in materia di servitu’ di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’articolo 1051 c.c., comma 4, in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilita’ di scegliere tra piu’ fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse, precisandosi che detta norma non trova invece applicazione allorche’, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze piu’ pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|2 agosto 2019| n. 20878
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
(articolo 380-bis.1 c.p.c.)
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 14513/’15) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza definitiva della Corte di appello di Messina n. 313/2014, depositata il 29 aprile 2014 (non notificata).
RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 535/2005, rigettava la domanda di rivendicazione proposta da (OMISSIS) ed altre (tra cui (OMISSIS)) relativa all’allargamento di una stradella assunta come eseguita sul loro fondo (sito in localita’ (OMISSIS)) dal convenuto (OMISSIS), oltre che all’asserita costituzione abusiva di veduta (con correlato rigetto dell’accessoria domanda di risarcimento dei danni) e, in accoglimento di altre domande formulate da quest’ultimo in altri distinti giudizi (poi riuniti a quello attinente all’avversa azione di rivendicazione), dichiarava la costituzione di servitu’ di passaggio in ampliamento a carico del fondo (OMISSIS)- (OMISSIS), con obbligo di indennizzo, ai sensi dell’articolo 1038 c.c., da parte del (OMISSIS), a cui carico veniva posto anche l’obbligo di realizzare un collegamento stabile tra la strada statale e le particelle (OMISSIS).
2. Contro tale sentenza proponeva appello la sola (OMISSIS) e, nella costituzione dell’appellato (OMISSIS), la Corte di appello di Messina, con sentenza non definitiva n. 319/2009, accoglieva la domanda di rivendica avanzata dall’appellante riferita sia alla porzione delle particelle nn. (OMISSIS) sulle quali era stato realizzato l’allargamento della controversa stradella sia con riguardo all’illegittima occupazione di porzione della n. (OMISSIS) ad opera del (OMISSIS), che veniva condannato al ripristino dello stato dei luoghi e alla restituzione delle aree in favore dell’appellante, con contestuale rigetto della richiesta di costituzione coattiva della servitu’ di passaggio gia’ avanzata dall’appellato (non sussistendone le condizioni).
Con separata ordinanza il giudice di appello rimetteva la causa sul ruolo in ordine all’istruzione e alla decisione sulla correlata domanda di risarcimento danni proposta dalla (OMISSIS).
Con sentenza definitiva n. 313/2004 la Corte messinese condannava il (OMISSIS) al pagamento – in favore dell’appellante ed a titolo risarcitorio – della somma di Euro 8.658,33, maggiorata degli interessi compensativi al tasso legale da computarsi su un terzo delle singole voci annuali come indicate nella relazione del c.t.u., oltre agli interessi legali dall’emanazione della sentenza e fino al soddisfo.
Con la stessa sentenza il (OMISSIS) veniva condannato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nonche’ al pagamento, in via definitiva, di quelle occorse per l’espletamento di due c.t.u.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, (OMISSIS), al quale ha resistito con controricorso (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale va evidenziato che il ricorso in esame – come danno atto entrambe le parti – si interseca con altro ricorso in precedenza proposto dal (OMISSIS) (cui aveva resistito con controricorso contenente ricorso incidentale la (OMISSIS)) – avverso la sentenza non definitiva della Corte messinese che risulta deciso da questa Corte con sentenza n. 14102/2012, con la quale venne statuito il principio secondo cui, in materia di servitu’ di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’articolo 1051 c.c., comma 4, in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilita’ di scegliere tra piu’ fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse, precisandosi che detta norma non trova invece applicazione allorche’, rispettando l’esenzione, l’interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l’interclusione assoluta del fondo conseguenze piu’ pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.
Con la richiamata sentenza di questa Corte si specifico’ anche che nel giudizio di comparazione, ispirato ai principi costituzionali in materia di proprieta’ privata dei beni immobili e di iniziativa economica privata, il giudice deve tener conto dell’eventuale destinazione industriale del fondo intercluso, contemperando, anche mediante lo strumento indennitario, i contrapposti interessi.
E’ importante evidenziare che la citata sentenza n. 14102/2012 questa Corte si pronuncio’ (nel senso del parziale accoglimento) solo sulla questione – dedotta con il ricorso principale – relativa alla costituzione coattiva di servitu’ gia’ richiesta dal (OMISSIS) e non sull’azione di rivendicazione. Peraltro anche il ricorso incidentale formulato dalla (OMISSIS) atteneva sempre alla sentenza non definitiva e sul secondo motivo (violazione dell’articolo 2043 c.c.) la suddetta sentenza ebbe a stabilire che esso non attingeva un capo dell’impugnata sentenza non definitiva, giacche’, come ammesso nello stesso ricorso incidentale, la Corte di merito aveva rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione dei danni.
Si osservava, altresi’, che i rilievi svolti in un inciso della decisione in punto di danni non avevano portata decisoria riduttiva delle pretese della (OMISSIS), poiche’ erano rivolti, al contrario, a motivare l’accoglimento dell’appello della controricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva negato la sussistenza di pregiudizio, rimettendone l’apprezzamento, in mancanza di elementi sufficienti, a futura consulenza. Per queste stesse ragioni era stato rigettato anche il quarto motivo, che ruotava sempre sulla domanda di risarcimento danni articolata dalla (OMISSIS).
Pertanto, prendendo atto dell’ambito del decisum da intendersi definitivo riconducibile alla menzionata sentenza di questa Corte intervenuta tra le parti ma con riferimento alla sentenza non definitiva della Corte di appello di Messina, non si ravvisa l’emergenza della formazione di un giudicato rilevabile d’ufficio – tale da precludere l’esame dei motivi proposti dalla (OMISSIS) con il ricorso qui in esame a mezzo del quale e’ stata impugnata la sentenza definitiva della stessa Corte con cui essa si e’ pronunciata solo sul residuo petitum relativo alla quantificazione dei danni ricollegati alla condotta illecita del (OMISSIS).
2. Cio’ chiarito in via preliminare, si osserva che, con il primo motivo, la (OMISSIS) ha impugnato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la gia’ indicata sentenza definitiva della Corte di appello di Messina per asserita violazione, falsa e/o errata applicazione dell’articolo 2043 c.c., nella parte in cui, decidendo sul quantum del riconosciuto risarcimento dei danni, lo aveva limitato avendo riguardo alla colture praticate, senza tener conto della destinazione urbanistica del fondo oltre che del sostanziale impedimento alla concreta commercializzazione, nonche’ del deprezzamento del fondo.
2.1. Rileva il collegio che la censura e’ destituita di fondamento e deve, percio’, essere respinta.
Diversamente da quanto prospettato dalla (OMISSIS), la Corte territoriale, nell’impugnata sentenza definitiva, ha – con riferimento all’ambito della portata complessiva della domanda risarcitoria (ed in conformita’ allo stesso contenuto dell’ordinanza di rimessione sul ruolo, richiamata anche a pag. 12 del ricorso) – preso, in effetti, in considerazione anche il possibile danno determinato dalla (temporanea) impossibilita’ di utilizzare la destinazione urbanistica del fondo e dalla sua incommerciabilita’.
Al riguardo (v. pagg. 5 e 6 della sentenza oggetto di ricorso), con valutazione di merito adeguatamente motivata (non potendosi, evidentemente, ritenerlo sussistente in re ipsa), ha, tuttavia, escluso che la (OMISSIS) avesse dato una prova sufficiente per il riconoscimento di tale danno quale conseguenza diretta della condotta illecita del (OMISSIS) (siccome non riscontrato dalla perdita di occasioni di vendita o dall’esistenza di trattative negativamente condizionate dalle difficolta’ di accesso al suo fondo, nonche’ dal concreto avvio di attivita’ edificatoria sugli stessi).
Ed e’ per questa specifica ragione che il risarcimento, riconosciuto in favore della (OMISSIS), e’ stato limitato dalla Corte territoriale solo a quello conseguente alla perdita del godimento per sfruttamento agricolo.
3. Con il secondo motivo la ricorrente ha testualmente denunciato la violazione, falsa applicazione e/o errata applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la Corte di secondo grado aveva sbagliato nel ridurre ad un terzo il suo credito risarcitorio a carico del (OMISSIS), sul presupposto (prospettato come erroneo) che fosse esistente, nel caso di specie, un titolo di comproprieta’ sui beni dedotti in controversia tra ella e le sorelle (OMISSIS) e (OMISSIS), trascurando, pero’, di tener conto – per come avrebbe dovuto ritenersi emergente dagli atti riguardanti la definizione di un pregresso giudizio di divisione intercorso tra le germane – che le stesse avevano provveduto consensualmente all’attribuzione di proprieta’ tra loro in comune e che, in conseguenza dell’intervenuto scioglimento delle comunioni, i lotti in cui ricadevano le particelle interessate dagli interventi illegittimi del (OMISSIS) erano stati a lei assegnati, divenendone, percio’, proprietaria esclusiva.
3.1. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente, infatti, non riporta ne’ trascrive dove aveva formulato la domanda di riconoscimento del risarcimento del danno per intero (e non per 1/3), sul presupposto che ella era divenuta in precedenza – per effetto dello scioglimento di comunioni con le sorelle – proprietaria esclusiva delle particelle interessate dalle opere illegittime del (OMISSIS). In particolare e’ la stessa Corte di appello che non da’ atto – nella sentenza non definitiva – che tra i motivi di appello la (OMISSIS) avesse richiesto il danno in tale entita’ ne’ ella trascrive in ricorso – in violazione del rispetto del necessario requisito di specificita’ – la relativa censura ove effettivamente formulata con l’atto di appello.
Ed e’, poi, la stessa Corte di appello di Messina che – nella sentenza definitiva da’ per scontato che tale motivo non fosse stato formulato procedendo, in concreto, alla ripartizione dei 3/3 della misura del danno e riconoscendo all’appellante solo 1/3 dello stesso.
Ne’ puo’ aver alcun rilievo la circostanza che nel ricorso la (OMISSIS) abbia riportato il contenuto dei documenti dai quali si evinceva che ella era divenuta proprietaria esclusiva – all’esito di pregresso giudizio – delle particelle in questione, perche’ non emerge ne’ che tale vicenda ne’ che la correlata assunzione di detta qualita’ fossero state dedotte in appello ne’ ha alcun valore – al riguardo – il richiamo operato in ricorso ai documenti gia’ prodotti in primo grado (v. pag. 23 del ricorso), il cui contenuto, pero’, non risulta trasfuso ed addotto a sostegno di uno specifico motivo di gravame in secondo grado.
4. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario nella misura del 15% ed accessori (iva e cap) come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.