la servitu’ coattiva di passaggio senza corresponsione di indennita’, diritto di natura personale esercitabile solo nei confronti del diretto contraente/condividente (a differenza di quello previsto dall’articolo 1051 c.c. che rappresenta una facolta’ ricompresa nel diritto di proprieta’) ed applicabile anche alla fattispecie dell’espropriazione per pubblica utilita’, va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti della controparte e sul bene oggetto di espropriazione, atteso che e’ quest’ultimo “trasferimento” che ha determinato la necessita’ della sua costituzione.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 21 marzo 2019, n. 8037

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25087-2014 proposto da:

(OMISSIS) Sas (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Provincia Autonoma Di Bolzano, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

Comune di Bolzano, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2014 della Corte d’appello Sez.Dist. di Bolzano, depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, l’avvocato (OMISSIS) munita di delega per il Comune di Bolzano che ha concluso come in atti; udito l’avvocato (OMISSIS) per la Provincia Autonoma di Bolzano che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1.Con citazione notificata nel 1999, l’ (OMISSIS) s.a.s., proprietaria di un fondo identificato con la particella ed. n. (OMISSIS) convenne il Comune di Bolzano deducendo che detto fondo era divenuto intercluso dopo che il Comune ne aveva espropriato una porzione per realizzare l’ampliamento di una strada arginale. Chiese dunque che fosse costituita una servitu’ di passaggio a favore del proprio fondo residuo e senza corresponsione di indennita’ ai sensi dell’articolo 1054 c.c., con la creazione di un’area di transito sulla limitrofa p.ed. n. (OMISSIS) anch’essa espropriata;

2. Costituitosi il Comune contesto’ la domanda chiedendone il rigetto.

3. Con separato atto di citazione l’ (OMISSIS) aveva convenuto in altra causa il Comune di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano e il (OMISSIS) e dedotta sempre l’interclusione del proprio edificio p.ed (OMISSIS) chiedeva che il passaggio venisse realizzato non piu’ verso (OMISSIS) bensi’ verso (OMISSIS) e cioe’ su un diverso percorso insistente oltre che sull’espropriata p.ed. (OMISSIS) anche sulla p.ed. (OMISSIS) in comproprieta’ tra la Provincia ed il Condominio.

4. Costituiti i convenuti, rimasto contumace il Condominio, riuniti i due giudizi ed istruiti mediante documentazione e ctu, il tribunale accolse parzialmente la domanda costituendo la servitu’ di passaggio sulle p.ed. (OMISSIS) e (OMISSIS) gravando al contempo l’attrice dell’indennita’ ai sensi dell’articolo 1053 c.c. poiche’ non risultava provato, a causa del ritiro non piu’ seguito dal deposito del fascicolo di parte, che l’interclusione fosse effettivamente dipesa dall’espropriazione.

5. Propose appello l’ (OMISSIS); si costituiva il Comune e la Provincia di Bolzano chiedendone il rigetto.

6.La Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano, respinse il gravame osservando in primo luogo come l’espropriazione finalizzata alla costruzione della strada arginale abbia cagionato un’interclusione quanto meno relativa della proprieta’ dell’Autofficina.

7. In secondo luogo rilevava, pero’, come il diritto di ottenere l’accesso gratuito alla via pubblica, ai sensi dell’articolo 1054 c.c., ricorrerebbe solo se esso venisse attuato esclusivamente mediante un tracciato insistente sull’area della particella (OMISSIS), gia’ di proprieta’ dell’appellante ed utilizzata dall’ente espropriante per realizzare la strada arginale. Poiche’ l’appellante non aveva mai chiesto la costituzione della servitu’ di passaggio secondo questo percorso, ed anzi con il primo giudizio aveva chiesto che della servitu’ venisse gravata la p. ed. (OMISSIS) e con il secondo giudizio che il tracciato venisse prolungato anche sulla p.ed. (OMISSIS), in comproprieta’ tra la Provincia di Bolzano ed il Condominio, mancava il presupposto materiale per invocare, ex articolo 1054 c.c., la costituzione gratuita del diritto di passaggio.

8. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.a.s. sulla base di due motivi cui hanno resistito con controricorso il Comune e la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre non ha svolto attivita’ difensiva il (OMISSIS).

9. Attivato il procedimento camerale ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stato ritenuto che la controversia involva questione di carattere nomofilattico relativa all’interpretazione dell’articolo 1054 c.c. e quindi rimessa la pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1054 c.c. per avere la corte territoriale interpretato la norma ritenendo che nel caso di espropriazione, il diritto alla costituzione della servitu’ coattiva gratuita di passaggio possa essere vantato e riconosciuto solo sullo stesso bene ablato.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione ed erronea applicazione dell’articolo 1054 c.c. per avere ritenuto che nel caso di interclusione da esproprio il fondo servente debba essere esclusivamente individuato in quello oggetto di espropriazione.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno respinti perche’ il dispositivo della sentenza impugnata e’ conforme a diritto, seppure previa correzione della motivazione ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4.

4. L’articolo 1054 c.c. riconosce infatti al proprietario del fondo intercluso per effetto di alienazione, di divisione o di espropriazione per pubblica utilita’ (Cass. 23707/2009; Cass. 20185/2017) il diritto alla costituzione di una servitu’ coattiva di passaggio senza l’onere del pagamento di un’indennita’.

5. La corte territoriale ha correttamente ritenuto i presupposti, peraltro non attaccati dal ricorrente, dell’interclusione e della possibilita’ di invocare la disposizione anche nella fattispecie dell’espropriazione per pubblica utilita’.

6. La censura si appunta sull’individuazione del bene servente di tale servitu’ coattiva gratuita, che ad avviso dell’Autofficina potrebbe essere, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, anche un bene diverso dal fondo di cui e’ proprietario il soggetto con cui e’ stato stipulato il contratto di alienazione o la divisione ovvero, come nel caso in esame, oggetto dell’espropriazione.

7. Per sostenere tale conclusione il ricorrente attacca il ragionamento argomentativo della corte denunciandone la confusione terminologica nella parte in cui richiamando la sentenza di questa Corte n. 21526/2011 sembra assimilare la posizione dell’Autofficina, espropriata, a quella dell’acquirente cui nella pronuncia citata e’ riconosciuto il diritto al passaggio coattivo.

8. In realta’, precisato che il diritto di cui all’articolo 1054 c.c. e’ riconosciuto, a prescindere dalla posizione contrattuale di alienante o acquirente, a colui che per effetto dell’alienazione assume la veste di titolare del fondo intercluso, non vi e’ dubbio che nella fattispecie in esame, attinente ad una vicenda espropriativa per pubblica utilita’, il titolare del fondo intercluso corrisponda al soggetto “espropriato”, il quale rivendica la servitu’ coattiva nei confronti della residua proprieta’ dell'”espropriante”.

9.Cio’ posto, ai fini dell’individuazione del bene servente, occorre verificare la legittimita’ dell’assunto di parte ricorrente, la quale ritiene che esso possa essere anche un bene diverso da quello espropriato e, addirittura, un bene di un terzo, quali nel caso di specie la p.ed. (OMISSIS) gia’ di proprieta’ di tale (OMISSIS) e divenuta di proprieta’ del Comune di Bolzano a seguito di completa espropriazione, e la p.ed. (OMISSIS) in comproprieta’ tra la Provincia di Bolzano ed il (OMISSIS).

10. La tesi e’ priva di fondamento normativo e non tiene conto della ratio dell’articolo 1054 c.c. che costituisce un’eccezione al generale principio di onerosita’ delle servitu’ e che si giustifica con la presunzione della consapevolezza dei contraenti o condividenti del fatto che, a seguito dell’interclusione, la costituzione della servitu’ si renda necessaria ex lege e ne abbiano, pertanto, tenuto conto in sede di determinazione del corrispettivo o di individuazione delle quote.

11. Deve, pertanto, affermarsi, come anche di recente ribadito (Cass. 20185/2017), il principio di diritto secondo il quale la servitu’ coattiva di passaggio senza corresponsione di indennita’, diritto di natura personale esercitabile solo nei confronti del diretto contraente/condividente (a differenza di quello previsto dall’articolo 1051 c.c. che rappresenta una facolta’ ricompresa nel diritto di proprieta’) ed applicabile anche alla fattispecie dell’espropriazione per pubblica utilita’, va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti della controparte e sul bene oggetto di espropriazione, atteso che e’ quest’ultimo “trasferimento” che ha determinato la necessita’ della sua costituzione.

12. Da questo principio la giurisprudenza di questa Corte ha anche ritenuto di derivare l’affermazione che il proprietario medesimo, rinunziando all’anzidetto beneficio, non possa rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l’indennita’ (Cass. 20185/2017), diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure, ma la questione non viene vagliata in questa sede perche’ non oggetto di impugnazione.

13. In considerazione di quanto sin qui osservato, il ricorso deve dunque essere respinto e parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidate in dispositivo.

14. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti e liquidate per ciascuno in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.