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la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., articolo 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex articolo 18, comma 14.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17697/2017 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e in qualita’ di socio e amministratore unico, nonche’ r.l.p.t. della societa’ (OMISSIS) s.r.l. P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) P.I. (OMISSIS), in ersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) che unitamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
contro
CURATILA FALLIMENTARE FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1303/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 29 aprile 2015, su istanza di (OMISSIS) s.p.a., oggi (OMISSIS)s s.p.a., dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..
2. La pronuncia era impugnata da quest’ultima societa’, che deduceva non esserle stata notificata la domanda di fallimento.
Il 7 giugno 2017 la Corte di appello di Firenze respingeva il gravame, rilevando come la notifica dell’istanza di fallimento si fosse validamente perfezionata presso la sede sociale della reclamante. Condannava, poi, in solido (OMISSIS) e il suo legale rappresentate, quest’ultimo a norma dell’articolo 94 c.p.c., al pagamento delle spese processuali.
3. – (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di socio ed amministratore unico della societa’ fallita, ha proposto un ricorso per cassazione che e’ basato su due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS)s.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo e’ denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti. Osservano i ricorrenti che la Corte di appello aveva fondato la propria decisione sulla documentazione dell’attivita’ notificatoria relativa a una precedente istanza di fallimento.
Il secondo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli arti. 88, 94 e 96 c.p.c.. La censura investe la statuizione di condanna pronunciata nei confronti di (OMISSIS) quale legale rappresentante della societa’ fallita, oltre che la contestata ricognizione, da parte della Corte del merito, dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell’importo di cui alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
2. – Il ricorso e’ inammissibile.
Parte ricorrente ha dato atto, nel ricorso (pag. 2), che la sentenza di rigetto del reclamo e’ stata notificata il 7 giugno 2017. La data di notificazione del ricorso per cassazione e’ invece quella del 21 luglio 2017.
Secondo la giurisprudenza della S.C., la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., articolo 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex articolo 18, comma 14 (Cass. 20 maggio 2016, n. 10525; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2315; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575).
3. – Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Essendo pervenuta deliberazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati competente circa la mancata ammissione di (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato, non vi e’ ragione di escludere il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, per la parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.