la simulazione di un contratto di compravendita immobiliare e’ opponibile al fallimento della parte compratrice ma l’accoglimento della domanda postula la prova dell’accordo simulatorio: la quale, pero’, a fronte della necessita’ di dimostrare in giudizio la stipulazione coeva o anteriore di un patto contrario al contenuto del documento che raccoglie il contratto impugnato, dev’essere fornita, per la conseguente impossibilita’ di ricorrere alla prova per testi (articoli 1417 e 2722 c.c.) o per presunzioni (articolo 2729 c.c., comma 2), a mezzo di scrittura contenente la relativa controdichiarazione e dotata di data certa che, ai sensi dell’articolo 2704 c.c., ne dimostri tanto la formazione prima della dichiarazione di fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell’atto simulato, rimanendo, pertanto, del tutto privo di rilievo il fatto che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.
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Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|9 agosto 2019| n. 21253
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20597-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale del 17/10/2014;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA S.R.L. (OMISSIS), in persona del curatore, avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3969/2014 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 12/6/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/5/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Frosinone, il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) e, dopo aver premesso di aver stipulato, con rogito del (OMISSIS), un contratto di compravendita con il quale aveva venduto alla societa’ poi fallita, allora in bonis, un fabbricato sito a (OMISSIS) per il prezzo di Lire 1.300.000.000, ha dedotto che tale importo non e’ mai stato pagato perche’ la vendita era, in realta’, simulata e formalizzata al solo fine di consentire alla societa’ (OMISSIS) di accedere ad un mutuo agevolato, poi effettivamente erogato dalla s.p.a. (OMISSIS).
L’attrice ha segnalato che il mancato pagamento del prezzo poteva essere desunto dagli elementi acquisiti nel corso di altro giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del bilancio della societa’ in bonis aggiungendo, infine, di aver convenuto in giudizio quest’ultima per il pagamento del prezzo ma che il giudizio, incardinato di fronte al tribunale di Frosinone, si era concluso con la declaratoria di improcedibilita’ della domanda per l’intervenuto fallimento della societa’ convenuta.
Il Fallimento si e’ costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Il tribunale, con sentenza depositata in data 20/12/2006, ha rigettato la domanda sul rilievo, per un verso, che dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio richiamato dall’attrice, avente ad oggetto l’impugnativa di bilancio della societa’, era emersa l’esistenza di un pagamento parziale del prezzo della compravendita e, per altro verso, che la domanda di simulazione era stata introdotta dopo che il tribunale di Frosinone, con una precedente sentenza, aveva dichiarato improcedibile la domanda di condanna proposta dalla stessa attrice per il pagamento del prezzo. Secondo il tribunale, era stata, quindi, la stessa attrice a ritenere il contratto pienamente valido ed efficace, tanto da aver agito per il pagamento del prezzo. In ogni caso, ha aggiunto il tribunale, la prova della simulazione, ai sensi dell’articolo 2722 c.c., avrebbe dovuto essere fornita con una controdichiarazione e non avrebbe mai potuto essere acquisita con le prove testimoniali e per interpello che l’attrice aveva avanzato.
La (OMISSIS) ha proposto appello e, per quanto ancora rileva, ha evidenziato l’errore in cui, a suo dire, sarebbe caduto il tribunale nel sottovalutare o nel ritenere irrilevante la questione del mancato pagamento del prezzo, trattandosi, al contrario, di una circostanza che, unitamente ad altri elementi indiziari, ben poteva e doveva essere valorizzata per inferire la natura simulata della compravendita. L’appellante, quindi, ha indicato una serie di elementi che, oltre al mancato pagamento del prezzo, avrebbero militato in tal senso, a partire dalla stretta connessione temporale tra il rogito e l’erogazione del mutuo, oltre alla previsione di un pagamento anticipato nonostante la somma di importo cosi’ rilevante. L’appellante ha anche segnalato come il tribunale avesse errato nell’attribuire una qualche significativa valenza all’azione di adempimento che la stessa aveva proposto nei confronti della societa’ in bonis e conclusasi con una sentenza meramente processuale, ed ha, infine, evidenziato che, ai fini della dimostrazione della natura simulata dell’atto, ben avrebbe potuto il giudice di primo grado desumere tale circostanza del complesso degli elementi indiziari emergenti dagli atti, rilevando che la controdichiarazione non e’ richiesta in forma scritta ad substantiam ed insistendo, quindi, nell’ammissione dei mezzi di prova denegati dal tribunale.
Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) si e’ costituita in giudizio ed ha insistito per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
La corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello ed ha, quindi, confermato la sentenza impugnata.
La corte, in particolare, ha ritenuto che il tribunale avesse correttamente applicato la norma dell’articolo 2722 c.c., secondo cui la prova per testimoni non e’ ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che la stipulazione e’ stata anteriore o contemporanea, con la conseguenza che la simulazione di una vendita immobiliare e’ opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdichiarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento.
D’altra parte, ha aggiunto la corte, a norma dell’articolo 1417 c.c., nel caso in cui l’esistenza di un accordo simulatorio venga dedotto dalla parte – e a differenza dell’ipotesi in cui la domanda sia stata proposta dal creditore o da un terzo – la prova per testi della simulazione non e’ ammissibile salvo il caso, nella specie neppure dedotto, che fosse diretta a dimostrare l’illiceita’ del contratto dissimulato.
L’attrice, infine, ha proseguito la corte, all’udienza di precisazione delle conclusioni, non ha specificamente insistito per l’ammissione dei mezzi di prova che il tribunale aveva respinto proprio sul presupposto dell’inammissibilita’ delle prove testimoniali sulla simulazione del contratto.
(OMISSIS), con ricorso spedito per la notifica in data 28/7/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.
Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha resistito con controricorso notificato il 9/10/2015.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in. cui la corte d’appello ha affermato che, a norma dell’articolo 2722 c.c., la prova per testimoni non e’ ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento per i quali si alleghi che, la stipulazione e’ stata anteriore o contemporanea, e che, di conseguenza, la simulazione di una vendita immobiliare e’ opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdichiarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento, ritenendo, quindi, corretto il giudizio d’inammissibilita’ della prova per testimoni articolata dall’attrice.
1.2. La corte d’appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, cosi’ facendo ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che pure era stato oggetto di discussione tra le parti, vale a dire il mancato pagamento del prezzo della compravendita che, in realta’, e’ decisivo per considerare dimostrata la fondatezza della domanda proposta dall’attrice e, quindi, per accogliere la stessa. In effetti, ha aggiunto la ricorrente, non e’ mai stata acquisita agli atti del giudizio la prova del pagamento del prezzo della compravendita, come, del resto, si desume da innumerevoli elementi i quali consentono di concludere con certezza che il prezzo non sia mai stato corrisposto dalla societa’ (OMISSIS), simulata acquirente, alla (OMISSIS), simulata venditrice.
1.3. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento della simulazione e non atto richiesto ad substantiam per l’esistenza dell’accordo simulatorio. In realta’, nel giudizio di simulazione il giudice puo’ fare legittimamente ricorso a presunzioni che possono essere tratte da qualsiasi fonte probatoria, non sussistendo alcun limite al potere d’indagine del giudice il quale, pertanto, puo’ trarre elementi di convincimento da qualsiasi atto del processo, – compreso lo stesso atto impugnato per simulazione.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 115 e 116 e dell’articolo 2697 c.c. e articolo 2724 c.c., n. 1, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha trascurato di considerare che il fallimento non ha adempiuto all’onere di provare il pagamento del prezzo della compravendita, laddove, in realta’, nel caso in cui da parte di chi invoca la simulazione siano stati offerti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2697 c.c., elementi presuntivi del carattere fittizio della compravendita, l’acquirente ha l’onere di provare il pagamento del prezzo: in tal caso, pertanto, possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto dalla mancata dimostrazione da parte del compratore del relativo pagamento.
3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono infondati. La ricorrente, invero, non si confronta con la ratio sottostante alla sentenza impugnata, la quale, in effetti, lungi dall’aver indebitamente omesso di esaminare il fatto che l’attrice aveva dedotto, e cioe’ il mancato pagamento del prezzo dichiarato nel contratto di compravendita, si e’, piu’ radicalmente, limitata ad affermare che la simulazione di una vendita immobiliare e’ opponibile al fallimento ma solo se ed in quanto sia provata in giudizio per mezzo di una controdichiarazione che rechi una data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento.
3.2. Cosi’ facendo, del resto, la corte d’appello si e’ correttamente attenuta ai principi ripetutamente affermati in sede di legittimita’ (Cass. n. 18131 del 2006; Cass. n. 18824 del 2003; Cass. n. 1382 del 1987; Cass. n. 6381-del 1982), a tenore dei quali la simulazione di un contratto di compravendita immobiliare e’ opponibile al fallimento della parte compratrice ma l’accoglimento della domanda postula la prova dell’accordo simulatorio: la quale, pero’, a fronte della necessita’ di dimostrare in giudizio la stipulazione coeva o anteriore di un patto contrario al contenuto del documento che raccoglie il contratto impugnato, dev’essere fornita, per la conseguente impossibilita’ di ricorrere alla prova per testi (articoli 1417 e 2722 c.c.) o per presunzioni (articolo 2729 c.c., comma 2), a mezzo di scrittura contenente la relativa controdichiarazione e dotata di data certa che, ai sensi dell’articolo 2704 c.c., ne dimostri tanto la formazione prima della dichiarazione di fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell’atto simulato, rimanendo, pertanto, del tutto privo di rilievo il fatto che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato.
4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.