In tema di controversie in materia di locazione, come disciplinata dalla L. n. 353 del 1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non sanata neppure dall’accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato. Invero il mutamento del rito previsto dall’art. 667 c.p.c. non dà luogo ad un nuovo e diverso processo rispetto a quello instaurato con il rito sommario di convalida ma ne rappresenta la semplice prosecuzione. Conseguenza di questa ovvia constatazione è la conclusione che l’intimante potrà modificare, nel senso inteso dalla giurisprudenza, le domande contenute nell’originario atto di citazione ma non potrà certo aggiungerne di nuove.

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Per ulteriori approfondimenti in materia di locazioni si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

Tribunale Roma, Sezione 6 civile Sentenza 18 aprile 2019, n. 8645

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sesta CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D’Angelo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 85979/2016 promossa da:

(…) (C. F. (…)), con il patrocinio dell’Avv. Gi.An. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via (?), giusta delega a margine dell’atto di citazione

contro

(…) s.r.l.s. (P. IVA (…)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Chiriacò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro 143, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

OGGETTO: azione di intimazione di sfratto per morosità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti

Con atto di citazione iscritto a ruolo il 18.11.2016 (…) ha intimato lo sfratto per morosità alla (…) s.r.l.s. lamentando il mancato pagamento dei canoni di settembre e ottobre 2016 nonché della somma di Euro 165,00 a titolo di oneri accessori.

Si è costituita la (…) s.r.l.s. opponendosi alla richiesta di convalida ed eccependo l’esistenza di gravi vizi occulti che avrebbero reso inservibile l’immobile.

All’udienza del 19.12.2016 il giudice si è riservato e, in data 19.12.2016, a scioglimento della riserva, ha depositato ordinanza contenente l’ordine di rilascio dell’immobile e il mutamento del rito con concessione dei termini di cui all’art. 426 c.p.c. con rinvia all’udienza del 03.05.2017.

(…) ha depositato memoria integrativa in data 03.04.2017 nella quale ha concluso chiedendo:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: In via principale e nel merito

A) Confermare l’ordinanza di rilascio dell’immobile emessa in data 19/12/16;

B) Dichiarare risolto il rapporto di locazione di cui in premessa per grave inadempimento della conduttrice;

C) Rigettare tutte le domande formulate da controparte poiché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui sopra;

D) accertare e dichiarare che il locatore ha asportato i beni indicati in premessa e non di sua proprietà;

E) conseguentemente condannare la (…) S.r.l.s., in persona del suo legale rappresentante Sig. (…), al risarcimento dei danni nei confronti del Sig. (…) per l’importo di Euro 11.077,55 per le causali di cui ai punti 2 e 3 della premessa del presente atto;

F) condannare, inoltre, la (…) S.r.l.s., in persona del suo legale rappresentante Sig. (…) al risarcimento dei danni nei confronti del Sig. (…) per l’importo di Euro 23.800,00 per le causali di cui ai punti 6 e 7 della premessa del presente atto;

G) accertare il mancato pagamento da parte della (…) S.r.l.s. in persona del Suo legale rappresentante della somma di Euro 16.067,00 a titolo di canone di locazione, oneri condominiali e tassa per l’avvenuta risoluzione del contratto, di cui ai punti 1,4 e5 della premessa del presente atto;

H) condannare la (…) S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa;

I) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste formulate da controparte compensare tale somma con i crediti vantati dal locatore in virtù anche dei canoni non corrisposti. Con condanna alle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.

La (…) s.r.l.s. ha depositato memorie integrative in data 30.03.2017 nella quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate in sede di comparsa di costituzione, cioè il rigetto delle avverse domande, la declaratoria di inadempimento contrattuale del locatore per vizi occulti, la declaratoria di risoluzione del contratto e, in via subordinata, la condanna del risarcimento del danno pari ad Euro 127.300,00.

Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la controversia è stata rinviata per la discussione.

Deduce (…) di aver concesso in locazione alla (…) s.r.l.s. l’immobile di sua proprietà sito in R., via A. I. n. 35 contraddistinta al N.C.E.U. al foglio (…), part. (…), sub. (…) per il canone mensile di Euro 2.600,00 con contratto del 01.09.2015. L’attore lamenta che la conduttrice si sarebbe resa morosa dei canoni di settembre e ottobre 2016 nonché di Euro 165,00 a titolo di oneri condominiali e di Euro 12,00 a titolo di imposta di registro annuale. Da qui la domanda di convalida di sfratto per morosità.

Ha presentato opposizione la (…) s.r.l.s. chiedendo, a sua volta, la risoluzione del contratto per l’inadempimento di (…).

Tale inadempimento consisterebbe nella presenza di due vizi occulti che rendono l’immobile del tutto inidoneo all’uso pattuito.

Si tratta della mancanza dell’impianto fognario e della canna fumaria. In particolare, riguardo alla canna fumaria, la (…) s.r.l.s. lamenta che il locatore avrebbe dichiarato, nel contratto, la sua idoneità all’uso pattuito mentre la stessa era del tutto inadeguata tanto da costringerla al suo totale rifacimento. Parimenti sarebbe mancato completamente l’impianto fognario del locale.

Tali vizi sono stati rimossi dalla stessa (…) s.r.l.s. la quale, però, chiede la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni pari ai costi di ripristino dell’intero immobile per Euro 127.300,00.

La condizione dell’immobile era conosciuta al locatore il quale ha versato 4 rate da Euro 500,00 ciascuna per partecipare alla rimozione dei detti vizi. Tale contributo è stato, però, ritenuto insufficiente.

In sede di memorie integrative (…) ha dato atto dell’avvenuto rilascio dell’immobile in data 11.02.2017.

Nel merito l’attore eccepisce che la condizione dell’immobile era a conoscenza del conduttore come statuito dalla dichiarazione di cui all’art. 8 del contratto di locazione. In particolare (…) evidenzia che la canna fumaria, prima dei lavori, era ben visibile e, quindi, percepibile nella sua eventuale inadeguatezza da parte del conduttore.

In ordine all’impianto fognario (…) produce la dichiarazione dell’amministratore del condominio il quale attesta la presenza dell’impianto e il suo regolare funzionamento.

L’attore, però, avanza domande ulteriori – peraltro riferiti a fatti sopravvenuti all’introduzione del presente giudizio – sostenendo di aver subito dei danni rilevati solo al momento del rilascio.

Ciò per un importo di Euro 10.197,55 per lavori di ripristino ed Euro 880,00 per il collegamento della canna fumaria risultato mancante nonché Euro 400,00 a titolo di oneri accessori.

Inoltre (…) avanza ulteriori domande, peraltro aventi diversa causa petendi, afferenti il risarcimento del danno per Euro 10.400,00 per il mancato guadagno dal mese successivo a quello del rilascio fino al luglio 2017 nonché per Euro 13.400,00 quale differenza tra l’importo del canone che la (…) s.r.l.s. avrebbe dovuto versare e quello fissato nel nuovo contratto di locazione sottoscritto dal locatore. Infine viene avanzata condanna per lite temeraria.

La (…) s.r.l.s. insiste nella propria opposizione ribadendo i vizi occulti riguardo alla canna fumaria e precisando che mancava il collegamento fognario tra il locale e l’impianto condominiale.

2. In rito

In via preliminare deve essere affrontata la questione delle domande nuove avanzate da (…) solo nelle proprie memorie integrative.

Come noto devono essere dichiarate inammissibili tutte le nuove domande avanzate dal locatore solo nelle memorie di mutamento del rito (cfr. sen. Trib. Roma sez. 6 n. 5706/2018; n. 10858/2018 e n. 23577/2017 e Cass. Sent. n. 8411/2003 salvo quelle scaturite dalle difese proposte dall’intimato o la c.d. reconventio reconventionis (Cass. Sent. n. 12247/13, si veda anche linee guida della Sesta Sezione pubblicate presso il sito del Tribunale di Roma).

Sono le domande di pagamento del presunto risarcimento per danni occorsi all’immobile e rilevati solo dopo la riconsegna dello stesso nonché quella relativa agli oneri accessori maturati successivamente all’instaurazione del giudizio e tutte le ulteriori domande risarcitorie.

Infatti si tratta di domande da intendersi nuove in quanto aggiuntive e non meramente modificative di quelle contenute nell’atto di intimazione di sfratto per morosità. Tale interpretazione appare conforme ai principi dettati dalla Suprema Corte in materia di modifica delle domande nel rito ordinario (cfr. Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 12310/2015).

Invero “L’introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda “nuova”, come tale implicitamente vietata dall’art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest’ultima e la domanda “modificata” – che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell’udienza e delle memorie previste dalla norma citata – va identificato nell’unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività” (Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. n. 16807/2018).

Tale principio, destinato ad operare nel rito civile ordinario, deve trovare applicazione anche con riguardo al rito speciale locatizio anche alla luce del principio secondo il quale

“In tema di controversie in materia di locazione, come disciplinata dalla L. n. 353 del 1990, in base al combinato disposto di cui agli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., dopo che il giudice ha disposto il mutamento del rito, è alle parti consentito solamente il deposito di memorie integrative, che non possono contenere domande nuove, a pena di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, non sanata neppure dall’accettazione del contraddittorio sul punto, con il solo limite della formazione del giudicato” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 11596/2005).

Non potendosi dare seguito a quella minoritaria giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in caso di mutamento del rito, sarebbe possibile presentare domande nuove rispetto a quelle contenute nell’atto di intimazione (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 7430/2017).

Invero il mutamento del rito previsto dall’art. 667 c.p.c. non dà luogo ad un nuovo e diverso processo rispetto a quello instaurato con il rito sommario di convalida ma ne rappresenta la semplice prosecuzione.

Conseguenza di questa ovvia constatazione è la conclusione che l’intimante potrà modificare, nel senso inteso dalla giurisprudenza, le domande contenute nell’originario atto di citazione ma non potrà certo aggiungerne di nuove.

Pertanto devono essere dichiarate inammissibili le nuove domande di (…) in tema di risarcimento dei danni e di pagamento di oneri accessori ulteriori rispetto a quelli indicati nell’atto di intimazione.

3. Nel merito

3.1 Sulla domanda di parte attrice di risoluzione del contratto e di rilascio dell’immobile

In primo luogo deve rilevarsi come l’attore abbia dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere.

In particolare (…) ha allegato (cfr. allegato 1 all’atto di intimazione) il contratto di locazione del 01.09.2015, registrato il 29.09.2015, il quale prevede un canone mensile di Euro 2.600,00 dal 01.09.2016.

Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l’esatto adempimento ha solo l’onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l’altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l’esattezza e completezza dell’adempimento posto in essere.

A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell’affermare che

“In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).

Anche quando sia dedotto l’inesatto adempimento dell’obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell’esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n.826 del 20.01.2015).

Nel caso di specie la (…) s.r.l.s. eccepisce l’inadempimento del locatore in relazione all’esistenza di due vizi occulti: la totale inadeguatezza della canna fumaria, la totale inesistenza dell’impianto fognario.

Come noto l’art. 1578 c.c. statuisce che “se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente conoscibili”.

La tutela legale è, allora, subordinata dal legislatore alla conoscenza o conoscibilità dei vizi da parte del conduttore nel senso che, se quest’ultimo era a conoscenza dei vizi o li avrebbe potuti percepire usando l’ordinaria diligenza, la garanzia da parte del locatore viene meno.

Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale

“In tema di disciplina dei vizi della cosa locata prevista dall’art. 1578 cod. civ., mentre ai fini dell’esercizio delle azioni di risoluzione o riduzione del corrispettivo di cui al primo comma della suddetta norma il locatore è esonerato da responsabilità nella eventualità in cui provi che si tratti di vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore al momento della consegna del bene locato, nell’ipotesi contemplata dal secondo comma, con riferimento all’eventualità in cui il conduttore abbia esercitato l’azione di risarcimento danni, il locatore è esente da responsabilità esclusivamente nel caso in cui egli offra la prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 9910/2010).

Ovviamente sarà onere del locatore dimostrare la conoscenza o almeno la conoscibilità del vizio.

Nel caso di specie la (…) s.r.l.s. lamenta che la canna fumaria era in realtà un tubo di plastica del tutto inadeguato all’uso che la stessa intendeva fare del locale concesso in locazione (panineria). (…), però, ha dato ampia dimostrazione del fatto che tale canna fumaria era perfettamente visibile e percepibile nella sua consistenza dalla conduttrice al momento della stipula del contratto.

Infatti l’attore allega le riproduzioni fotografiche dei locali prima dei lavori da cui si evince che la stessa è esterna e immediatamente percepibile. Dalle stesse foto allegate dalla (…) s.r.l.s. alla memoria integrativa si può prendere visione della parte terminale della canna fumaria.

In conclusione tale presunto vizio, essendo privo dei requisiti di cui all’art. 1478 c.c., non può assurgere a valida eccezione all’avversa domanda di adempimento.

Con riguardo all’impianto fognario (…) ha prodotto (cfr. allegato 8 alla memoria integrativa) la dichiarazione resa dall’Amministratore del Condominio in cui si trova l’immobile locato sull’esistenza dell’impianto fognario.

La stessa (…) s.r.l.s. prima ha sostenuto l’assenza di qualsivoglia impianto fognario per poi affermare che, in realtà, la parte mancante era solo quella relativa alla connessione tra il bagno del locale e l’impianto di scarico condominiale.

Ad ogni modo la convenuta non dimostra tale vizio né le opere che sarebbero occorse per rimuoverlo.

Le fatture allegate (cfr. allegati 3 alla comparsa di costituzione) non riportano i lavori realizzati né specificano un intervento all’impianto fognario dell’immobile. Pertanto tale eccezione appare priva di fondamento.

Inoltre all’art. 8 del contratto di locazione, la conduttrice espressamente prende atto del cattivo stato dell’immobile addossandosi tutte le spese per la restituzione in pristino.

In conclusione le eccezioni sollevate dalla (…) s.r.l.s. appaiono prive di pregio giuridico e inidonee a paralizzare l’altrui richiesta di pagamento.

Pertanto la domanda di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione del bene avanzata dall’attore deve essere accolta e, quindi, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della (…) s.r.l.s. Invero, nell’ottica di verifica della gravità dell’inadempimento nel contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso non abitativo, la Suprema Corte ha statuito che

“In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell’inadempimento, ex art. 5 della L. n. 392 del 1978, non trovi diretta applicazione, cionondimeno esso può essere tenuto in considerazione quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi art. 1455 c.c., se l’inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 1428 del 20.01.2017).

Nel caso di specie la totale omissione dei pagamenti dal settembre 2016 alla data di restituzione dell’immobile porta a concludere per la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. Pertanto deve essere confermata l’ordinanza di rilascio depositata il 19.12.2016.

3.2 Sulla domanda di parte attrice di pagamento dei canoni

L’attore, inoltre, avanza domanda di condanna al pagamento dei canoni dal settembre 2016 alla data del rilascio del 11.02.2017, per l’importo totale di Euro 15.600,00.

Sul punto la Suprema Corte chiarisce che

“In tema di intimazione di sfratto per morosità, qualora l’intimante chieda la condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità e l’intimato proponga opposizione senza che sia emessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, non è affetta dal vizio di ultrapetizione la sentenza che, all’esito del giudizio a cognizione piena susseguente alla conversione del rito, condanni il conduttore al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato, dovendo ritenersi la relativa domanda implicitamente contenuta in quella originaria” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 18686 del 06.09.2007)

ed anche che “Il provvedimento con il quale il giudice, nel disporre il rilascio dell’immobile locato, fissa la data dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 56 della legge sull’equo canone, non incide sulla data di cessazione del rapporto, che rimane quella accertata nella sentenza che ordina il rilascio, ne’ esclude la mora del conduttore per il periodo successivo a questa, essendo conseguente non solo all’accertamento delle difficoltà di reperimento di altro immobile, ma anche alle condizioni del locatore ed alle ragioni del rilascio; tale provvedimento esaurisce, pertanto, i suoi effetti sul piano processuale senza pregiudicare il diritto del locatore al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna ed al risarcimento dei maggiori danni, ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., che il conduttore può evitare solo provando, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. , che la mancata riconsegna nel termine contrattuale è dipesa da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile” (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 5798 del 11.06.1998).

Pertanto la (…) s.r.l.s. deve essere condannata al pagamento, in favore di (…), della somma di Euro 2.600,00 per ciascuna delle mensilità dal settembre 2016 al gennaio 2017 oltre interessi nella misura legale dal giorno 1 di ogni mese fino alla data di effettivo pagamento. Inoltre la (…) deve essere condannata al pagamento, in favore di (…), della ulteriore somma di Euro 1.021,43 (2.600,00 : 28) X 11 oltre interessi nella misura legale dal 01.02.2017 alla data di effettivo pagamento a titolo di canone per la mensilità di febbraio 2017.

Infine la (…) s.r.l.s. deve essere condannata al pagamento, in favore di (…), della somma di Euro 165,00 a titolo di oneri accessori e di Euro 12,00 a titolo di imposta di registro, oltre interessi nella misura legale dalla data di presentazione della domanda del 18.11.2016 fino a quella di effettivo pagamento.

3.3 Sulla riconvenzionale

Con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla (…) s.r.l.s. deve evidenziarsi la sua infondatezza per le ragioni giuridiche sopra chiarite. Infatti si tratta di presunti vizi per i quali non è operativo l’art. 1578 c.c. anche con riferimento all’obbligo risarcitorio del locatore. Peraltro si evidenzia come il conduttore, all’art. 10 del contratto di locazione, si sia assunto il rischio di realizzazione delle opere necessarie ai fini locativi.

In vero si legge: “il Locatore si impegna sin d’ora ad autorizzare il Conduttore ad eseguire a sua cura e spese, nell’immobile oggetto della locazione, tutte le opere che si rendessero necessarie…”. Dunque la richiesta di risarcimento, peraltro relativa a tutti i lavori effettuati, appare destituita di fondamento anche alla semplice lettura delle pattuizioni contrattuali.

4. Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. n. 55 del 2014 con riguardo ai procedimenti per convalida locatizia di valore ricompreso tra Euro 52.000,00 ed e 260.000,00 (anche alla luce del valore della riconvenzionale) eliminando la fase istruttoria che non si è tenuta e applicando i parametri medi.

Pertanto la (…) s.r.l.s. deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di (…) che si liquidano in Euro 5.530,00 per compensi ed Euro 829,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Deve, invece, essere rigettata la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata da (…). Invero non è stato dimostrato in quale elemento si sarebbero realizzati il dolo o la colpa grave della (…) s.r.l.s. nel difendersi in giudizio. Infatti la semplice soccombenza non significa, necessariamente, resistenza o azione in giudizio con dolo o colpa grave.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiara inammissibili tutte le domande nuove avanzate da (…) nella propria memoria integrativa;

dichiara la risoluzione del contratto di locazione concluso tra (…) e la (…) s.r.l.s., il 01.09.2015 avente ad oggetto il locale commerciale sito in R., via A. I. n. 35 contraddistinta al N.C.E.U. al foglio (…), part. (…), sub. (…), per grave inadempimento della (…) s.r.l.s.;

conferma l’ordinanza di rilascio depositata il 19.12.2016;

condanna la (…) s.r.l.s. al pagamento, in favore di (…), dell’importo di Euro 2.600,00 per ciascuna delle mensilità dal settembre 2016 al gennaio 2017 oltre interessi nella misura legale dal giorno 1 di ogni mese fino alla data di effettivo pagamento;

condanna la (…) s.r.l.s. al pagamento, in favore di (…), della ulteriore somma di Euro 1.021,43 (2.600,00 : 28) X 11 oltre interessi nella misura legale dal 01.02.2017 alla data di effettivo pagamento a titolo di canone per la mensilità di febbraio 2017;

condanna la (…) s.r.l.s. al pagamento, in favore di (…), Euro 165,00 a titolo di oneri accessori e di Euro 12,00 a titolo di imposta di registro, oltre interessi nella misura legale dalla data di presentazione della domanda del 18.11.2016 fino a quella di effettivo pagamento;

rigetta tutte le domande riconvenzionali;

condanna la (…) s.r.l.s. alla rifusione delle spese di lite in favore di (…) che si liquidano in Euro 5.530,00 per compensi ed Euro 829,50 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

rigetta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avanzata da (…).

Così deciso in Roma il 18 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2019.

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1 Comment

  • Remo

    Grazie da Roma, sentenza molto utile. Un saluto

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.