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la regola posta dall’articolo 2054 c.c., comma 2, non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perche’ non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. D’OVIDIO Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12281/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona dei suoi procuratori speciali e legali rappresentanti p.t. (OMISSIS) e (OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA DI SIENA, (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA DI SIENA, in persona del Questore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 686/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/03/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1294/2004 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) nei confronti degli odierni intimati per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro occorso in (OMISSIS), allorche’ lo stesso, alla guida del proprio ciclomotore, attraversando un incrocio, veniva travolto dall’autovettura Fiat Uno della Polizia di Stato, condotta dall’agente (OMISSIS).
Con atto notificato nell’aprile 2005 il (OMISSIS) proponeva appello avverso tale sentenza lamentando la assenza e contradditorieta’ della motivazione nonche’ l’erronea valutazione delle prove.
La Corte d’appello ammetteva le prove testimoniali disattese in primo grado e disponeva CTU medico legale.
All’esito, dopo due remissioni sul ruolo per il completamento dell’istruttoria, con sentenza n. 686/2015, pubblicata il 15 aprile 2015, la Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento del gravame, accertava la responsabilita’ per il sinistro del (OMISSIS) a carico dell’appellante (OMISSIS) all’80% e di (OMISSIS) al 20%, condannando quest’ultimo, in solido con il Ministero dell’Interno, la Questura di Siena e la (OMISSIS), in persona dei rispettivi rappresentanti, al pagamento a titolo risarcitorio in favore del (OMISSIS) della somma di Euro 70.644,78, oltre interessi legali dalla data della sentenza. Condannava i medesimi appellati al pagamento in solido del 20% delle spese dei due gradi di giudizio, compensato il resto.
A tale giudizio la Corte territoriale perveniva a seguito di una ricostruzione dei fatti effettuata sulla base di una valutazione complessiva di tutte le prove assunte, che vedeva il ciclomotore del (OMISSIS) impegnare l’incrocio passando con il semaforo rosso ed in assenza di visibilita’ e l’autovettura del (OMISSIS) attraversare il medesimo incrocio a velocita’ elevata in relazione allo stato dei luoghi.
Avverso tale decisione propone ricorso il (OMISSIS) sulla base di due motivi.
Resistono in giudizio le amministrazioni convenute, le quali propongono anche appello incidentale affidato a due motivi; resiste altresi’ la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso e’ prospettata la “violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 e 1227 c.c., in relazione all’articolo 2054 c.c., comma 2 e articolo 2055 c.c., comma 3, per avere la Corte territoriale disatteso al principio di diritto, consolidato presso questa Suprema Corte, secondo cui e’ violata la presunzione di corresponsabilita’ sancita in via sussidiaria dall’articolo 2054 c.c., comma 2 e articolo 2055 c.c., comma 3, nel caso in cui non sia possibile accertare l’incidenza causale concreta delle rispettive condotte colpose nella determinazione del sinistro”.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta ad una “ripartizione arbitraria” del carico di responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, sulla base di una “opinabile valutazione” del compendio probatorio e dell’incarto processuale, atteso che sarebbe incorsa in un error in indicando laddove ha ritenuto che la fattispecie concreta, cosi’ come ricostruita all’esito dell’istruttoria d’appello, risultasse idonea a superare la presunzione di responsabilita’ paritetica di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, cosi’ violando il principio secondo il quale l’apprezzamento discrezionale del giudice sul “quantum” di responsabilita’ di ciascuno dei conducenti presuppone necessariamente che tale apprezzamento sia possibile nel caso concreto.
Inoltre, per vincere la presunzione di responsabilita’ paritetica, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dovuto sollevare la parte convenuta dall’onus probandi, gravando invece su quest’ultima l’onere di fornire gli elementi concreti sui quali fondare la graduazione delle rispettive responsabilita’ dei conducenti.
1.1 Il motivo e’ infondato.
La sentenza impugnata, dopo aver accertato la responsabilita’ del (OMISSIS) per aver attraversato il crocevia a semaforo rosso, ha altresi’ ritenuto sussistente una concorrente responsabilita’ del conducente dell’autovettura per aver tenuto una velocita’ (intorno ai 60 Km/h) “in violazione del C.d.S. e non adeguata allo stato dei luoghi, di traffico veicolare in corso, relativa ristrettezza del passaggio e visione dell’area di sbocco pressoche’ assente ai lati fino all’impegno della Porta”.
Quanto alla graduazione delle rispettive colpe, la Corte ha chiarito che “anche una manovra prudenziale verosimilmente non sarebbe stata sufficiente ad evitare l’impatto, dato che la moto in avvicinamento era coperta dalle mura… quindi avvistabile non in tempo utile per una adeguata manovra di emergenza di arresto od evitamento” Certamente pero’, a velocita’ piu’ contenuta, l’urto avrebbe potuto avere conseguenze meno lesive di quelle verificatesi, a carico in particolare del capo dello scooterista dotato di casco protettivo. Il giudizio di comparazione con la manovra assai piu’ sconsiderata di (OMISSIS), impegno di incrocio a semaforo rosso senta visibilita’ a destra ed in prossimita’ dell’angolo di uscita dei veicoli con preceder a, porta ad un giudizio di corresponsabilita’ per l’80% a carico di (OMISSIS) e per il 20% a carico di (OMISSIS)”.
Trattasi di accertamenti di fatto, come tali non censurabili in sede di legittimita’, se non nei ristretti limiti oggi consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.
Il ricorrente, invero, pur lamentando una fallace ricostruzione della dinamica del sinistro, si e’ dichiarato consapevole di tali limiti, ed ha precisato che la censura in esame intende rivolgersi non gia’ alla questio facci, bensi’ alla questi iuris concernente la sussumibilita’ del caso concreto all’interno dell’ambito di operativita’ delle norme invocate, ritenendo in particolare che, nella specie, la Corte avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2.
In proposito, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare il principio secondo il quale il ricorso al criterio sussidiario della responsabilita’ presunta di pari grado, di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, si impone solo quando sia impossibile l’accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro, e, conseguentemente, la misura della incidenza causale della condotta, pur colposa, di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell’evento (Cass. sez. 3, 21/9/2015, n. 18479, Rv. 636975-01; conf. Cass. sez. 3, 1/2/2011 n. 2327, Rv. 616383-01).
Il giudice del merito, dunque, prima di ricorrere alla presunzione di cui al citato articolo 2054 c.c., comma 2, deve valutare se la comparazione degli elementi di colpa, risultati esistenti a carico di entrambi i conducenti coinvolti, offra elementi sufficienti alla determinazione della concreta misura delle rispettive responsabilita’ ed alla conseguente riduzione del risarcimento del danno: a tal fine occorre – ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 1 – porre riferimento sia alla gravita’ della colpa che all’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate (Cass., sez. 3, 21/01/2010, n. 1002 Rv. 611050-01).
Peraltro, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di piu’ fattori causali, ognuno di questi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura abbia contribuito al verificarsi del danno, sia che abbia operato come concausa, sia che abbia dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando soltanto un aggravamento delle conseguenze pregiudizievoli (Cass. sez. 3, 29/09/2017, n. 22801, Rv. 645773-02).
La sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo di tali principi laddove, nel valutare sensibilmente piu’ grave la colpa del motociclista, ha precisato che tale giudizio e’ derivato non solo dalla circostanza che quest’ultimo ebbe ad attraversare l’incrocio con il semaforo rosso, ma anche in un punto senza visibilita’ a destra ed in prossimita’ dell’angolo di uscita dei veicoli con precedenza. Quanto alla colpa dell’altro conducente, ha ampiamente chiarito che l’aver tenuto una velocita’ inadeguata alle circostanze (ma comunque contenuta intorno ai 60 Km/h), pur non potendosi considerare concausa dell’impatto, abbia causalmente determinato un aggravamento delle conseguenze dannose verificatesi.
La comparazione, dunque, e’ risultata ben possibile e correttamente condotta sulla base sia della gravita’ delle violazioni rispettivamente poste in essere dai due conducenti che della loro incidenza sulla entita’ delle conseguenze: di qui la corretta esclusione dell’applicabilita’ del criterio, solo sussidiario, della pari responsabilita’.
Ne’ la sentenza e’ pervenuta a tale conclusione violando gli oneri probatori gravanti sulle parti, atteso che la regola posta dall’articolo 2054 c.c., comma 2, non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perche’ non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (Cass., sez. 3, 12/10/2011, n. 20982, Rv. 619383-01).
2. Con il secondo motivo viene dedotta la “nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale fornito una motivazione del tutto apodittica, contraddittoria ed insufficiente in punto determinazione delle quote di responsabilita’ dei veicoli coinvolti nel sinistro, con cio’ contravvenendo al principio di diritto, affermato da questa Sprema Corte, secondo cui la valutazione della concreta incidenza della colpa concorsuale e’ insindacabile solo nella misura in cui sia sorretta da idoneo ed adeguato apparato motivazionale”.
Il ricorrente, nell’illustrazione del motivo, assume che la sentenza impugnata sarebbe non solo “del tutto orfana di motivazioni” sulla determinazione delle quote di responsabilita’, ma anzi “contraddittoria” su tale punto, perche’ farebbe derivare una ripartizione profondamente diversa delle rispettive corresponsabilita’ dalla omissione di una medesima regola prudenziale (i.e. massima attenzione alla guida) in relazione ad una identica situazione di fatto (scarsa visibilita’ della strada); aggiunge che l’aver definito la manovra del (OMISSIS) “assai piu’ sconsiderata” sarebbe una mera petitio principii e che, come gia’ dedotto nel primo motivo, cio’ deriverebbe dalla materiale impossibilita’ di addurre una “spiegazione scientifica” circa la differente ponderanza causale delle condotte dei corresponsabili.
2.1 Anche questo motivo risulta infondato, atteso che la sentenza impugnata, come gia’ emerso dall’esame del primo motivo di ricorso, ha dato sufficientemente conto delle ragioni per cui ha considerato preponderante la violazione commessa dal motociclista (passaggio di incrocio a semaforo rosso e senza visibilita’) rispetto a quella posta in essere dal conducente dell’autoveicolo (velocita’ non consona allo stato dei luoghi), all’uopo correttamente ricorrendo non solo ad un giudizio di comparazione della gravita’ delle colpe (ritenendo l’una “assai piu’ sconsiderata” dell’altra), ma anche ad una valutazione della loro differente incidenza causale, ravvisando nel comportamento colposo del motociclista il fattore causale sostanzialmente esclusivo dell’impatto, e, nel comportamento colposo dell’automobilista, un segmento causale che ha comunque inciso nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato).
Resta da sottolineare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza non fa affatto derivare la diversa ripartizione delle responsabilita’ dalla violazione di una medesima regola di condotta, ben evidenziando invece le diverse violazioni poste in essere nei termini sopra ricordati, e che ai fini della determinazione della graduazione delle colpe non deve ricorrersi ad alcuna “spiegazione scientifica”, essendo necessaria e sufficiente una valutazione probabilistica, secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, e finanche presuntiva, della incidenza causale di ciascun comportamento colposo sull’evento dannoso in concreto verificatosi.
Deve pertanto escludersi la ravvisabilita’ nella fattispecie di vizi motivazionali riconducibili alle ipotesi di motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria ovvero perplessa od incomprensibile, ossia a quelle ipotesi che, integrando una violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, consentono un sindacato di legittimita’ sulla motivazione.
La valutazione di ogni altra censura, pur contenuta nel ricorso, attinente alla contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione resta invece preclusa dalla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis” nella fattispecie (Cass. sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828-01).
3. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura di Siena, con il primo motivo si deduce la “nullita’ della sentenza ex articolo 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello sollevata dalle amministrazioni appellate in secondo grado ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
In particolare, le ricorrenti incidentali lamentano che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilita’ dell’appello, dalle stesse sollevata con la comparsa di risposta in sede di gravame, nonche’ ribadita nelle due comparse conclusionali (la seconda redatta a seguita della rimessione della causa sul ruolo), la quale era fondata sulla carenza di interesse dell’appellante, atteso che le censure rivolte da quest’ultimo alla sentenza di primo grado non riguardavano l’attribuzione della responsabilita’ del sinistro, ma soltanto alcuni aspetti della motivazione della sentenza impugnata (i.e.: carenza e contraddittorieta’ della stessa, nonche’ valore probatorio degli atti del procedimento penale).
3.1 Il motivo e’ infondato, dovendo ribadirsi il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non e’ sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: cio’ non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass., sez. 1, 13/10/2017, n. 24155, Rv. 645538-01; conf. Cass., sez. 2, 4/10/2011, n. 20311, Rv. 619134-01; nonche’ Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191, Rv. 646290-01, conf. Cass. 8/3/2007, n. 5351, Rv. 595288-01, queste ultime, in fattispecie identica alla presente, hanno ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilita’ dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame).
Nel caso in esame, pertanto, avendo la sentenza impugnata deciso nel merito l’appello, deve ritenersi implicitamente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ e, conseguentemente, insussistente il denunciato vizio di omessa pronuncia.
4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2056 c.c. e articolo 1227 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
In particolare, secondo le amministrazioni ricorrenti in via incidentale, la sentenza impugnata avrebbe confuso l’an debeatur con il quantum debeatur, perche’, avendo accertato che l’elemento causale esclusivo dell’impatto sarebbe riconducibile all’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso effettuato dal (OMISSIS) (come desumibile dalla affermazione della Corte di merito che, riferendosi alla inadeguata velocita’ tenuta dal conducente della (OMISSIS), precisa come “anche una velocita’ prudenziale verosimilmente non sarebbe stata sufficiente ad evitare l’impatto…”), avrebbe conseguentemente dovuto affermare l’esclusiva responsabilita’ dell’appellante ai sensi dell’articolo 1227 c.c., comma 2.
4.1 Il motivo e’ infondato.
Cio’ in quanto anche un comportamento colposo che non abbia operato come concausa dell’evento (costituito, nella specie, dall’impatto tra i veicoli), ma abbia dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando un danno diverso o piu’ grave quale conseguenza del medesimo evento (nella specie, la lesione subita al capo dallo scooterista), costituisce un fattore causale rilevante ai fini dell’articolo 1227 c.c., comma 1 (Cass. sez. 3, 29/09/2017, n. 22801, Rv. 645773-02, gia’ citata al punto 1.1).
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’articolo 1227 c.c., distingue l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso, regolata dal comma 1, da quella, di cui al comma 2 dello stesso articolo, in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a ridurne l’entita’, dopo che il fatto produttivo di esso si era gia’ verificato.
Occorre precisare, infatti, che due sono le fasi del processo causale. La prima fase, ricostruisce il fatto dannoso attraverso la ricerca del collegamento materiale tra condotta e evento (la c.d. causalita’ in fatto). A tale momento si aggiunge anche la ricerca dell’eventuale concorso di concause estranee alla condotta del responsabile (ai fini del quantum).
La seconda fase, invece, una volta esaurita la ricostruzione del fatto dannoso, ricerca il collegamento giuridico tra il fatto e le conseguenze dannose e la determinazione dei limiti da porre alla serie (infinita) di tali conseguenze.
Alla prima fase va rapportato dell’articolo 1227 c.c., comma 1, dove la condotta del danneggiato concorre con quella del danneggiante nella produzione dell’evento, si’ che entrambi risultano coautori del fatto dannoso.
Nell’articolo 1227 c.c., comma 2, invece, la condotta del danneggiato e’ successiva, e incide sulla serie delle conseguenze dannose, rompendo la regolarita’ del nesso eziologico che le collega al fatto stesso. Ed e’ alla seconda fase che vanno riferite sia le norme di cui all’articolo 1223 c.c., sia quella dell’articolo 1227 c.c., comma 2(come richiamate dall’articolo 2056 c.c.).
Da tale impostazione si evince che l’aver tenuto una velocita’ non consona allo stato dei luoghi, ancorche’ tale condotta non abbia contribuito a determinare lo scontro tra i due veicoli, puo’ essere fonte di corresponsabilita’ del conducente per il danno (o il maggior danno) causato al danneggiato, ove il giudice di merito accerti in fatto (anche in via presuntiva: v. la gia’ citata Cass., sez. 3, 12/10/2011, n. 20982) che la suddetta violazione abbia concretamente potuto influire sulla eziologia del danno, costituendone un antecedente causale, come appunto avvenuto nel caso di specie (Cass., sez. 3, 6/05/2016, n. 9241, Rv. 639708-01, in particolare in motivazione).
Da quanto precede si evince che la sentenza impugnata ha correttamente inteso ed applicato la regola dettata dall’articolo 1227 c.c., comma 1.
5. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Atteso l’esito del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’ tra il ricorrente e le amministrazioni convenute. Vi e’ invece soccombenza nei confronti della controricorrente (OMISSIS) s.p.a.: il Collegio reputa, tuttavia, che la natura della controversia, in relazione al regime processuale dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione tempon’s, giustifichi il ravvisare giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di ricorso notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
Non ricorre il medesimo presupposto nei confronti dei ricorrenti incidentali, trattandosi di amministrazioni dello Stato, nei cui confronti non puo’ trovare applicazione l’obbligo di versare, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, citato, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714-01).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Compensa le spese del presente giudizio di legittimita’ tra il ricorrente principale e le amministrazioni ricorrenti in via incidentale, nonche’ tra il ricorrente principale e la controricorrente (OMISSIS) s.p.a.;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.