in tema di servitu’ di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione e’ applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (e cio’, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiche’, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodita’, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunche’ (v. sez. 2, sentenza n. 4147/2012 non massimata; v. altresi” Cass. 13-9-2004 n. 18372; Cass. 28-102009 n. 22834). Quando, viceversa, tale accessibilita’ non risulti praticabile perche’ il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perche’ l’ostacolo naturale, in realta’, separa quella parte del fondo dall’altra, cioe’ divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitu’ coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilita’ di collegare la parte separata del fondo all’altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando se tale collegamento puo’ conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio puo’ ritenersi consentita.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 23 febbraio 2017, n. 4692
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11672-2012 proposto da:
(OMISSIS), ((OMISSIS)) in proprio nonche’ in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) S.n.c. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.n.c., in sigla (OMISSIS) S.n.c. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 352/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 16/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti, che si e’ riportato agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente, che ha chiesto l’inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Trento, con sentenza 16.12.2011 ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) ed (OMISSIS) contro la sentenza del locale Tribunale (sez. dist. Cavalese) che aveva – su domanda della snc (OMISSIS) e per quanto qui ancora interessa – disposto la costituzione di una servitu’ di passaggio coattivo a piedi e con mezzi a favore della p.f. (OMISSIS) dell’attrice nella parte adibita a copertura parcheggio, ed a carico della p.f. (OMISSIS) di proprieta’ dei convenuti (OMISSIS) (immobili ubicati nel comune di (OMISSIS)), subordinatamente al pagamento di una indennita’ di Euro 21.000,00. La Corte d’Appello ha altresi’ confermato la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale con cui si lamentava l’immissione senza autorizzazione delle tubazioni della societa’ attrice in quelle del camino di cui i convenuti erano comproprietari chiedendosene il distacco.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), in proprio e quale Legge Regionale della (OMISSIS) snc sulla base di otto motivi (erroneamente numerati sino a nove), a cui resiste la societa’ (OMISSIS) con controricorso.
(OMISSIS) non ha svolto difese in questa sede.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1-2 Premesso che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione (non richiedendosi attivita’ nomofilattica nel presente giudizio), si rileva che col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’articolo 1051 c.c. nonche’ motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia (interclusione parziale).
Col secondo motivo si deduce motivazione contraddittoria e illogica su punti controversi e decisivi per il giudizio: precedente stato dei luoghi, interclusione originaria e interclusione conseguente a scelte del proprietario del fondo intercluso.
Le due censure sono suscettibili di trattazione unitaria per il comune riferimento al tema dell’interclusione: la prima e’ infondata e la seconda e’ in parte infondata e in parte inammissibile.
Secondo un orientamento piu’ volte espresso dalla Corte ed oggi ribadito da questo Collegio, in tema di servitu’ di passaggio coattivo, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione e’ applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (e cio’, qualunque sia la destinazione economica di ogni parte), poiche’, in tal caso, ove il fondo non fosse considerato unitariamente ma per parti separate, in presenza di un accesso esistente alla via pubblica, la richiesta di costituzione di un passaggio coattivo, anche se connessa ad una diversa destinazione economica delle distinte parti di fondo, si risolverebbe nel reclamare l’imposizione di un peso a carico del fondo altrui dettato da prevalenti ragioni di comodita’, atteso che il passaggio dall’una all’altra parte del terreno non sarebbe ostacolata da alcunche’ (v. sez. 2, sentenza n. 4147/2012 non massimata; v. altresi” Cass. 13-9-2004 n. 18372; Cass. 28-102009 n. 22834). Quando, viceversa, tale accessibilita’ non risulti praticabile perche’ il dislivello tra la parte superiore del fondo attraversata dalla strada rotabile comunale e la parte sottostante, posta a livello inferiore, rende oggettivamente tale parte non facilmente accessibile all’altra, la considerazione unitaria del fondo deve venir meno, perche’ l’ostacolo naturale, in realta’, separa quella parte del fondo dall’altra, cioe’ divide il suddetto fondo idealmente in due parti distinte. Ne consegue, in tale ipotesi, che, al fine di consentire o meno la costituzione di una servitu’ coattiva di passaggio carrabile sul fondo altrui, l’esame deve necessariamente spostarsi sulla verifica della possibilita’ di collegare la parte separata del fondo all’altra (nella specie a quella servita dalla strada rotabile comunale), accertando se tale collegamento puo’ conseguirsi senza eccessivo dispendio o disagio; e solo ove tale verifica ed accertamento abbiano esito negativo, la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio puo’ ritenersi consentita (Cass.13-9-2004 n. 18372).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che le singole parti del fondo della societa’ (OMISSIS) non erano accessibili l’una all’altra e che conseguentemente veniva meno la considerazione unitaria del fondo dominante, perche’ anche prima della costruzione dell’immobile l’appellata societa’ non poteva accedere alla via pubblica in quanto “vi era un muretto di contenimento del dislivello che delimitava la sua proprieta’”. La Corte d’Appello ha dunque ravvisato l’interclusione di porzione della p.f. (OMISSIS) (l’area adibita a piazzale), tenuto conto della differenza di quota (mt. 3,50) tra la stessa e quella compresa tra l’edificio p.f. (OMISSIS) e la strada provinciale e del fatto che l’angustia della porzione antistante alla strada pubblica non consente la creazione di un accesso pedonale o carraio per il collegamento del piazzale superiore alla strada provinciale. Sulla scorta di tali elementi di fatto, ricavati dalle risultanze peritali, la Corte di merito ha poi ritenuto che la realizzazione di un accesso pedonale e carraio alla strada pubblica avrebbe richiesto interventi di sbancamento del fondo a livello superiore con eccessivo dispendio e disagio (v. pagg. 10 e 11 sentenza impugnata).
Una volta esclusa la possibilita’ della realizzazione di un accesso diretto senza dispendio e disagio, la Corte d’Appello si e’ poi confrontata con l’accertamento della corrispondenza della servitu’ al conveniente uso del fondo dominante laddove ha affermato che l’area, benche’ destinata a verde, comunque non e’ dotata di accesso alla strada pubblica e, che la costituzione della servitu’ di parcheggio e’ condizione per il mutamento di destinazione.
Questa prima ratio decidendi, assolutamente autonoma ed in grado di sorreggere da sola la decisione sulla necessita’ della servitu’ di passaggio, appare del tutto in linea con i suindicati principi giurisprudenziali perche’ basata appunto, attraverso un tipico apprezzamento di fatto, sulla verifica in concreto della impossibilita’ di soluzioni alternative non dispendiose e, conseguentemente, sulla giustificazione della servitu’ ai fini del conveniente uso del fondo.
Anche sotto il profilo motivazione la decisione appare del tutto esauriente e priva di vizi logici e quindi immune dalla critica di parte ricorrente: del resto, secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi’, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della medesima, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 17477 del 09/08/2007 Rv. 598953; Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997 Rv. 511208; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014 Rv. 629382).
A questo punto si rivela inammissibile per difetto di interesse la restante censura (contenuta nel secondo motivo) con riferimento all’interclusione conseguente a scelte edificatorie del proprietario del fondo intercluso.
Come infatti piu’ volte affermato da questa Corte Suprema qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852 – 01).
3-4-5-6-7-8 Col terzo motivo (erroneamente indicato in ricorso col n. 4) si lamenta illogicita’ della motivazione sulla inutilizzabilita’ della servitu’ di passo carraio;
Col quarto motivo (erroneamente indicato col n. 5) si denunzia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e illogicita’ e insufficienza della motivazione sulla compromissione del diritto alla sopraelevazione.
Col quinto motivo (erroneamente indicato col n. 6) si denunzia illogicita’ della motivazione sulla stabilita’ degli edifici sottostanti.
Col sesto motivo (erroneamente indicato col n. 7) si denunzia illogicita’ e insufficienza della motivazione circa la misura dell’indennita’ in relazione alla perdita del diritto di sopraelevazione.
Col settimo motivo (erroneamente indicato col n. 8) si denunzia illogicita’ della motivazione circa l’illegittimita’ dell’immissione nelle tubazioni del camino degli appellanti – Domanda riconvenzionale.
Con l’ottavo ed ultimo motivo (erroneamente indicato col n. 9) si denunzia infine illogicita’ della motivazione sulla richiesta di ammissione delle prove.
Il comune riferimento, nei predetti motivi, al vizio di motivazione della sentenza, rende opportuna una trattazione unitaria degli stessi che, al pari dei precedenti, si rivelano infondati, avendo la Corte d’Appello motivato adeguatamente e in maniera coerente, sotto il profilo logico, su tutte le questioni oggetto di censura.
Sulla dedotta inutilizzabilita’ della servitu’ di passo carraio per ragioni urbanistiche (terzo motivo), gia’ si e’ detto nella trattazione delle precedenti censure e pertanto si rinvia alle considerazioni ivi esposte.
Quanto al tema della compromissione del diritto alla sopraelevazione e alla stabilita’ degli edifici sottostanti (quarto e quinto motivo), la Corte d’Appello ha motivato il suo convincimento sulla infondatezza delle relative censure (peraltro ripetitive di rilievi gia’ sottoposti e valutati dal CTU) osservando che la servitu’ non comporta limitazioni di natura urbanistica oltre quelle esistenti e che le conseguenze prospettate dagli appellanti ai fini della eventuale creazione di posti auto sono del tutto ipotetiche in quanto prive di supporto probatorio sulla fattibilita’ urbanistica del’intervento e ha negato al riguardo anche una consulenza ritenendola di natura esplorativa; Sulla censura relativa alla compromissione alla stabilita’ la Corte ha negato l’esistenza di rischi basandosi sui rilievi peritali (che ha riportato), e sul diritto di prevedere limiti al transito pesante (v. pagg. 14 e ss.).
Sulla congruita’ dell’indennita’ (sesto motivo) la Corte territoriale ha motivato rilevando, sempre sulla scorta delle risultanze peritali, che la servitu’ non comportava ne’ perdita di posti auto ne’ limitazioni di natura urbanistica, mentre la parte appellante non aveva argomentato le ragioni della ritenuta insufficienza. (v. pagg. 19 e 20).
Sulla questione dell’allaccio al camino, oggetto di domanda riconvenzionale (settimo motivo di ricorso) la Corte ha motivato il rigetto della censura (e dunque la correttezza della decisione di rigetto della riconvenzionale) in base al principio dell’onere probatorio, citando le fonti del proprio convincimento e cioe’ le dichiarazioni testimoniali del tecnico comunale (circa l’utilizzo da parte della societa’ di autonomi sfiati), le affermazioni rese dalla stessa (OMISSIS) nell’interrogatorio formale (sulla ubicazione in proprieta’ altrui della tubazione del camino oggetto di riconvenzionale) e sulla inutilita’ di accertamenti peritali a fini meramente esplorativi (pagg. 17 e 18), come peraltro gia’ affermato a pag. 15 con riferimento al tema della compromissione del diritto alla sopraelevazione, cosi’ prendendo posizione anche sulla questione – oggi ripresentata con l’ultimo motivo di ricorso – riguardante appunto la richiesta di nomina di un CTU in appello, di cui la Corte di merito ha dato comunque conto in linea con la giurisprudenza di questa Corte che richiede pur sempre una motivazione.
Trattasi, come si vede di un percorso argomentativo completo e logicamente coerente, come tale immune dalla critica dei ricorrenti, che – lungi dall’evidenziare quelle gravi ipotesi in cui si sostanza il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (v. in proposito la giurisprudenza citata sopra, nella trattazione delle prime due censure) – si risolve in una contestazione di natura prettamente fattuale e finalizzata ad una alternativa ricostruzione delle risultanze di causa, dunque incompatibile con la natura del giudizio di legittimita’: cio’ comporta inevitabilmente il rigetto del ricorso con ulteriore addebito di spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.