L’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa – , così come il rigetto dell’impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all’eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.
Tribunale Benevento, Sezione 1 civile Sentenza 29 gennaio 2019, n. 157
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4040/2015 R.G.A.C.
TRA
AZIENDA (…), in persona del l.r.p.t., che si costituisce in virtù di Deliberazione del Commissario Straordinario n. 322, del 21 Settembre 2015, rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell’atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Ca.CO. ed Al.SO., con elezione di domicilio nella sede dell’Ufficio Legale dell’ente, in Benevento, alla Via (…);
APPELLANTE
E
(…), rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell’atto di citazione innanzi al Giudice di pace, dall’Avv. An.BO., nel cui studio è elett.te dom.to;
APPELLATO
COMUNE DI AMOROSI, in persona del Sindaco p.t., che si costituisce in virtù di Deliberazione di G.C. n. 137, in data 4 Dicembre 2014, rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta innanzi al Giudice di pace, dall’Avv. Fe.RO., di altro Foro, nel cui studio in Castelvenere, alla Via (…), è elett.te dom.to;
APPELLATO
Avente ad oggetto: “solo danni a cose”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (…) traeva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Guardia Sanframondi, il Comune di Amorosi e l’Azienda (…) (d’ora innanzi, anche solamente “(…)”), dichiarando che egli, nel territorio di quel Comune, in data 31 Agosto 2014, percorreva la S.S. 265, “nei pressi del ristorante di Casal di Gioia”, alla guida della propria autovettura, quando “si vedeva improvvisamente aggredito o avventato da un grosso cane meticcio, il quale usciva da una cunetta laterale destra”.
Per evitare l’impatto, il (…) sterzava: l’automobile finiva nella cunetta.
Il cane “era privo di qualsiasi elemento identificativo”, e si allontanava poco dopo il sinistro.
Lo stesso animale “era stato autore di altre precedenti aggressioni e nonostante ciò le autorità preposte non l’avevano accalappiato”.
Il veicolo subiva danni pari ad Euro 3.000,00 (I.V.A. inclusa), cui andavano aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
L’attore chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti e condannarsi i medesimi, “distintamente o solidalmente” a risarcimento.
Spese vinte, da attribuirsi.
2. Resistevano alla domanda ambo i convenuti.
3. Il Giudice di pace, con sentenza n. 1166/2015, ritenuta la responsabilità di entrambi i convenuti, li condannava, in solido, a pagare al (…) la somma di Euro 2.500,00, oltre all’I.V.A., ed oltre agli interessi legali dalla domanda; li condannava, inoltre, al rimborso delle spese di lite.
4. Si appellava l'(…), che insisteva perché la domanda di primo grado fosse dichiarata inammissibile od infondata, od affinché la condanna fosse diminuita nell’ammontare, oppure fosse condannato il solo Comune di Amorosi.
5. Resisteva il (…), il quale invocava, innanzitutto, l’art. 348 bis c.p.c., essendo l’atto d’appello “privo dei requisiti di rito ritenuti indispensabili ex art. 342 c.p.c.”.
L’appello doveva essere, poi, rigettato nel merito: in ogni caso, andava confermata la condanna del Comune di Amorosi, che non aveva impugnato.
6. Resisteva, altresì, il Comune di Amorosi, che chiedeva rigettarsi l’appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’atto d’appello è ampio, puntuale ed articolato, e contiene una specifica critica delle ragioni della sentenza impugnata: non è stato, dunque, violato l’art. 342 c.p.c. (e, in ogni caso, non occorre “l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”: così Cass. civ., Sezz. UU., 16.11.2017, n. 27199, seguita da Cass. civ., Sez. VI – 3, 30.5.2018, ord. n. 13535).
2. Va chiarito, poi, che la sentenza di primo grado, non appellata dal Comune di Amorosi, è divenuta definitiva nei confronti del medesimo
(Cass. civ., Sez. II, 8.10.2018, ord. n. 24728: “L’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa – , così come il rigetto dell’impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all’eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati”).
3. Ammesso che si trattasse di cane randagio, l'(…) non può essere riconosciuta responsabile del danno.
La responsabilità va individuata secondo i compiti assegnati alle Aziende (…) ed ai Comuni dalle singole leggi regionali (Cass. civ., Sez. III, 18.5.2017, ord. n. 12495: “La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”).
La L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 16, impone (art. 5, co. 1, lett. “c”) alle (…) di attivare il servizio di accalappiamento dei cani, e di trasferimento dei medesimi nei canili.
All’epoca dei fatti, l'(…), come tale medesima parte documentava, aveva attivato il servizio, mediante convenzione con ente del settore, l’E.M.P.A.: il testo della convenzione risulta allegato in prime cure.
L’allora attore, come il Comune di Amorosi, non hanno sollevato censure specifiche circa l’adeguatezza dell’E.M.P.A. a svolgere il compito commesso, né circa l’effettività dell’esecuzione del compito medesimo: e non si versa in ipotesi di responsabilità meramente oggettiva.
Va osservato, altresì, che, come esattamente eccepito dall'(…), affinché ci si possa dolere della mancata cattura di singoli esemplari di cani randagi, si dovrebbe, previamente, dedurre e dimostrare che la stessa (…), od il soggetto terzo, incaricato del compito, fossero edotti della presenza di cani in un determinato luogo, o potessero ragionevolmente prevederla o rilevarla: non è possibile, infatti, esigere che il servizio di accalappiamento, in concreto, sia svolto contemporaneamente ed in ogni parte del territorio, di competenza dell’azienda: i cani, inoltre, in quanto dotati di movimento proprio, possono sfuggire (al contrario, ad esempio, delle insidie stradali) alla ricognizione, se spostatisi altrove (contra, Cass. civ., Sez. III, 20.6.2017, n. 15167, in motivazione, la quale esclude tale requisito, in quanto non contemplato dalla legge).
4. Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate, tra tutte le parti, in ragione della difficoltà, in diritto ed in fatto, della ricostruzione della fattispecie, della diversa posizioni assunta dal Giudice di prime cure, di una giurisprudenza della S.C. non completamente condivisa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4040/2015 R.G.A.C., promossa dall’AZIENDA (…), in persona del l.r.p.t., contro (…) e contro il COMUNE DI AMOROSI, costituitosi in persona del Sindaco p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. in parziale completa della decisione adottata dal Giudice di pace di Guardia Sanframondi, mediante la sentenza n. 1166/2015, rigetta la domanda proposta, in primo grado, da (…), limitatamente alla Azienda (…), confermando, invece, la medesima sentenza nei confronti del Comune di Amorosi;
2. compensa le spese di lite del doppio grado tra tutte le parti.
Così deciso in Benevento il 25 gennaio 2019.
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2019.