Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, l’accertamento dell’interclusione di un fondo va eseguito in riferimento al fondo nel suo complesso e quindi senza tener conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro) non sia raggiungibile con mezzi meccanici. In particolare, l’interclusione relativa, per la costituzione della servitù di passaggio coattivo, puo’ pur essere configurata quando dipenda, come accertato nel caso in esame, dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, ma occorre dimostrare che il proprietario, il quale abbia operato la trasformazione dei luoghi determinante l’interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l’interesse del proprietario del fondo per il quale e’ chiesto il passaggio coattivo.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24367

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRENTI Vincenzo – Presidente

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26230-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 712/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 712/2013 della Corte d’Appello di Trieste, depositata il 22 agosto 2013.

Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre rimangono intimati senza svolgere attivita’ difensive (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1. c.p.c.

La Corte d’Appello di Trieste, in riforma della pronuncia resa in primo grado il 12 febbraio 2011 dal Tribunale di Gorizia, ha accolto la domanda avanzata con citazione del 7 maggio 2002 da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) (con successiva chiamata in causa di Bonsignori Maurizia (OMISSIS)Chiesa Walter (OMISSIS)Ripa Grazia (OMISSIS)Verch Ottone(OMISSIS)Chiotto Gabriella), e cosi’ dichiarato che (OMISSIS) non ha alcun diritto di servitu’ a carico della particella (OMISSIS), inibendo alla stessa l’esercizio del passaggio e della sosta su tale fondo.

(OMISSIS)Zucco (OMISSIS)

(OMISSIS)Zucco Maria (OMISSIS)Zucco (OMISSIS)Zucco (OMISSIS)Zucco (OMISSIS)Zucco (OMISSIS)

(OMISSIS)Zucco Maria (OMISSIS)Agostini Gino (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo gli stessi concluso nell’atto del 12 maggio 2001 per sentir “dichiarare infondata ogni pretesa attorea”. La sentenza ora impugnata da’ atto di come gli appellanti principali avessero precisato in prima udienza che dove in conclusioni era scritto “attorea” dovesse intendersi “convenuta”, sicche’ si trattava soltanto di “un refuso sin troppo chiaro”. Il ricorrente assume che cio’ sia equivalso a “rianimare dalla morte giuridica un gravame”.

Il secondo motivo di ricorso di (OMISSIS) allega la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., essendo stata accolta la domanda degli appellanti (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avevano al contrario domandato nell’atto di appello del 12 maggio 2001 di “dichiarare infondata ogni pretesa attorea”. Il terzo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di fatto decisivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la Corte di Trieste frettolosamente esaminato il contenuto dell’atto di appello di (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), ove si concludeva per “dichiarare infondata ogni pretesa attorea”.

I.1.I primi tre motivi del ricorso di (OMISSIS) devono trattarsi congiuntamente in quanto e’ evidente che essi sono rivolti, seppur sotto diversi profili, contro uno stesso capo di sentenza. Le tre censure sono del tutto infondate.

Il thema decidendum nel giudizio di secondo grado e’ delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione e’ richiesta, ex articoli 342 e 434 c.p.c., per l’individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Tuttavia, allorquando, come nel caso in esame, sia impugnata una sentenza di totale reiezione della domanda degli attori originari e di accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, poiche’ il bene della vita richiesto non puo’ che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione, ove questi siano specifici e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda principale, va escluso che, pur in presenza di conclusioni imprecise (nel senso di “dichiarare infondata ogni pretesa attorea”), peraltro prontamente rettificate in prima udienza, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi viceversa rilevare la riproposizione della domanda negli identici termini iniziali, con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dall’eventuale incompatibilita’ rispetto ad essi (arg. da Cass. Sez. 3, 16/05/2006, n. 11372; Cass. Sez. L, 27/02/2004, n. 4053).

La Corte d’Appello di Trieste ha cosi’ offerto a pagina 23 della sentenza una logica interpretazione del contenuto dell’impugnazione di (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS), accertando in concreto, sulla base di una lettura complessiva e non frazionata dell’atto di gravame, che la volonta’ degli appellanti principali non potesse verosimilmente essere quella di chiedere al giudice di secondo grado di “dichiarare infondata” ogni loro pretesa. Ne’, d’altro canto, l’errore in cui erano incorsi gli appellanti principali nelle conclusioni dell’atto di appello del 12 maggio 2001 impediva all’appellata (OMISSIS) di individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, quale fosse l’oggetto della domanda d’appello e quale fosse percio’ l’ambito entro il quale (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) richiedevano il riesame della sentenza impugnata. HAI quarto motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1051 e 1052 c.c., articoli 113, 115, 116, 132 e 352 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, per aver la Corte d’Appello accolto la domanda di merito degli appellanti principali (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) e dell’appellante incidentale (OMISSIS).

Il motivo, esposto da pagina 29 a pagina 63 di ricorso, si sostanzia nella trascrizione delle conclusioni prese in primo grado dalle parti, della motivazione della sentenza del Tribunale di Gorizia, nonche’ degli atti contrapposti del giudizio di appello, quanto in specie al riconoscimento della servitu’ di passaggio coattivo in favore del fondo (OMISSIS), per poi sostenere l’apparente motivazione resa al riguardo dalla Corte di Trieste, che richiama anche la foto 1 allegata alla CTU ed imputa alla (OMISSIS) di aver deciso di costruire in un determinato modo, dando luogo alla limitazione dell’accesso alla via pubblica (quello che il ricorrente descrive come “supposto ruolo furbo della (OMISSIS)”).

2.1. Anche il quarto motivo di ricorso non ha fondamento. La censura rivela profili di inammissibilita’ la’ dove richiede alla Corte di cassazione un riesame delle risultanze probatorie in ordine alla sussistenza della condizione di interclusione del fondo, proponendo la ricorrente apprezzamenti di fatto difformi da quelli operati dalla Corte d’Appello nell’esercizio del potere, che l’articolo 116 c.p.c. attribuisce al giudice di merito, di individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere, tra le emergenze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Non sono invero consentiti alla Corte di cassazione un accesso diretto agli atti delle fasi di merito e una loro delibazione in punto di verifica di fondatezza delle contrapposte pretese di merito sulla base di autonome regole inferenziali.

Ne’ il vigente articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, permette – sub specie del vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) – di invocare un diverso esame degli elementi probatori quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Allorche’, come nel presente giudizio, a fronte della domanda di negatoria servitutis degli attori, il convenuto, assunta l’interclusione del suo fondo, proponga domanda riconvenzionale di costituzione coattiva di servitu’ di passaggio, spetta allo stesso proprietario del fondo intercluso provare lo stato di interclusione.

L’esistenza dell’interclusione assoluta (per totale assenza di una uscita sulla via pubblica: articolo 1051 c.c., comma 1) o relativa (per insufficiente ampiezza del passaggio esistente: articolo 1051 c.c., comma 3), come anche l’inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e l’impossibilita’ di ampliamento di detto passaggio (articolo 1052 c.c.), costituiscono oggetto di accertamento del giudice di merito che, correttamente motivato, e’ sottratto ad ogni sindacato da parte della Corte di legittimita’ (cfr. Cass. Sez. 2, 26/01/2006, n. 1508).

La sentenza della Corte d’Appello di Trieste contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della sua decisione. Essa ha negato l’interclusione sia assoluta che relativa del fondo (OMISSIS), giacche’ confinante con la via pubblica per metri lineari 6,64; per ripristinare l’originaria ampiezza di tale ingresso sulla via pubblica basterebbe rimuovere il muretto di recinzione ed il cancello esistenti; quanto alla rampa carrabile, pure questa era stata costruita dalla medesima (OMISSIS) (la quale neppure aveva spiegato le ragioni di convenienza di questa soluzione) e, in ogni modo, lascia libero un tratto di metri lineari 4,97.

La motivazione della Corte d’appello si pone in linea con l’interpretazione che della sottesa questione di diritto da’ la giurisprudenza.

Ai fini della costituzione di una servitu’ coattiva di passaggio, l’accertamento dell’interclusione di un fondo va eseguito in riferimento al fondo nel suo complesso e quindi senza tener conto del fatto che soltanto una parte di esso, per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione (costruzione di fabbricati, piantagioni, destinazioni agricole ed altro) non sia raggiungibile con mezzi meccanici (Cass. Sez. 2, 09/12/1988, n. 6674).

In particolare, l’interclusione relativa, per la costituzione della servitu’ di passaggio coattivo, puo’ pur essere configurata quando dipenda, come accertato nel caso in esame, dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, ma occorre dimostrare che il proprietario, il quale abbia operato la trasformazione dei luoghi determinante l’interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo. In tale ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore e, per contro, con maggiore rigore l’interesse del proprietario del fondo per il quale e’ chiesto il passaggio coattivo (Cass. Sez. 2, 28/03/1994, n. 3018).

3. Il quinto motivo del ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 163, 342 e 343 c.p.c., per aver la Corte di Trieste ritenuto inammissibile l’appello incidentale della stessa (OMISSIS), pur avendo ella concluso nella comparsa di risposta recante l’impugnazione incidentale per l’accertamento della costituzione della servitu’ per destinazione del padre di famiglia o per intervenuta usucapione ordinaria o abbreviata, richiamando nelle pagine 14 e successive dell’atto le proprie originarie domande riconvenzionali ed invocando le positive emergenze istruttorie delle prove testimoniali (testi (OMISSIS) e (OMISSIS)) e per interrogatorio formale ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) inerenti alle opere per l’asservimento della particelle (OMISSIS).

3.1. Il quinto motivo del ricorso e’ comunque infondato. La Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di (OMISSIS) adoperando una motivazione molto esplicita: “si ripete: in nessun punto del gravame incidentale di (OMISSIS) si legge una parola di critica alla motivazione dei giudici di prime cure”, che ne avevano respinto le domande di costituzione della servitu’ per destinazione del padre di famiglia o di usucapione ventennale o decennale. Dal medesimo stralcio della comparsa contenente l’appello incidentale, trascritto nelle pagine da 66 a 71 del quinto motivo di ricorso, si trae conferma che l’atto, proprio come valutato dalla Corte di Trieste, non contenesse affatto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, in maniera da affiancare alla parte volitiva, espressa nel richiamo alle domande proposte in primo grado, una parte argomentativa che, con critica adeguata e specifica, confutasse e contrastasse le statuizioni adottate e le ragioni addotte dal Tribunale di Gorizia (cfr. Cass. Sez. 3, 29/11/2011, n. 25218).

5. Il ricorso va percio’ rigettato. La ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo, mentre non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attivita’ difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi de4lla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.