implicitamente ma plausibilmente escluso, come visto, il dubbio che ne costituisce il presupposto normativo. Cio’ a riscontro della prevalenza delle regole ermeneutiche strettamente interpretative, quale quella ex articolo 1362 c.c., sulle regole propriamente integrative, tra cui rientra quella riversata nell’articolo 1370 c.c., (cfr. Cass., 24/01/2012, n. 925).

Da quanto sopra consegue che la corte territoriale non si e’ basata sul “mero dato di fatto”, bensi’ ha legittimamente proceduto, quale giudice civile, a un accertamento incidentale finalizzato a vagliare l’operativita’ della copertura assicurativa.

3. Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 7.800,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.