In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilita’ di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite puo’ avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, e’ evidente che l’applicabilita’ della norma in esame e’ condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorche’, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|5 giugno 2019| n. 15277
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20461/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 344/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2019 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO IN FATTO
che:
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’inammissibilita’ dell’azione di riduzione proposta da (OMISSIS) con riferimento alla successione del coniuge separato Renato Galletti, deceduto il 26 febbraio 1997, il quale aveva disposto con testamento in favore del coniuge un legato di usufrutto generale, qualificato dai giudici di merito legato in sostituzione di legittima.
Secondo la corte di merito l’attrice non aveva rinunciato al legato sostitutivo preventivamente o quanto meno contestualmente alla proposizione della domanda di riduzione.
In verita’ la rinuncia al legato era intervenuta, ma la corte di merito l’ha ritenuta tardiva, in quanto operata dopo che la legataria aveva compiuto atti di esercizio del diritto, ravvisati nel fatto che l’attrice aveva continuato ad abitare nella ex casa coniugale in (OMISSIS), compresa nell’usufrutto.
Contro la sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.
Gli intimati sono rimasti tali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 551 e 649 c.p.c., in relazione agli articoli 540 e 548 c.c..
La corte d’appello non aveva considerato che l’utilizzo dell’appartamento da parte dalla ricorrente non costituiva esercizio del diritto di usufrutto a lei lasciato con il testamento, ma rifletteva l’esercizio del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge ai sensi dell’articolo 540 c.c., comma 2, essendo incontroverso, per un verso, che l’immobile costituiva la casa coniugale, per altro verso, che la ricorrente aveva continuato utilizzarlo come propria abitazione in forza di clausola della separazione consensuale intervenuta con il de cuius.
Il ricorso e’ infondato.
La ricorrente da’ per acquisito che i diritti di abitazione e di uso, riconosciuti in favore del coniuge dall’articolo 540 c.c., comma 2, spettino anche al coniuge separato senza addebito.
In forza di tale premessa ritiene che la corte non abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la facolta’ di rinunziare al legato, ai sensi dell’articolo 549 c.c., e’ preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volonta’ incompatibile con la volonta’ di rinuncia (Cass. n. 20711/2013).
La ricorrente non nega la validita’ di tale principio, me nega che fosse applicabile nel caso di specie, in considerazione del fatto che la protrazione del godimento trovava il proprio titolo non nel lascito testamentario, ma nei legati ex lege riconosciuti al coniuge dall’articolo 540 cit..
L’uso della casa, percio’, non le impediva di rinunciare al legato nel termine di prescrizione.
Fatto e’, pero’, che il principio da cui muove la censura, e cioe’ che lo stato di separazione non costituisce ostacolo al riconoscimento dei diritti sulla casa familiare a favore del coniuge, benche’ sostenuto in dottrina, non e’ condiviso dalla giurisprudenza di legittimita’, che ravvisa nella separazione personale un ostacolo insormontabile al sorgere dei diritti d’abitazione e d’uso.
“In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilita’ di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione dei diritti in parola. Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite puo’ avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, e’ evidente che l’applicabilita’ della norma in esame e’ condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorche’, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi” (Cass. n. 13407/2014).
A tale principio la Corte ritiene doversi dare continuita’.
La circostanza che, nella specie, la casa familiare era stata attribuita al coniuge in virtu’ di previsione della separazione consensuale omologata, a un attento esame, non introduce un elemento che possa giustificare la diversa considerazione della vicenda.
Rimane infatti valida la considerazione, su cui e’ essenzialmente fondata la tesi giurisprudenziale contraria al riconoscimento dei legati al coniuge separato, della mancanza della convivenza fra i coniugi al tempo di apertura della successione.
La corte d’appello, pertanto, incontroversa la mancanza di una situazione di convivenza fra coniuge separato e de cuius al tempo dell’aperta successione, non doveva porsi il problema se la permanenza nella casa potesse giustificarsi altrimenti rispetto al legato testamentario.
Cio’ posto essa ha ritenuto che, in considerazione del possesso e del godimento del bene ereditario, protrattosi per oltre nove anni, la (OMISSIS) avesse consumato la scelta prevista dall’articolo 551 c.c., a favore del legittimario, in guisa da rendere inefficace la rinuncia effettuata nel 2006.
Il relativo apprezzamento non rileva errori di diritto ed e’ percio’ incensurabile in cassazione, come, del resto, ricorda la stessa ricorrente, la cui censura, in effetti, non si dirige contro tale statuizione, ma si esaurisce nel postulare infondatamente un titolo del godimento dell’immobile diverso dal legato testamentario.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Nulla sulle spese.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.